Giurisprudenza

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La qualificazione nella categoria generale OG11 non è in grado di assorbire quella nella categoria specializzata OS30.

CGA, sez. I, sentenza del 17 giugno 2013, n. 586
Data: 
17/06/2013

 

N.   586/13 Reg.Sent.

 

N.     193     Reg.Ric.

 

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso in appello n. 193 del 2012 proposto da

COMUNE DI MINEO,

in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato ******** ed elettivamente domiciliato in Palermo, via ***** 26, presso lo studio legale dell’avv. *******;

c o n t r o

la s.r.l. C******T.,in proprio e nella qualità di mandataria del r.t.i. con la s.r.l. L***** S***(in seguito, C****T), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati *********** e **************, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Palermo, via ***********, n. 6;

e nei confronti

di: s.r.l. G****** A****** C******, in proprio e quale mandataria del r.t.i. con la s.r.l. F*********e la s.n.c. SEP; s.r.l. C****** C********, in proprio e n. q. di mandataria del r.t.i. con B******* G******** ***** *****; s.r.l. S****** C****** E A**********, in proprio e n. q. di mandataria del r.t.i. con la s.p.a. B*****; s.r.l. A****** R******, in proprio e n. q. di mandataria del r.t.i. con la s.r.l. I***** I****** e la s.r.l. A*******; s.r.l. E***************, in proprio e n. q. di mandataria del r.t.i. con la s.r.l. I******; in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituitesi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. IV) - n. 3051 del 19 dicembre 2011;

            visto il ricorso, con i relativi allegati;

            vista la memoria di costituzione e controricorso della impresa C****T;

            viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

            visti gli atti tutti della causa;

            relatore il consigliere Marco Buricelli;

            uditi, alla pubblica udienza del 31 gennaio 2013, l’avv. ******, su delega dell’avv. *******, per il Comune di Mineo e l’avv. ******, su delega dell’avv. *******, per la C****T;

            ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O    e    D I R I T T O

1.- Il r.t.i. C****T ha partecipato alla procedura di gara indetta dal Comune di Mineo per l’affidamento dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, di igiene, di abbattimento delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria delle strutture della scuola media statale “Ducezio” – 1° stralcio.

Al punto 3.5. del bando, nello specificare le “lavorazioni di cui si compone l’intervento”, veniva indicato in € 374.359,82 l’importo dei lavori edili per la cat. OG1 – classifica II, e in € 332.184,73, pari a circa il 28% dell’importo totale dei lavori, di € 1.165.968,24, l’importo dei lavori per “impianti”, per la cat. OS30 – classifica II, con un rilievo quindi significativo in relazione all’opera nel suo complesso.

Il bando specificava anche che “l’eventuale qualificazione per la categoria di opera generale OG1 non assorbe quella per la categoria di opere speciali OS6 del presente bando”.

Nel corso della seduta di gara del 19.5.2010 il r.t.i. di cui è mandataria la C****T è stato escluso poiché “l’impresa L***** S***s.r.l. non è iscritta per la categoria OS30 classifica II richiesta dal bando di gara. Il rappresentante del raggruppamento fa rilevare alla Commissione che l’impresa L***** S***è iscritta alla SOA nella categoria OG11 classifica IV che a suo parere assorbe l’iscrizione nella categoria OS30 classifica II; inoltre che la categoria OS30 classifica II del bando di gara non è richiesta tassativamente ma come lavorazione di cui si compone l’intervento. La commissione fa proprio il recente parere dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del 14/1/2010 n. 6 (poiché) il bando di gara al punto 3.6 cita testualmente: “le lavorazioni della categoria superspecializzata (ex art. 72, comma 4, del DPR n. 554/99) OS30 classifica II e OS33 classifica II sono subappaltabili solo per il 30% dell’importo delle lavorazioni pur mantenendo l’obbligo di dimostrare in sede di gara di essere in possesso delle specifiche qualificazioni per l’intera classifica richiesta”. Le scelte  progettuali dei lavori rientranti nella categoria OS30 evidenziano chiaramente che gli impianti tecnologici sono considerati singolarmente e non in modo congiunto, pertanto si ritiene che l’assorbenza fra la categoria generale OG11 e la specializzata OS30 non trova possibilità di riscontro nel caso di specie”.

2.- Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l’impresa C****T ha chiesto al TAR l’annullamento del bando di gara dei lavori specificati sopra al p. 1., pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 30.4.2010, ove interpretato nel senso di richiedere, ai fini della partecipazione alla gara, il possesso concomitante della qualifica sia nella categoria OG11 (classifica II), sia nella categoria specializzata OS30 (classifica II); e del sopra trascritto provvedimento di esclusione dalla procedura, adottato, in danno della ricorrente, dal seggio di gara nella seduta del 19.5.2010, con ogni statuizione anche in ordine alla efficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto. Con ricorso per motivi aggiunti del 30.6.2010 la C****T ha domandato al TAR l’annulla-mento dei verbali della gara relativi alle sedute del 19, 21, 24, 28 e 29 maggio 2010, in cui le imprese graduatesi ai primi tre posti sono state ammesse ed è stata poi dichiarata aggiudicataria in via provvisoria la G****** A****** C****** s.r.l.; e l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva ex art. 21 bis l. n. 109/1994 - testo coordinato. Con ricorso per ulteriori motivi aggiunti del 7.4.2011 l’impresa C****T ha infine chiesto al TAR l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 809 del 24.8.2010 con la quale si è preso atto delle risultanze del verbale di gara del 19.5.2010, divenuto definitivo, e dell’affidamento dei lavori alla r.t.i. Generali Appalti Costruzioni.

A sostegno del ricorso la C****T ha dedotto, in estrema sintesi, la violazione del d.P.R. n. 34 del 2000, atteso che il possesso della qualifica per la categoria di opere generali OG11 assorbe il possesso della qualifica per la categoria di opere specializzate OS30: “dove sta il più sta il meno”.

3.- Il TAR, nella resistenza del Comune e della aggiudicataria, dopo avere, con ordinanza n. 460 del 2010, disposto c.t.u. per accertare “se le lavorazioni relative all’impianto elettrico contenute nel computo metrico estimativo dell’appalto in controversia siano tutte ascrivibili alla categoria OS30 o invece, tenuto conto della disamina specifica delle singole voci di cui si compone l’intervento relativo all’im-pianto elettrico, nonché del valore di tali lavorazioni specialistiche nell’ambito dell’appalto, possano essere assorbite dalla categoria OG11”; e dopo avere, all’esito della c.t.u., “ritenuto che la ricorrente sembra essere in possesso di idonea qualificazione anche per l’esecuzione delle opere di cui alla categoria specializzata richiesta dal bando e, pertanto, non poteva essere esclusa dalla gara”, accogliendo così la domanda cautelare con ordinanza n. 1515 del 1°.12.2010, con la sentenza in epigrafe ha:

            a) respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, formulata dalla difesa comunale, poiché la ricorrente fa valere un interesse strumentale, che sussiste allorquando le censure dedotte siano tali da determinare, in caso di accoglimento, la rinnovazione della intera procedura;

            b) soggiunto che la circostanza che i lavori siano stati ormai interamente eseguiti risulta irrilevante ai fini della persistenza dell’in-teresse alla decisione poiché, come prevede l’art. 34, comma 3, del d. lgs. n. 104 del 2010, “quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”. “E anche se - ha precisato il TAR - nel presente giudizio la richiesta di risarcimento del danno non è stata avanzata, apposito giudizio potrà essere instaurato in seguito ai sensi dell’art. 30, comma 5, del citato d. lgs. n. 104/2010”;

            c) giudicato fondato il ricorso, con conseguente accoglimento dello stesso, sebbene limitatamente al mero accertamento della illegittimità dei provvedimenti impugnati, essendo da condividere le conclusioni del CTU laddove viene precisato,  sulla base di un ponderato esame delle varie voci dei lavori e delle opere previsti nel capitolato, che “il livello di complessità delle lavorazioni, riferite alla categoria specializzata OS30, rimane su valori medi, e la qualificazione nella categoria OG11 può assorbire le qualificazioni nelle specifiche categorie specializzate”;

            d) ribadito che i lavori sono stati ormai eseguiti per intero: di qui l’impossibilità, per C****T, di subentrare, anche solo in parte, nella esecuzione dei lavori stessi, e di ottenere la condanna del Comune al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’affidamento dell’appalto, non potendo trovare applicazione, inoltre, né l’art. 121, comma 1, del c.p.a., relativo alla inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni, né l’art. 123 del c.p.a., concernente le sanzioni alternative, e neppure l’art. 122 del c.p.a., relativo alla inefficacia del contratto negli altri casi, vale a dire in quelli che riguardano le violazioni non gravi, o meno gravi;

            e) statuito che, non sussistendo i presupposti per dichiarare il contratto inefficace, anche l’annullamento dell’aggiudicazione non può essere pronunciato, e che va però accertata l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, facendo obbligo al Comune “di procedere, entro 60 giorni …, alla valutazione della offerta tecnica a suo tempo presentata dalla ricorrente”, “residuando l’interesse alla … azione risarcitoria” in base a quanto dispone l’art. 34, comma 3, del c.p.a., con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, a spese compensate.

            4.1.- Il ricorso in appello del Comune si basa sui motivi che seguono: 1) il TAR avrebbe errato nel rigettare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse atteso che, sostiene l’ap-pellante, l’accoglimento del ricorso non arreca alla C****T alcun vantaggio concreto ed effettivo; 2 e 3) il TAR avrebbe sbagliato nell’ac-cogliere il ricorso, sia pure limitatamente al mero accertamento dell’il-legittimità dei provvedimenti impugnati, avendo la C****T impugnato gli atti di gara deducendo, puramente e semplicemente, l’“assor-bimento” della qualificazione della categoria specializzata OS30 in quella della categoria  generale OG11, dato che per C****T il possesso della qualifica per la categoria di opere generali OG11, per ciò solo, e indipendentemente dal livello di complessità delle lavorazioni, assorbe il possesso della qualifica per la categoria di opere specializzate OS30, con la conseguenza che il TAR avrebbe dichiarato l’illegittimità degli impugnati atti di gara sotto un profilo che non ha formato oggetto, da parte della ricorrente in primo grado, di specifici motivi ex art. 40, comma 1, lett. c) del c.p.a., in violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c.. In ogni caso, l’assorbimento della qualificazione nella categoria specializzata OS30 in quella della categoria generale OG11 si porrebbe in contrasto con il sistema normativo di riferimento. 4) Dalla fondatezza dei motivi di appello sub 2) e sub 3) discende la erroneità del capo della sentenza con cui viene fatto obbligo al Comune di procedere entro 60 giorni alla valutazione della offerta tecnica a suo tempo presentata dalla appellata C****T. Il Comune ha concluso chiedendo al CGA di accogliere l’appello e, per l’effetto, di rigettare il ricorso di primo grado.

4.2.- L’impresa C****T si è costituita e:

- ha eccepito la improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la stazione appaltante ha eseguito la sentenza effettuando la valutazione dell’offerta tecnica del r.t.i. C****T; e

- ha controdedotto sui motivi di appello chiedendo al CGA di respingere il gravame.

5.- L’appello è fondato e va accolto. Il ricorso di primo grado andava respinto poiché infondato.

5.1.- In via preliminare va rigettata, in quanto priva di fondamento, l’eccezione di C****T, riassunta al p. 4.2., di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.

Da un lato il Comune, nelle more del processo di appello, ha proceduto, nelle sedute di gara del 28.2. e del 6.3.2012, come disposto in sentenza (v. sopra, p. 3/e), alla apertura della busta con la documentazione relativa alla offerta tecnica presentata dalla C****T, e alla valutazione della offerta tecnica stessa, e ciò “al solo fine di dare esecuzione alla sentenza di primo grado …, senza … prestare acquiescenza alla sentenza” (v. nota Segretario comunale Mineo 7.5.2012). Quasi inutile rammentare che, secondo la consolidata, e condivisa da questo Collegio, giurisprudenza del giudice amministrativo (v., di recente, CGA Reg. Sic. – sez. giurisdiz., sentenze nn. 1046 del 2012 e 552 del 2011), la spontanea esecuzione, da parte della P. A., della pronuncia di primo grado, immediatamente esecutiva e appellata, non determina di per sé acquiescenza alla sentenza stessa e pertanto non costituisce comportamento idoneo ad escludere la ammissibilità e la procedibilità della impugnazione in appello, trattandosi di mero adempimento di un ordine giudiziale e, quindi, di comportamento posto in essere in esecuzione di una pronuncia giudiziale di primo grado avente natura esecutiva.

            D’altra parte, la difesa dell’appellante ha rimarcato, in modo non implausibile, che in presenza della sentenza impugnata il Comune continua a essere esposto ad azione risarcitoria ex art. 30, comma 5, del c.p.a., da parte di C****T, essendo l’impugnata pronuncia di illegittimità stata emessa ai sensi dell’art. 34, comma 3, del c.p.a., secondo cui “quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”, con conseguente persistenza di un effettivo interesse in capo alla parte appellante a coltivare il presente giudizio.

            5.2.- Il ricorso in appello è quindi procedibile e, nel merito, è fondato e va accolto, con riferimento ai motivi d’appello sopra riassunti sub 2) e 3): il ricorso di primo grado andava infatti respinto poiché infondato (il Collegio può fare quindi a meno di esaminare il primo motivo di appello, con il quale è stato contestato il capo di sentenza di reiezione dell’eccezione comunale di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse).

            Come si è anticipato sopra, al p. 3/c), il TAR ha accolto il ricorso, sia pure limitatamente al mero accertamento della illegittimità dei provvedimenti impugnati, condividendo le conclusioni del CTU “laddove viene precisato, sulla base di un ponderato esame delle varie voci dei lavori e delle opere previsti nel capitolato, che “il livello di complessità delle lavorazioni, riferite alla categoria specializzata OS30, rimane su valori medi, e la qualificazione nella categoria OG11 può assorbire le qualificazioni nelle specifiche categorie specializzate” (pag. 6 sent.).

            Ciò posto, come condivisibilmente osserva il Comune appellante, in primo luogo va considerato che parte ricorrente, nel ricorso introduttivo di primo grado e nei motivi aggiunti, aveva impugnato gli atti di gara puramente e semplicemente sotto il profilo dell’assor-bimento” della qualificazione nella categoria specializzata OS30 in quella della categoria generale OG11, sul rilievo che il possesso della qualifica per la categoria OG11, per ciò solo, e indipendentemente dal livello di complessità delle lavorazioni specialistiche da eseguire in concreto, assorbisse il possesso della qualifica per la categoria OS30. Nel ricorso e negli atti di primo grado si legge, in particolare, che l’iscrizione nella cat. OG11 – classifica IV assorbe l’iscrizione nella cat. OS30 – classifica II; che il possesso della qualificazione SOA per la cat. OG11 – classifica IV sostituisce la cat. OS30 – classifica II, ed è rilevante anche ai fini della esecuzione delle opere per le quali sono richieste le categorie specializzate, tra le quali la OS30, confluite in detta categoria generale; che chi è qualificato per eseguire un insieme coordinato di impianti (OG11) può bene eseguire solo alcuni di essi: “dove sta il più sta il meno”. Nel ricorso inoltre si richiama CdS, IV, 6232/06, sull’assorbimento della cat. OS30 da parte della cat. OG11, per cui il possesso di quest’ultima determina automaticamente la capacità di eseguire le lavorazioni della prima. La ricorrente in primo grado ha sostenuto che la P. A. non poteva escludere i partecipanti in possesso della sola qualificazione nella cat. OG11, in quanto le lavorazioni astrattamente riconducibili a quest’ultima, ex d.P.R. n. 34 del 2000, assorbono, in base al principio per cui “dove sta il più, sta il meno”, le lavorazioni astrattamente ascrivibili alla OS30. Viene dunque in discorso la questione dell’assorbenza, di per sé considerata, tra la cat. gen. OG11 e la categoria superspecializzata OS30.

            In questa situazione, dato che non è stata rivolta nessuna specifica censura nei riguardi dell’esercizio, da parte della stazione appaltante, della discrezionalità valutativa in ordine alle scelte effettuate di ascrivere determinate lavorazioni, oggetto dell’opera da affidare, alla cat. specializzata OS30, piuttosto che alla cat. generale OG11, tenendo conto del valore e del livello di complessità delle lavorazioni specialistiche da effettuare, appare estraneo alla impostazione processuale seguita, mancando al riguardo un motivo specifico ex art. 40/c) del c.p.a., e perde perciò qualsiasi spessore lo specifico aspetto, sul quale il TAR ha fondato la decisione di accoglimento senza che alcun motivo fosse stato prospettato, relativo alla valutazione del livello di complessità delle lavorazioni da eseguirsi in concreto.

            Detto altrimenti, il giudice di primo grado ha dichiarato l’ille-gittimità degli impugnati atti di gara sotto un profilo che non ha formato oggetto di motivi specifici ex art. 40/c) del c.p.a. da parte della ricorrente in primo grado.

            In ogni caso, spostando l’attenzione all’esame del terzo motivo d’appello, anch’esso da accogliere, la sentenza, nell’affermare che la qualificazione in OG11 è in grado di assorbire la qualificazione in OS30, si pone, sia pure entro un quadro giurisprudenziale controverso, in contrasto con il sistema normativo di riferimento e con alcune, condivisibili, pronunce di questo CGA su questioni analoghe.

Come si diceva, sia pure entro uno scenario giurisprudenziale non privo di oscillazioni e di incertezze (nel senso della non sufficienza dell'iscrizione per la categoria OG11 anche per lo svolgimento dei lavori di cui alle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 si sono pronunziate le decisioni di C.d.S., V, 30 ottobre 2002, n. 5976 e di C.d.S., V, 30 ottobre 2003, n. 6760; in senso contrario, e cioè per l'equivalenza dell'iscrizione in OG 11 anche ai fini delle opere di cui alle suindicate categorie specializzate si sono pronunciate invece le decisioni di C.d.S., V, 26 maggio 2003, 2857, e di C.d.S., V, 30 ottobre 2003, n. 6765; v. anche C.d.S., sez. IV, 19 ottobre 2006, n. 6232), va sottoli-neato che questo CGA, in sede giurisdizionale, ha giudicato non equipollente, e non assorbibile, la certificazione SOA relativa alla cat. OS30, alla, e nella, categoria OG11, e ciò alla stregua sia delle prescrizioni del bando, e sia del sistema normativo di riferimento ricavabile dal combinato disposto di cui agli articoli 13, comma 7, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e degli articoli 72 – 74, comma 2, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, presupponendo, le opere specializzate, l’esi-genza di una particolare specializzazione e professionalità e quindi una particolare qualificazione nell'ambito del processo realizzativo, esigenza che è estranea alle opere generali e alle corrispondenti qualificazioni, e non sussistendo quindi sovrapponibilità delle qualificazioni (v. CGA Reg. Sic., n. 334/05 e, su questione analoga, riguardante la infungibilità tra iscrizione alla categoria OG11 e iscrizione alla categoria OS28, CGA n. 479/05 e TAR Sicilia – Palermo, III, sent. n. 946 del 2008, sentenze tutte alle quali si rinvia ex articoli 74, 88, comma 2/d) e 120, comma 10, del c.p.a.).

            Dalle considerazioni su esposte discende che l’iscrizione di L***** S***nella sola categoria OG11 non era idonea, sia in astratto e sia in concreto, a consentire la partecipazione di C****T alla procedura di gara.

            Di qui, fermo l’assorbimento, in quanto ininfluente e irrilevante ai fini della presente decisione, di ogni altro motivo o eccezione, in rito e nel merito, l’accoglimento dell’appello e, per l’effetto, il rigetto del ricorso di primo grado.

            Nelle particolarità, sia in fatto sia in diritto, delle questioni trattate, il Collegio ravvisa tuttavia eccezionali ragioni, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di ambedue i gradi del giudizio.

            Le spese della c.t.u. vanno poste in parti uguali a carico della parte appellante e della parte appellata.

P. Q. M.

            Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente decidendo sull’appello in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto dalla ricorrente in primo grado.

            Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

            Pone le spese relative alla CTU a carico dell’appellante e dell’appellata in parti uguali.

            Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

            Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2013, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Guido Salemi, Marco Buricelli, estensore, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, componenti.

F.to Riccardo Virgilio, Presidente

F.to Marco Buricelli, Estensore

Depositata in Segreteria

17 giugno 2013

 

La certificazione di qualità è "giuridicamente irrilevante" se l'ente che l'ha rilasciata non è accreditato per quel settore di attività.

Tar Catania, sez. II, sentenza del 17 giugno 2013, n. 1833
Data: 
17/06/2013
Tipo di Provvedimento: 
sentenza

1. "In base al combinato disposto degli artt. 15 della legge n. 59/1992 e 2545 septies c.c., occorre che la perdita della qualità di ONLUS sia formalizzata da un provvedimento di decadenza emesso, sulla base di una specifica istruttoria, dall’Autorità amministrativa competente; in mancanza di tale provvedimento la devianza dallo scopo mutualistico è giuridicamente irrilevante".

2. "Il valore giuridico delle rilasciate certificazioni di qualità, in conformità a quanto previsto dal primo comma dell’art. 5 del Regolamento CEE n. 765/2008, è condizionato dal preesistente accreditamento dell’ente certificatore presso l’unico organismo nazionale esistente all’interno di ciascun paese UE (e per l’Italia, presso SINCERT – ACCREDIA) relativamente a “determinate attività”. Pertanto, se l’ente certificatore non è accreditato per quel determinato settore di attività, esso non può accertare la sussistenza di alcun sistema di qualità aziendale, restando confinato nell’area del giuridicamente irrilevante la certificazione di qualità eventualmente rilasciata".

 

N. 01833/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01748/2011 REG.RIC.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%203/2011/201101748/Provvedimenti/stemma.jpg

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1748 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Societa' Cooperativa Sociale G******, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ***** e ******, con domicilio eletto presso ****** in Catania, *********, 2; 

contro

Comune di Messina, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. *******, con domicilio eletto presso ******** in Catania, via *********, 56; Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore:, Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 

nei confronti di

Cooperativa Sociale N****** P******* Onlus, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. *******, con domicilio eletto presso ******** in Catania, via ******* , 54/A; 

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del verbale di aggiudicazione provvisoria della gara per l'espletamento del servizio di trasporto per i portatori di handicap ai centri occupazionali - riabilitativi;

- nonchè del verbale di gara, del bando medesimo e del disciplinare di gara, nonchè degli atti prodromici e successivi;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva come meglio descritto nel detto ricorso;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Messina e di Cooperativa Sociale N****** P******* Onlus e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana;

Visto il ricorso incidentale depositato il 20/06/2011 dalla resistente Cooperativa Sociale N****** P******* ONLUS;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2013 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il Comune di Messina, per l’affidamento servizio di “trasporto per i portatori di handicap ai centri occupazionali – riabilitativi”, ricorreva ad una procedura aperta, cui partecipava la Società Cooperativa Sociale G******.

La procedura di evidenza pubblica si svolgeva però con esito non favorevole per quest’ultima, che in base al verbale di aggiudicazione provvisoria pubblicato in data 11/04/2011 si vedeva collocato al secondo posto, con un punteggio pari a 55,00, dietro la Società Cooperativa Sociale N****** P******* Onlus, classificatasi al primo posto con un punteggio pari a 58,12.

Ritenendo che la prima classificata avrebbe invece dovuto essere esclusa dalla stazione appaltante, la Società Cooperativa Sociale G****** proponeva il ricorso in epigrafe,, notificato il 10/05/2011, e depositato presso la segreteria del giudice adito il 20/05/2011, esponendo sei diversi motivi a sostegno dell’illegittima mancata esclusione del soggetto primo classificato.

La società controinteressata, dal canto suo si costituiva per resistere e proponeva ricorso incidentale con atto notificato il 20/06/2011, e depositato il 06/07/2011, col quale chiedeva che il ricorso principale fosse dichiarato inammissibile per difetto di interesse in ragione della mancanza dei requisiti di partecipazione in capo alla società ricorrente principale per:

- prestazione in misura insufficiente della cauzione;

- perdita della natura mutualistica da parte dell’ente;

- illegittima acquisizione dello status di cooperativa sociale da parte dell’ente.

Cosciente del carattere costitutivo dei provvedimenti delle autorità statali e regionali che avevano attribuito lo status contestato alla Società Cooperativa Sociale G******, il ricorrente incidentale corredava le censure di cui ai punti 1) e 2) con l’impugnazione espressa di tali provvedimenti.

Contro il ricorso principale veniva invece depositata una memoria di costituzione in segreteria il 06/06/2011, dove si ribadiva la piena disponibilità di tutte le autovetture previste dal paragrafo 10.a) del bando di gara, la sussistenza della regolarità contributiva, la regolarità della struttura societaria, il carattere soltanto ipotetico di presunti accordi fraudolenti, il pieno potere di rappresentanza dei soggetti che avevano agito per la società.

In data 06/05/2011 sopravveniva la pubblicazione del verbale di aggiudicazione definitiva della gara; e la originaria ricorrente proponeva – con atto notificato il 01/06/2011, e depositato il 14/06/2011 – ricorso per motivi aggiunti, riproducendo al suo interno le censure proposte con il ricorso principale, salvo a postulare per la prima volta un (ulteriore) motivo di illegittimità, rappresentato dalla mancata prestazione della cauzione ex art. 75, primo comma, del D.Lgs. n. 163/2006 in misura adeguata.

Per resistere al ricorso per motivi aggiunti la società contro interessata depositava in segreteria il 20/06/2011 una memoria all’interno della quale ripeteva tutte le argomentazioni già svolte all’interno della precedente memoria del 06/06/2011, salvo prendere posizione ex novo sul settimo motivo del ricorso incidentale, affermando sussistere in proprio favore una certificazione di qualità aziendale tale da consentire il dimezzamento dell’importo della cauzione secondo quanto previsto dal settimo comma dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il Collegio, a seguito di domanda cautelare proposta all’interno del ricorso in epigrafe, si pronunciava negativamente sulla stessa con ordinanza n. 810/2011.

Veniva infine fissata quale data per l’esame in udienza pubblica del ricorso in epigrafe quella del 15/05/2013, cui si giungeva previa ulteriore acquisizione di una memoria difensiva della società controinteressata.

Nell’udienza pubblica del 15/05/2013 la difesa erariale, ivi costituendosi al solo scopo di rappresentare l’estraneità al presente contenzioso dell’amministrazione statale comunque intimata, ne chiedeva la estromissione dal giudizio.

DIRITTO

I) Essendo sopravvenuto all’atto di aggiudicazione provvisoria impugnato con il ricorso principale il provvedimento di aggiudicazione definitiva, esso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse dal Collegio, che condurrà quindi il proprio esame esclusivamente con riguardo alle censure – peraltro di tipo quasi identico rispetto a quelle caratterizzanti il ricorso principale – contenute all’interno del ricorso per motivi aggiunti; e se ed in quanto ciò non risulti precluso dall’accoglimento di talune delle censure contenute all’interno del ricorso incidentale, che dovrà essere esaminato prioritariamente rispetto al ricorso per motivi aggiunti, per l'incidenza del primo sulla legittimazione della ricorrente principale.

II) I motivi proposti con il ricorso incidentale devono essere esaminati avendo particolare riguardo, distintamente, al tempo in cui furono adottati i provvedimenti con esso impugnati, ed alla eterogeneità fra gli atti cui si riferiscono, da un lato, il primo motivo di ricorso, e dall’altro il secondo ed il terzo motivo di ricorso.

II.1) Con il primo motivo il ricorrente incidentale censura la mancata esclusione del ricorrente principale per vizi relativi alla misura della cauzione dallo stesso presentata a corredo della propria offerta, pari allo 1% dell’importo complessivo del contratto – ovvero ad euro 18.044, 60 – e ciò in relazione alla fruibilità del beneficio previsto dal settimo comma dell’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006 (certificazione di qualità), e dunque inferiore alla misura del 2% ordinariamente prevista dal primo comma di quello stesso testo legislativo – e dall’art. 9 del bando di gara in conformità ad esso (pari ad euro 36.089,20 in relazione all’importo complessivo del contratto per cui è causa).

Ora una tale questione sarebbe certamente di più facile soluzione ove, nel caso di specie, avessero potuto trovare applicazione le modifiche apportate all’art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006 dal D.L. n. 70/2011, stante il prevalente orientamento formatosi circa le conseguenze della inosservanza dell’onere posto dal primo comma dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 addirittura con riguardo alla stessa prestazione della cauzione, piuttosto che alla determinazione della sua esatta misura (“è, conseguentemente, illegittimo il provvedimento di esclusione dalla medesima gara di una ditta che non ha allegato la suddetta polizza fideiussoria, perché adottato con riferimento ad una fattispecie che la legge considera come una mera irregolarità sanabile ai sensi dell’art. 46, comma 1, del codice dei contratti pubblici”: T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, sent. 3 gennaio 2013, n. 16; Cons. Stato, Sez. III, 1° febbraio 2012, n. 493).

Ma l’atto impugnato con il primo motivo del ricorso incidentale, ovvero la determina dirigenziale di approvazione degli atti di gara n. 117, data tuttavia al 20/04/2011 è anteriore all’entrata in vigore del citato D.L. n. 70/2011 (avvenuta soltanto il successivo 14/05/2011) e quindi priva di rilevanza nella fattispecie.

Pertanto, escluso di poter affermare senz’altro l'irrilevanza dei vizi afferenti alla prestazione della cauzione ed alla sua misura, occorre verificare se il dimezzamento dell’importo della cauzione di cui al primo comma dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, non contestato dall’amministrazione intimata, non fosse invece da escludere.

Il ricorrente incidentale, a supporto delle proprie tesi, fa menzione di due pareri dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (nn. 155 e 156 del 09/09/2010), e di due precedenti giurisprudenziali – più in particolare le sentenze del T.A.R. Liguria, sez. II, 24 giugno 2010, n. 5260, e del T.A.R. Trentino Alto-Adige – Bolzano, 9 giugno 2011, n. 227 -. Ma con riguardo innanzitutto alle seconde, occorre osservare come esse facciano riferimento a fattispecie affatto differenti: la prima presupponendo un distinguo, che nella fattispecie non ricorre, fra posa in opera e gestione (nel caso esaminato dal T.A.R. Liguria, di macchinari sanitari), e la seconda una eterogeneità fra diverse attività oggetto del medesimo contratto di appalto (l’attività cui afferiva la certificazione di qualità esistente rappresentando soltanto il 22% ca. dell’importo totale del contratto). I menzionati pareri dell’Autorità, a loro volta, individuano senz’altro delle linee guida, ma lasciano al Magistrato responsabile della decisione il compito di verificare se, nel caso concreto, la esistente certificazione di qualità “attest(i) la capacità organizzativa ed operativa dell’impresa limitatamente alle operazioni indicate”. Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l’estensione della certificazione posseduta dal ricorrente principale tanto alla “progettazione” quanto alla “erogazione” di “servizi sociali” consenta allo stesso di godere a pieno titolo del beneficio di cui al settimo comma dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, e quindi di ritenere corretto l’importo della cauzione da questi prestata nella misura dello 1% dell’importo globale del contratto (per un importo pari a euro 18.044,60), con conseguente reiezione del primo motivo del ricorso incidentale.

II.2) Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la società controinteressata ritiene mancare uno status che legittimi la partecipazione della società ricorrente alla gara pubblica in esame, per la decadenza che in suo danno sarebbe maturata dalla “qualità” di società a prevalente scopo mutualistico ex art. 11 della legge n. 59/1992.

Va tuttavia osservato che è un postulato indimostrato che la decadenza, alla stregua della precitata norma, operi automaticamente pur in assenza di un conforme provvedimento adottato dall’Autorità amministrativa specificamente preposta all’attività di vigilanza su tale categoria di enti. Al contrario,, in base al combinato disposto degli artt. 15 della legge n. 59/1992 e 2545 septies c.c., ove pure risultassero sussistenti le devianze dallo scopo mutualistico ascritte alla società odierna ricorrente, esse rimarrebbero comunque nell’ambito del giuridicamente irrilevante in assenza di un provvedimento di decadenza emesso, sulla base di una specifica istruttoria, dall’Autorità amministrativa competente. Né può essere oggetto di sindacato da parte del giudice adito, come invece vorrebbe il ricorrente incidentale, la mancata adozione del provvedimento di decadenza da parte di detta Autorità, giacchè ciò si porrebbe in assoluto contrasto con i limiti posti alla giurisdizione – ove pur esistente, in relazione alla doglianza in considerazione - del G.A. dal primo paragrafo del secondo comma dell’art. 34 C.P.A., secondo cui “in nessun caso il giudice può pronunciare con riguardo a poteri amministrativi non ancora esercitati”. Di talchè, anche un tale motivo deve essere respinto per l'inammissibilità della relativa censura.

II.3) Parimenti infondato è il terzo motivo del ricorso incidentale, col quale si postula l'inosservanza, in capo alla società ricorrente, delle condizioni previste per l’iscrizione all’interno del Registro ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, dato che al momento ciò che rileva è lo status formale della ricorrente principaleStatus per la cui modifica occorre, in virtù del rinvio operato dal terzo comma dell’art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997, che siano stati positivamente esercitati i poteri di amministrazione attiva previsti dal primo comma dell’art. 5 del D.M. n. 266 del 18/07/2003, secondo cui “la Direzione regionale delle entrate, qualora, successivamente all'avvenuta iscrizione a seguito del controllo di cui all'articolo 3, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, provvede alla cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS con provvedimento motivato dandone tempestiva comunicazione al soggetto interessato, con le modalità di cui all’art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'ente interessato”. Poiché non risulta agli atti di causa, l’adozione di alcun provvedimento in tal senso, anche il terzo motivo del ricorso incidentale deve essere respinto; tenuto altresì conto del principio sopra enunciato ricavabile dal primo paragrafo del secondo comma dell’art. 34 C.P.A. .

III.1) Passando, ora, all'esame del ricorso per motivi aggiunti, proposto dalla Cooperativa Sociale G******, il Collegio, per economia di mezzi processuali e nel rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali sancito dall'art. 3, comma 2 del C.P.A., passa ad esaminare il settimo ed ultimo col quale la Cooperativa Sociale G****** lamenta la insufficienza della cauzione provvisoria prestata dalla controinteressata Cooperativa Sociale N****** P******* Onlus.

Il motivo si appalesa fondato in quanto appare conferente la dedotta mancanza delle condizioni cui il settimo comma dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 subordina la possibilità di dimezzare l’importo della cauzione previsto dal primo comma di quella stessa norma. Il Comitato Nazionale Italiano per le Manutenzioni ha rilasciato alla società controinteressata un certificato di conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2000 valido dal 16/07/2004 sino al 21/05/2011. Tuttavia, il valore giuridico delle rilasciate certificazioni di qualità, in conformità a quanto previsto dal primo comma dell’art. 5 del Regolamento CEE n. 765/2008, risulta condizionato dal preesistente accreditamento dell’ente certificatore presso l’unico organismo nazionale esistente all’interno di ciascun paese UE (e per l’Italia, presso SINCERT – ACCREDIA, in tale qualità riconosciuto a far data dal 22/12/2009); accreditamento che, in base alla norma europea prima richiamata, non è affatto generico, ma relativo a “determinate attività”. Con più specifico riguardo alla presente controversia, il Comitato Nazionale Italiano per le Manutenzioni, poteva operare – per la sussistenza di un accreditamento SINCERT-ACCREDIA – unicamente nell’ambito dei settori EA contraddistinti dai numeri 18, 19, 28, 33 e 35; la certificazione rilasciata è invece relativa al settore EA 38f, rispetto al quale l’ente certificatore non poteva accertare la sussistenza di alcun sistema di qualità aziendale, restando confinato nell’area del giuridicamente irrilevante – per quanto qui d’interesse - ogni giudizio pur positivamente espresso nei confronti dell’operatore economico sottoposto a scrutinio. La Cooperativa Sociale N****** P******* Onlus ha quindi mancato di prestare cauzione nella misura dovuta, in quanto, da polizza n. 3517501082940 rilasciata dalla agenzia di Messina della compagnia assicurativa Milano Assicurazioni, il relativo importo risulta determinato nella misura massima di euro 18.045,00: ovvero in misura pari allo 1% dell’importo complessivo del contratto da aggiudicare, anzicchè secondo quanto risultante dall’applicazione dell’art. 9 del bando di gara – che la prevedeva determinata nella misura del 2% - in relazione all’importo complessivo del contratto da aggiudicare, per un valore pari ad euro 36.089,20. Stante quindi l’anteriorità degli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 70/2011, ed in assenza del vigere, al tempo della loro adozione, del principio di tassatività della cause di esclusione da una procedura di evidenza pubblica, il Collegio ritiene illegittima l'ammissione alla gara della società controinteressata per violazione di quanto previsto dal primo comma dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, in relazione al mancato rilievo – da parte dell’amministrazione intimata - del versamento della cauzione in misura insufficiente.

IV.1) Ne consegue l’illegittimità dell’aggiudicazione effettuata in favore della società controinteressata.

In relazione alla domanda di risarcimento il Collegio ritiene debba essere accolta, non essendo necessaria alcuna ulteriore indagine circa il ricorrere di un atteggiamento colposo in ordine all’errore commesso dalla pubblica amministrazione in materia di contratti ad evidenza pubblica (è ormai diritto vivente nella giurisprudenza europea e nazionale che “nel caso di richiesta di risarcimento dei danni derivanti da illegittima aggiudicazione di una gara di appalto, è irrilevante l’elemento della colpa; tale principio vale, in ragione di quanto previsto dall’art. 2, d.lgs. 163/2006, ma in fondo anche da quanto statuito, in generale, dall’art. 1 della l. 241/90, sia per gli appalti di rilievo comunitario che per gli altri appalti pubblici; cfr. Cons. Stato , sez. V, sentenza 27 marzo 2013 n. 1833 ; anche Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2012, n. 5686),

Dovendo tuttavia tenere conto della sopravvenuta intera esecuzione del contratto in considerazione, sulla base di concordi dichiarazioni rese dai patrocinatori delle parti processuali nel corso dell’udienza pubblica del 15/05/2013, il Collegio precisa che la tutela non potrà avvenire – neppure parzialmente - in forma specifica a norma dell’art. 122 C.P.A., ma soltanto per equivalente pecuniario, secondo quanto precisato al successivo paragrafo.

IV.2) A tal fine, il risarcimento non può essere concesso nella misura richiesta dalla società ricorrente, ovvero del 10% dell’importo dei lavori al nesso del ribasso d’asta in applicazione del criterio previsto dall’art. 345 della l. n. 2248 del 1865. Infatti, secondo i più recenti indirizzi giurisprudenziali, cui il Collegio intende aderire, “ per determinare il risarcimento del danno derivante da illegittima aggiudicazione di una gara di appalto, il criterio equitativo del 10% dell’offerta economica desunto in via analogica dall’art. 345 l. 2248/1865 all. F, non può essere automaticamente applicato, in difetto della dimostrazione da parte del danneggiato dell’impossibilità di utilizzare diversamente gli strumenti d’impresa, in quanto tenuti a disposizione in vista dell'aggiudicazione. In mancanza di tale dimostrazione, appare ragionevole decurtare del 50% la somma calcolata” (Consiglio di stato, sez. V, sentenza 28 dicembre 2011 n. 6951).

Di conseguenza, non essendo stata fornita nella fattispecie in esame alcuna prova della mancata utilizzazione dei mezzi d’impresa da parte della società ricorrente, il risarcimento deve essere accordato (soltanto) nella più ridotta misura del 5% dell’importo del contratto al netto del ribasso d’asta proposto dalla società ricorrente.

IV.3) Per quanto invece attiene al cd. danno curricolare, non altrimenti specificato dalla parte, il Collegio, sulla scorta della prevalente giurisprudenza (in termini, ex plurimis e più di recente, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 14 gennaio 2013, n. 156), ritiene possibile determinarlo in via equitativa nella misura del 2% dell’importo del contratto al netto del ribasso d’asta proposto dalla società ricorrente).

V) Le statuizioni in materia di spese processuali vengono adottate, previa estromissione del Ministero dello Sviluppo Economico dal presente giudizio per l’assoluta sua estraneità alla gara oggetto del presente contenzioso, nel rispetto del principio della soccombenza, con rinvio per la loro liquidazione al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), previa estromissione dal giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico :

1) respinge il ricorso incidentale, dichiara improcedibile il ricorso principale ed accoglie quello per motivi aggiunti per le ragioni esposte in motivazione;

2) accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta all’interno del ricorso per motivi aggiunti soltanto per equivalente pecuniario, e nella misura individuata in motivazione;

3) accoglie la domanda di risarcimento del danno cd. curricolare parimenti proposta all’interno del ricorso per motivi aggiunti nella misura individuata in motivazione.

Compensate le spese nei confronti della pur soccombente società controinteressata, condanna il Comune di Messina al risarcimento del danno nei confronti della società ricorrente, che liquida nell’importo complessivo di euro 2.000,00 (duemila/00), più IVA e CPA come per legge.

Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Rimessa all'Adunanza Plenaria la questione relativa all'esatta individuazione del "socio di maggioranza" di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 163/2006

CGA, sez. I, sentenza del 17 giugno 2013, n. 590
Data: 
17/06/2013
Tipo di Provvedimento: 
sentenza parziale con ordinanza di rimessione all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Ecco i quesiti rivolti dal CGA all'Adunanza Plenaria:

I) Chiarisca Codesta adunanza Plenaria se l'art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, laddove menziona, in relazione alle società, composte da meno di quattrosoci e costituite in forma diversa dalla società in nome collettivo e da quella in accomandita semplice, la locuzione "socio di maggioranza" sia da riferire al socio che disponga di una partecipazione, in azioni o in quote, superiore al 50% del capitale (maggioranza assoluta) oppure ad entrambi i soci con una partecipazione al capitale sociale esattamente pari al 50% (ipotesi A di maggioranza relativa) o, ancora, al socio con una partecipazione al capitale inferiore al 50%, ma comunque superiore, anche in misura minima, a quella degli altri due soci (ipotesi B di maggioranza relativa).

II) Chiarisca Codesta Adunanza Plenaria se, qualora non possa circoscriversi l'interpretazione della locuzione "socio di maggioranza" al solo caso del socio con maggioranza assoluta, la medesima locuzione, a ricorrere del caso definito nel precedente punto I) come "ipotesi B di maggioranza relativa" e, segnatamente, a ricorrere dell'ipotesi del capitale diviso per 3, l'interprete debba prendere in considerazione unicamente ill dato matematico della maggiore consistenza della partecipazione al capitale suddiviso in azioni o in quote o se, piuttosto, debba farsi riferimento, caso per caso, all'intenstà e dall'effettività dei poteri giuridici di interferenza e condizionamento dell'attività sociale in concreto riconducibili alla partecipazione di maggioranza relativa"    

 

 ... in allegato il testo integrale della sentenza.

Sulla composizione della commissione giudicatrice: cosa deve intendersi per adeguata esperienza “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 3203 del 10 giugno 2013
Data: 
10/06/2013
Il requisito dell’esperienza “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico-settoriale implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’Amministrazione, cui quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere.
Non è, in particolare, necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea.

 

 


 

N. 03203/2013REG.PROV.COLL.

N. 05406/2012 REG.RIC.

N. 05597/2012 REG.RIC.

N. 06104/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5406 del 2012, proposto dalle società ***, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Enrico Adriano Raffaelli, Vincenzo Caputi Iambrenghi e Paolo Todaro, con domicilio eletto presso Studio Rucellai & Raffaelli in Roma, via dei Due Macelli, 47;

contro

il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

*** - *** s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di mandataria di a.t.i. costituita con *** s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Torchia, Andrea Guarino, Tommaso Di Nitto, Cecilia Martelli e Claudio Cataldi, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Roma, via Sannio, 65;
*** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di mandataria di a.t.i. costituita con *** s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
*** s.p.a., ***.it s.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 5597 del 2012, proposto dalla società *** s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di mandataria di a.t.i. costituita con *** Technology Solutions s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Luigi Mazzoncini, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, via Vittoria Colonna, 40;

contro

il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

*** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di mandataria di a.t.i. costituita con *** s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso lo studio del primo, via Principessa Clotilde, 2;

sul ricorso numero di registro generale 6104 del 2012, proposto dalla società *** Ingegneria Informatica s.p.a., in proprio e quale mandataria di a.t.i. costituita con ***.it s.p.a., quest’ultima pure in proprio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Stefano Vinti ed Elia Barbieri, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, via Emilia, 88;

contro

il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

*** - ***s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di mandataria di a.t.i. costituita con *** s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Torchia, Andrea Guarino, Tommaso Di Nitto, Cecilia Martelli e Claudio Cataldi, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Roma, via Sannio, 65;
*** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di mandataria di a.t.i. costituita con *** s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

per la riforma

quanto al ricorso n. 5406 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, Sezione III-Bis, n. 5860/2012, resa tra le parti, concernente gara per l’affidamento di due lotti dei servizi di sviluppo e gestione del sistema informativo del M.i.u.r.;

quanto al ricorso n. 5597 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, Sezione III-Bis, n. 5487/2012, resa tra le parti, concernente gara per l’affidamento di due lotti dei servizi di sviluppo e gestione del sistema informativo del M.i.u.r.;

quanto al ricorso n. 6104 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, Sezione III-Bis, n. 5485/2012, resa tra le parti, concernente gara per l’affidamento di due lotti dei servizi di sviluppo e gestione del sistema informativo del M.i.u.r.;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle rispettive parti appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2013, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Caputi Iambrenghi, Di Nitto, Martelli, Torchia, Clarizia, Sbrana e gli avvocati dello Stato Fiorentino e Nunziata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Si premette che gli appelli in epigrafe, seppure proposti avverso tre separate sentenze del T.a.r. per il Lazio - Roma, vanno riuniti, poiché le tre cause sono tra di loro connesse sotto un profilo soggettivo ed oggettivo.

1.1. I ricorsi in esame ineriscono alla gara a procedura aperta per l’affidamento, in due lotti (Codice CIG Lotto 1 05699788B7; Codice CIG Lotto 2 056999020), dei servizi di sviluppo e gestione del sistema informativo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - M.i.u.r., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al prezzo base d’asta fissato in euro 147.108.000,00 (al netto dell’IVA) per il lotto 1 (servizi di gestione e sviluppo applicativo) ed in euro 89.166.000,00 (al netto dell’IVA) per il lotto 2 (servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale), indetta dal M.i.u.r. con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. il 19 novembre 2010 e sulla G.U.R.I. il 26 novembre 2010.

1.2. La procedura di gara, articolata in due lotti, era presieduta da un’unica commissione, la quale svolgeva i propri lavori contestualmente per i due lotti. All’esito della valutazione delle offerte tecniche e di quelle economiche, in relazione ai due lotti sono state formate le seguenti graduatorie:

(a) lotto 1:

(a1) a.t.i. HP *** (74,975 punti, di cui 45,861 punti per l’offerta tecnica e 29,114 punti per l’offerta economica);

(a2) a.t.i. *** (69,531 punti, di cui 41,449 punti per l’offerta tecnica e 28,082 punti per l’offerta economica);

(a3) a.t.i. *** (69,100 punti, di cui 39,404 punti per l’offerta tecnica e 29,696 punti per l’offerta economica);

(a4) a.t.i. *** (67,849 punti, di cui 38,570 punti per l’offerta tecnica e 29,279 punti per l’offerta economica);

(a5) a.t.i. *** (66,749 punti, di cui 38,705 punti per l’offerta tecnica e 28,044 punti per l’offerta economica);

(b) lotto 2:

(b1) a.t.i. *** (73,330 punti, di cui 44,682 punti per l’offerta tecnica e 28,648 punti per l’offerta economica);

(b2) a.t.i. *** (71,177 punti, di cui 41,907 punti per l’offerta tecnica e 29,270 punti per l’offerta economica);

(b3) a.t.i. *** (67,678 punti, di cui 41,485 punti per l’offerta tecnica e 26,193 punti per l’offerta economica);

(b4) a.t.i. HP *** (64,983 punti, di cui 36,955 punti per l’offerta tecnica e 28,028 punti per l’offerta economica);

(b5) a.t.i. Siemens (46,172 punti, di cui 35,155 punti per l’offerta tecnica e 11,017 punti per l’offerta economica).

1.3. Il lotto 1 veniva aggiudicato all’a.t.i. capeggiata da HP ***, mentre il lotto 2 veniva aggiudicato all’a.t.i. capeggiata da ***.

2. Delle tre appellate sentenze del Ta.r. Lazio, meglio riportate in epigrafe, la sentenza n. 5487/2012 riguarda il lotto 1, mentre le sentenze n. 5860/2012 e n. 5485/2012 riguardano il lotto 2.

2.1. L’adito T.a.r., con la sentenza n. 5487/2012 (relativa al lotto 1), definitivamente pronunciando sul ricorso principale n. 2989 del 2012, proposto dalla seconda classificata a.t.i. *** avverso gli atti di gara e il provvedimento di aggiudicazione in favore dell’a.t.i. HP ***, nonché sul ricorso incidentale proposto da quest’ultima, provvedeva come segue:

(i) esaminando in via prioritaria il quarto motivo del ricorso principale (in quanto in tesi comportante l’annullamento dell’intera gara) – col quale la ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 84, commi 2, 3 e 8, d.lgs. n. 163 del 2006, e dei principi di imparzialità, buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di presupposti in fatto ed in diritto, travisamento e sviamento, per l’illegittima composizione della commissione di gara, in quanto i relativi componenti sarebbero stati privi di esperienza nello specifico settore oggetto dell’appalto –, lo rigettava, rilevando che il sistema informatico da elaborare, funzionale alla pianificazione e gestione dei processi organizzativi, ad elevata complessità, riguardanti l’Amministrazione dell’istruzione (ca. otto milioni di studenti e un milione di unità di personale), richiedeva, tra le professionalità esperte “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” (ai sensi dell’art. 84, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006), accanto a soggetti esperti nel settore dell’informatica, anche soggetti operanti nel settore amministrativo, muniti, per la qualifica rivestita, di adeguati livelli decisionali di responsabilità, quali i dirigenti amministrativi nominati in seno alla commissione, avente una composizione mista idonea a garantire l’apporto sinergico di professionalità differenziate in vista dell’eterogeneità degli aspetti oggetto di valutazione;

(ii) respingeva i due profili di censura dedotti col primo motivo del ricorso principale – con i quali la ricorrente aveva lamentato che in seno alla *** s.p.a. (mandante dell’a.t.i. aggiudicataria capeggiata da HP ***) le dichiarazioni di differimento del termine di vincolatività dell’offerta, equivalente a nuova offerta, e di conferma dell’efficacia della cauzione provvisoria, non provenivano dall’organo societario a ciò legittimato (ossia, dal consiglio di amministrazione, tenuto conto dell’ammontare del prezzo d’appalto in relazione alle correlative previsioni statutarie e della fusione societaria intervenuta in corso di gara), bensì da soggetto privo di poteri (ossia, dall’amministratore delegato Paolo Aielli) –, ritenendo, sulla base di una ricostruzione delle vicende societarie che avevano condotto alla fusione tra *** ed ***, che la delibera del consiglio di amministrazione della *** s.p.a. del 2 febbraio 2012 costituisse idoneo atto di ratifica degli atti in contestazione;

(iii) respingeva il secondo motivo del ricorso principale – con il quale era stata dedotta l’illegittimità dell’offerta formulata dall’aggiudicataria, in quanto mancante dell’indicazione delle risorse umane impiegate in ogni struttura organizzativa e processo, imposta dalla lex specialis a pena di esclusione e, comunque, comportante l’impossibilità dell’assegnazione di un punteggio alla voce “organizzazione e processi per i servizi”, invece valutata con 10 punti, determinanti in sede di formazione della graduatoria –, rilevando che dall’esame della documentazione di gara risultava l’indicazione dei nominativi delle risorse umane da impiegare in relazione alle varie professionalità, in conformità alle previsioni della lex specialis;

(iv) respingeva il terzo motivo di ricorso – con il quale era stato dedotto che cinque curricula vitae relativi a risorse umane indicate dall’aggiudicataria vantavano un numero di anni di esperienza nel ruolo inferiore al valore minimo previsto dalla lex specialis a pena di esclusione –, rilevando che l’eventuale violazione dei criteri di anzianità non integrava una causa di esclusione, ma incideva, tutt’al più, sulla valutazione nel merito dell’offerta;

(v) respingeva la proposta domanda risarcitoria, per il mancato riscontro dell’illegittimità dell’azione amministrativa;

(vi) a fronte dell’infondatezza del ricorso principale, dichiarava improcedibile il ricorso incidentale, non residuando alcun interesse, attuale e concreto, dell’impresa aggiudicataria all’esclusione della seconda classificata dalla gara;

(vii) condannava la ricorrente principale a rifondere alla stazione appaltante e alla controinteressata le spese di causa.

2.2. Con la sentenza n. 5485/2012 (riguardante il lotto 2), il T.a.r. si pronunciava sul ricorso principale n. 3099 del 2012, proposto dall’a.t.i. ***, seconda classificata nella graduatoria relativa al lotto 2, avverso i relativi atti di gara e il provvedimento di aggiudicazione in favore dell’a.t.i. ***, nonché sui ricorsi incidentali proposti da quest’ultima (la quale deduceva censure di natura escludente nei confronti della ricorrente principale ***, per la carenza dei requisiti di capacità tecnica, per la violazione del principio di corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di partecipazione all’a.t.i. e quota di esecuzione del servizio, per il mancato aggiornamento dei certificati di qualità scaduti, e per il mancato rispetto dei requisiti minimi dei prodotti e servizi stabiliti nel capitolato tecnico, sotto vari profili) e da HP ***, quarta classificata nel Lotto 2 (la quale pure deduceva censure di valenza escludente nei confronti della ricorrente principale ***, per l’incompletezza delle dichiarazioni ex art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), d.lgs. n. 163 del 2006 con riguardo agli amministratori ed ai direttori tecnici delle imprese acquisite da quest’ultima nel periodo 2007/2011):

(i) esaminando in via prioritaria il secondo motivo del ricorso principale (in quanto in tesi comportante l’annullamento dell’intera gara) – col quale la ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006 e dei principi generali di formazione delle commissioni di gara, nonché dei principi di imparzialità, buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa e della collegialità, in quanto i componenti della commissione giudicatrice sarebbero stati privi di esperienza nello specifico settore oggetto dell’appalto –, lo rigettava, sostanzialmente sviluppando le stesse, identiche motivazioni svolte nella coeva sentenza n. 5487/2012 [v. sopra sub 2.1.(i)], in particolare ribadendo che “l’oggetto del contratto si rivolgeva alla pubblica istruzione e soltanto ad essa, con la conseguenza che i soggetti preposti alla Commissione di gara dovevano essere in grado di valutare che quanto offerto fosse coniugabile con le esigenze dell’Amministrazione dell’istruzione” (v. così, testualmente, la sentenza in esame);

(ii) respingeva il primo motivo del ricorso principale – col quale la ricorrente aveva dedotto la mancanza della dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 in capo ad uno dei due procuratori della mandante dell’a.t.i. aggiudicataria (segnatamente, della *** s.p.a.), entrambi muniti del potere di firma disgiunta –, rimarcando l’equivocità sul punto del disciplinare di gara e rilevando che il procuratore in questione, pur essendo munito di procura speciale, non risultava titolare di poteri di gestione o di rappresentanza in nome e per conto della società e non aveva firmato documento alcuno concernente la procedura in esame, sicché con riferimento al medesimo non doveva essere resa la dichiarazione ex art. 38, comma 2, lett. b), c) ed m ter), d.lgs. n. 163 del 2006;

(iii) respingeva il terzo motivo del ricorso principale – col quale era stato dedotto il vizio di eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed inadeguatezza dei tempi di valutazione –, in quanto smentito dalle risultanze dei verbali di gara;

(iv) respingeva la proposta domanda risarcitoria, per il mancato riscontro dell’illegittimità dell’azione amministrativa;

(v) considerata l’infondatezza del ricorso principale, dichiarava improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata aggiudicataria, ormai priva d’interesse all’esclusione della seconda classificata, mentre dichiarava inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla quarta classificata a.t.i. HP *** esclusivamente nei confronti della seconda classificata, non avendo la stessa proposta impugnazione alcuna nei confronti della terza classificata a.t.i. ***, la cui permanenza in graduatoria priverebbe di qualsiasi risultato utile l’eventuale accoglimento delle censure di carattere escludente dedotte contro la seconda classificata;

(vi) condannava la ricorrente principale a rifondere all’amministrazione resistente e alla controinteressata aggiudicataria le spese di causa, dichiarandole compensate nei rapporti con l’a.t.i. HP ***.

2.3. Con la sentenza n. 5860/2012 (pure sostanzialmente riguardante il solo lotto 2), il T.a.r., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3186 del 2012, proposto da ***, terza classificata nella graduatoria relativa al lotto 2, avverso gli atti di gara e il provvedimento di aggiudicazione in favore di *** (nonché, “per quanto occorra”, avverso l’aggiudicazione del lotto 1 in favore di HP ***), e sui ricorsi incidentali proposti dall’aggiudicataria (la quale deduceva una serie di censure di natura escludente nei confronti della ricorrente principale ***) e dalla quarta classificata HP *** (la quale pure deduceva una censura di natura escludente nei confronti della ricorrente principale), provvedeva come segue:

(i) affrontando in via prioritaria il primo motivo del ricorso principale (in quanto in tesi comportante l’annullamento dell’intera gara) – col quale la ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 2 e 84 d.lgs. n. 163 del 2006, la violazione dei principi in materia concorsuale, in particolare della par condicio e della trasparenza, la violazione del principio della collegialità, la violazione della lex specialis, in particolare dell’articolo 7.1 del disciplinare di gara e dell’art. 1.0 del capitolato d’oneri, la violazione della l. n. 241 del 1990 e del giusto procedimento, l’eccesso di potere per sviamento, travisamento, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, carenza di motivazione e d’istruttoria, in quanto i componenti della commissione giudicatrice sarebbero stati privi di esperienza nello specifico settore oggetto dell’appalto –, lo rigettava, sostanzialmente sviluppando le stesse, identiche motivazioni al riguardo svolte nelle coeve sentenze n. 5487/2012 e n. 5485/2012 (pure pronunciate in esito all’udienza pubblica del 7 giugno 2012);

(ii) respingeva il secondo motivo del ricorso principale – con il quale era stato dedotto il vizio di eccesso di potere per carenza di motivazione e d’istruttoria, per l’inadeguatezza dei tempi di valutazione delle offerte tecniche –, in quanto smentito dalle risultanze dei verbali di gara;

(iii) respingeva la domanda risarcitoria, attesa l’infondatezza dei dedotti vizi d’illegittimità;

(iv) respingeva nel merito il ricorso incidentale proposto dalla quarta classificata HP *** – con il quale era stata dedotta l’erronea mancata esclusione della ricorrente principale *** dalla gara per la mancata dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali in capo agli amministratori e direttori tecnici delle imprese acquisite da *** nel periodo 2007/2011, nonché in capo ai procuratori speciali –, ritenendolo infondato alla luce della formulazione equivoca della lex specialis ed in applicazione del principio della tassatività delle cause di esclusione;

(v) dichiarava improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata aggiudicataria, in capo alla quale in conseguenza dell’infondatezza del ricorso principale non residuava interesse alcuno a coltivare detto mezzo;

(vi) condannava *** e HP *** a rifondere all’amministrazione resistente e alla controinteressata aggiudicataria le spese di causa

3.1. Avverso la sentenza sub 2.1. interponeva appello l’a.t.i. *** (con ricorso iscritto al n. 5597 del 2012), deducendo i seguenti motivi:

a) l’erroneità della statuizione sub 2.1.(i), in quanto, tenuto conto dell’oggetto del contratto (sviluppo applicativo e manutenzione evolutiva del software; manutenzione adeguativa, correttiva e migliorativa del software; service desk) come definito dalla lex specialis di gara, l’apprezzamento rimesso all’organo giudicante doveva ritenersi circoscritto all’accertamento dell’idoneità, sotto l’aspetto meramente tecnico, del sistema informatico offerta dai concorrenti, con la conseguenza che il seggio di gara doveva essere composto, quanto meno in misura prevalente, da soggetti muniti di adeguate conoscenze tecniche, sicché doveva ritenersi illegittima la composizione della commissione giudicatrice, connotata dalla presenza di tre dirigenti amministrativi (tra i quali il presidente del seggio di gara) e due soli dirigenti tecnici (uno solo dei quali, peraltro, in possesso di un titolo di studio e di un’esperienza professionale strettamente inerenti l’oggetto della gara), inidonea a garantire sufficienti ed adeguate professionalità tecniche come richieste dall’art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006;

b) l’erroneità della statuizione sub 2.1.(ii), avendo il T.a.r. omesso di considerare che la mancata produzione, in sede di gara, del documento attestante i poteri del sottoscrittore della dichiarazione di differimento del termine di vincolatività dell’offerta e di conferma dell’efficacia della garanzia provvisoria avrebbe dovuto condurre all’esclusione di HP *** dalla gara o, quanto meno, ad una richiesta d’integrazione documentale, non disposte dalla stazione appaltante;

c) l’erroneità della statuizione sub 2.1.(iii), in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., gli elenchi delle risorse forniti da HP *** non contenevano, nei paragrafi 16.1 e 16.2 dell’offerta, l’indicazione di tutte le risorse coinvolte nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’affidamento;

d) l’erroneità della statuizione sub 2.1.(iv), risultando il requisito del livello minimo di esperienza delle risorse umane stabilito a pena di esclusione dal disciplinare e dai relativi allegati;

e) l’erronea reiezione della domanda risarcitoria, conseguente all’erronea reiezione dei dedotti vizi di legittimità degli atti di gara.

L’appellante chiedeva dunque, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’appellata sentenza e in sua riforma, l’accoglimento del ricorso di primo grado.

3.2. Si costituiva in giudizio l’appellata Amministrazione, contestando la fondatezza dell’interposto appello e chiedendone la reiezione.

3.3. Si costituiva in giudizio altresì l’originaria controinteressata HP ***, resistendo e proponendo appello incidentale condizionato (all’accoglimento del ricorso principale), con il quale riproponeva le censure di natura escludente, dedotte nel ricorso incidentale di primo grado e non esaminate dal T.a.r. per sopravvenuta carenza d’interesse conseguente alla reiezione del ricorso principale.

4.1. Avverso la sentenza sub 2.2. interponeva appello *** (con ricorso iscritto al n. 6104 del 2012), deducendo i seguenti motivi:

a) l’erroneità della statuizione sub 2.2.(i), reiettiva delle censure di illegittima composizione della commissione di gara e della conseguente inattendibilità dei giudizi espressi e della violazione del principio di collegialità, atteso il ruolo decisivo delle ponderazioni di natura informatica nella valutazione e graduazione delle offerte, mentre era assolutamente residuale la valutazione delle esigenze organizzative del M.i.u.r., il che avrebbe imposto la nomina, in numero maggioritario, di componenti esperti nello specifico settore dei servizi informatici oggetto della gara, e non già di funzionari amministrativi;

b) l’erroneità della statuizione sub 2.2.(ii), riproponendo le relative censure di primo grado, seppur adattate all’impianto motivazionale delle impugnate statuizioni di rigetto;

c) l’erroneità della statuizione sub 2.2.(iii), anche qui riproponendo le relative censure di primo grado.

L’appellante chiedeva dunque, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’appellata sentenza e in sua riforma, l’accoglimento del ricorso di primo grado, comprese le domande risarcitorie, in forma specifica o per equivalente monetario.

4.2. Costituendosi in giudizio, l’appellato Ministero contestava la fondatezza dell’appello e ne chiedeva la reiezione.

4.3. Si costituiva in giudizio l’originaria controinteressata ed aggiudicataria ***, resistendo e proponendo appello incidentale condizionato (all’accoglimento del ricorso principale), con il quale riproponeva le censure di natura escludente, dedotte nel ricorso incidentale di primo grado e non esaminate dal T.a.r. per sopravvenuta carenza d’interesse conseguente alla reiezione del ricorso principale.

4.4. Si costituiva altresì HP ***, proponendo anch’essa appello incidentale condizionato, con il quale riproponeva le censure di natura escludente, dedotte nel ricorso incidentale di primo grado, erroneamente dichiarato inammissibile dal Ta.r. (e dunque non esaminato), in quanto teso non tanto a “risalire” la graduatoria finale del lotto 2 (in relazione al quale HP *** si era classificata al quarto posto), quanto a paralizzare le censure dell’originaria ricorrente principale *** attorno all’asserita illegittima composizione della commissione, per la sua valenza oggettiva in tesi caducante l’intera gara, compresa l’aggiudicazione del lotto 1 in favore di essa appellante incidentale.

5.1. Avverso la sentenza sub 2.3. interponeva appello *** (con ricorso iscritto al n. 5406 del 2012), deducendo i seguenti motivi:

a) l’erroneità della statuizione sub 2.3.(i), reiettiva, oltre che delle censure di violazione del principio di collegialità, di illogicità e di carenza di motivazione e d’istruttoria vizianti gli atti della commissione, delle censure di illegittima composizione della commissione di gara, non esprimendo nessuno dei relativi membri (e neppure la maggioranza degli stessi) una professionalità adeguata allo specifico oggetto del contratto – peraltro travisato dal T.a.r., in quanto si trattava di processi gestionali di erogazione tipici e peculiari del settore ICT, e non già di processi organizzativi e tecnici legati al sistema scuola –, con la conseguente inidoneità, sotto il profilo soggettivo, del giudizio tecnico valutativo formulato sulle offerte tecniche, né avendo alcuno dei commissari fatto parte (neppure in passato) della Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi, di cui pur era dotato il M.i.u.r.;

b) l’erroneità della statuizione sub 2.3.(ii), reiettiva della censura di eccesso di potere viziante l’operato della commissione sotto il profilo dell’inadeguatezza del tempo impiegato per la valutazione delle offerte tecniche;

c) l’erronea mancata dichiarazione d’inammissibilità e/o d’improcedibilità del ricorso incidentale proposto da HP ***.

L’appellante chiedeva dunque, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’appellata sentenza e in sua riforma, l’accoglimento del ricorso di primo grado (compresa la domanda risarcitoria) e la dichiarazione d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso incidentale di HP ***.

5.2. Costituendosi in giudizio, l’appellato Ministero contestava la fondatezza dell’appello e ne chiedeva la reiezione.

5.3. Si costituiva in giudizio altresì l’originaria controinteressata ed aggiudicataria ***, resistendo e proponendo appello incidentale condizionato (all’accoglimento del ricorso principale), con il quale riproponeva le censure di natura escludente, dedotte nel ricorso incidentale di primo grado e non esaminate dal T.a.r. per sopravvenuta carenza d’interesse conseguente alla reiezione del ricorso principale

5.4. Si costituiva in giudizio, infine, anche HP ***, proponendo appello incidentale avverso la statuizione di reiezione del proprio ricorso incidentale di primo grado, risollevando le relative censure, seppur adattate all’impianto motivazionale dell’appellata sentenza.

6. Con ordinanza cautelare n. 4345 del 31 ottobre 2012, previa riunione dei tre ricorsi in appello, venivano respinte le istanze di sospensiva sul rilievo che, “sulla base di una delibazione sommaria – propria della presente fase cautelare – dei contrapposti motivi d’appello, dedotti in via principale e in via incidentale, segnatamente tenendo conto della poliedricità dell’oggetto della gara d’appalto, (…) non si ravvisano consistenti elementi di fumus boni iuris”.

7. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2013 la causa veniva trattenuta in decisione.

8. Gli appelli principali sono infondati – ad eccezione del motivo, di stretta natura processuale, dedotto dall’appellante principale *** sub 5.1.c), il cui accoglimento, peraltro, comporta quale unica conseguenza la sostituzione della statuizione di rigetto nel merito del ricorso incidentale di primo grado, proposto da HP ***, con una statuizione d’inammissibilità in rito –, con conseguente impedimento all’ingresso degli appelli incidentali, proposti in via meramente condizionata (all’eventuale accoglimento, parziale o totale, degli appelli principali).

8.1. La questione centrale della controversia, devoluta al presente grado di giudizio con tutti gli appelli principali [v. i motivi sub 3.1.a), 4.1.a) e 5.1.a)], investe l’asserita illegittima composizione della commissione giudicatrice, secondo la prospettazione di tutte le appellanti principali composta, quantomeno nella sua maggioranza, da soggetti privi del requisito dell’adeguata esperienza “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”, previsto dall’art. 84, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006.

8.1.1. Giova al riguardo premettere, in linea di diritto, che:

- la regola fissata dall’art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006, per la quale i componenti della commissione di gara vanno scelti fra soggetti dotati di competenza tecnica adeguata alle peculiarità dello specifico settore interessato dall’appalto da assegnare, costituisce espressione di principi generali, costituzionali e comunitari, volti ad assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa;

- l’enunciato requisito dell’esperienza “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” deve, tuttavia, essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico-settoriale implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’Amministrazione, cui quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere;

- non è, in particolare, necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea.

8.1.2. Nel caso di specie, l’oggetto dell’appalto, quale definito nel bando e nel disciplinare di gara, era il seguente:

(a) “Lotto 1 - Servizi di gestione e sviluppo applicativo.

Sviluppo del SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione; n.d.e.): - Sviluppo e manutenzione evolutiva del software, - Collaudo di applicazioni sviluppate da terze parti, - Formazione e addestramento, - Sviluppo siti internet e supporto alla comunicazione, - Supporto alla governante IT e ai procedimenti amministrativi.

Gestione del SIDI: - Trattamento dati, - Service desk, - Manutenzione adeguativa, correttiva e migliorativa del software.

Sviluppo progetti di innovazione: - Portale Web istituzionale e dei servizi online del MIUR, - Esami di Stato.

Sviluppo di strumenti di gestione: - Gestione di monitoraggio e analisi delle prestazioni del SIDI.

Così come descritti nel capitolato tecnico e relative appendici (…).

CPV (Vocabolario comune per gli appalti)

72000000, 7200000, 72210000, 72260000, 72320000,72253000, 72413000, 80500000”;

(b) “Lotto 2 - Servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale.

Gestione del SIDI: - Gestione operativa dei server applicativi (GOSA), - Gestione operativa ambiente distribuito (GOAD), - Posta elettronica, - Servizio di organizzazione e gestione del comprensorio di Villa Lucidi.

Sviluppo progetti di innovazione: - Virtualizzazione postazioni di lavoro (PDL), - Realizzazione di un’infrastruttura virtualizzata.

Così come descritti nel capitolato tecnico e relative appendici (…).

CPV (Vocabolario comune per gli appalti)

72000000, 72514000, 72514200, 72253000, 72415000, 72322000, 50320000, 50700000, 79993100”.

Da un esame approfondito della documentazione di gara, si evince che l’oggetto dell’appalto era di natura complessa ed implicava la valutazione, accanto agli aspetti di natura informatica, anche di fondamentali esigenze organizzative dell’amministrazione della pubblica istruzione, sicché l’oggetto dell’appalto era da qualificarsi di natura mista, gestionale e informatica.

A titolo esemplificativo, a fondamento di siffatta qualificazione possono riportarsi i seguenti servizi oggetto dell’appalto, quali descritti nelle “schede servizi” allegate al capitolato tecnico:

- la scheda relativa al servizio “Supporto alla governance IT e ai procedimenti amministrativi” ne individua l’oggetto nell’esecuzione di “attività per le quali è richiesto l’impiego di personale in possesso di particolari competenze tecniche e organizzative, non presenti attualmente all’interno dell’Amministrazione, afferenti alle seguenti categorie: definizione, progettazione e realizzazione di interventi per l’innovazione dei procedimenti amministrativi e dell’organizzazione preposta alla loro esecuzione; supporto nella gestione del programma di attuazione degli interventi di innovazione; supporto agli utenti nell’ottimizzazione dell’uso del sistema informativo e nella individuazione di nuovi servizi, o di nuove modalità di erogazione dei servizi esistenti, attraverso il sistema informativi e le tecnologie informatiche”, con l’obiettivo “di utilizzare appieno le potenzialità offerte dalla reingegnerizzazione operata sul sistema informativo nell’ambito del precedente contratto e, soprattutto, di allargare la platea degli utenti del sistema informativo dell’Istruzione coinvolgendo nei nuovi servizi i docenti, gli studenti e le famiglie”, presupponente “una serie di interventi a tutti i livelli di governo dell’Amministrazione (da quello strategico-politico a quello attuativo-operativo), anche in relazione alla complessità connessa all’evoluzione della normativa che disciplina i procedimenti amministrativi”;

- la scheda relativa al servizio “Formazione e addestramento” ne indica quale oggetto l’esecuzione di “tutte le attività di formazione, aggiornamento e addestramento del personale amministrativo che opera presso gli uffici centrali e periferici”, connesse “all’introduzione di nuovi strumenti informatici e/o applicativi” e finalizzate “all’aggiornamento e allo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità professionali del personale Amministrativo del MIUR, al fine di supportare il processo d’innovazione organizzativa e tecnologica portato avanti da questa Amministrazione”;

- la scheda concernente il servizio “Gestione siti internet/intranet e supporto alla comunicazione” lo definisce quale servizio “relativo a tutte le attività tecnico-specialistiche volte a supportare le strutture dell’Amministrazione deputata alla comunicazione (Uffici Centrali e USR che ne abbiano fatto richiesta) nell’elaborazione e diffusione dei contenuti oggetto di comunicazione attraverso i siti internet ed intranet dell’Amministrazione centrale e territoriale (nel seguito denominati complessivamente ‘siti istituzionali’) ed altri canali collegati (ad esempio: newsletter, forum)”, compresi “gli attuali siti relativi al settore istruzione, università e ricerca che andranno unificati e resi quanto più possibile omogenei”;

- la scheda relativa ai “Servizi di supporto e gestione del centro di Villa Lucidi” – ossia, del comprensorio che accoglie, oltre al Centro Elaborazione Dati (CED) e al Centro di formazione del M.i.u.r., i centri di governo ed attività operative di fondamentale importanza quali il Distributed System Management Centre (DSMC), il Model Office (MOP), il centro di coordinamento del Technical Field Support (TFS), la dotazione tecnologica del SidiLearn (già Training Centre), gli impianti telefonici, il centro di immagazzinamento, il centro di imbustamento prove d’esame (per la predisposizione e l’allestimento delle buste contenenti i testi della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio l’istruzione secondaria superiore), e altre funzioni – ne indica quale oggetto “la conduzione dell’intera struttura (…), in modo da assicurare la piena operatività dei servizi” ivi svolti;

- il “Progetto - evoluzione” relativo agli “Esami di stato” ha ad oggetto la “definizione ed attuazione di un modello organizzativo ed operativo che, avvalendosi dell’utilizzo delle attuali tecnologie, già in uso presso gli istituti scolastici, consenta una più efficiente gestione della distribuzione dei testi d’esame (sia per la terza prova della scuola secondaria di primo grado che per la prima e seconda prova della scuola secondaria di secondo grado), pur salvaguardandone ed incrementandone i criteri di sicurezza”;

- il servizio GO SA (Gestione operativa dei server applicativi) “è costituito dall’insieme dei servizi e delle attività relative alla conduzione e alla manutenzione degli ambienti di sviluppo, test e produzione delle applicazioni in esercizio” e persegue l’obiettivo di garantire la disponibilità delle applicazioni (ossia, dei web server, coi quali vengono gestite le richieste degli utenti via http, degli app server, coi quali vengono eseguite funzioni applicative e di elaborazione dati degli utenti, e dei groupware server, di accesso ai servizi applicativi per la gestione dei flussi documentali per l’automazione di ufficio), a tutela del funzionamento delle procedure supportate dai rispettivi programmi e della riservatezza dei dati di proprietà dell’amministrazione, la cui valutazione implica, oltre alle cognizioni ICT (Information and Communication Technology), anche un giudizio sulla conformità della tipologia di soluzioni e prodotti offerti alle esigenze di gestione delle procedure amministrative supportate e della dimensione dei dati oggetto di gestione;

- il servizio GOAD (Gestione operativa ambiente distribuito), diretto a garantire la manutenzione, lo spostamento anche tramite traslochi, e l’assistenza in loco di personal computer, stampanti, ecc., include ogni possibile intervento sulle postazioni di lavoro dei singoli utenti dell’amministrazione centrale (Ministero) e periferica (uffici scolastici regionali e provinciali), la cui valutazione presuppone, accanto alle cognizioni ICT, una conoscenza adeguata dell’organizzazione e delle criticità dell’utenza sia centrale sia periferica, di natura amministrativa.

Si aggiunga, ad ulteriore dimostrazione dell’eterogeneità dell’oggetto dell’appalto in esame, che alcuni dei codici del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) – adottato dal regolamento CE n. 213/2008, introduttivo, in ambito comunitario, di un sistema unico di classificazione applicabile agli appalti pubblici allo scopo di standardizzare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per descrivere l’oggetto dei loro appalti –, indicati nel bando, non sono riferibili al novero dei servizi informatici: si pensi ai servizi di gestione impianti (CPV 79993100), ai servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici (CPV 50700000), o ai servizi di formazione (CPV 8050000).

Va rimarcato che il sistema informativo-informatico oggetto dei servizi dedotti in gara non assolve ad una funzione autoreferenziale, ma è destinato a fungere da supporto e veicolo di assetti organizzativi, procedimenti e procedure (esami di Stato, graduatorie personale docente e tecnico amministrativo, mobilità personale scolastico, ecc.) riguardanti l’amministrazione dell’istruzione, sicché è essenziale la presenza, nella commissione di gara, anche di funzionari provenienti dall’amministrazione attiva.

8.1.3. Orbene, alla luce della complessità, eterogeneità e poliedricità dell’oggetto dell’appalto, la composizione della commissione deve ritenersi conforme ai criteri dettati dall’art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006, tale da garantirne un’adeguata professionalità in sede di valutazioni delle offerte tecniche.

Infatti, il dott. Raimondo Murano, presidente della commissione giudicatrice, è un direttore generale del Mi.u.r. (precisamente, preposto alla Direzione generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni), conformemente alle previsioni del comma 3 del citato art. 84. Lo stesso, laureato sia in sociologia che in pedagogia, ha una ultraventennale esperienza professionale nel settore dell’istruzione, avendo ricoperto numerosi incarichi dirigenziali sia in Italia che all’estero. Per la sua esperienza professionale evincibile dal curriculm, deve ritenersi che ragionevolmente l’atto che lo ha nominato ha tenuto conto delle sue esperienze sulle esigenze organizzative dell’amministrazione e sulle esigenze informatiche, dall’angolo visuale sia dell’insegnamento, sia della dirigenza scolastica, dagli uffici scolastici regionali alla direzione generale.

Il componente dott. Rocco Pinneri – laureato in matematica (1996) e munito di diploma di perito informatico (1991), nonché, tra l’altro, di certificazione *** e-server Certified Specialist (2002) e di certificazione Oracle9i Database Certified Professional (2005) – nel periodo 2005-2009 era dirigente amministrativo presso l’ufficio VI della Direzione del bilancio del M.i.u.r., occupandosi tra l’altro della progettazione e implementazione di datawarehouse di grandi dimensioni e complessità, quale quello contenente i dati relativi ai flussi di spesa dell’Amministrazione o quello relativo al sistema di analisi dati e di simulazione degli scenari a supporto delle decisioni del livello politico, mentre nel periodo 1998-2004 aveva svolto attività di analista, sistemista, responsabile dei sistemi, progettista di una metodologia di gestione del ciclo di vita del software, capo progetto e direttore del centro di gestione unificato del Ministero dell’economia e delle finanze. Il suo curriculum si connota per lo svolgimento ininterrotto, sin dal 1996, di attività nel settore ICT, in ruoli di responsabilità viepiù crescenti, da quello di programmatore sino a quello di dirigente.

Il componente dott. ing. A. P. risulta aver conseguito la laurea magistrale in Ingegneria delle comunicazioni ed una specializzazione universitaria post-laurea, di durata biennale per l’insegnamento della materia Informatica e Sistemi presso le scuole superiori, ed è abilitato alla professione di ingegnere - settore dell’informazione (iscritto al relativo albo professionale). Lo stesso ha avuto numerosi prestigiosi incarichi nel settore ICT, quali, a titolo d’esempio, un incarico presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche come esperto in studio e progettazione di microsistemi di misura a basso costo e nello sviluppo di software per l’elaborazione dati (gennaio 2007 - luglio 2007), oppure un incarico presso il centro di ricerca dell’Istituto di comunicazioni dell’Università Tecnica di Lisbona come progettista per la realizzazione di una rete wireless costituita da nodi di monitoraggio per un progetto dell’Università, oltre numerosi incarichi di insegnamento.

La dott.ssa E. D. – laureata in lettere – sin dal 1993 ha svolto numerosi incarichi dirigenziali nell’Amministrazione dell’istruzione, anche a livello territoriale, ed esercita, attualmente, le funzioni di dirigente dell’ufficio VII presso la Direzione generale per la politica finanziaria ed il bilancio del M.i.u.r., curando la predisposizione degli atti finalizzati alla determinazione della dotazione finanziaria delle scuole, l’assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, il monitoraggio dei relativi fabbisogni finanziari, l’elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ed educative, e l’istruttoria per la nomina dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche; la stessa ha, inoltre, la reggenza dell’ufficio I (affari generale e personale) della stessa Direzione generale. Ragionevolmente l’atto che l’ha nominata la ha ritenuta titolare di una professionalità particolarmente ricca nell’intero settore dell’Amministrazione dell’istruzione, dagli aspetti di gestione contabile amministrativa, a quelli concernenti le procedure in materia di dotazioni organiche del personale scolastico o in materia di finanziamento degli esami di stato, a quelli relativi a molte iniziative in materia scolastica (mense, supplenze, corsi di recupero, alternanza scuola lavoro, ecc.), talché deve ritenersi una commissaria in grado di offrire un apporto essenziale in materia di pianificazione e gestione dei servizi e di procedure nel settore amministrativo destinatario dei servizi informativi oggetto dell’appalto.

Infine, il dott. J. G., laureato in giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione di avvocato, dal 2007 svolge le funzioni di dirigente dell’ufficio VI della Direzione per gli acquisti e affari generali del M.i.u.r. con competenze di gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali comuni a tutti i centri di responsabilità dell’amministrazione centrale, nonché funzioni di supporto alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali dell’amministrazione centrale sulla contrattualistica di beni e servizi, acquisendo nell’esercizio di tali funzioni dirigenziali tese a garantire, sotto un profilo logistico e gestionale, il funzionamento della maggior parte dei beni e servizi dell’amministrazione centrale, una specifica conoscenza del sistema organizzativo e logistico dell’amministrazione dell’istruzione. Lo stesso ha rivestito la qualità di presidente o componente di varie gare d’appalto indette dal M.i.u.r. (in parte, congiuntamente alla Consip s.p.a.), di rilevante entità, sicché anche sotto tale profilo vanta un’esperienza specifica, di tipo amministrativo, procedurale e tecnico, nel settore degli appalti pubblici, idonea a rispondere ai requisiti di professionalità richiesti ai componenti della commissione giudicatrice.

Conclusivamente, la presenza, in seno alla commissione giudicatrice, di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa, sia di natura tecnico-informatica, rispondenti, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall’oggetto della gara d’appalto, era senz’altro idonea a garantire che il patrimonio di cognizioni della commissione, nel suo insieme, fosse idoneo ad affrontare la complessa attività valutativa richiesta.

Ne consegue l’ineccepibilità in parte qua delle conclusioni di cui alle appellate sentenze, escludenti il dedotto vizio, in quanto è essenzialmente la commissione nel suo complesso a dover garantire il possesso delle conoscenze tecniche occorrenti, nella concreta fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Né è richiesto che il provvedimento di nomina sia motivato circa le persone prescelte, essendo invece necessario e sufficiente, che queste – come sopra accertato – posseggano i requisiti richiesti, con conseguente infondatezza delle censure di eccesso di potere mosse, coi motivi in esame, avverso gli atti di nomina dei commissari.

8.2. Destituite di fondamento sono i motivi d’appello dedotti avverso le statuizioni di rigetto delle censure di eccesso di potere, sotto vari profili, delle valutazioni espresse dalla commissione di gara sulle offerte tecniche, in quanto:

- in disparte il rilievo che nel caso di specie i tempi impiegati dalla commissione per la valutazione delle offerte tecniche non possono considerarsi troppo brevi, essendosi essi protratti per alcuni mesi, si osserva che nelle gare d’appalto il tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alle operazioni di scrutinio non è un elemento che, di per sé, possa invalidare i giudizi conclusivi, la cui logicità e ragionevolezza devono essere valutate sulla base di quanto oggettivamente espresso negli atti contestati;

- rileva, invece, unicamente la verifica della correttezza dei risultati alla stregua dei consueti parametri di legittimità dell’azione amministrativa, rispetto ai quali l’elemento “tempo” rimane un fattore estrinseco, che può assumere un’ipotetica rilevanza solo nel caso in cui alla brevità delle operazioni concorsuali si accompagni un esito irrazionale ed illogico, nel caso di specie correttamente escluso nelle appellate sentenze, con accertamenti non scalfiti in modo dirimente dai dedotti motivi d’appello;

- a fronte della sopra appurata legittima composizione della commissione, non si ravvisa la paventata violazione del principio di collegialità, essendo la divergenza delle valutazioni dei singoli commissari in ordine alle singole voci dell’offerta tecnica immanente alla dialettica propria di un organo collegiale chiamato a scrutinare le offerte di una gara d’appalto, né risultando dedotti e comprovati elementi precisi, concreti e univoci da cui inferire la violazione del conclamato principio di collegialità, a ragione esclusa dal Ta.r.

Ne deriva l’infondatezza, oltre che dei motivi d’impugnazione sub 3.1.a), 4.1.a) e 5.1.a), anche dei motivi d’appello sub 4.1.c) e 5.1.b).

8.3. Privo di pregio è il motivo d’appello sub 3.1.b), in quanto:

- per un verso – come correttamente affermato dal T.a.r. (nella sentenza n. 5487/2012) –, la delibera di Elsag Datamat del 27 gennaio 2011, con la quale all’amministratore delegato dott. A. era stato conferito il potere di sottoscrivere gli atti di gara, è stata fatta propria dalla società incorporante *** s.p.a. con delibera del consiglio di amministrazione del 2 febbraio 2012 (intervenuta dopo la fusione tra Selex ed Elsag del 23 maggio 2011 e subito dopo la conclusione dei lavori di valutazione delle offerte da parte della commissione di gara in data 23 gennaio 2012), con la conseguenza che al momento della sottoscrizione, da parte del predetto, della nota di conferma dell’offerta del 6 febbraio 2012, il medesimo era regolarmente investito dei relativi poteri;

- per altro verso – in disparte ogni questione sull’eccezione di inammissibilità del profilo di censura relativo alla mancata produzione, in sede di gara, della delibera del 2 febbraio 2012, perché formulato per la prima volta nel ricorso in appello –, unicamente rilevante era la produzione (incontestata), in sede di gara, della delibera del 27 gennaio 2011, che non ha mai perso efficacia, in quanto ratificata dalla società costituita in esito all’operazione di incorporazione per fusione.

8.4. In reiezione dei motivi d’appello sub 3.1.c) e sub 3.1.d), tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente, va osservato quanto segue:

- l’allegato O1 al disciplinare di gara richiedeva soltanto l’indicazione dei “nominativi delle risorse responsabili di ogni struttura” (p. 3, punto 1.3.1 dell’allegato), effettivamente fornita dall’a.t.i. aggiudicataria, e non anche delle risorse umane di cui al punto 1.5.1. dell’allegato medesimo, per le quali è sufficiente l’indicazione del numero e del livello professionale del personale, interno ed esterno, impiegato per lo svolgimento delle attività;

- come, poi, a ragione rimarcato dal T.a.r., alla documentazione dell’offerta dell’a.t.i. aggiudicataria risultano allegate dichiarazioni sostitutive di certificazione contenenti l’elenco delle risorse, in sostanziale conformità alle prescrizioni della lex specialis (v. punti 16.1. e 16.2 dell’offerta dell’a.t.i. HP ***);

- in ogni caso, eventuali cause escludenti dovevano essere specificate in modo univoco nella lex specialis, in caso di dubbio da interpretare nel senso di garantire la più ampia partecipazione;

- una corretta applicazione del sistema di calcolo dei punteggi esclude la rilevanza sull’esito del giudizio di ogni relativa omessa indicazione (alla stregua di una valutazione improntata al criterio della prova di resistenza);

- neanche la previsione di determinate anzianità di servizio nell’ambito dei singoli curricula in relazione a specifiche figure professionali (v. p. 31 del disciplinare) può ritenersi dettata a pena di esclusione, limitandosi la stessa ad introdurre elementi di valutazione idonei a riflettersi sul punteggio, qualora le risorse umane responsabili di servizio siano anche in possesso di un’anzianità di servizio superiore a quella minima individuata nell’allegato D1 del disciplinare, nella specie irrilevante ai fini dell’esito della gara.

8.5. Infondato è il motivo d’appello principale sub 4.1.b), avendo il T.a.r. (nella sentenza n. 5485/2012), in primo luogo, fatto corretta applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, evidenziando come il disciplinare di gara avesse prescritto le dichiarazioni ex art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), d.lgs. n. 163 del 2006 per i soli “amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico”, senza contemplare i procuratori speciali.

In secondo luogo, dalla documentazione in atti non risulta che il sign. M. – per il quale manca la dichiarazione dei c.d. “requisiti morali” – fosse stato investito di incisivi poteri di gestione o di rappresentanza in nome e per conto della *** s.p.a. (mandante dell’a.t.i. aggiudicataria del lotto 2), risultando esso per contro investito di compiti strettamente esecutivi e a contenuto vincolato, con mera “delega di firma”, con conseguente inestensibilità nei suoi confronti dell’onere dichiarativo asseritamente violato.

Del resto il signor M. risulta essere rimasto completamente estraneo alla gara, essendo i relativi atti, in nome e per conto della *** s.p.a. (sottoscrizione dell’offerta e costituzione dell’a.t.i.), stati firmati da altro procuratore, tale signor Arcuri.

8.6. Merita, invece, accoglimento il motivo d’appello sub 5.1.c), con il quale l’appellante *** si duole dell’erronea mancata dichiarazione d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso incidentale proposto da HP ***, quarta classificata nella graduatoria relativa al lotto 2.

Infatti, non avendo quest’ultima coi motivi del ricorso incidentale di primo grado (nell’ambito del giudizio definito con la sentenza n. 5860/2012) proposto impugnazione nei confronti di tutte le concorrenti che la precedevano in graduatoria, l’eventuale accoglimento delle censure di carattere escludente dedotte contro la ricorrente principale non dispiegherebbero utilità alcuna per la deducente.

Né a radicare l’interesse processuale vale la circostanza che HP *** era risultata prima classificata ed aggiudicataria nella gara relativa al lotto 1, poiché l’eventuale accoglimento del motivo di ricorso relativo alla composizione della commissione di gara, dedotto da *** nell’ambito della gara relativa al lotto 2, dovrebbe comunque restare limitato all’interesse della ricorrente principale e non potrebbe, per tale ragione, sprigionare effetto caducante sulla gara relativa al lotto 1, alla quale *** non aveva partecipato.

Ne deriva che, in parziale riforma della sentenza n. 5860/2012, la statuizione di rigetto nel merito del ricorso incidentale, di cui sopra sub 2.3.(iv), deve essere sostituita con una statuizione d’inammissibilità.

Ne consegue, altresì, l’assorbimento dell’appello incidentale proposto da HP *** avverso la statuizione di rigetto sub 2.3.(iv).

8.7. A fronte dell’infondatezza degli appelli principali, nulla è dato statuire sugli appelli incidentali sub 3.3., 4.3., 4.4. e 5.3., in quanto proposti in forma condizionata (all’accoglimento dei correlativi appelli principali).

9. Si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese di causa del presente grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, tra di loro riuniti, come in epigrafe proposti (ricorsi n. 5406 del 2012, n. 5597 del 2012 e n. 6104 del 2012), provvede come segue:

- in parziale riforma della sentenza n. 5860/2012 del T.a.r. Lazio, dichiara inammissibile il ricorso incidentale di primo grado proposto da HP *** nell’ambito del relativo giudizio;

- respinge per il resto tutti gli appelli principali, confermando le appellate sentenze;

- dichiara assorbiti tutti gli appelli incidentali;

- dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

à valida la dichiarazione sostitutiva priva della formula “dichiara” ?

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3146 del 10 giugno 2013
Data: 
10/06/2013
1. Chi partecipa ad una gara ha un interesse legittimo a che la sua offerta sia presa in esame in condizioni di parità, e pertanto, se escluso, ha titolo e interesse a ricorrere al solo scopo di ottenere detto esame (ossia l’apertura della relativa busta), senza dover provare che la sua offerta sia la migliore.
2. La mancanza degli elementi identificativi del soggetto dichiarante nonché della formula “dichiara” non rende nulla o inesistente la dichiarazione sostitutiva allorché i dati siano comunque ricavabili dalla sottoscrizione nonché dalla copia del documento di identità ivi allegata: il nostro ordinamento, invero, non prevede alcuna rigidità sacramentale della dichiarazione stessa.
3. Il  richiamo delle sanzioni penali previste per il caso di false dichiarazioni con costituisce un requisito sostanziale per la validità delle dichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 in quanto la qualificazione come falso, e le relative conseguenze penali, prescindono dall’avvenuto uso in concreto della formula, mentre l’ignoranza della legge penale comunque non scusa il falso dichiarante, sia che abbia invocato per iscritto l’art. 76 del DPR 445/2000, sia che non lo abbia invocato

 

 


 

N. 03146/2013REG.PROV.COLL.

N. 01241/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1241 del 2013, proposto da:
*** S.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria a.t.i.. a.t.i. -***  s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Luca De Pauli, con domicilio eletto presso Enrico Di Ienno in Roma, viale G.Mazzini n.33;

contro

*** s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Persello e Mario Antonio Angelelli, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n.13;
Asp "Casa di Riposo Giuseppe Sirch" in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Gianni Zgagliardich, Andrea Manzi e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri n.5;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE SEZIONE I n. 00039/2013

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di **** Srl e di Asp "Casa di Riposo Giuseppe Sirch";

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2013 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Lofoco su delega di De Pauli, Persello, Manzi Luigi e Zgagliardich;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società ***, al termine di una procedura di preselezione, era stata invitata a presentare l’offerta di partecipazione ad una gara a procedura ristretta indetta dall’ASP "Casa di Riposo Giuseppe Sirch” di S.Pietro al Natisone (Udine) per l'affidamento dei lavori del terzo lotto della Casa di Riposo omonima. Tuttavia è stata esclusa dalla gara non essendo stata rinvenuta, nella busta A, riservata alla documentazione, la prima pagina del modello 1 e cioè la pagina che avrebbe dovuto contenere le generalità del firmatario, la specificazione della qualità in cui firmava tale modello, l’elencazione dei dati relativi all’impresa (denominazione, forma giuridica, sede, partita IVA, numero di telefono e iscrizione CCIAA), i dati degli amministratori muniti di rappresentanza e dei direttori tecnici.

Le pagine del modello diverse dalla prima, effettivamente presenti nella busta, contenevano comunque le dichiarazioni relative a tutti gli impegni assunti, nonché la firma in calce, a pag. 3, del legale rappresentante, corredata da timbro della ditta; il modello era datato e siglato anche a pag. 2 e spillato assieme alla fotocopia della carta di identità del sottoscrittore e della sua dichiarazione, datata e firmata, di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

2. Nella sentenza appellata il Tar riteneva che non era possibile considerare mancante l’intero modello, ma solamente alcuni dati che esso avrebbe dovuto contenere e che consistevano, comunque, in mere informazioni che l’amministrazione già possedeva; con l’effetto che la incompletezza del modello non era tale da impedire alla stazione appaltante di ritenere che l’onere di dichiarazione, da assolvere mediante la presentazione del modello, potesse ritenersi utilmente adempiuto.

Di fatto, l’unica mancanza sostanziale era quella relativa alla parola “dichiara” che, in quanto inclusa nello stampato della prima pagina, risultava omessa. A siffatta omissione (dato e non concesso che fosse rilevante), la stazione appaltante, secondo il Tar, poteva sopperire mediante il soccorso istruttorio (ex art. 46 del codice appalti), dato che comunque le due restanti pagine di dichiarazioni rendevano immediatamente percepibile che, per l’appunto, si trattava di dichiarazioni rese dal firmatario.

L’esclusione pertanto veniva annullata e nel contempo veniva disposto che l’amministrazione riaprisse la procedura di gara, procedesse all’apertura della busta contenente l’offerta economica della ricorrente e poi si regolasse di conseguenza, con condanna della ASP a rifondere alla ricorrente l’importo del contributo unificato e compensando tra le parti le restanti spese di giudizio.

3. Nell’atto di appello la a.t.i facente capo alla società *** ha impugnato la sentenza del Tar sostenendone la erroneità, nel primo motivo in quanto il ricorso originario e i successivi motivi aggiunti avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse non essendo stata fornita effettiva dimostrazione della circostanza per cui, in caso di riammissione alla gara, la società ***sarebbe risultata vincitrice non essendo all’uopo sufficiente la allegazione “in copia” della offerta, ben potendo la offerta effettiva non essere coincidente.

Nel secondo motivo ha sottolineato che nel modello presentato è mancata la dichiarazione di impegno da parte della società *** che costituisce l’elemento fondamentale per far sì che una scrittura privata possa valere come dichiarazione sostitutiva, ex art. 48 del d.P.R. n.445/2006.

Erroneamente il Tar avrebbe ritenuto di sopperire con il soccorso istruttorio ex art. 46 del d.lgs. n.163/2006 atteso che la dichiarazione era priva completamente degli elementi essenziali e non poteva avere valenza di dichiarazione sostitutiva; ove la amministrazione avesse fatto ricorso al soccorso istruttorio invece di escludere dalla gara la società avrebbe leso palesemente la par condicio tra i partecipanti alla procedura.

Sarebbero infondate anche le doglianze del ***assorbite dal primo giudice con le quali si era impugnata la previsione della lettera di invito (art. 21) evocandone una supposta nullità ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n.163/2006. Tali censure, secondo l’appellante, erano tardive e soprattutto infondate, trattandosi di previsioni non formulate in deroga o in violazione di alcuna norma imperativa essendosi limitate a precisare e specificare le carenze delle offerte che sotto un profilo formale avrebbero comportato la esclusione di concorrenti dalla gara e dall’affidamento.

3.1. Si è costituita la A.S.P. “Casa di riposo Giuseppe Sirch” evidenziando che la busta contenente la offerta economica della società ***è ancor oggi sigillata sicché non vi è alcuna certezza sul fatto che la stessa società possa o meno risultare vincitrice della gara. La società ***avrebbe dovuto produrre, quanto meno, una copia autentica della offerta presentata al fine di evidenziare il suo interesse al ricorso. La mera indicazione del ribasso offerto non sarebbe né prova dell’interesse a ricorrere, né strumento idoneo a provare il diritto all’ottenimento della aggiudicazione.

Nel merito la stazione appaltante si duole che la sentenza del Tar abbia “svilito” l’importanza della mancanza della prima pagina senza considerare che i vari fogli contenenti la sottoscrizione con allegata la carta di identità del sottoscrittore erano totalmente privi degli estremi identificativi del soggetto dichiarante oltre che della formula “dichiara” e quindi non erano idonei a vincolare, in sede di offerta, il soggetto che li aveva presentati nei confronti della stazione appaltante. Pertanto la ASP non avrebbe potuto sopperire a tale mancanza attraverso il soccorso istruttorio che avrebbe comportato l’acquisizione di una nuova e completa dichiarazione con l’aggiunto del nuovo primo foglio mancante

In ogni caso la lettera di invito precisava, a pag. 9, che nella busta A avrebbe dovuto essere inserita la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n.445/2000 “..compilata sulla base del modello 1” sicché tale modello 1 debitamente compilato in ogni sua parte doveva considerarsi obbligatorio.

Si è costituita la società *** insistendo per il rigetto dell’appello.

Sono state depositate ulteriori memorie difensive.

Alla pubblica udienza del 17 maggio 2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

4. La Sezione, contrariamente a quanto statuito nella ordinanza cautelare che aveva disposto la sospensione della sentenza appellata, a seguito di un più approfondito esame soprattutto della documentazione di gara, ritiene che l’appello non meriti accoglimento e che la sentenza vada confermata non potendo la società appellata essere sanzionata con la esclusione dalla gara.

5. Con il primo motivo la a.t.i. *** e la amministrazione assumono che il ricorso proposto dalla soc. ***ed i successivi motivi aggiunti dovevano venire dichiarati inammissibili per carenza di interesse non essendo stata fornita effettiva allegazione della circostanza per cui, in caso di riammissione alla gara, la società ***sarebbe risultata vincitrice della procedura. La eccezione non ha pregio. Chi partecipa ad una gara ha un interesse legittimo a che la sua offerta sia presa in esame in condizioni di parità, e pertanto, se escluso, ha titolo e interesse a ricorrere al solo scopo di ottenere detto esame (ossia l’apertura della relativa busta), senza bisogno che dia la prova che la sua offerta sia la migliore. .

6. Nel merito assume portata rilevante, il rinvio, da parte delle lettera di invito, laddove richiede la presentazione della dichiarazione sostitutiva compilata sulla base del modello 1, (quello che la ricorrente ha presentato compilato, ma mancante della prima pagina), ad una nota a piè pagina del seguente tenore: “Si ritiene valida la istanza di partecipazione alla gara presentata a livello di preselezione delle ditte da invitare. La dichiarazione di cui sopra è integrativa di quanto già contenuto all’interno del modulo 3 esibito al fine della pre-selezione”. Si noti che il modello 1 prevede in alcuni casi gli inserimenti di dati oppure una scelta alternativa le cui omissioni equivarranno

a dichiarazioni incomplete fatto salvo il caso in cui…b) la dichiarazione mancante sia sostituita dal corrispondente certificato; c) il dato mancante sia comunque rinvenibile nelle forme richieste nel complesso dei documenti inseriti nella busta A-documentazione.

Veniva inoltre specificato che l’utilizzo del modulo (fac simile) era preferibile per agevolare la lettura uniforme in fase di gara, ma non obbligatorio.

Risulta quindi per tabulas che la presentazione del modello 1 aveva una mera funzione integrativa delle dichiarazioni già rese in sede di preselezione che pertanto potevano considerarsi valide e sufficienti a suffragare quanto in esse contenuto.

E’ evidente la volontà della lex specialis di valorizzare il dato finale del raggiungimento dello scopo dichiarativo senza che assumesse rilievo il dato formale con cui siffatta esigenza veniva soddisfatta.

Peraltro l’articolo 74 co.3 del d.lgs. n.163/2006 esclude espressamente che possa costituire causa di esclusione il mancato utilizzo dei moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per cui la mancanza della prima pagina di tale modello poteva venire in rilievo soltanto se i dati contenuti in tale pagina non fossero stati presenti già nella istanza di partecipazione alla gara presentata in sede di preselezione, ovvero non fossero stati sostituiti dai certificati depositati a corredo della offerta, ovvero non fossero rinvenibili nel complesso dei documenti inseriti nella busta A.

Risulta pacifico che la ricorrente ha presentato le pagine 2 e 3 del modello 1 debitamente sottoscritte anche in calce dall’amministratore unico con la dicitura “La presente dichiarazione è sottoscritta in data 11.7.2012” con l’apposizione del timbro della società e con allegato il documento di identità dell’amministratore unico.

Nella pagina 1 del modello 1 risultata mancante, erano indicati “i dati relativi alla impresa”, “ i dati relativi agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza”, “i dati relativi ai direttori tecnici”: tutti questi dati, tuttavia, oltre ad essere indicati nella istanza di partecipazione alla gara, erano reperibili negli altri documenti inseriti nella busta A quali desumibili dal certificato di iscrizione alla camera di commercio di Udine, dal certificato rilasciato dalla Soa Nord Alpi, dal certificato della SQS relativo al sistema di qualità.

Pertanto l’amministrazione non ha tenuto conto della soprarichiamata nota 1 di pag. 9 della lettera di invito che prevede la configurabilità della incompletezza della dichiarazione soltanto allorché la dichiarazione o il dato mancante non risultassero altrimenti.

L’amministrazione, nel limitarsi al dato formale della mancanza della prima pagina, non ha motivato la esclusione con carenze di carattere sostanziale della dichiarazione sostitutiva e con la mancanza di elementi essenziali dell’offerta.

A ben vedere la dichiarazione presentata dalla appellata non poteva nemmeno considerarsi incompleta perché integrata, per espressa previsione della lettera di invito, dai dati contenuti nella istanza di partecipazione e da quelli ricavabili dagli altri documenti inseriti nella busta A; con l’effetto che non vi era neppure bisogno del c.d. soccorso istruttorio di cui all’art. 46 del d.lgs. n.163/2006, richiamato dalla sentenza appellata al solo scopo di rimediare al fatto che nelle due pagine del modello 1 presentate dalla ***sarebbe mancata la parola “dichiara” che era inclusa nella prima pagina del modello.

7. Insiste la appellante, nel secondo motivo, con argomentazione sostenuta anche dalla stazione appaltante, che la dichiarazioni prodotta dalla società ***, in quanto priva della prima pagina, sarebbe nulla o inesistente perché priva di elementi identificativi del soggetto dichiarante oltre che della formula “dichiara”, da non potere giustificare neppure il soccorso istruttorio di cui all’art. 46 del d.lgs. n.163/2006.

Sotto un secondo profilo, che il mancato richiamo nella dichiarazione sostitutiva della solenne formulazione di rito e delle sanzioni penali previste per il caso di false dichiarazioni renderebbe insanabilmente invalida la dichiarazione. Si sostiene al riguardo che la possibilità di certificare stati e capacità “in via sostitutiva” ex artt. 38 e 46 del d.P.R. n.445/2000 sarebbe astretta a precise e solenni formalità che per il loro rigore e per la eccezionalità della previsione non ammettono equipollenti e non consentono emenda, neppure ex art. 46 del d.lgs. 163/2006 non essendo, altrimenti, l’atto in grado di dispiegare gli effetti certificativi per difetto di una forma essenziale prescritta dalla legge, non altrimenti sanabile.

Tali assunti non vengono condivisi dalla Sezione.

7.1. Se è vero che la prima pagina del fac simile di dichiarazione risultava mancante, (salvo, come già evidenziato, rinvenire aliunde i dati mancanti, come consentito dalla lettera di invito), è altrettanto vero che le altre due pagine erano senz’altro esistenti, complete dei dati richiesti e sottoscritte, datate e timbrate dal legale rappresentante, che le ha espressamente qualificate come “dichiarazione” e con allegazione della copia del documento identificativo fronte retro; pertanto non si vede come non potessero considerarsi atti perfettamente idonei a comprovare le attestazioni in essi contenute risultando del tutto irrilevante che la parola “dichiarazione” e, si badi, il conseguente impegno, fosse rinvenibile nella terza pagina, prima della firma, e non anche all’inizio della dichiarazione, quasi a configurare, a pena di inesistenza, una rigidità sacramentale della dichiarazione stessa, comunque sconosciuta al nostro ordinamento.

7.2. Quanto al mancato richiamo delle sanzioni penali previste per il caso di false dichiarazioni, la giurisprudenza ha da tempo osservato che tale adempimento non costituisce un requisito sostanziale per la validità delle dichiarazioni ai sensi del d.P.R. n.445/2000 in quanto la qualificazione come falso, e le relative conseguenze penali, prescindono dall’avvenuto uso in concreto della formula, mentre la ignoranza della legge penale comunque non scusa il falso dichiarante, sia che abbia invocato per iscritto l’art. 76 del d.P.R.445/2000, sia che non lo abbia invocato.

In effetti l’art. 48 del t.u. n. 445/2000 non richiede, a pena d’invalidità, che il soggetto si impegni esplicitamente a rendere una dichiarazione veritiera, e neppure che si dichiari consapevole delle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni. Al contrario, è la p.a. che deve richiamare le sanzioni penali, nel momento in cui invita il privato a rendere le dichiarazioni e gli fornisce il relativo modello (peraltro facoltativo).

8. In conclusione l’appello non merita accoglimento e la sentenza appellata deve essere confermata; ne consegue il dovere, da parte della amministrazione, di riaprire la procedura di gara e procedere all’apertura della busta contenente l’offerta economica della appellata (salvo eventualmente confermare l’aggiudicazione impugnata, qualora la nuova offerta risulti meno vantaggiosa).

9. Spese ed onorari del grado possono essere compensati anche in relazione al comportamento processuale della appellata che aveva preannunziato, nella camera di consiglio dell’8.3.2013, la proposizione di un appello incidentale, che poi tuttavia non ha mai proposto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 17 e 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Hadrian Simonetti, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sulla subappaltabilitĂ  dei lavori della categoria OG 11 nella disciplina antecedente l'art. 107 D.P.R. n. 207/2010

Tar Catania, sez. I, sentenza del 30 maggio 2013, n. 1578
Data: 
07/06/2013
Tipo di Provvedimento: 
sentenza

N. 01578/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02371/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2371 del 2012, proposto da: 
Impresa Divita Paolo s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Benedetta Caruso, Gabriella Caudullo, con domicilio eletto presso il loro studio in Catania, viale Raffaello Sanzio 60;

contro


Comune di Catania, rappresentato e difeso dall'avv. *********, domiciliato presso la sede dell’Avvocatura comunale in Catania, via G. Oberdan,141;

nei confronti di

******** s.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. *********, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, ********* N. 43; 
Lutiviem s.r.l.; 

per l'annullamento

- del verbale di gara del 7 febbraio 2012, nella parte in cui l'impresa ****** s.r.l. è stata ammessa alla gara indetta per l'affidamento dei lavori di “ripristino delle condizioni igienico sanitarie e di parziale rifacimento degli impianti dell’I.C. Fontanarossa”;

- del verbale di gara del 22 maggio 2012 nella parte in cui la gara de qua è stata provvisoriamente aggiudicata all’impresa **********;

- della nota dell’amministrazione comunale n. 220376 del 3 luglio 2012;

- del provvedimento dirigenziale B 16/559 del 04.09.2012 di aggiudicazione definitiva della gara de qua, non comunicato;

- dell'art. 17 del bando di gara ove interpretato nel senso di consentire alle imprese ausiliarie di partecipare alla procedura di gara de qua senza produrre la dichiarazione ai sensi del Protocollo di legalità sottoscritta da tutti i legali rappresentanti;

- dell'art. 13 del bando di gara ove interpretato nel senso di consentire ai concorrenti sprovvisti dell’attestato SOA di partecipare alla procedura di gara de qua avvalendosi dell’attestazione di qualificazione SOA di altro soggetto;

e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la ************** ed il conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto, nonché per il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata aggiudicazione.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catania e della ************;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla **********;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2013 il dott. Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

Il Comune di Catania ha indetto una gara, mediante pubblico incanto, per l’affidamento dei lavori di <<ripristino delle condizioni igienico sanitarie e di parziale rifacimento dell’I.C. Fontanarossa >> per l’importo complessivo di Euro 312.051,06, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il bando ha indicato, per le lavorazioni di cui si compone l’intervento, le categorie OG1, classifica I, per l’importo di Euro 184.534,10, e OG11, classifica I, per l’importo di Euro 127.516,96, specificando che la categoria OG11, classifica I, è “scorporabile/subappaltabile” (punto 3.6).

Alla gara in argomento hanno partecipato diverse ditte tra cui la ricorrente impresa Divita Paolo e la controinteressata Tecnoteam Costruzioni s.r.l., che all’esito delle operazioni di gara è risultata aggiudicataria con il ribasso del 24,3018%.

Avverso i provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva, nonché avverso i verbali di gara meglio specificati in epigrafe, l’impresa Divita Paolo, seconda classificata con il ribasso del 24,3000%, ha proposto il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, sollevando le seguenti censure di diritto:

1) Violazione della lex specialis di gara – Violazione art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 – Violazione art. 88 del d.p.r. n. 207/2010 – Violazione dell'art. 1325 c.c. e dell'art. 1346 c.c. - Violazione della par condicio tra le imprese.

2) Violazione della lex specialis – Violazione dell’articolo 38 comma 1 lettera i) del d.lgs. 163/2006 - Violazione del D.A. del 24 febbraio 2006.

3) Violazione del punto 17 del bando di gara – Violazione della lex specialis di gara - Violazione della par condicio tra imprese.

4) Violazione dell'art. 40 del d.lgs. n. 163/2006 – violazione art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 – violazione della par condicio tra imprese.

L’impresa ricorrente ha sostenuto che una delle imprese partecipanti alla gara, la impresa Lutiviem s.r.l., avrebbe dovuto essere esclusa per una serie di irregolarità relative alla sua partecipazione, ed in particolare per avere prodotto in sede di gara un contratto di avvalimento carente di elementi essenziali quali la specifica indicazione delle risorse e dei mezzi a disposizione.

La Lutiviem, inoltre, avrebbe prodotto un D.U.R.C. rilasciato dal CERAPIDS, struttura provinciale della Edilcassa Sicilia, la quale non fa parte dei soggetti che hanno sottoscritto, presso il Ministero del lavoro, l’avviso comune del 16 dicembre 2003 e la convenzione del 15 aprile 2004, né hanno sottoscritto, presso l’Assessorato Regionale LL.P.P., l’intesa del 24 gennaio 2005, poi rinnovata con successiva intesa del 22 ottobre 2008, disciplinanti il rilascio del D.U.R.C..

La ricorrente ha inoltre rilevato l’illegittimità dell'ammissione in gara dell'impresa Lutiviem s.r.l. per non avere reso il legale rappresentante dell'impresa ausiliaria la dichiarazione ai sensi del Protocollo di Legalità e della Circolare Ass.to Reg.le LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006, ed infine perché l’impresa sarebbe priva di attestazione SOA.

Con l’esclusione della Lutiviem dalla gara e la rideterminazione della media l’Impresa Divita si aggiudicherebbe la gara de qua.

La ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati ed il risarcimento dei danni conseguenti all’omessa aggiudicazione della gara.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Catania e la controinteressata Tecnoteam Costruzioni s.r.l., controdeducendo alle censure di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Comune di Catania ha eccepito la tardività del ricorso, in quanto la ricorrente avrebbe dimostrato di essere a conoscenza “di tutte le informazioni che le avrebbero consentito di proporre ricorso nei termini di legge” già dal 18.06.2012, data in cui ha notificato al Comune un atto di avviso ex art. 243 bis del D.lgs n. 163/2006.

La Tecnoteam Costruzioni ha proposto ricorso incidentale, con il quale ha impugnato i verbali di gara del 5 e 13 Dicembre 2011, del 7, 16 e 28 Febbraio, 13 e 24 Aprile 2012, nonché il punto 3.6 del bando se interpretato nel senso che la categoria scorporabile e specialistica OG11 possa essere subappaltata per l’intero importo.

La controinteressata ha rilevato l’illegittimità dell’ammissione alla gara della ricorrente principale e di un’altra impresa partecipante, la Gresy Appalti s.r.l., di modo che l’esclusione di tali ditte garantirebbe comunque l’aggiudicazione in suo favore.

Questi i motivi del ricorso incidentale:

con riferimento alla partecipazione dell’impresa Divita :

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 e 118 del D.Lvo n. 163/2006 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 107, 108, 109 e 170 del DPR n. 207/2010 – Violazione dei principi in materia di gare pubbliche.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 lett. h) ed m quater) del D.L.vo n. 163/2006 - Violazione e falsa applicazione del punto 4) lett. a sub ah e sub am quater) del disciplinare di gara – Violazione dei principi in materia di gare pubbliche - Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.

con riferimento alla partecipazione dell’impresa Gresy Appalti s.r.l.:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del bando di gara – Violazione e falsa applicazione dell’art. 113 del D.l.vo n. 163/2006.

Le parti hanno depositato memorie.

All’odierna udienza di discussione la causa è passata in decisione.

DIRITTO

 

 

Deve preliminarmente essere respinta, in quanto infondata, l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal Comune di Catania, in quanto il ricorso risulta ritualmente notificato il 27.09.2012, entro il termine di trenta giorni dal 04.09.2012, data di aggiudicazione definitiva dell’appalto.

E’ preliminare l’esame del ricorso incidentale, con il quale sono sottoposte al vaglio giurisdizionale questioni capaci di incidere, ove se ne riscontrasse la fondatezza, sulla sussistenza stessa dell'interesse a ricorrere in capo alla ricorrente principale, in quanto la Tecnoteam Costruzioni s.r.l., controinteressata aggiudicataria, ha contestato la legittimità dell’ammissione alla gara dell'offerta presentata dall'odierna ricorrente principale impresa Divita, oltre a quella della società Gresy Appalti s.r.l.

Con il primo motivo la ricorrente incidentale ha lamentato la mancata esclusione dell'Impresa ricorrente principale, che sarebbe stata ammessa alla gara in violazione della disciplina relativa al subappalto; questa avrebbe dichiarato di subappaltare interamente i lavori della categoria OG 11 che, essendo categoria specialistica e superando il 15% dell'importo complessivo dei lavori, sarebbe stata subappaltabile solo entro il limite di cui all'art. 118, secondo comma, terzo periodo, ai sensi dell'art. 37, undicesimo comma del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152.

Inoltre, l’Impresa Divita non sarebbe in possesso della qualificazione obbligatoria nella categoria in esame.

La Tecnoteam ha impugnato altresì l’art. 3.6 del bando, se interpretato nel senso di consentire l’affidamento in subappalto dell’intero importo della categoria OG11 e non soltanto, invece, del 30% dell’importo della categoria stessa.

La censura non può essere condivisa.

Invero, l'art. 72, quarto comma del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 554, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, trattandosi di un bando pubblicato in epoca antecedente all'entrata in vigore della disciplina posta dall’art. 107, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, tra le categorie di lavorazioni rientranti nelle "strutture, impianti ed opere speciali" (cd. superspecialistiche) rilevabili ai fini dell'art. 37, undicesimo comma, in termini di subappalto, non contempla quella relativa agli “ impianti tecnologici”, definita con l'acronimo OG11, di talchè quest'ultima correttamente è stata ritenuta dal bando di gara come categoria scorporabile tout court e, come tale, non soggetta ad alcun limite di subappaltabilità ai sensi dell'art. 118, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Quanto all’impugnazione del punto 3.6 del bando, che nel caso di specie consente la subappaltabilità senza limiti della OG 11, rileva il Collegio che la giurisprudenza, in sede di interpretazione dell’art. 13 , comma 7, della legge n. 109/1994 sul divieto di subappalto delle opere generali e specializzate di cui all’art. 72, co. 4, D.P.R. n. 554/1999, ha statuito che il divieto di subappalto può operare anche con riferimento a categorie generali come la categoria OG11 (in quanto tale categoria ricomprende in sé una serie di opere specializzate), precisandosi, tuttavia, che in questo caso, il divieto di subappalto opera solo in relazione alle singole opere speciali ricomprese nella categoria OG11, le quali singolarmente considerate superino la soglia del 15 per cento dell’importo dei lavori (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 2306/2007).

Pertanto, le amministrazioni appaltanti che intendano contemplare nei bandi il divieto di subappalto per le opere della categoria OG11, devono “verificare se le singole opere speciali ivi rientranti superino o meno, singolarmente considerate, la soglia del 15 per cento; all’esito di tale verifica il divieto di subappalto dovrà essere riferito solo alle categorie di lavorazioni specializzate che superino detta soglia” ( cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, n. 2306/2007 citata, e TAR Catania, sez. IV, n. 176/2010).

Posto, pertanto, che il divieto di subappalto non può essere previsto per la categoria OG 11 complessivamente considerata, ma esclusivamente per le singole opere speciali in essa ricomprese quando superino la soglia del 15%, si rileva che nella fattispecie in esame la lex di gara non ha individuato singole opere specialistiche cui applicare il divieto e, conseguentemente, non ha previsto alcun limite alla possibilità di subappalto delle lavorazioni della categoria.

Nessuna rilevanza può assumere la circostanza che l’importo complessivo della categoria OG 11, pari a Euro 127.516,96, superi il 15% dell’importo dei lavori - pari a 312.051,06 -, proprio perché nel caso di specie non risulta individuata alcuna lavorazione specialistica all’interno della categoria scorporabile OG11, né la controinteressata ne ha dimostrato in concreto la sussistenza ai fini dell’applicabilità dei limiti del subappalto.

Quanto alla mancata qualificazione dell’Impresa Divita nella categoria in esame, ferma restando la piena subappaltabilità delle opere afferenti alla categoria in esame, il mancato possesso del relativo requisito di qualificazione, seppur obbligatoria, non avrebbe giammai potuto determinarne l'esclusione.

Infondata è altresì la seconda censura del ricorso incidentale, con la quale la controinteressata ha ulteriormente lamentato la mancata esclusione dalla procedura di gara dell’Impresa Divita, che avrebbe reso in maniera incompleta le dichiarazioni richieste dai punti 4) lett. am - quater) e lett. ah) del disciplinare di gara.

Il primo punto, in conformità al disposto dell’art. 38,comma 1, lett. m quater) del D.L.vo n. 163/2006, ha richiesto ai concorrenti di dichiarare <<… di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla presente procedura di gara e di aver formulato l’offerta autonomamente … >> e la ricorrente principale avrebbe omesso di dichiarare di aver formulato l’offerta autonomamente.

Quanto al secondo punto citato, che in conformità al disposto dell’art. 38,comma 1, lett. h) del D.L.vo n. 163/2006, ha richiesto ai concorrenti di dichiarare di non avere iscrizioni nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, la ricorrente principale avrebbe reso una dichiarazione non conforme perché avrebbe limitato la portata dell’attestazione solo all’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

E’ infondata in fatto quest’ultima censura, relativa alla non conformità della dichiarazione resa ex art. 38, comma 1, lett. h) e punto 4 lett. lett. ah) del disciplinare di gara, atteso che risulta dall’esame della domanda di partecipazione alla gara dell’Impresa Divita che il legale rappresentante dell’impresa ha reso due volte la dichiarazione in argomento nel corpo della stessa domanda, una prima volta nel testo precedente alle modifiche introdotte dal Decreto Sviluppo, così come rilevato dal controinteressato, ed una seconda volta in conformità a quanto previsto dal disciplinare, dichiarando “H) di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, e che nei propri confronti non risulta iscrizione ai sensi dell’articolo 1-ter nel casellario informatico di cui all’articolo 7 comma 10”.

Anche la censura relativa alla non conformità della dichiarazione resa ex art. 38, comma 1, lett. m quater) del D.L.vo n. 163/2006 e punto 4 lett. am - quater) del disciplinare è infondata, in quanto l’impresa Divita ha dichiarato “di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”.

L’impresa ha riprodotto in negativo, in toto, il contenuto dell’articolo 38 comma 1, lett. m- quater, secondo il quale sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti “m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”; la dichiarazione è pertanto conforme e completa e non avrebbe potuto comportare l’esclusione della ricorrente principale dalla gara.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale la Tecnoteam ha censurato l’ammissione alla gara di una terza impresa –la Gresy Appalti s.r.l.- per avere questa prodotto in gara un polizza fideiussoria contenente l’impegno a costituire la cauzione definitiva valida fino alla scadenza del 12° mese dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, in asserita violazione dell’articolo 113 del D.lgs 163/2006 e dell’art. 9 del bando, che richiedeva invece l’impegno del fideiussore a rilasciare la relativa cauzione definitiva in favore della stazione appaltante valida fino al collaudo dei lavori.

A sostegno della censura la ricorrente incidentale ha richiamato la sentenza n. 2806 del 28.11.2011 di questo TAR, confermata con sentenza n. 631/2012 del C.G.A. Sicilia, rilevando come l’impegno del fideiussore contenente un’espressa limitazione temporale di efficacia della cauzione (dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori), diversa da quella richiesta dalla lex specialis di gara ( data di emissione del certificato di collaudo ), sarebbe inidoneo a garantire l’interesse della stazione appaltante, in ragione del fatto che le operazioni di collaudo possono effettuarsi anche dopo i 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori .

Neanche tale censura merita condivisione.

Si osserva che la polizza prodotta in gara dalla Gresy Appalti s.r.l. -dopo aver previsto al punto a) l’impegno a rilasciare la garanzia di cui al comma 2 dell’articolo 30 delle legge 109/94 valida fino alla scadenza del 12° mese dalla data di ultimazione dei lavori, prevede al successivo punto b) della stessa appendice che “la presente polizza viene prestata in conformità a quanto previsto dall’articolo 75 del D.lgs 163/2006” ed altresì che gli articoli “richiamati nel contenuto dello schema tipo 1.1, di cui al DM 123 del 12/03/2004, devono intendersi e corrispondere agli articoli del D.lgs n. 163 del 12/04/2006 che hanno sostituito ed abrogato la legge 109/94”.

Risulta dunque che la clausola contrattuale fa espresso rinvio al D.lgs n. 163/2006 art. 75, che a sua volta richiama l’art. 113 del medesimo decreto legislativo.

Ebbene, ritiene il Collegio che l’espresso richiamo al combinato disposto di tali norme, contenuto nella polizza, valga a chiarire l’effettiva volontà delle parti (compagnia di assicurazione da una parte e impresa concorrente dall’altra) di ancorare la durata della cauzione definitiva al collaudo provvisorio, ovvero al più lungo termine di 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, e non di offrire una garanzia di portata inferiore rispetto a quanto richiesto dal bando di gara.

Va tenuto conto, infatti, che secondo quanto disposto dall’art. 141 del D.lgs n. 163/2006 il collaudo deve avvenire entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori ; ne consegue che, facendo applicazione dei principi civilistici in materia di interpretazione dei contratti (artt. 1363 e 1367 cod. civ.), la dichiarazione di impegno a costituire la cauzione definitiva valida fino alla scadenza del 12° mese dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato va interpretato nel senso che la compagnia assicurativa ha inteso fornire una garanzia aggiuntiva che opera per ulteriori sei mesi, anche oltre l’espletamento del collaudo effettuato nel termine di legge ( cfr. C.G.A.R.S. 28.07.2011, n. 516)

Diversa è infine la fattispecie oggetto della sentenza n. 2806/2011 di questo TAR e della sentenza n. 631/2012 del C.G.A.R.S., nella quale il Giudice di appello ha ritenuto prevalente la dichiarazione, e quindi la volontà negoziale, in ordine alla limitazione temporale della garanzia, perché la dichiarazione che eventuali clausole contrarie o difformi rispetto alla legge si dovessero intendere automaticamente abrogate e sostituite dalla disciplina vigente risultava inserita topograficamente prima della dichiarazione in ordine alla limitazione temporale della garanzia, presentandosi dunque in diretto contrasto con quanto successivamente precisato (e sopra riferito) in ordine alla limitazione temporale della garanzia medesima.

In definitiva, anche tale ultima terza censura del ricorso incidentale è infondata, sicchè il ricorso incidentale stesso deve essere respinto.

E’ invece fondato e merita accoglimento il primo motivo del ricorso principale, con il quale la impresa Divita ha contestato l’ammissione alla gara de qua dell’impresa Lutiviem s.r.l., che avrebbe prodotto in sede di gara un contratto di avvalimento carente di elementi essenziali, quali la specifica indicazione delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’impresa ausiliaria.

La Lutiviem s.r.l., priva di attestazione SOA, ha dichiarato di concorrere alla gara in controversia avvalendosi dell’impresa Elettrica Gover s.n.c., e questa ha a sua volta dichiarato di impegnarsi a “mettere a disposizione dell’impresa LUTIVIEM s.r.l., ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento di detto appalto, nonché per l’esecuzione dei lavori, la sua qualificazione nella categoria OG1 classifica IV e nella categoria OG11 classifica V, nonché tutte le risorse, nessuna esclusa per consentire l’esecuzione della porzione di opera oggetto delle predette categorie OG1 e OG11”, specificando che l’assunzione di tale impegno avveniva per l’intera durata dell’appalto.

Il Collegio ritiene sufficiente rilevare che in fattispecie analoghe a quella oggetto dell’odierna controversia, nelle quali alla generica dizione di impegno a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto non faceva seguito una specificazione delle risorse e dei mezzi effettivamente forniti dall’impresa ausiliaria per l’esecuzione del contratto, la giurisprudenza ha ritenuto che l’oggetto del contratto di avvalimento fosse indeterminato per violazione dell'art. 88 del D.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ), che come è noto, al comma 1 prevede che “per la qualificazione in gara, il contratto di cui all'articolo 49, comma 2, lettera f), del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento" ( cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5512 del 29 ottobre 2012).

Con la sentenza n. 5512 del 29 ottobre 2012 il Consiglio di Stato ha riconosciuto l'invalidità del contratto di avvalimento che prevedeva, quale proprio oggetto, l'impegno dell'ausiliaria “a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto" oggetto della gara, rilevando che si trattava di “una dizione generica, non ulteriormente specificata in alcun altro punto, né del contratto, né della dichiarazione di obbligo prodotta dalla ausiliaria, in quanto da tali atti non era possibile evincere in modo determinato e specifico quali fossero le risorse e i mezzi che sarebbero stati prestati per l'esecuzione del contratto".

In tale pronuncia, è stato altresì “stigmatizzato che la messa a disposizione di requisiti, svincolata da qualsivoglia collegamento concreto con risorse materiali o immateriali, possa snaturare l'istituto dell' avvalimento per piegarlo ad una logica di elusione dei requisiti stabiliti nel bando di gara (Cons. Stato, Sez. III, n.2344 del 18.4.2011; cfr. anche V, n.4510 del 6 agosto 2012) ".

Ritiene il Collegio che i rilievi sopra esposti siano applicabili anche alla fattispecie in esame, nella quale il disciplinare di gara, all'art. 8, indica analiticamente la documentazione da prodursi in “caso di concorrente che intenda soddisfare il requisito relativo al possesso della attestazione di qualificazione SOA mediante la procedura di avvalimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163 del 2006" e tra questa, per quanto qui rileva:

…8b) dichiarazione resa dal soggetto concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi …";

…8e) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il soggetto concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il soggetto concorrente ";

…8 g) contratto, in originale o in copia autentica…, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le proprie risorse necessarie per tutta la durata del contratto".

Nel caso di specie, il contratto di avvalimento prodotto in sede di gara non indica in modo specifico e concreto quali singoli mezzi e risorse l’impresa ausiliaria si impegna a fornire alla Lutiviem per l'esecuzione dell’appalto e, pertanto, la dichiarazione della Elettrica Gover s.n.c. non può ritenersi sufficiente per soddisfare i sopra menzionati requisiti di precisione e determinatezza dell'oggetto richiesti dall'art. 88 Reg. e dalla lex specialis di gara .

Ciò stante, deve ritenersi che la Lutiviem s.r.l. dovesse essere esclusa dalla gara per invalidità del contratto di avvalimento sopra indicato.

Per le suesposte considerazioni, stante la fondatezza della censura sopra esaminata ed assorbito ogni ulteriore motivo di gravame, il ricorso principale deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti di ammissione alla gara della Lutiviem s.r.l. e di aggiudicazione della stessa gara in favore della TC Tecnoteam Costruzioni s.r.l.

A seguito dell’annullamento di tale aggiudicazione, l'Amministrazione dovrà procedere a ricalcolare la media dei ribassi offerti e far luogo a nuova aggiudicazione, ove concorrano tutte le restanti condizioni previste dalla legge, dal bando e dal disciplinare di gara.

Per questa satisfativa ragione, non vi è spazio qui per un riconoscimento risarcitorio per equivalente, peraltro domandato dall'odierna parte ricorrente principale solo in via subordinata.

Il Comune di Catania va condannato al pagamento, in favore della società ricorrente principale, delle spese del giudizio; spese compensate con la controinteressata TC Tecnoteam Costruzioni s.r.l.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

1) rigetta il ricorso incidentale;

2) accoglie il ricorso principale, e per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, e segnatamente gli atti di ammissione alla gara della Lutiviem s.r.l. e di aggiudicazione della stessa gara in favore della TC Tecnoteam Costruzioni s.r.l.;

3) condanna il Comune di Catania al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 ( tremila/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato; compensa con la controinteressata TC Tecnoteam Costruzioni s.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 11 aprile 2013 e 16 maggio 2013, con l'intervento dei magistrati:

 

 

Biagio Campanella, Presidente

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Appalti di progettazione - ATI: non è rilevante che ciascun soggetto abbia i requisiti corrispondenti alla singola esecuzione dell’appalto

Tar Catania, sez. IV, sentenza n. 1625 del 3 giugno 2013
Data: 
06/06/2013

 

L’affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria è espressamente regolato dall’art. 261 comma 7  del DPR 207/2010 secondo il quale <<In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non puo' essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito>>.
Quindi, per detti servizi, e solo per essi, diversamente che nelle altre tipologie di appalti pubblici, è richiesto, in caso di RTI, il possesso cumulativo dei requisiti tecnici da parte di tutte le imprese raggruppate, salva la diversa configurazione rimessa alla discrezionalità del seggio appaltante, prevista sia dal precedente art. 65 DPR 554/99 che dall’attuale art. 261 DPR 207/10, nei limiti stabiliti dalle medesime disposizioni.
Ove ciò non sia, in considerazione che la fase progettuale, salva la citata diversa indicazione, viene rimessa ad uno staff, non è rilevante che ciascun soggetto abbia i requisiti corrispondenti alla singola esecuzione dell’appalto.
In altri termini, la peculiarità del rapporto di progettazione, ove considerato in maniera unitaria dalla stessa Amministrazione, diversamente che in tutti gli altri tipi di appalti (almeno sino alla novella intervenuta sul comma 13 dell’art. 37 del Codice dei contratti), non richiede la corrispondenza tra qualificazione dell’impresa riunita ed effettiva esecuzione dell’appalto, dovendosi ritenere quest’ultima, si ribadisce, espressione unitaria dello staff progettista.

 

 

 

N. 01625/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02298/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2298 del 2012, proposto da:
***, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Tafuri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via Umberto, 296;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti di

***, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Strano, Antonio Bivona, Marianna Capizzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Catania, via Martino Cilestri, 41;
***, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

provvedimento di aggiudicazione in favore del RTI *** della gara per l’appalto di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione delle opere occorrenti alla riqualificazione energetica del P.O. “Santa Marta e Santa Venera” di Acireale, comunicato con nota prot.n° 72164 del 09.07.2012, nonché, occorrendo, avverso questa stessa e la nota prot.n° 30139 del 19.03.2012;

del provvedimento di ammissione alla gara;

di tutti i verbali di gara relativi, pubblici e riservati;

occorrendo, delle note interne prot.n° 121496 del 16.11.2011 e prot.n° 26958 del 09.03.2012; occorrendo, in subordine, del bando pubblico e il disciplinare di gara, lex specialis, in parte qua, di cui infra;

della delibera d’indizione n° 2756 del 07.12.2010, rettificata giusta n° 604 del 18.02.2011, sconosciute;

di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi.

e per la declaratoria

di nullità e/o inefficacia del contratto di appalto, ove già stipulato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della *** S.p.A. e della *** S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2013 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Consorzio ricorrente ha partecipato alla pubblica gara per l’aggiudicazione dell’appalto di progettazione definitiva, esecutiva e di realizzazione dei lavori occorrenti alla riqualificazione energetica del P.O. “Santa Marta e Santa Venera” di Acireale, giusta bando in G.U.C.E. del 8 Dicembre 2010, poi più volte rettificato.

Trattasi di appalto integrato – progettazione e lavori – da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della seguente ponderazione su base 100 punti:

- max punti 40, ai fattori economici, di cui:

- complessivi punti 13, sul corrispettivo a base d’asta di Euro 262.000, per le attività d’ingegneria;

- punti 22, sull’importo lavori, base d’asta Euro 5.118.340;

- punti 5, per le tempistiche (punti 2,5 per consegna progetto esecutivo e punti 2,5 per esecuzione lavori);

- max punti 60, per il progetto tecnico.

Effettuate le verifiche amministrative, valutate le offerte tecniche e poi quelle economiche, l’appalto veniva aggiudicato al RTI costituito dalla *** e dalla***., mentre il C.C.C. seguiva al secondo posto con minimo scarto.

Con ricorso passato per la notifica il 24.9.2012 e depositato il 3.10.2012, il ricorrente ha impugnato siffatta aggiudicazione e gli atti ad essa collegati, affidandosi alle seguenti censure:

I. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163, del D.L. 25.09.2002 n° 210, convertito in Legge 22.11.2002 n° 266, nonché della Legge Regionale 12.07.2011 n° 12 - Violazione della lex specialis di gara - Violazione dei principi di par condicio, concorrenza e del giusto procedimento. Violazione dei principi generali in materia di appalto, nonché dei principi di trasparenza, buon andamento e ragionevolezza, di cui all’art. 97 della Cost. - Eccesso di potere. Illogicità manifesta - Difetto di motivazione - Illegittimità derivata.

Asserisce il ricorrente che, in spregio delle norme calendate, i d.u.r.c. della *** del 9 giugno 2011 e della ***. del 15 giugno 2011, presentati in fase di ammissione, sarebbero irregolari, in quanto recanti a fianco della voce INPS la dicitura “non si è pronunciato”, sicché il RTI *** avrebbe dovuto essere immediatamente escluso.

 

Per altro, anche nei d.u.r.c. del 2 luglio 2012, chiesti dall’ASP di Catania ai fini dell’aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto, intestati allo Studio ***, progettisti del RTI aggiudicatario, la posizione I.N.P.S. non sarebbe stata espressa.

II. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163, del D.P.R. 05.10.2010 n° 207 e della Legge Regionale 12.07.2011 n° 12 - Violazione dei principi di par condicio, concorrenza e del principio del giusto procedimento - Violazione dei principi generali in materia di appalto, nonché dei principi di trasparenza, buon andamento e ragionevolezza, di cui all’art. 97 della Costituzione - Eccesso di potere. Illogicità manifesta - Difetto di motivazione - Illegittimità derivata.

Per l’appalto in questione, essendo integrato, l’impresa chiamata ad eseguire i lavori sarebbe tenuta a dimostrare, ex art. 53 del D.Lgs. n° 163 del 2006 ed art. 92 del D.P.R. n° 207 del 2010, anche i requisiti necessari ai servizi d’ingegneria, oppure a designare un professionista, o un gruppo di professionisti a ciò qualificati.

Il RTI *** ha indicato il raggruppamento costituito dallo Studio ***, dalla *** e dall’***.

Il bando pubblico, all’art. VI.3), lett. g.1), chiedeva d’indicare le parti di servizio destinate a ciascun professionista, e poi, all’art. III.2), rinviando nel dettaglio al disciplinare di gara, prescriveva taluni requisiti di natura tecnico-professionale, come previsto dagli artt. 37 ed 90 del D.Lgs. n° 163 del 2006.

Ciò posto, il raggruppamento di progettisti controinteressato sarebbe incorso in due irregolarità, suscettibili di determinare l’esclusione dalla gara:

a) in primo luogo, il capogruppo mandatario del suddetto raggruppamento di progettisti, e cioè lo ***, non sarebbe stato chiamato, nell’ambito del raggruppamento, a svolgere prestazioni in misura maggioritaria, con conseguente violazione dell’art. 275, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010;

b) in secondo luogo, la società mandante *** avrebbe dichiarato di svolgere la progettazione relativa alla Classe I, Categoria C, non avendo però dimostrato il possesso di requisiti adeguati all’importo di tale attività.

III. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163, del D.P.R. 05.10.2010 n° 207 e della Legge Regionale 12.07.2011 n° 12 - Violazione dei principi di par condicio, concorrenza e del principio del giusto procedimento - Violazione dei principi generali in materia di appalto, nonché dei principi di trasparenza, buon andamento e ragionevolezza, di cui all’art. 97 della Costituzione - Eccesso di potere. Illogicità manifesta - Difetto di motivazione - Illegittimità derivata.

L’offerta del RTI *** e ***. è risultata anomala ed è stata, perciò, sottoposta a procedimento di verifica.

Asserisce il ricorrente che, malgrado le gravi incongruenze ritrovate e contestate in prima battuta dalla commissione di gara, la controinteressata sarebbe stata illegittimamente ammessa, ritenendo pertinenti le giustificazioni secondo le quali, comunque, le anomalie presenti – e non giustificate – non avrebbero inciso sull’offerta complessiva, poiché di valore inferiore al 10% e, quindi, contenute nella quota di utile del 10% e di spese generali pari al 13,5% dichiarate nell’offerta.

L’art. 19, comma 7, della L.R. n° 12 del 2011 stabilirebbe, al contrario, l’inaffidabilità di quelle offerte recanti una quota di utile inferiore al 4%, asseritamente non rispettata nel caso di specie.

In ogni caso, l’Amministrazione avrebbe omesso di motivare adeguatamente la condivisibilità delle giustificazioni espresse intorno all’anomalia dell’offerta della controinteressata.

IV. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163, del D.P.R. 05.10.2010 n° 207 e della Legge Regionale 12.07.2011 n° 12 - Violazione dei principi di par condicio, concorrenza e del principio del giusto procedimento - Violazione dei principi generali in materia di appalto, nonché dei principi di trasparenza, buon andamento e ragionevolezza, di cui all’art. 97 della Costituzione - Eccesso di potere - Illogicità manifesta - Difetto di motivazione - Illegittimità derivata.

Gli atti di regolamentazione della gara, la cui aggiudicazione è stata prevista con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra i vari elementi di valutazione, hanno stabilito complessivi punti 13 (elemento E1 max punti 5 + elemento E2 max punti 8), sui 100 complessivi, per il prezzo di progettazione, coordinamento sicurezza, audit e certificazione energetici, base d’asta Euro 262.000.

Con il rilevante ribasso dell’85% sia per la progettazione definitiva che esecutiva (voce E1 e voce E2), superiore di almeno 25 punti il secondo migliore, il RTI *** ha ottenuto il massimo punteggio previsto (voce E1, punti 5 + voce E2, punti 8 = tot. 13 punti) e, quindi, malgrado il modesto sconto (11,239%) sulle opere, un punteggio economico complessivo (34,12) superiore al Consorzio ricorrente (33,90), il quale, però, a sua volta, é risultato il migliore, con scarto, in tutte le altre voci economiche e soprattutto per la più rilevante offerta sui lavori.

Perciò, con 93,39 punti, il RTI controinteressato si è classificato primo davanti il ricorrente, che ha conseguito punti 90,87, con uno scarto di appena 2,52 punti, a conferma della decisività del punteggio per la progettazione.

Premette il ricorrente, che il detto asserito squilibrio esistente tra i punteggi sarebbe stato reso possibile anche grazie alla mancata indicazione, nel bando, di una percentuale massima di sconto praticabile sui corrispettivi della progettazione, come invece previsto dall’art. 266, comma 1, lett. c), sub 1), del D.P.R. n° 207 del 2010.

Il ribasso, per altro passato allo scrutinio del seggio di gara in sede di valutazione dell’offerta, sarebbe violativo degli artt. 89, 92 ed 262 del D.P.R. n° 207 del 2010, nonché dell’art. 13 della L.R. n° 12 del 2011, che individuano le tariffe professionali, i prezzi correnti e gli importi normalmente posti a base d’asta come parametro per la determinazione dei corrispettivi per le attività d’ingegneria.

In particolare, i progettisti ***, *** ed *** avrebbero giustificato i due ribassi dell’85%, argomentando che tutte le attività professionali sarebbero state eseguite al costo orario di un lavoratore dipendente, per distinti livelli, stimando un certo numero di ore lavoro, senza, quindi, considerare la specifica professionalità, posto che il costo orario stimato risulterebbe addirittura inferiore al costo di un operaio comune, come da tabelle ufficiali versate in atti.

Il predetto costo, stante la dichiarazione resa da ciascun professionista componente del RTI controinteressato, sarebbe anche contraddittorio, posto che nessuno degli stessi sarebbe stato classificato come dipendente.

Per altro, nella relazione rubricata “T1”, il medesimo raggruppamento avrebbe elencato un gruppo di professionisti in numero variabile tra 20 e 30, asseritamente incompatibile col rilevante ribasso effettuato.

Le retribuzioni indicate dal raggruppamento sarebbero per altro errate, in base alla contrattazione collettiva, in quanto per gli impiegati di 1° livello, la ditta avrebbe giustificato un costo mensile di Euro 1.722,33, in luogo di Euro 1.764, per quelli di 3° livello super, un costo mensile di Euro 1.391,51, in luogo di Euro 1.501,91.

Infine, per pervenire al costo orario, avrebbe utilizzato un calcolo inappropriato, sicché, anche in tal senso, la ricorrente ha richiesto che venga disposta apposita CTU.

V. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163, del D.P.R. 05.10.2010 n° 207 e della Legge Regionale 12.07.2011 n° 12 - Violazione dei principi di par condicio, concorrenza e del principio del giusto procedimento - Violazione dei principi generali in materia di appalto, nonché dei principi di trasparenza, buon andamento e ragionevolezza, di cui all’art. 97 della Costituzione - Eccesso di potere. Illogicità manifesta - Difetto di motivazione - Illegittimità derivata.

L’aggiudicazione dell’appalto era fissata col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa (progetto + prezzo).

Come emergerebbe dal verbale dell’11 ottobre 2011, la commissione avrebbe proceduto all’assegnazione dei punteggi simultaneamente e, cioè, nella seduta finale dell’8 novembre 2011, dopo che, però, in quelle precedenti, tutti i progetti sarebbero già stati “esaminati in modo comparativo” e dopo che ciascun commissario avrebbe, di volta in volta, preso appunti in ordine al contenuto dei singoli elaborati.

Tale metodo sarebbe contrastante con i canoni di trasparenza, par condicio e ragionevolezza, non fornendo garanzie in ordine ad eventuali influenze esterne o parzialità all’atto dell’attribuzione dei punteggi.

La commissione avrebbe dovuto, invece, valutare e quindi assegnare i punteggi progetto per progetto, voce per voce, nel momento stesso della loro lettura, non essendo, del resto, chiamata ad esprimere un giudizio relativo oppure comparativo tra essi, bensì una valutazione in termini assoluti in base ai criteri stabiliti dal disciplinare di gara.

E ciò ove più, l’art. 5.3.2) del disciplinare ha indicato i sub-punteggi assegnabili alle singole voci progettuali, da 0 (nullo), ad 0,4 (insufficiente), ad 0,7 (discreto) e via via fino a buono, ottimo ed eccellente, sicché non vi sarebbe stata alcuna utilità a conoscere, preventivamente ed esattamente, tutte le offerte prima di esprimere un voto sui singoli elementi

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VI. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163, del D.P.R. 05.10.2010 n° 207 e della Legge Regionale 12.07.2011 n° 12 - Violazione dei principi di par condicio, concorrenza e proporzionalità e del principio del giusto procedimento - Violazione dei principi generali in materia di appalto, nonché dei principi di trasparenza, buon andamento e ragionevolezza, di cui all’art. 97 della Costituzione - Eccesso di potere - Illogicità manifesta - Difetto di motivazione - Illegittimità derivata.

VI.a. Il bando, in violazione dell’art. 266, comma 1, lett. c), sub 1), del D.P.R. n° 207 del 2010, avrebbe omesso di stabilire la percentuale massima di sconto praticabile sui corrispettivi della progettazione, che, in linea generale, sarebbero determinabili in base alle tariffe professionali ed ai prezzi correnti.

Conseguirebbe l’illegittimità della lex specialis, bando e disciplinare di gara e, quindi, della conseguente intera procedura.

VI.b. La ponderazione dei punteggi sarebbe stata programmata dagli atti di regolamentazione della gara in maniera illogica e sproporzionata.

Mentre, infatti, il corrispettivo totale per la progettazione è stato stabilito con un’incidenza minima sull’importo dell’appalto, neppure il 5%, l’importo dei lavori è stato previsto in misura superiore al 95%.

Ciononostante, per i lavori è stato stabilito un massimo di 22 punti, per la progettazione ben 13 totali (5 + 8) e cioè:

- il 13% sul punteggio complessivo di 100;

- il 30% del punteggio economico (max 40 punti);

- il 40% sui 35 punti previsti tra sconto lavori e sconto progettazione;

- un rapporto del 70% rispetto al punteggio lavori (22/13).

Sintomatico dell’irragionevolezza, sarebbe il fatto che il maggiore sconto sul ben più rilevante importo lavori non sia stato in grado di assorbire e compensare, in termini di punteggio assegnato in sede di gara, quello sulle progettazioni, elemento, questo, economicamente marginale rispetto al primo.

Sicché, in subordine, il ricorrente ha impugnato la lex specialis, e in particolare l’art. IV.2.1) del bando e gli artt. 5.1), 5.2), 5.3), 5.6) ed 16.2), lett. c.1.1.a), del disciplinare di gara, richiedendo, in via subordinata, la declaratoria dell’illegittimità dell’intera gara e, quindi, l’obbligo alla sua riedizione.

Conclusivamente, oltre all’annullamento degli atti impugnati, il ricorrente ha riservato l’azione volta al risarcimento del danno.

Costituitisi, i controinteressati hanno concluso per l’infondatezza del ricorso.

Con Ordinanza n. 1055/12 del 9.11.2012, è stata rigettata la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

Alla Udienza Pubblica dell’11.4.2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

La complessa vicenda posta all’esame del Collegio riguarda la legittimità dell’affidamento dell’appalto integrato di progettazione definitiva, esecutiva e di realizzazione dei lavori occorrenti alla riqualificazione energetica del P.O. “Santa Marta e Santa Venera” di Acireale, da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

I. Con la prima censura, il Consorzio ricorrente si duole dell’insufficienza del DURC esibito dalle imprese costituenti il RTI controinteressato, in quanto non sarebbe presente la certificazione INPS.

Il motivo non può essere condiviso.

Questo Tribunale (cfr. T.A.R. Catania Sicilia Sez. IV, 4.3.2013, n. 669; sez. III, 27 luglio 2012, n. 1956; 16 gennaio 2012 n. 116) ha recentemente ricostruito la disciplina relativa alla presentazione del DURC in sede di gara pubblica, pervenendo a conclusioni che il Collegio condivide e fa proprie.

In particolare, le dette decisioni hanno precisato che <<per "Documento unico di regolarità contributiva" (d.u.r.c.) si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne i versamenti dovuti a INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori dell'edilizia, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

L'articolo 16-bis, comma 10, decreto legge n. 185/2008, così come modificato dalla legge di conversione n. 2/2009, stabilisce che le Stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio il DURC, anche attraverso gli strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

<<Muovendo da tale presupposto, la giurisprudenza ha chiarito che, ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 d.l. 29 novembre 2008 n. 185, conv. nella l. 28 gennaio 2009 n. 2, il procedimento di rilascio del DURC è stato semplificato attraverso l'introduzione dell'obbligo in capo alle stazioni appaltanti pubbliche di acquisirlo d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge, sicché l'obbligo (illegittimo) fissato dal bando di gara di produrre il d.u.r.c. va ritenuto assorbito dalla generica dichiarazione di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, ferma restando la richiamata acquisizione d'ufficio che la stazione appaltante potrà disporre (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 26 ottobre 2010 , n. 13564).

<<Ne deriva che la previsione nella lettera di invito di una dichiarazione attinente al possesso dei requisiti dichiarati nel DURC può ritenersi superata dallo specifico obbligo delle Amministrazioni di richiedere “d’ufficio” i relativi dati, ove le stesse siano state messe in condizione dalla impresa partecipante alla gara di poter accedere ai dati relativi>>.

E nella dichiarazione resa da parte controinteressata e, comunque, nei DURC esibiti, emergono i riferimenti identificativi soggettivi, utili per ottenere le necessarie informazioni che l’Amministrazione ha l’obbligo di acquisire.

Sicché, quanto prospettato in ricorso non può essere motivo di esclusione del controinteressato.

II. Con la seconda censura, il consorzio ricorrente assume che l’impresa chiamata a eseguire i lavori sarebbe tenuta a dimostrare, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n° 163 del 2006 e dell’art. 92 del D.P.R. n° 207 del 2010, anche i requisiti necessari ai servizi d’ingegneria, oppure a designare un professionista, o un gruppo di professionisti a ciò qualificati.

Il RTI controinteressato ha indicato il raggruppamento costituito dallo ***, dalla ***e dall’Ing. ***.

Il bando pubblico, all’art. VI.3), lett. g.1), richiede d’indicare le parti di servizio destinate a ciascun professionista, e poi, all’art. III.2), rinviando nel dettaglio al disciplinare di gara, prescrive taluni requisiti di natura tecnico-professionale, così come previsto dagli artt. 37 e 90 del D.Lgs. n° 163 del 2006.

Con la censura in esame viene sostenuto che l’Ing. Luigi ***, legale rappresentante dell’omonimo Studio, capogruppo del detto RTI, avrebbe dovuto occuparsi dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché della redazione del piano di sicurezza e del coordinamento oltre di eventuali opere strutturali; mentre l’Ing. A. ***, per conto dell’omonima società, mandante, avrebbe dovuto occuparsi della progettazione relativa alla Classe I, Categoria C.

Ciò premesso, secondo il ricorrente, posto che l’art. 275, comma 2, del D.P.R. n° 207 del 2010 stabilisce che, in caso di raggruppamenti, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, l’ammissione alla gara del RTI controinteressato sarebbe illegittima, posto che lo *** (e per esso il suo legale rappresentante) non sarebbe chiamato a svolgere prestazioni in tale misura, ma in quella nettamente minoritaria.

Inoltre, l’art. 3.2), sub 3) del disciplinare di gara indicava alcuni requisiti professionali, tra cui l’avere espletato servizi di progettazione nella Classe I, Categoria C, d’importo pari ad Euro 4.963.000.

Sennonché, la *** , e per essa il suo amministratore, deputata a tutta la progettazione relativa alla Classe I, Categoria C, non avrebbe dimostrato i requisiti in misura equivalente a tale attività da svolgere concretamente.

Premette il Collegio che, così come sostenuto ex adverso dal RTI controinteressato, il Disciplinare di gara (punto 3.2, ultimo capoverso, pag. 6) prevede espressamente, altresì, che “nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti (sia costituito sia non ancora costituito alla data di pubblicazione del bando) i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti devono essere posseduti cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti, senza limitazioni percentuali di possesso”.

Deriva che, sia pur in maniera contraddittoria rispetto all’art. VI.3), lett. g.1) del bando (che, come chiarito, richiede d’indicare le parti di servizio destinate a ciascun professionista), non dovendosi stabilire, per effetto di detta disposizione, una quota di partecipazione, non è neanche prospettabile una corrispondente di esecuzione.

A fronte del contrasto tra le due disposizioni, il principio del favor partecipationis induce a ritenere non fondata la censura in questione.

Per altro, l’invocato articolo 275 del Regolamento di attuazione del codice degli appalti, D.P.R. 207/2010 (secondo il quale, per quanto di interesse, al comma 2, è previsto che “per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), e f-bis), del codice, il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”), non trova applicazione nel caso in esame, né ratione temporis, come espressamente previsto ai commi 9 e 10 dell’art. 357 della medesima fonte normativa e poiché il bando è stato pubblicato ben prima (il 15.3.2011) l’entrata in vigore della stessa (l’8.6.2011), né ratione materiae, posto che la disposizione è inserita al Titolo IV della parte IV, volta a regolare i “contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari”.

Ed invero, l’affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria è espressamente regolato dall’art. 261 del richiamato Regolamento (riferibile alla previgente disciplina di cui all’art. 65 d.p.r. 554/99) e, segnatamente, per quanto di interesse, dal comma 7, che così recita:

<<In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non puo' essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito>>.

L’art. 65 DPR 554/99, applicabile, invece, ratione temporis, espressamente stabiliva che “la stazione appaltante può chiedere, nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 17, comma 1, lettera g ) della legge che i requisiti finanziari e tecnici di cui all'art. 66, comma 1, lettere a ), b ) e d) siano posseduti in misura non superiore al 60% del capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi”.

Quindi, per detti servizi, e solo per essi, diversamente che nelle altre tipologie di appalti pubblici, è richiesto, in caso di RTI, il possesso cumulativo dei requisiti tecnici da parte di tutte le imprese raggruppate, salva la diversa configurazione rimessa alla discrezionalità del seggio appaltante, prevista sia dal precedente art. 65 DPR 554/99 che dall’attuale art. 261 DPR 207/10, nei limiti stabiliti dalle medesime disposizioni.

Ove ciò non sia, in considerazione che la fase progettuale, salva la citata diversa indicazione, viene rimessa ad uno staff, non è rilevante che ciascun soggetto abbia i requisiti corrispondenti alla singola esecuzione dell’appalto.

In altri termini, la peculiarità del rapporto di progettazione, ove considerato in maniera unitaria dalla stessa Amministrazione, come sia pure in maniera contraddittoria emerge nel caso di specie, diversamente che in tutti gli altri tipi di appalti (almeno, come si dirà, sino alla novella intervenuta sul comma 13 dell’art. 37 del Codice dei contratti), non richiede la corrispondenza tra qualificazione dell’impresa riunita ed effettiva esecuzione dell’appalto, dovendosi ritenere quest’ultima, si ribadisce, espressione unitaria dello staff progettista.

Né a diversa soluzione è possibile giungere, ove si abbia riguardo, in disparte la questione di ammissibilità delle censure, a quanto specificato da parte ricorrente nella memoria depositata il 25.3.2013, nella quale le ragioni sostenute e in esame sarebbero comunque supportate dal combinato disposto degli artt. 90 e 37, commi 4 e 13, del Codice dei contratti.

Ed invero, l’art. 90 stabilisce, per quanto di interesse, che <<le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

omissis

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili>>.

E l’art. 37, ai commi sopra richiamati, stabilisce:

<<4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

13. Nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento>>.

Quindi, ai sensi dell’art. 90 del Codice degli appalti, ai raggruppamenti temporanei del tipo in questione (progettisti) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili e, stante la predetta qualificazione, trova applicazione il comma 4 della detta norma (non incompatibile con l’unitarietà dei requisiti, in quanto deputata a consentire comunque il controllo delle singole imprese in sede di esecuzione) e non, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il successivo comma 13, secondo il quale (con la novella introdotta dall’articolo 1, comma 2-bis, lettera a), del D.L. 6 luglio 2012 n. 95) solo “nel caso di lavori”, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Detta ultima disposizione è stata prevista, per l’appalto di lavori, al fine di verificare la corrispondenza tra la percentuale di esecuzione dell’appalto da parte delle singole associate e la quota di partecipazione delle stesse al raggruppamento e, quindi, alla loro connessa idoneità tecnica e economica.

Ritiene il Collegio, però, che anche prima della citata novella, per quanto detto, non fosse possibile estendere il comma 13 agli appalti di servizi in questione, i quali, si ribadisce, unici, prevedono una qualificazione unitaria.

Ed invero, la norma è chiaramente orientata a verificare la corrispondenza tra esecuzione del servizio da parte di ogni impresa riunita e sufficienza della idoneità tecnica ed economica individuale.

Una volta che quest’ultima è cumulativa, la fase di esecuzione non può essere considerata in maniera “individuale”, mentre può aver rilievo la distinzione a monte, ai fini di una eventuale responsabilità.

In conclusione, se è vero che “in sede di presentazione dell’offerta le ‹‹parti›› di servizio imputate a ciascun operatore raggruppato, in primo luogo persegue la finalità di consentire alla stazione appaltante l’accertamento dell’impegno e dell’idoneità delle imprese, indicate quali esecutrici delle prestazioni di servizio in caso di aggiudicazione, a svolgere effettivamente le ‹‹parti›› di servizio indicate” e a consentire “la verifica della coerenza dell’offerta con i requisiti di qualificazione, e dunque della serietà e dell’affidabilità dell’offerta” (cfr. Cons. Stato, A.P. 13.6.2012 n. 22, per altro, antecedente alla novella del dl 95/12), nel caso in esame soltanto la prima finalità appare coerente con la cumulabilità dei requisiti, non già la seconda.

Sicché, anche la censura riferita alla mancata giustificazione della corrispondenza tra requisiti ed esecuzione da parte della ***non può trovare, nel caso di specie, accoglimento.

Né, per altro, a tal fine, può trovare applicazione l’art. 93, comma 4, D.P.R. 554/99, a mente del quale le associate debbono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, in quanto, appunto, norma riferita espressamente all’appalto dei lavori pubblici; anzi, semmai, proprio la presenza di detta disposizione anche nel precedente Regolamento conferma l’inapplicabilità agli appalti di servizi e, ancor più, di ingegneria della estensione, invece, ritenuta da parte ricorrente.

Consegue l’infondatezza anche della detta censura.

III. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente, premesso che l’offerta del RTI controinteressato è risultata anomala e, quindi, sottoposta a procedimento di verifica, asserisce che, nonostante le gravi incongruenze ritrovate e contestate in prima battuta dalla commissione di gara, è stata infine illegittimamente ammessa.

In particolare, nelle sedute del 19 e 26 gennaio e del 10 e 20 febbraio 2012, la commissione aveva individuato e chiesto integrazioni in ordine ai prezzi relativi agli impianti elettrici, che rendeva di fatto impossibile qualunque verifica; alle voci P01, IM07, IM08 ed IM62; agli oneri della sicurezza; e riguardo a talune soluzioni di dubbia attuazione.

Sennonché, poi, il successivo, positivo, giudizio, di cui al verbale dell’8 marzo 2012 sarebbe stato espresso senza adeguata motivazione, neppure per relationem, ma giustificato dalla affermazione secondo la quale le anomalie presenti – e non giustificate – non avrebbero inciso sull’offerta perché di valore inferiore al 10%, considerate le quote di utile del 10% e di spese generali pari al 13,5% dichiarate in sede di offerta dal predetto RTI.

Siffatto modo di operare sarebbe, altresì, contrastante con l’art. 19, comma 7, della L.R. n° 12 del 2011, secondo la quale sarebbero inaffidabili quelle offerte recanti una quota di utile inferiore al 4%.

Ritiene, intanto, il Collegio che colga nel segno l’eccezione del RTI controinteressato, secondo la quale la detta norma non sia applicabile, ratione temporis, all’appalto in questione, posto che la normativa di riferimento è stata pubblicata il 14 luglio 2011, quindi, dopo il bando di gara.

In ogni caso, l’art. 31, comma 1, della medesima legge stabilisce che “fermi restando i termini di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli appalti di lavori, servizi e forniture i cui bandi siano pubblicati entro il 31 dicembre 2011 possono essere affidati ed eseguiti sulla base della normativa previgente, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7”.

In riferimento alla concreta valutazione operata dall’Amministrazione, è da dire che nel verbale dell’8.3.2012 vi è un riferimento alle giustificazioni presentate dal RTI controinteressato.

In effetti, così viene verbalizzata la parte “motivazionale” della decisione di non anomalia dell’offerta: “La Commissione ha proceduto ancora all’esame di tutta la documentazione e si è fatta convincimento che l’offerta, nel suo complesso, è da ritenersi non anomala attesi altresì i margini mantenuti per spese generali ed utile d’impresa rispettivamente in una percentuale del 13,64% e del 10% in uno all’affermazione, che a parere di questa Commissione dovrà costituire oggetto di riproduzione nel contratto circa l’accollo delle spese per i trasferimenti e quanto altro si dovesse rendere necessario per garantire la continuità dell’erogazione del Servizio Sanitario all’interno del P.O.

Ancora, l’offerta relativa alle prestazioni professionali risulta impostata con riferimento alla tipica contabilità industriale, tempo di produzione di un elaborato grafico e contabile che sia, con tempi di redazione degli elaborati e costi orari, questi ultimi conformi al CCNL valido per gli studi professionali attualmente in vigore complessivamente confacenti alla redazione della progettazione.

Alla luce di quanto sopra e delle giustificazioni prodotte e delle successive integrazioni è possibile ritenere che nel suo complesso l’offerta è da ritenersi non anormalmente bassa”.

Il Collegio ritiene, in disparte la consolidata giurisprudenza relativa alla discrezionalità amministrativa in ordine al giudizio sull’anomalia, che lo stesso, anche in assenza di specifiche e precise argomentazioni contrarie, sia immune dal vizio di illogicità, posto che il seggio di gara ha ritenuto che, stante l’importo delle spese non adeguatamente giustificate, comunque il margine assegnato in seno all’offerta alle spese generali (13.64%) copra adeguatamente queste ultime, sicché non vi è il pericolo di erosione dell’utile di impresa, per altro indicato nell’ulteriore percentuale del 10%.

Ed invero (cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 dicembre 2012 n. 6442) <<la finalità della verifica dell'anomalia dell'offerta è quella di evitare che offerte troppo basse espongano l'Amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme, con la conseguenza di far sorgere contestazioni e ricorsi. L'Amministrazione deve, infatti, aggiudicare l'appalto a soggetti che abbiano prestato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate sotto il profilo economico all'insieme dei costi, rischi ed oneri che l'esecuzione della prestazione comporta a carico dell'appaltatore, con l'aggiunta del normale utile d'impresa affinché quest'ultima possa rimanere sul mercato>>.

Consegue l’infondatezza della censura.

IV Con il quarto motivo, il ricorrente assume che il seggio di gara avrebbe omesso di considerare anomala il ribasso pari all’85% offerta sia per la progettazione definitiva che esecutiva (voce E1 e voce E2), superiore al secondo migliore di almeno 25 punti, ottenendo, così il massimo punteggio previsto (voce E1, punti 5 + voce E2, punti 8 = tot. 13 punti) e, quindi, malgrado il modesto sconto (11,239%) sulle opere, un punteggio economico complessivo (34,12) superiore a quello del Consorzio ricorrente (33,90), risultato il migliore, con scarto, in tutte le altre voci economiche e soprattutto per la più rilevante offerta sui lavori.

In definitiva, stante il punteggio ottenuto per effetto di tale anomalo ribasso, il controinteressato avrebbe conseguito l’appalto, classificandosi, con 93,39 punti, primo davanti il ricorrente, che ha conseguito punti 90,87, e con uno scarto, quindi, di appena 2,52 punti, a conferma della decisività del punteggio per la progettazione.

Premette il ricorrente, che il detto asserito squilibrio esistente tra i punteggi sarebbe stato reso possibile anche grazie alla mancata indicazione, nel bando, di una percentuale massima di sconto praticabile sui corrispettivi della progettazione, come invece previsto dall’art. 266, comma 1, lett. c), sub 1), del D.P.R. n° 207 del 2010.

Il ribasso sarebbe violativo degli artt. 89, 92 ed 262 del D.P.R. n° 207 del 2010, nonché dell’art. 13 della L.R. n° 12 del 2011, che individuano le tariffe professionali, i prezzi correnti e gli importi normalmente posti a base d’asta come parametro per la determinazione dei corrispettivi per le attività d’ingegneria.

In particolare, i progettisti ***, *** ed *** avrebbero giustificato i due ribassi dell’85% argomentando che tutte le attività professionali sarebbero state eseguite al costo orario di un lavoratore dipendente, per distinti livelli, stimando un certo numero di ore lavoro, senza, quindi, considerare la specifica professionalità, posto che il costo orario stimato risulterebbe addirittura inferiore al costo di un operaio comune.

Preliminarmente, il Collegio osserva che nessuna delle norme richiamate appare pertinente al caso in esame.

Non lo sono, ratione materiae, gli artt. 89 e 92 del Codice dei contratti, in quanto relativi alla determinazione dei prezzi base per formulare le previsioni del bando di gara; ma neanche, quanto meno ratione temporis, per quanto già chiarito, le disposizioni contenute nel Regolamento di esecuzione del 2010 e nella normativa regionale che tale fonte normativa ha reso applicabile in Sicilia.

Né più pertinente appare il richiamo all’art. 66 del dpr 554/99, dove, come precisato nella memoria dallo stesso ricorrente del 25.3.2013, il richiamo alle tariffe vigenti è riferita ai requisiti di capacità tecnica e finanziaria.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che vada condivisa la tesi del Giudice di seconde cure (cfr. Cons. Stato, III, 11.4.2012, n. 2073) secondo la quale <<se è vero che la giurisprudenza amministrativa è orientata in prevalenza nel senso di ritenere che un utile di impresa esiguo non denota di per sé l'inaffidabilità dell'offerta economica (v. Cons. St., sez. IV, n. 882/2002; TAR Lazio, sez. III, n. 7338/2004; TAR Lazio, sez. I-bis, n. 6200/2006), è altrettanto vero che, secondo l’opinione generale, l'utile non può ridursi ad una cifra meramente simbolica.

Si afferma infatti comunemente che gli appalti debbono pur sempre essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, ritenendosi che le acquisizioni in perdita porterebbero gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso (v., per tutti, Tar Lombardia, Milano, sez. I, n. 3049/2008).

L’interesse del committente pubblico a poter confidare sulla regolare esecuzione del servizio deve ritenersi prevalente su quello dell’impresa, frequentemente invocato in questi casi, ad eseguire comunque (ossia, anche in perdita o con utile aziendale pari a zero) un appalto al fine di acquisire esperienza professionale e fatturato da utilizzare in vista della partecipazione a futuri appalti (cfr. Tar Puglia, Lecce, sez. II, n. 1398/2007; Tar Piemonte, sez. II, n. 2217/2007 )>>.

In coerenza con la conclusione sub III, in ordine alla finalità della verifica dell’anomalia, posto che <<occorre . . . contemperare l’interesse del concorrente a conseguire l’aggiudicazione formulando un’offerta competitiva, con quello della stazione appaltante ad aggiudicare al minor costo, senza rinunciare a standard adeguati ed al rispetto dei tempi e dei costi contrattuali>> (cfr. Deliberazione A.V.C.P. n. 49 - Adunanza del 3 maggio 2012), ritiene il Collegio, che, proprio per le dette ragioni, la valutazione vada effettuata riferendosi all’appalto, e quindi all’offerta, nel suo complesso.

Nel caso in esame, in effetti, non si ha riguardo al solo appalto di progettazione, ma ad uno integrato, sicché la remunerazione, ai fini dell’anomalia, va vista nella sua interezza.

Né, ormai, di seguito all’abolizione dei minimi tariffari, è possibile (in special modo dopo la novella di cui all’art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha disposto l’abrogazione definitiva delle tariffe professionali) che dallo sforamento, appunto, del (pregresso) minimo consegua, di per sé, l’anomalia dell’offerta.

Sicché, anche tutta la questione affrontata in ricorso circa la pertinenza dei parametri utilizzati (CCNL di lavoratori subordinati del settore e rispetto degli stessi) può servire solo per verificare, eventualmente, la ragionevolezza del ribasso operato, posto che l’assenza di un “tetto di partenza” determina, in linea di principio, la non necessità di un riferimento qualsiasi.

In sostanza, per come anche dimostrato con gli allegati n. 20 da parte controinteressata, l’effetto di detta abolizione ha determinato una modifica in deciso ribasso delle pretese da parte dei professionisti in ordine alle parti progettuali degli appalti pubblici.

Non è inutile osservare che il criterio della corrispondenza degli interessi tra impresa concorrente e seggio appaltante di conseguire la stipula di un contratto soddisfacente per ambo le parti (con garanzia di una sufficiente remunerazione, da una parte e di un servizio o di un’opera adeguata dall’altra), appare, nel caso di progettazione, legata alla sola remunerazione dei professionisti, non essendo coinvolte, di norma, questioni relative ai costi da sostenere per eseguire l’appalto.

Si vuole, in altri termini, evidenziare che viene in rilievo la sola “opera intellettuale” e non già la sussistenza di più o meno rilevanti costi per gestire l’appalto stesso, per cui ogni retribuzione finisce con il costituire una remunerazione “pura” e, come tale, in assenza ormai di limiti legislativi legati al minimo tariffario, difficilmente anomala.

Sotto il profilo, poi, della ragionevolezza dell’offerta, come diffusamente argomentato dal RTI controinteressato, il seggio di gara non ha mancato (cfr. verbale n. 14) di “verificare le giustificazioni prodotte dall’impresa e controfirmate dai professionisti incaricati della progettazione, ed in particolare rileva che il Raggruppamento Temporaneo di professionisti è costituito da *** Ing.. Associati, Dott. Ing. Aldo ***, ***s.r.l.. Gli elaborati giustificativi prodotti, E.1 ed E.2, rappresentano gli impegni orari necessari per la redazione delle progettazioni definitiva ed esecutiva, ed indicano costi unitari per le attività professionali da svolgersi da parte dei professionisti. Pur nella considerazione che non operano più i c.d. minimi tariffari, si rende necessario che i professionisti integrino la documentazione e giustifichino, documentalmente, i costi orari unitari esposti per le singole figure indicate (project manager, progettista senior, progettista junior, disegnatore, computista), ed inoltre dovranno dimostrare la coerenza tra le professionalità indicate nell’elaborato T.1 (piano di gestione della commessa) e quanto rappresentato nei sopraccennati elaborati E.1 ed E.2”.

Di seguito ad ulteriori precisazioni richieste con verbale n. 16, il RTI, con nota del 29.2.2012, ha allegato un organigramma nominativo con le funzioni da svolgere, con indicazione delle ore individuali e della tariffa oraria, giudicata in maniera non illogica dal seggio di gara.

Con verbale n. 17 dell’8 marzo, già esaminato, quest’ultimo, si ribadisce, ha ritenuto che “l’offerta relativa alle prestazioni professionali risulta impostata con riferimento alla tipica contabilità industriale, tempo di produzione di un elaborato grafico e contabile che sia, con tempi di redazione degli elaborati e costi orari, questi ultimi conformi al CCNL, valido per gli studi professionali attualmente in vigore complessivamente confacenti alla redazione della progettazione.

Alla luce di quanto sopra e delle giustificazioni prodotte e delle successive integrazioni è possibile ritenere che nel suo complesso l’offerta è da ritenersi non anormalmente bassa”.

Motivazione, questa, che ove non contestata documentalmente in ordine ai criteri ritenuti congrui, (sia pure con tutte le precisazioni sui minimi tariffari sopra scrutinati) non è, ad avviso del Collegio, illogica e, come tale, appare sufficiente per determinare la legittimità dell’agire amministrativo.

V. Con la quinta censura parte ricorrente asserisce che il seggio di gara, in spregio ai canoni di trasparenza, ha proceduto all’assegnazione dei punteggi simultaneamente e, cioè, nella seduta finale dell’8 novembre 2011, dopo che, però, in quelle precedenti, tutti i progetti sarebbero già stati “esaminati in modo comparativo” e dopo che ciascun commissario avrebbe, di volta in volta, preso appunti in ordine al contenuto dei singoli elaborati.

E ciò in asserito spregio dell’art. 5.3.2) del disciplinare, con il quale erano stati indicati i sub-punteggi assegnabili alle singole voci progettuali, da 0 (nullo), a 0,4 (insufficiente), a 0,7 (discreto) e via via fino a buono, ottimo ed eccellente, sicché non vi sarebbe stata alcuna utilità a conoscere, preventivamente ed esattamente, tutte le offerte prima di esprimere un voto sui singoli elementi tecnici delle stesse.

Ritiene il Collegio che la prescrizione relativa alla necessità di assegnazione del punteggio di volta in volta per ogni singola offerta non si possa desumere dal disciplinare di gara, segnatamente nella “seconda fase”, pagina 15, dove, semmai, si riferisce della possibilità dell’analisi delle offerte in unica seduta, circostanza, questa, che affievolisce il contenuto del motivo di ricorso in esame.

Ciò posto, la circostanza secondo la quale gli atti di autoregolamentazione stabiliscono un punteggio non impedisce che il seggio di gara lo possa attribuire - riferendosi ai dati tecnici e in assenza della conoscenza dell’offerta economica - mediante una comparazione, posto che ciò che rileva è la conformità dei singoli giudizi ai criteri predisposti, la cui assenza, in effetti, avrebbe potuto pregiudicare, in teoria, la trasparenza delle operazioni di selezione.

Ed invero, in disparte le questioni afferenti l’asserita anomalia, parte ricorrente non ha censurato il punteggio attribuito in sede di valutazione tecnica, ritenendolo, evidentemente, conforme ai criteri che l’amministrazione si era data già a monte della procedura, in sede, cioè, di disciplinare di gara alla lettera T1, pag. 9, e seguenti.

Deriva l’infondatezza anche della detta censura.

VI. In via ulteriormente gradata, parte ricorrente asserisce che il bando, in violazione dell’art. 266, comma 1, lett. c), sub 1), del D.P.R. n° 207 del 2010, avrebbe omesso di stabilire la percentuale massima di sconto praticabile sui corrispettivi della progettazione, che, in linea generale, sarebbero determinabili in base alle tariffe professionali e ai prezzi correnti.

Come chiarito, in disparte la circostanza già esaminata dell’abolizione dei minimi tariffari, la norma contenuto nel Regolamento invocato non trova, ratione temporis, applicazione nel caso in esame.

Infine, la ponderazione dei punteggi sarebbe stata programmata dagli atti di regolamentazione della gara in maniera illogica e sproporzionata, poiché eccessivamente correlata alla progettazione piuttosto che ai lavori in sé, nonostante l’incidenza minima della prima sull’importo dell’appalto, inferiore al 5%, e notevole della seconda, pari al 95%.

La censura non può essere condivisa.

Il controinteressato ha condivisibilmente osservato che l’individuazione dei parametri percentuali necessari per operare la scelta della migliore offerta non deve necessariamente essere proporzionale alla valenza economica dell’appalto (recte: delle varie voci dell’appalto), essendo ben possibile che la progettazione assuma un teorico livello di difficoltà maggiore e di specializzazione rispetto alla mera esecuzione dei lavori, come prospettabile nel caso di specie.

Invero, la prima, riferita a impianti tecnologici, certamente giustifica un punteggio relazionato alla percentuale del 13% del valore dell’appalto, posto che la progettazione a monte, unitamente alle caratteristiche tecniche offerte, è la stessa garanzia del migliore risultato possibile e, quindi, rettamente può essere percentualmente privilegiato rispetto al mero ribasso sull’importo dei lavori.

Sicché, la scelta discrezionale dell’Amministrazione, anche in questo caso, appare immune dall’illegittimità prospettata.

Conclusivamente, il ricorso è infondato e, come tale, va respinto.

La non immediata percettibilità delle questioni agitate suggeriscono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio dei giorni 11 aprile 2013 e 16.5.2013 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore

Francesco Bruno, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Corrispondenza tra requisiti di partecipazione e quote di qualificazione negli appalti di servizi

Tar Palermo, sez. I, sentenza del 06 giugno 2013, n. 1252
Data: 
06/06/2013
Tipo di Provvedimento: 
sentenza breve

1. "L’a.t.i. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto … grava su ciascuna impresa, ancorché mandante, l’onere di documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per l’affidamento dell’appalto. L’indicazione delle ‹‹parti›› di servizio imputate alle singole imprese associate o associande si rende dunque necessaria per evitare l’esecuzione di quote rilevanti dell’appalto da parte di soggetti sprovvisti delle qualità all’uopo occorrenti…"

2. "La mancata indicazione nel bando delle misure minime - che le imprese, se raggruppate, devono possedere - non può certo tradursi nella possibilità, per un’impresa, di partecipare ad una gara senza il possesso dei requisiti tecnici in relazione alla parte di servizio, che si è impegnata ad espletare".

 

N. 01252/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00498/2013 REG.RIC

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2013, proposto da: 
Consorzio S******** Soc. Coop. Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Campo e **************, con domicilio eletto in Palermo, via ************** n. 10/b, presso lo studio dell’avv. **********; 

contro

- il Ministero dell’Interno, Prefettura di Caltanissetta, Ufficio Territoriale del Governo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato; 

nei confronti di

- A****** Soc. Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con T*** S****S.C. a r.l.;                  
- T*** S****S.C. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di mandante del costituendo R.T.I. con A****** Soc. Coop. Sociale;
entrambe rappresentate e difese dal prof. avv. *********, con domicilio eletto in Palermo, via ******** n. 3, presso lo studio dell’avv. *******; 

per l'annullamento

- del decreto del Prefetto di Caltanissetta del 22 gennaio 2013 n° prot. 04/S.C.G.F., comunicato via fax con nota del 24 gennaio 2013, con il quale è stata pronunciata l'aggiudicazione definitiva in favore del costituendo R.T.I, tra la Società Cooperativa Sociale A****** e la T*** S****S.c. a r.l. dell'appalto per l'affidamento per il triennio 2013/2015 della gestione del centro di accoglienza (C.D.A.), del centro accoglienza per richiedenti Asilo (C.A.R.A.) e del centro identificazione ed espulsione (C.I.E.) siti in contrada Pian e Lago del Comune di Caltanissetta;

- del verbale di gara del 15 giugno 2012, nella parte in cui commissione ha disposto la riammissione alla selezione e raggruppamento temporaneo di imprese controinteressato;

- ove e per quanto occorra, del decreto n° 01 del 07/01/2013 di aggiudicazione provvisoria della gara al predetto raggruppamento temporaneo di imprese;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso ed in atto non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle controinteressate A****** Soc. Coop. Sociale e T*** S****Sc. a r.l.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Prefettura di Caltanissetta;

Viste le deduzioni difensive prodotte dalle controinteressate;

Vista la documentazione prodotta dalla resistente amministrazione;

Visto il ricorso incidentale ritualmente proposto;

Vista la memoria di replica prodotta dalla ricorrente principale;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 498/2013 e visto il relativo adempimento;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 55, 60, 119 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore il primo referendario dott. Maria Cappellano;

Uditi nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale;

Visto il dispositivo di sentenza n. 1159 del 23 maggio 2013;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

A. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Consorzio ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con cui la Prefettura di Caltanissetta ha aggiudicato in via definitiva, in favore del costituendo raggruppamento temporaneo tra le odierne controinteressate, l'appalto per l'affidamento per il triennio 2013/2015 della gestione del centro di accoglienza (C.D.A.), del centro accoglienza per richiedenti Asilo (C.A.R.A.) e del centro identificazione ed espulsione (C.I.E.) siti in contrada Pian e Lago del Comune di Caltanissetta, articolando le seguenti censure:

1. violazione e falsa applicazione del punto 9 dell’avviso pubblico di gara. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, in quanto la mandante del costituendo raggruppamento, individuato come aggiudicatario, non è in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal punto 9 dell’avviso di selezione;

2. violazione e falsa applicazione art. 10 dell’avviso pubblico di gara. Violazione di legge art. 37, commi 4 e 13, D. lgs. n. 163/2006, in quanto i servizi resi dalla mandante nel quinquennio non sono analoghi a quelli oggetto dell’appalto.

Ha, quindi, chiesto, previa adozione della misura cautelare, l’accoglimento del ricorso, formulando, altresì, domanda risarcitoria.

B. – Si sono costituite in giudizio le società controinteressate e il Ministero dell’Interno.

C. – Con memoria difensiva le predette hanno avversato il ricorso introduttivo, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del 26.7.2012; nel merito, hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso, tenuto conto della tipologia di servizi (ausiliariato) resi dalla mandante.

Quindi, con ricorso incidentale ritualmente notificato e depositato, le controinteressate hanno impugnato i medesimi atti gravati con il ricorso principale, nella parte in cui hanno ammesso alla gara la ricorrente, articolando le censure di:

1. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34 e 35 del d. lgs. n. 163/2006 - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 e 10 dell’avviso di gara – eccesso di potere – difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei consorzi devono essere posseduti e comprovati dagli stessi; e, con riferimento al secondo motivo del ricorso principale, hanno impugnato in via incidentale la risposta ad un quesito, fornita dalla stazione appaltante, se intesa nel senso di restringere l’oggetto dell’appalto.

D. – Con memoria difensiva la ricorrente ha replicato al contenuto del ricorso incidentale, insistendo per l’accoglimento del gravame introduttivo.

E. – Con ordinanza n. 498 del 23 aprile 2013 è stata disposta l’acquisizione del capitolato speciale completo di allegati, eseguita dalla resistente amministrazione, che ha anche depositato ulteriore documentazione, oltre a quella richiesta, in relazione al ricorso incidentale.

F. – Alla camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 il Presidente del Collegio ha rappresentato alle parti presenti la possibilità di una definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 cod. proc. amm. (v. verbale d’udienza).

Quindi, il ricorso, su conforme richiesta dei difensori delle parti, che nulla hanno replicato sulla eventualità della definizione del giudizio ai sensi del citato art. 60, è stato posto in decisione.

G. – In data 23 maggio 2013 è stato pubblicato il dispositivo (n. 1159) della sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 120, co. 9, cod. proc. amm.

DIRITTO

A. – Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell’adunanza camerale fissata per la trattazione della predetta istanza cautelare.

B. – Va, altresì, rilevato che la proposizione del ricorso incidentale non preclude l’esame del gravame principale, atteso che questa Sezione ha recentemente aderito al pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 10294/2012 (v. T.a.r. Sicilia, I, n. 351/2013).

B.1. – Dovendo, quindi, procedere prioritariamente all’esame, nell’ordine di proposizione, del ricorso principale, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla difesa delle controinteressate, per omessa impugnazione del primo provvedimento di aggiudicazione definitiva, datato 26 luglio 2012.

L’eccezione non merita adesione.

E’ opportuno ripercorrere, seppure in estrema sintesi, i passaggi salienti del tormentato iter dell’appalto in interesse.

L’odierna ricorrente è la concorrente risultata, in atto, seconda in graduatoria.

Infatti, inizialmente, dopo l’esclusione di due concorrenti, l’odierna ricorrente risultava seconda, con un ribasso del 15,0333 %; e, dopo la riammissione di due raggruppamenti (A******-T****, odierna controinteressata, e D**** C****-La C******* e altri), la predetta passava dalla seconda alla quarta posizione, in una graduatoria che vedeva come primo classificato il raggruppamento con capogruppo D*** C****; secondo classificato il R.T.I. tra il Consorzio M******** S******** e il Consorzio M*****; terzo, l’odierno raggruppamento controinteressato; quarta, l’odierna ricorrente.

Successivamente, l’aggiudicazione in favore del primo classificato veniva annullata e l’appalto, aggiudicato al R.T.I. secondo classificato, veniva poi successivamente annullato per accertata carenza di un requisito di ordine generale (v. T.a.r. Sicilia, I, n. 550/2013, che ha rigettato il ricorso avverso la esclusione); con conseguente scorrimento della graduatoria e aggiudicazione, oggi contestata, in favore del raggruppamento controinteressato.

Ciò premesso in punto di fatto, va rilevato che la posizione del concorrente, collocato nella seconda posizione a seguito di scorrimento della graduatoria, è stata esaminata dalla giurisprudenza, che ha stabilito che il predetto non ha un onere di impugnare l’aggiudicazione originaria, sorgendo il suo interesse solo a seguito dello scorrimento e dell’individuazione del nuovo aggiudicatario, di cui può chiedere l’esclusione.

E’ stato, infatti, chiarito che, tramite il procedimento di verifica dei requisiti, la sequenza viene parzialmente rinnovata e viene disposta una nuova aggiudicazione, rispetto alla quale il concorrente, in origine in posizione successiva al secondo, assume la veste di soggetto direttamente interessato in quanto collocato in graduatoria immediatamente dopo il nuovo aggiudicatario (in questi termini, Consiglio di Stato, Sez. V, 20 giugno 2011, n. 3671; in senso diverso, la coeva sentenza Consiglio di Stato, Sez. 20 luglio 2011, n. 4396, in cui, a differenza della prima, l’aggiudicazione al secondo classificato era stata disposta a seguito di una pronuncia giurisdizionale e non di un’ulteriore fase procedimentale amministrativa).

Tanto è sufficiente a respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale.

B.2. – Può così procedersi allo scrutinio di detto gravame, fondato che si rivela favorevole alle tesi di parte ricorrente.

I due motivi, entrambi fondati, possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione.

Il nucleo centrale del ricorso attiene alla dedotta carenza, in capo alla mandante del R.T.I. aggiudicatario (T**** S*****), dei requisiti di capacità tecnica, come descritta dal disciplinare:

Requisiti di capacità tecnica

- avere reso, senza demerito, per i soggetti pubblici individuati dall’art. 3 – comma 25 – del D. Lgs. n. 163/2006, servizi analoghi a quelli oggetto del presente Appalto, nell’arco degli ultimi cinque anni precedenti la pubblicazione del presente “Avviso”, per un importo complessivo pari ad almeno € 1.000.000,00;.”.(punto 10 disciplinare);

Soggetti ammessi a presentare le offerte

“…i soggetti indicati all’art. 34 del Codice dei contratti…che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore di intervento pertinente con i servizi di assistenza e di accoglienza oggetto dell’Appalto e che abbiano prestato tali servizi nel corso del quinquennio”; con una inequivoca indicazione del servizio oggetto dell’appalto, meglio descritto nel capitolato, come servizi di assistenza e di accoglienza (punto 9 disciplinare).

Costituisce circostanza incontestata che il raggruppamento controinteressato presenta la struttura di una futura A.T.I. orizzontale, come del resto espressamente dichiarato dalle due concorrenti nella dichiarazione congiunta (v. dichiarazione congiunta, allegata al ricorso introduttivo).

Va, quindi, chiarito, in primo luogo, se la partecipante ad una costituenda associazione di imprese con struttura orizzontale debba dimostrare il possesso dei requisiti in relazione alla percentuale di servizio, che si impegna ad espletare; in secondo luogo, se i servizi resi, e dichiarati, dalla mandante nel quinquennio possano essere considerati “analoghi” o pertinenti a quelli oggetto dell’appalto.

In ordine al primo punto, è stato chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che:

- ” …in linea generale, l’a.t.i. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto… …

- e che “…grava su ciascuna impresa, ancorché mandante, l’onere di documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per l’affidamento dell’appalto. L’indicazione delle ‹‹parti›› di servizio imputate alle singole imprese associate o associande si rende dunque necessaria per evitare l’esecuzione di quote rilevanti dell’appalto da parte di soggetti sprovvisti delle qualità all’uopo occorrenti…” (v. Ad Plen n. 22 del 13.6.2012, la quale considera la regola di cui all’art. 11, co. 2, d. lgs. n. 157/1995, oggi art. 37, co.4, codice contratti applicabile anche agli appalti di servizi; v. anche Ad. Plen. n. 26/2012 che conferma tutti i principi, riferendoli al rinnovato art. 37, comma 4).

Il massimo Consesso della Giustizia Amministrativa ha, altresì, statuito che:

…Le evidenziate esigenze, di controllo e di trasparenza, si pongono, peraltro, maggiormente nei raggruppamenti a struttura orizzontale, dove – a differenza da quelle a struttura verticale, connotate dalla circostanza che l’impresa mandataria esegue le prestazioni di servizio indicate (nel bando o nella lettera d’invito) come principali e le imprese mandanti eseguono le prestazioni indicate come secondarie – tutti gli operatori riuniti eseguono il medesimo tipo di prestazioni, per cui, in difetto di specificazione delle ‹‹parti›› di servizi che saranno eseguite dalle singole imprese, è preclusa una verifica in ordine alla coerenza dei requisiti di qualificazione con l’entità delle prestazioni di servizio dalle stesse assunte….

Ne deriva che è proprio per le a.t.i. orizzontali che l’indicazione delle ‹‹parti›› di servizio imputabili alle singole imprese costituisce presupposto indefettibile per poter operare le menzionate verifiche, onde evitare l’esecuzione di quote rilevanti dell’appalto da parte di soggetti sprovvisti delle qualità all’uopo occorrenti, la cui previsione (nel settore dei lavori con disposizioni legislative e regolamentari, nel settore dei servizi con la lex specialis; v. supra) risponde all’imprescindibile esigenza, a sua volta imposta dal principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa, di ottenere, nel complesso, una garanzia qualitativa di un determinato ed atteso livello, riferita all’esecuzione dell’intero rapporto contrattuale, considerato in ciascuna delle singole fasi di svolgimento…” (v. Ad Plen n. 22/2012 cit.).

Applicando le chiare indicazioni ermeneutiche al caso di specie, rileva il Collegio che la mandante (T**** S******) del R.T.I. aggiudicatario ha dichiarato di svolgere i servizi oggetto dell’appalto per il 49 %: sicché, non può dubitarsi che, rispetto alla percentuale di servizio dichiarata, la mandante debba dimostrare il possesso dei requisiti speciali, proprio al fine di consentire alla stazione appaltante la necessaria e doverosa verifica delle qualità necessarie per l’espletamento del servizio medesimo.

Tanto appare doveroso, nella ovvia esigenza di perseguire l’interesse al buon andamento dell’azione amministrativa, onde ottenere, nel complesso, una garanzia qualitativa di un determinato atteso livello nella esecuzione del rapporto contrattuale (v. Ad. Plen. n. 22/2012 cit.).

Il raggruppamento controinteressato sostiene che sarebbe sufficiente il possesso del requisito per intero in capo alla mandataria, in quanto rileverebbe solo il requisito di capacità tecnica posseduto dal raggruppamento per intero, invocando a tal fine l’art. 275 del d.P.R. n. 207/2010 e la mancata indicazione, nel bando, delle percentuali minime.

Va, peraltro, rilevato in senso contrario che la mancata indicazione nel bando delle misure minime - che le imprese, se raggruppate, devono possedere - non può certo tradursi nella possibilità, per un’impresa, di partecipare ad una gara senza il possesso dei requisiti tecnici in relazione alla parte di servizio, che si è impegnata ad espletare.

Del resto, la disposizione invocata (art. 275) dispone, con norma di chiusura, che “La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”, supplendo ad una eventuale mancata indicazione da parte dei bandi, e chiarendo che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni almeno per il 51 %. Ciò conferma il principio di necessaria corrispondenza tra i requisiti di partecipazione e le quote di esecuzione.

Quanto, poi, alla modifica apportata all’art. 37, co. 13, del d. lgs. n. 163/2006 – che pare delimitare ai lavori l’obbligo per i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo di eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento – la stessa, ratione temporis, non potrebbe comunque trovare applicazione.

La modifica, invero, è stata introdotta dall’art. 1, co. 2 bis, lett. a), del d.l. n. 95/2012, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135: quindi, in una fase, in cui era già stata espletata la gara, la cui prima aggiudicazione risale al mese di luglio del 2012, mentre la modifica è entrata in vigore il 15 agosto 2012.

Una volta chiarito che la mandante era tenuta a dimostrare il possesso dei requisiti in relazione alla percentuale di servizio indicata, va stabilito se i servizi a tale scopo indicati dalla predetta possano ritenersi analoghi a quelli oggetto dell’appalto.

A tal fine, è determinante l’esame del capitolato speciale di appalto, con relativi allegati.

Dall’esame di detta documentazione di gara risulta, in primo luogo, che l’appalto, avente ad oggetto servizi alla persona, presenta una contenuto complesso, scomponibile in una pluralità di servizi tra loro intimamente connessi, in quanto strumentali al complessivo funzionamento e gestione dei centri di accoglienza.

In particolare, l’oggetto dell’appalto ricomprende:

1) i servizi di assistenza generica alla persona, indicati in: mediazione linguistica, servizio di informazione sulla normativa per lo straniero, orientamento generale, assistenza a bambini e neonati; sostegno socio-psicologico;

2) i servizi di assistenza sanitaria, consistente in screening medico, primo soccorso sanitario, somministrazione di farmaci, aggiornamento registro di infermeria, prenotazione visite specialistiche ed esami diagnostici;

3) i servizi di pulizia e igiene ambientale

La specificità dell’oggetto, e la sua caratterizzazione come servizio alla persona, si evince ancor più chiaramente dall’esame delle specifiche tecniche integrative del capitolato, nelle quali sono specificati con maggiore dettaglio i servizi di assistenza generica alla persona, tra cui la mediazione linguistica culturale, l’informazione sulla normativa concernente l’immigrazione, i diritti e doveri e la condizione dello straniero, il sostegno socio-psicologico.

Inoltre, poiché fa parte dell’oggetto dell’appalto anche la gestione del centro di accoglienza per i richiedenti asilo, il contenuto viene ulteriormente specificato, includendovi, oltre alla mediazione linguistica e culturale, l’informativa, il sostegno, l’insegnamento della lingua italiana, e l’orientamento al territorio.

La peculiarità del servizio complesso, da ultimo, si evince anche dalla dotazione minima di personale ai sensi dell’art. 5 del capitolato, in cui è prevista, trattandosi di servizi alla persona, la presenza del medico e dell’infermiere, dell’assistente sociale, del mediatore.

Rispetto a tale oggetto, ritiene il Collegio che il servizio documentato dalla mandante non può essere considerato “analogo” a quello oggetto dell’appalto.

Ed invero, la dichiarazione resa dalla predetta circa l’avvenuto espletamento di servizi analoghi negli ultimi cinque anni, non ricomprende, se non in minima parte, l’oggetto dell’appalto, atteso che viene dichiarato solo l’espletamento di servizi di pulizia e sanificazione, ad eccezione di quello svolto per l’ospedale Bambino Gesù, avente ad oggetto Servizio di pulizia e sanificazione, ristorazione per degenti e dipendenti, ausiliariato.

Su tale ultimo tipo di servizio, il R.T.I. controinteressato ha fatto leva, al fine di dimostrare la inerenza dei servizi prestati rispetto all’oggetto dell’appalto.

Va, tuttavia, rilevato in senso contrario che, di norma, i servizi di ausiliariato ospedaliero comprendono soltanto servizi di custodia e portierato; servizi di facchinaggio e trasloco; di trasporto medicine, vitto, biancheria; di assistenza materiale al malato (quale, per esempio, il rifacimento letto) e trasporto degenti.

Sicché, è di tutta evidenza la non corrispondenza tra i servizi svolti negli ultimi cinque anni dalla mandante e quelli oggetto del suo impegno in relazione all’appalto per la gestione del centro di accoglienza.

Il raggruppamento, pertanto, avrebbe dovuto essere escluso dalla gara, per mancata dimostrazione, in capo alla mandante, dei requisiti di capacità tecnica come prescritti nella lex specialis.

Per tutto quanto rilevato ed esposto, il ricorso principale merita accoglimento, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

La domanda risarcitoria resta assorbita dalla reintegrazione in forma specifica derivante dall’accoglimento dell’azione di annullamento.

C. – Può ora procedersi all’esame del ricorso incidentale, il quale non è fondato.

C.1. – Il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 35 del d. lgs. n. 163/2006, non merita adesione.

Come fondatamente sostenuto dalla ricorrente principale, l’appalto in interesse è un appalto di servizi rientranti nell’allegato IIB del d. lgs. n. 163/06, come, del resto, si evince dalla lettura del punto 3 dell’avviso pubblico (in atti).

Trova, quindi, applicazione l’art. 20 del citato decreto, il quale indica solo taluni articoli come applicabili a tale tipologia di appalti (artt. 65; 68; 225), tra i quali non rientra l’art. 35 citato: sicché detta norma, in quanto non espressamente richiamata nella lex specialis, non può fare ingresso nella procedura ad evidenza pubblica.

Su tale specifico punto, va richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato, a’ sensi del quale il Consorzio concorrente può dimostrare il possesso del requisito speciale anche attraverso le cooperative consorziate indicate per l’esecuzione del servizio; rendendo possibile, pertanto, il cumulo dei requisiti in forza del rapporto organico che regola le società cooperative (in termini: Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2013, n. 95; 8 ottobre 2010, n. 7346).

Né rileva la circostanza, evidenziata dalle controinteressate, del richiamo, in seno all’avviso pubblico, dell’art. 34 del d. lgs. n. 163/06, atteso che ciò valeva solo ad indicare che anche i Consorzi avrebbero potuto partecipare alla gara; di contro, la lex specialis non richiamava l’art. 35, con conseguente inapplicabilità al caso concreto (v. Cons. St., n. 95/2013, cit.).

C.2. – Il secondo motivo è parimenti infondato.

L’accoglimento delle censure articolate con il ricorso principale rende evidente che la stazione appaltante non avrebbe dovuto riammettere il raggruppamento controinteressato, proprio in virtù della rilevata carenza del requisito di capacità tecnica.

A tale stregua, diventa irrilevante esaminare in che misura il chiarimento fornito dalla p.a. - peraltro in linea con la rilevata specificità dell’oggetto dell’appalto – potrebbe incidere sulle determinazioni della stazione appaltante, atteso che, a ben vedere, la stessa p.a. non ha fatto applicazione di detto chiarimento.

In ogni caso, è già dall’esame del capitolato speciale, e dei suoi allegati, che si apprezza la illegittimità dell’ammissione alla gara del RTI controinteressato: pertanto, la censura mossa in via subordinata avverso detto chiarimento perde decisamente consistenza.

Del resto, è fin troppo ovvio che una risposta ad un quesito non potrebbe comportare alcuna alterazione di quanto stabilito e reso noto alle concorrenti con la legge di gara: lo stesso chiarimento assume la connotazione di una mera specificazione di quanto già delineato negli atti di gara.

D. – Per tutto quanto esposto e rilevato, vanno adottate le seguenti statuizioni:

- va accolto il ricorso principale, con conseguente annullamento degli atti impugnati;

- va rigettato il ricorso incidentale.

E. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati; rigetta il ricorso incidentale.

Condanna il Ministero dell’Interno, la A****** Soc. Coop. Sociale e la T*** S****S.C. a r.l., in solido fra di loro, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del Consorzio S******** Soc. Coop. Sociale Onlus quantificandole in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre oneri accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sussiste la regolarità fiscale allorché l'istanza di rateizzazione non sia stata ancora accolta ?

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 15 del 4 giugno 2013
Data: 
05/06/2013
Il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente solo qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateizzazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo.
Si è a tale stregua subordinata l’ammissione alla procedura alla condizione che “l'istanza di rateizzazione sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e preceda l'autodichiarazione circa il possesso della regolarità, essendo inammissibile una dichiarazione che attesti il possesso di un requisito in data futura
A sostegno della soluzione in esame non può, infatti, militare in modo decisivo la valorizzazione del principio del favor partecipationis, in quanto la preferenza per un ampliamento del novero dei partecipanti non è un valore assoluto ma deve essere ricondotta nel suo alveo naturale, dato dalla sua funzione di strumento volto al conseguimento dell’ obiettivo di assicurare la scelta del miglior contraente in una gara celere e trasparente alla stregua del codice dei contratti pubblici.
Il favor admissionis non può pertanto giustificare l’ammissione di un contraente, sprovvisto al momento della domanda del requisito della regolarità tributaria, in forza di una riserva il cui scioglimento sarebbe caratterizzato da profili di aleatorietà sia sul piano dell’an che sul versante del quando.
Il principio della certezza del quadro delle regole e dei tempi della procedura di evidenza pubblica impone, infatti, che i requisiti di partecipazione siano verificati in modo compiuto al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande e impedisce un’ammissione condizionata che si rifletterebbe negativamente sui valori dell’efficienza e della tempestività dell’azione amministrativa, subordinando l’aggiudicazione e la successiva stipulazione a fattori caratterizzati dagli esposti profili di imponderabilità.

 

 


 

N. 00015/2013REG.PROV.COLL.

N. 00010/2013 REG.RIC.A.P.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10 di A.P. del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
*** Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni De Vergottini, con domicilio eletto presso Giovanni De Vergottini in Roma, via A. Bertoloni, n. 44;

contro

Poste Italiane Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Filippetto e Mario Sanino, con domicilio eletto presso Spa Poste Italiane Direzione Affari Legali, in Roma, viale Europa, n. 175;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
*** tutti rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Manservisi, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato in Roma, alla piazza Capo di Ferro, n. 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 07382/2012, resa tra le parti, concernentei servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza prodotti postali ed espletamento servizi ausiliari

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2013 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati De Vergottini, Filippetto, Sanino e Manservisi.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società *** a r.l. propone appello avverso la sentenza di primo grado che ha respinto l’originario ricorso proposto nei confronti della determinazione con la quale Poste Italiane s.p.a. ne aveva disposto l’esclusione dall’albo dei fornitori.

Il suddetto provvedimento era motivato in ragione della ritenuta violazione dell’art. 38, comma 1, lett. g) del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), in ragione dell’omessa dichiarazione in ordine all’esistenza di due cartelle esattoriali.

In sede d’appello parte ricorrente ripropone la tesi, disattesa dalla sentenza gravata, secondo cui siffatte cartelle non sarebbero riferibili a violazioni di obblighi tributari definitivamente accertati ex art. 38, comma 1, lett. g), in quanto:

- con riguardo alla prima cartella (n. 07120110100998446000), la *** s.r.l. aveva richiesto ad Equitalia Sud s.p.a. la rateizzazione degli importi dovuti all’Erario, istanza in prosieguo accolta da Equitalia;

- con riguardo alla seconda cartella (n. 07120100112047469000), al momento in cui la *** s.r.l. aveva reso la dichiarazione di regolarità fiscale non era ancora decorso il termine per l’impugnazione e per la richiesta di rateizzazione.

Si è costituita Poste Italiane s.p.a., che ha chiesto il rigetto dell’appello.

I soggetti in epigrafe specificati hanno spiegato intervento adesivo.

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza parziale, ha rigettato i motivi di appello con cui parte ricorrente aveva dedotto la violazione di termini a difesa, la conclusione del procedimento di qualificazione per facta concludentia e la lesione di un suo legittimo affidamento.

Ai fini dell’esame del motivo d’appello che involge la questione di diritto relativa alla portata dell’art. 38, comma 1, lett. g), del codice dei contratti pubblici, la Sezione ha deferito con apposita ordinanza la soluzione della controversia al vaglio dell’ Adunanza Plenaria ai sensi dell’art. 99 del codice del processo amministrativo.

All’udienza del 22 aprile 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. La questione rimessa all’Adunanza Plenaria riguarda l’individuazione dell’esatta portata del concetto di definitività dell’accertamento della violazione tributaria, ex art. 38, comma 1, lett. g, del codice dei contratti pubblici, laddove vengano in rilievo meccanismi di rateizzazione o dilazione del debito tributario ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e di norme analoghe (cfr. la sospensione amministrativa della riscossione di cui all'art. 39 del medesimo DPR n. 602/1973).

2. Deve essere, in via preliminare, riepilogato il quadro normativo che regola la fattispecie sottoposta all’esame dell’Adunanza Plenaria.

L’articolo 38, comma 1, lettera g, del codice dei contratti pubblici stabilisce che “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti…. che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.

Il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha dettato un parametro quantitativo cui ancorare l’elemento della gravità della violazione (“si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”).

Su altro fronte, il d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44, è intervenuto fornendo una definizione normativa di “definitività” dell’accertamento (art. 1, comma 5, modificativo del comma 2 dell’art. 38 cit.: “costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili”), e, al contempo, regolando le situazioni poste in essere precedentemente all’entrata in vigore dello stesso decreto (art. 1, comma 6 : “Sono fatti salvi i comportamenti già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni appaltanti in coerenza con la previsione contenuta nel comma 5”).

La ratio della normativa fin qui passata in rassegna risponde all'esigenza di garantire l'amministrazione pubblica in ordine alla solvibilità e alla solidità finanziaria del soggetto con il quale essa contrae.

Concentrando l'esame sul concetto di "violazione definitivamente accertata", occorre poi rammentare che l'art. 38 citato è direttamente attuativo dell'articolo 45 della direttiva 2004/18, norma volta ad accertare la sussistenza dei presupposti di generale solvibilità dell'eventuale futuro contraente della pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2013, n. 1332).

L’ attribuzione di un effetto rigidamente preclusivo all’inadempimento fiscale legislativamente qualificato risponde all’ esigenza di contemperare la tendenza dell’ordinamento ad ampliare la platea dei soggetti ammessi alle procedure di gara alla stregua del canone del favor partecipationis con la necessaria tutela dell’ interesse del contraente pubblico ad evitare la stipulazione con soggetti gravati da debiti tributari che incidono in modo significativo sull'affidabilità e sulla solidità finanziaria degli stessi.

3. Tanto premesso in merito alla coordinate normative di riferimento e alla ratio che le ispira, si tratta di stabilire se, ai fini dell’integrazione del requisito della regolarità fiscale di cui all'art. 38 cit., sia sufficiente che, entro il termine di presentazione dell'offerta, sia stata presentata da parte del concorrente istanza di rateazione del debito tributario oppure occorra che il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole.

4. E’ da rilevarsi che, con riguardo alla questione di diritto rimessa all’Adunanza Plenaria, l’ordinanza di rimessione ha così riassunto le opzioni ermeneutiche astrattamente percorribili:

-una tesi più rigorosa ritiene che, ai fini della regolarizzazione della posizione fiscale, sia necessaria la positiva definizione del procedimento di rateazione con l’ accoglimento dell'istanza del contribuente prima del decorso del termine fissato dalla lex specialis per la presentazione della domanda di partecipazione;

- una tesi più elastica annette rilievo già alla presentazione dell’istanza di rateazione entro il suddetto confine temporale;

-una linea interpretativa mediana ammette alla partecipazione l’impresa che abbia presentato istanza di rateizzazione, sub condicione della positiva definizione della procedura prima dell’aggiudicazione della gara e della conseguente stipulazione del contratto.

5. L’Adunanza ritiene che la quaestio iuris debba essere risolta in conformità al prevalente indirizzo interpretativo affermatosi in subiecta materia.

5.1. La giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte giust. CE, Sez. I, 09 febbraio 2007, n. 228/04 e 226/04) e quella nazionale (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633; sez. III, 5 marzo 2013, n. 1332; sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 531; sez. V, 18 novembre 2011, n. 6084), al pari dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (cfr. determinazione 16 maggio 2012, n. 1; determinazione 12 gennaio 2010, n. 1; parere 12 febbraio 2009, n. 23; deliberazione 18 aprile 2007, n. 120), hanno anche di recente ribadito, sulla scorta di argomentazioni suscettibili di condivisione, l’adesione alla tesi più rigorosa secondo cui il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente solo qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateizzazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo.

Si è a tale stregua subordinata l’ammissione alla procedura alla condizione che “l'istanza di rateizzazione sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e preceda l'autodichiarazione circa il possesso della regolarità, essendo inammissibile una dichiarazione che attesti il possesso di un requisito in data futura” (Cons. Stato sez. VI n. 531/2013 cit.; vedi anche, ex plurimis, Cons. St., sez. V, 18 novembre 2011, n. 6084, che mette l’accento sulle condizioni di ammissione date dall’ “ottenimento della rateizzazione” o dalla “dimostrazione di aver beneficiato di un concordato al fine di una rateizzazione o di una riduzione dei debiti”).

5.2. La bontà della tesi sposata dalla giurisprudenza pressoché univoca di questo Consiglio trova riscontro nella conformazione nella disciplina dell’istituto della rateizzazione fiscale ex art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.

5.2.1. Sul piano teleologico la rateizzazione del debito tributario è espressione del favore legislativo verso i contribuenti in temporanea difficoltà economica, ai quali viene offerta la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria senza incorrere nel rischio di insolvenza. Pertanto, condizione per la concessione del beneficio è la dimostrazione dell’ obiettiva situazione di temporanea difficoltà in cui versa il debitore impossibilitato a pagare in un’ unica soluzione il debito iscritto a ruolo e, tuttavia, in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

5.2.2.Sul versante tecnico la rateizzazione si traduce in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo un meccanismo di stampo estintivo-costitutivo che dà la stura a una novazione dell’obbligazione originaria (cfr. Cons. St., Sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633).

L’ammissione alla rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l’esigibilità, implica quindi la sostituzione dell’originaria obbligazione a seguito dell’insorgenza di un nuovo rapporto obbligatorio secondo i canoni della novazione oggettiva di cui agli artt. 1230 e seguenti del codice civile.

Il risultato è la nascita di una nuova obbligazione tributaria, caratterizzata da un preciso piano di ammortamento e soggetta a una specifica disciplina per il caso di mancato pagamento delle rate.

5.2.3. La configurazione del meccanismo novativo fa sì che, nell’arco di tempo che precede l’accoglimento della domanda, resta in vita il debito originario, la cui esistenza è ammessa dallo stesso contribuente con la presentazione della domanda di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Il debito che grava sul contribuente prima dell’accoglimento dell’istanza, in caso di istanza di rateizzazione non ancora accolta all’atto della scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione, è quindi unicamente quello originario, in quanto tale certo (tanto nella sua esistenza quanto nel suo ammontare), scaduto ed esigibile nei sensi richiesti dal comma 2 dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici.

A sostegno dell’assunto depone viepiù la considerazione che l’art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel regolamentare l’istituto della dilazione del pagamento, al comma 1-quater, pone quale unico limite all’attività forzosa dell’agente della riscossione, una volta ricevuta la richiesta di rateazione, l’inibizione all’iscrizione di ipoteca ex art. 77. Ne deriva che, salva questa specifica prescrizione di favore a tutela del debitore richiedente, la presentazione dell’istanza non incide ex se sull’esigibilità del credito originario e sulla conseguente possibilità per il creditore pubblico di dare impulso alle procedure finalizzate alla relativa riscossione in executivis.

Va soggiunto che l’inidoneità della mera presentazione dell’istanza di dilazione a soddisfare il requisito della regolarità contributiva è corroborata dalla considerazione che l’ammissione alla rateazione non costituisce, di norma (fa eccezione l'art. 38 del d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, relativo all’imposta di successione), atto dovuto, in quanto l’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973 conferisce all’Amministrazione il potere discrezionale di valutare quell’ "obiettiva difficoltà economica" che si è in precedenza visto essere presupposto per la concessione del beneficio. Ne deriva che l’ammissione alla procedura del concorrente che non abbia ancora ottenuto il provvedimento favorevole, oltre a sancire una deroga atipica al principio secondo cui i requisiti di partecipazione alle gare vanno verificati al momento della scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, innesterebbe nello svolgimento della procedura di evidenza pubblica il fattore di incertezza legato all’accertamento di un requisito in fieri, collegato alla variabile della valutazione discrezionale dell’amministrazione tributaria.

5.3. Le considerazioni da ultimo esposte ostano alla praticabilità anche della tesi mediana secondo cui l’istante che abbia presentato richiesta di rateazione dovrebbe essere ammesso a condizione del conseguimento del beneficio nel corso della procedura di gara.

A sostegno della soluzione in esame non può, infatti, militare in modo decisivo la valorizzazione del principio del favor partecipationis, in quanto la preferenza per un ampliamento del novero dei partecipanti non è un valore assoluto ma deve essere ricondotta nel suo alveo naturale, dato dalla sua funzione di strumento volto al conseguimento dell’ obiettivo di assicurare la scelta del miglior contraente in una gara celere e trasparente alla stregua del codice dei contratti pubblici.

Il favor admissionis non può pertanto giustificare l’ammissione di un contraente, sprovvisto al momento della domanda del requisito della regolarità tributaria, in forza di una riserva il cui scioglimento sarebbe caratterizzato da profili di aleatorietà sia sul piano dell’an che sul versante del quando.

Il principio della certezza del quadro delle regole e dei tempi della procedura di evidenza pubblica impone, infatti, che i requisiti di partecipazione siano verificati in modo compiuto al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande e impedisce un’ammissione condizionata che si rifletterebbe negativamente sui valori dell’efficienza e della tempestività dell’azione amministrativa, subordinando l’aggiudicazione e la successiva stipulazione a fattori caratterizzati dagli esposti profili di imponderabilità.

5.4. L’adesione all’orientamento più rigoroso non è scalfito, ai fini che in questa sede rilevano, dalla citata novella normativa secondo cui “costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili” (art. 1, comma 5, del decreto legge n. 16/2012).

Si è già osservato in precedenza che la presentazione di un’istanza di ripartizione del debito in rate, dando la stura ad un meccanismo volto alla produzione di un fenomeno novativo, non incide, alla luce della disciplina tributaria e della normativa civilistica, sulla sussistenza dei suddetti requisiti del credito nelle more della definizione della procedura.

Detto assunto è confermato dal tenore dei lavori preparatori.

In particolare, dall’esame della relazione tecnica (A.S. 3184) di accompagnamento al d.l. sulle semplificazioni fiscali si ricava come l’ intenzione del legislatore fosse quella di intendere non scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato “concordato un piano di rateazione” rispetto al quale il contribuente è in regola con i pagamenti. Di tenore ancor più inequivocabile è la scheda di lettura (n. 625/4) redatta dall’Ufficio Studi della Camera dei Deputati in data 15 giugno 2012 in cui si afferma che i commi 5 e 6 sono volti a non escludere dalle gare pubbliche il contribuente “ammesso alla rateizzazione” del proprio debito tributario.

È pertanto chiara la volontà di considerare in regola con il fisco unicamente il contribuente cui sia stata accordata la rateizzazione e la conferma del principio secondo cui la mera presentazione dell’istanza di rateazione o dilazione non rileva ai fini della dimostrazione del requisito della regolarità fiscale.

5.5. Non può infine essere valorizzato, in senso contrario alla tesi rigorosa fin qui esposta, l’argomento secondo cui sarebbe iniquo che la tardiva definizione della procedura finalizzata alla concessione della rateazione o della dilazione si riflettesse negativamente sulla sfera giuridica dell’istante, sub specie di esclusione dalla procedura di evidenza pubblica regolate dal codice dei contratti pubblici. Si deve infatti osservare, in direzione opposta, che l’inibizione legale trova fondamento nella condizione di illiceità fiscale imputabile al concorrente e che il beneficio della rateazione è previsto da una normativa eccezionale i cui effetti favorevoli non possono superare i confini delle espresse previsioni legislative, riflettendosi nell’ammissione alla gara di un soggetto gravato da un debito tributario liquido, scaduto ed esigibile.

6. Questa Adunanza reputa in definitiva che, alla stregua delle considerazioni che precedono, debba trovare conferma l’indirizzo ermeneutico secondo cui non è ammissibile la partecipazione alla procedura di gara, ex art. 38, comma 1, lett. g, del codice dei contratti pubblici, del soggetto che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, non abbia conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione.

7. L’applicazione di tali coordinate conduce alla reiezione dell’appello, ricavandosi dagli atti di causa che per una delle due cartelle esattoriali oggetto di giudizio la parte ricorrente, al momento della presentazione della dichiarazione di regolarità fiscale, non aveva ancora conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione.

La complessità della questione di diritto affrontata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Riccardo Virgilio, Presidente

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Alessandro Pajno, Presidente

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Marzio Branca, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Maurizio Meschino, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2013

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il Dirigente della Sezione

DURC: sull'applicabilitĂ  in Sicilia dell'art. 16 bis, comma 10, D.Lg. n. 185/2008

Tar Catania, sez. IV, sentenza del 03 giugno 2013, n. 1632
Data: 
03/06/2013
Tipo di Provvedimento: 
sentenza

N. 01632/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01137/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2012, proposto da: 
Impresa ***, rappresentata e difesa dall'avv. *********, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Catania, via ********, 37; 

contro

Comune di Milo, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. *********, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, **********, 18/A;

nei confronti di

Edilgecos Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di mandataria dell’ATI con l’impresa Simeto Costruzioni s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Gabriella Caudullo e Benedetta Caruso, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Catania, viale Raffaello Sanzio 60;

- per l'annullamento

della determina dirigenziale del Responsabile dell’Area III del Comune di Milo (CT) del 29 marzo 2012 numero 122, con cui sono stati definitivamente aggiudicati all’ATI Edilgecos srl e Simeto Costruzioni srl, i lavori di riqualificazione “contratto di quartiere II Fornazzo-Praino”;

nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, ivi compreso, ove occorra dei verbali di gara del 29 febbraio 2012 numero 1, dell’1 marzo 2012 numero 2, del 2 marzo 2012 numero 3. del 5 marzo 2012 numero 4, del 6 marzo 2012 numero 5, dell’8 marzo 2012 numero 6, del 9 marzo 2012 numero 7 (quest’ultimo di aggiudicazione provvisoria a favore dell’ATI Edilgecos srl e Simeto Costruzioni srl);

- per la dichiarazione

di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato;

- per il riconoscimento

del diritto dell’impresa ricorrente alla corresponsione e al risarcimento integrale dei danni ingiusti subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, mediante esecuzione in forma specifica ovvero con la condanna al pagamento delle relative somme che verranno quantificate in corso di causa o, in subordine, delle somme di cui si chiede sin d’ora la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c, il tutto comprensivo d’interessi e rivalutazione monetaria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milo e dell’Ati Edilgecos Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2013 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Comune di Milo, ottenuto il finanziamento con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al D.D. del 25 marzo 2011 numero 3093, con bando del 26 gennaio 2012 ha indetto una gara pubblica per l’appalto dei lavori di riqualificazione urbana “contratto di quartiere II Fornazzo-Praino” con importo complessivo di euro 1.085.000,00.

Il Disciplinare di Gara, tra l’altro, prescriveva che la busta A, avrebbe dovuto contenere a pena di esclusione, i seguenti documenti: “….3) documentazione dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva tramite il DURC in originale o copia autenticata da un pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 18 . . .”.

La commissione di gara, avviate le operazioni, constatava che su 303 concorrenti ben 242 ditte partecipanti avevano disatteso la sopradetta prescrizione, omettendo di presentare un DURC in originale ovvero in copia autenticata da parte di pubblico ufficiale. Tuttavia, le stesse venivano ammesse con riserva e, dopo lo scrutinio delle offerte, l’appalto veniva aggiudicato all’ATI Edilgecos srl e Simeto Costruzioni srl, con un ribasso del 25,2976%.

L’amministrazione, infine, con determina dirigenziale del 29 marzo 2012, n. 122 approvava gli atti di gara, disponendo l’aggiudicazione definitiva alla predetta ATI.

La ricorrente, sul presupposto che dall’annullamento degli atti di gara sopraindicati sarebbe stata aggiudicataria dell’appalto, con ricorso passato per la notifica il 28.4.2012 e depositato l’11.5.2012, ha impugnato i detti provvedimenti, affidandosi alle seguenti censure:

I) Violazione del punto 3 del disciplinare di gara – Violazione dell’art. 19 comma 12 bis della legge 109/94 coordinato con la legge regionale 7/2002.

Asserisce parte ricorrente che l’articolo 19, comma 12 bis, della legge 109/1994, come recepito e modificato con la legge regionale 7/2002, richiederebbe a pena di esclusione la presentazione del DURC in originale.

Il Comune di Milo, al punto 3) del disciplinare di gara, autodeterminandosi, avrebbe richiesto espressamente e a pena di esclusione la presentazione da parte dei concorrenti di detto documento o di una copia autenticata.

Ben 242 ditte avrebbero partecipato alla gara violando la sopradetta espressa prescrizione.

Tale violazione sarebbe stata riscontrata dalla commissione di gara che, tuttavia, anziché disporre l’immediata esclusione, le avrebbe illegittimamente ammesse con riserva, senza procedere, poi, ad adottare un provvedimento definitivo.

II) Violazione del principio della imparzialità della p.a. e della par condicio tra concorrenti.

Alla gara in esame hanno partecipato 61 ditte concorrenti che hanno osservato la prescrizione contenuta al punto 3 del disciplinare di gara richiamata sub I).

Altre imprese del settore, invece, non riuscendo nei termini a produrre la documentazione ivi prevista, avrebbero rinunciato alla partecipazione alla gara.

L’ammissione delle 242 ditte, quindi, avrebbe determinato una disparità di trattamento nei confronti delle legittime partecipanti e di tutte le imprese che hanno perso la chance di partecipazione.

III) Violazione del giusto procedimento.

La Commissione di gara, come sopra chiarito, ha ammesso alla gara con riserva 242 concorrenti, ultimando il procedimento senza prima adottare una decisione definitiva in ordine alle dette ammissioni, violando, così, le regole di completezza regolarità del procedimento.

Costituitosi, il Comune intimato ha concluso per l’infondatezza del ricorso.

Ad analoghe conclusioni è giunta la controinteressata, che ha, altresì, introdotto ricorso incidentale.

Con Ordinanza n. 621/02, questa stessa Sezione ha rigettato la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Il CGA per la Sicilia ha confermato la detta decisione cautelare con Ordinanza n. 400/12.

Alla Udienza Pubblica del 16.5.2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

I. La questione posta all’esame del Collegio può essere riassunta nella possibilità o meno che, in Sicilia, ai fini della regolare partecipazione a una gara ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione di un appalto, sia necessaria l’esibizione dell’originale o della copia autenticata del DURC e che, quindi, sia legittima la norma del bando che, in caso contrario, preveda l’esclusione delle ditte partecipanti che hanno omesso di osservare la detta prescrizione.

Pertanto, il Collegio tratta congiuntamente il primo motivo di ricorso principale e il primo motivo di ricorso incidentale, con il quale ultimo, appunto, la parte controinteressata ha dedotto che la norme escludenti contenute nel punto 3) del disciplinare di gara nonché nel punto 16 lett. b) del bando di gara debbano considerarsi nulle per violazione dell’articolo 16 bis, comma 10, decreto legge n. 185/2008, così come modificato dalla legge di conversione n. 2/2009 e dell’articolo 46 comma 1 bis del d.lgs 163/2006.

La questione relativa alla necessità e alla completezza del DURC in allegato all’offerta, più volte affrontata da questo stesso Tribunale, va riesaminata in maniera ancor più approfondita alla luce delle pregevoli considerazioni che parte ricorrente ha illustrato, da ultimo, con la memoria depositata il 30.4.2013, le cui conclusioni appaiono confermate da una recente decisione del Giudice d’appello.

Con varie decisioni (cfr., tra le altre, T.A.R. Catania Sicilia Sez. IV, 4.3.2013, n. 669; sez. III, 27 luglio 2012, n. 1956; 16 gennaio 2012 n. 116) è stato precisato che <<per "Documento unico di regolarità contributiva" (d.u.r.c.) si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne i versamenti dovuti a INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori dell'edilizia, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

<<L'articolo 16-bis, comma 10, decreto legge n. 185/2008, così come modificato dalla legge di conversione n. 2/2009, stabilisce che le Stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio il DURC, anche attraverso gli strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

<<Muovendo da tale presupposto, la giurisprudenza ha chiarito che, ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 d.l. 29 novembre 2008 n. 185, conv. nella l. 28 gennaio 2009 n. 2, il procedimento di rilascio del DURC è stato semplificato attraverso l'introduzione dell'obbligo in capo alle stazioni appaltanti pubbliche di acquisirlo d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge, sicché l'obbligo (illegittimo) fissato dal bando di gara di produrre il d.u.r.c. va ritenuto assorbito dalla generica dichiarazione di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, ferma restando la richiamata acquisizione d'ufficio che la stazione appaltante potrà disporre (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 26 ottobre 2010 , n. 13564).

<<Ne deriva che la previsione nella lettera di invito di una dichiarazione attinente al possesso dei requisiti dichiarati nel DURC può ritenersi superata dallo specifico obbligo delle Amministrazioni di richiedere “d’ufficio” i relativi dati, ove le stesse siano state messe in condizione dalla impresa partecipante alla gara di poter accedere ai dati relativi>>.

Sennonché, come premesso, parte ricorrente dubita della correttezza di tale interpretazione, ritenendola, per altro, inapplicabile in Sicilia.

Per la chiarezza espositiva, la tesi trasfusa nella memoria depositata il 30.4.2013 merita di essere riportata pressoché integralmente, con l’avvertenza che ivi vengono prospettati tre ordini di problemi.

1) Con il primo, la ricorrente premette che <<l’articolo 16 bis comma 10 del decreto legge 185/2008, introdotto dalla legge di conversione n. 2 del 2009 . . . non trova applicazione nella Regione Siciliana come affermato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa con la sentenza del 2 gennaio 2012 numero 13; con tale sentenza infatti si è affermato che “..con il primo motivo l’appellante deduce la violazione dell’art. 16 bis comma 10 del D.L. n. 185 del 2008 il quale, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa, stabilisce che le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. La tesi dell’appellante – che pure trova aggancio nella recente sentenza n. 426 del 2011 di questo Consiglio – non convince questo Collegio in quanto le regole di cui al citato art. 16 bis non risultano recepite nell’ordinamento regionale.” (CGA Sez. Giurisdizionale 2 gennaio 2012 numero 13).

<<L’articolo 14 lettera g) del R.D. Lgs del 15 maggio 1946 numero 455 di approvazione dello Statuto della Regione Siciliana, infatti attribuisce alla Regione Sicilia la legislazione esclusiva in materia di “..lavori pubblici..”.

Quindi, ad avviso di parte ricorrente, <<nell’esercizio di tale potere la Regione Siciliana con l’articolo 19 comma 12 bis della legge 109/94, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002 numero 7 e successive modifiche ed integrazioni, ha disposto che “..relativamente ai soli lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni, i concorrenti unitamente alla documentazione prevista dalle vigenti leggi, dimostrano la regolarità contributiva mediante la produzione di certificazione rilasciata dall’INPS, dall’INAIL e dalla Cassa edile. In difetto di tale produzione i concorrenti sono esclusi dalla partecipazione a dette procedure e non possono stipulare i relativi contratti.”.

<<Si tratta invero di una disposizione specifica che con riferimento agli appalti pubblici dei lavori sotto la soglia comunitaria, impone nei confronti di tutti i concorrenti la presentazione a pena di esclusione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

<<La ragione di tale espressa statuizione dal contenuto differente rispetto al quadro normativo nazionale in materia di lavori pubblici (che prevede la produzione del documento unico di regolarità contributiva solo per l’aggiudicatario dell’appalto ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2002 numero 210 convertito legge 266/2002 ), va rinvenuta nel sistema di aggiudicazione in Sicilia per i lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria; si tratta infatti, di un criterio che a differenza di quello nazionale fondato sul massimo ribasso, prevede medie e scarti che sostanzialmente rendono ciascun concorrente determinate ai fini dell’aggiudicazione>>.

Premessa, quindi, la nota automatica impossibilità di applicazione della disciplina contrattuale nazionale in tema di appalti pubblici in Sicilia (salva normativa di recepimento, per altro, recentemente intervenuta con la l.r. 12/2011), la ricorrente ha precisato che, nel caso di specie, non sarebbe possibile neanche l’inserzione automatica nel sistema normativo regionale siciliano delle disposizioni nazionali, poiché <<l’articolo 16-bis comma 10 del decreto legge 185/2008, costituisce una disposizione di dettaglio priva di alcun vincolo derivante dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali né presenta comunque il carattere dei principi di grande riforma economica e sociale.

<< . . . L’articolo 19 comma 12 della legge 109/1994 come recepita nella Regione Sicilia con la legge regionale 7/2002 e successive modifiche, pertanto non può ritenersi sostituita né tantomeno tacitamente abrogata da tale sopravvenuta disposizione nazionale di dettaglio>>.

2) Con la seconda argomentazione posta a fondamento del motivo di ricorso in esame, parte ricorrente ha, inoltre, precisato che il Ministero del Lavoro, con nota del 16 gennaio 2012 n. 619, l’Inps, con nota del 26 gennaio 2012, ed il Ministero per la pubblica istruzione, con direttiva 14/2011, hanno espressamente escluso che il DURC possa essere sostituito con una autocertificazione in quanto “non può essere oggetto di sicura conoscenza, così come avviene per gli stati, qualità personali e fatti . . . riferiti alla persona . . . ”, trattandosi di una attestazione degli istituti previdenziali circa la correttezza della posizione contributiva che va resa dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivante dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.

In ogni caso, asserisce ancora la ricorrente, la nota Inail del 16 gennaio 2012 n. 573 e la successiva circolare congiunta INPS\INAIL del 26 gennaio 2012, avrebbero precisato che la richiesta del DURC da parte delle stazioni appalti avrebbe decorrenza dal 13 febbraio 2012.

Inoltre, l’acquisizione d’ufficio del DURC nell’ambito dei lavori pubblici sarebbe stata recentemente disposta soltanto con l’articolo 14 comma 6 bis del decreto legge 9 febbraio 2012 numero 5, comma aggiunto dalla legge di conversione 4 aprile 2012 n. 35 (cd. decreto Monti Sviluppo Italia).

3) Con la terza argomentazione, infine, la ricorrente, muovendo dalla decisione cautelare resa dal Giudice di seconde cure, secondo la quale l’infondatezza del ricorso sarebbe ricavabile dal “ . . . combinato disposto degli artt. 1 comma 1, L.R. n. 12/2011, 6 DPR n. 207/2010 e 44-bis DPR n. 445/2000”, ha sostenuto che la l.r. 12/2011, appunto di recepimento del Codice dei contratti in Sicilia, all’art. 31, con norma transitoria, avrebbe stabilito che “. . . . fermi restando i termini di cui al comma 1 dell’articolo 1, gli appalti di lavori, servizi e forniture i cui bandi siano pubblicati entro il 31 dicembre 2011 possono essere affidati ed eseguiti sulla base della normativa previgente. . . (termine prorogato dapprima al 31 gennaio 2012 con l’articolo 6 della legge regionale 1/2012 e successivamente al 30 settembre 2012 con l’articolo 3 della legge regionale 23/2012)”.

In Sicilia, la normativa previgente è quella di cui alla legge 109/94 nel testo coordinato con la legge regionale 7/2002 e successive modifiche ed integrazione.

La gara in esame è stata indetta con la determinazione dirigenziale del 22 dicembre 2011 numero 547, il Bando ed il disciplinare sono stati redatti il 26 gennaio 2012 e pubblicati sulla GURS del 3 febbraio 2012 numero 5.

Gli atti di gara sarebbero quindi riferiti, quale normativa da applicare, alla legge 109/1994 (cfr. punto 14 del bando di gara sul criterio di aggiudicazione).

Il Comune di Milo, pertanto, in ossequio alla possibilità offerta in regime transitorio dalla predetta normativa, avrebbe chiaramente inteso affidare l’appalto in esame sulla base della normativa previgente e cioè della legge 109/94 nel testo coordinato con legge regionale 7/2002, che, all’articolo 19 comma 12 impone a pena di esclusione la presentazione del DURC.

Sicché, diversamente da quanto sostenuto anche con la decisione cautelare del CGA per la Sicilia resa sul ricorso in esame, in forza della normativa transitoria di cui all’articolo 31 della legge regionale 12/2011, nella gara in esame non avrebbero potuto trovare applicazione le diverse disposizioni di cui agli articoli 6 del DPR 207/2010 e 44 bis del DPR 445/2000.

4) Tutte le argomentazioni prospettate, pur pregevoli, non possono sostenere le ragioni della ricorrente.

Ritiene il Collegio che l’errore di fondo del ragionamento prospettato risieda nel fatto che la normativa relativa al DURC sia di derivazione “contrattualistica”, sia, cioè, corollario delle disposizioni derivabili dal codice dei contratti.

Vero è che l’art. 38 del Codice, al comma 1, lett. i), stabilisce che non possano essere aggiudicatari di un appalto pubblico coloro “che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”, sicché viene richiesto che i partecipanti alla selezione pubblica debbano possedere il requisito delle regolarità contributiva.

Ma è altrettanto vero che nel caso in esame rileva il “modo di dimostrare” la detta regolarità, secondo una disciplina la cui norma rilevante, il sopra commentato art. 16 bis, comma 10, d.l. 29 novembre 2008 n. 185, conv. nella l. 28 gennaio 2009 n. 2, è inserita nell’ambito delle “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. (DECRETO ANTICRISI) - Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese”.

Normativa, questa, che per la sua oggettiva valenza programmatica non può, in linea di principio, non applicarsi anche in Sicilia, non involgendo, si ribadisce, la questione della competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana in tema di appalti.

Conseguentemente, semmai, la questione potrebbe essere un’altra, posto che la problematica si inserisce nel campo di un’altra area organizzativa di competenza propria della Regione siciliana, vale a dire quella relativa alla regolamentazione del procedimento delle proprie amministrazioni.

Senza volersi addentrare in tematiche che poco rilevano nel caso in esame, è da rammentare che in Sicilia, la L. 241/90, sul procedimento amministrativo, non si applica se non per effetto del rinvio contenuto nella l.r. 10/91 e successive modificazioni.

Tanto premesso, la norma sul DURC in esame, è bene ribadirlo per continuità espositiva, così recita:

10. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto dalla legge”.

Quindi, le stazioni appaltanti sono obbligate dalla norma ad acquisire “d’ufficio”, la detta documentazione, in ossequio non già all’art. 18, comma 2, della l. 241/90 in quanto tale, ma ai “principi” dallo stesso “stabiliti”.

Quindi, il dubbio, semmai, potrebbe essere un altro, e non quello prospettato dalla ricorrente e dalla sentenza del CGA n. 13/2012 dallo stesso richiamata.

Il dubbio concerne non l’applicabilità della concreta disciplina sui contratti, ma del principio di cui all’art. 18 della l. 241/90 in Sicilia, che, ove verificata, rimuove ogni dubbio circa l’operatività della disciplina sul DURC anche per le procedure regionali di affidamento degli appalti pubblici.

E che sia così si evince in maniera incontrovertibile dal dettato della norma.

L’art. 18 richiamato stabilisce che <<2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti>>.

Coerentemente, è da chiedersi se esista il medesimo principio nella normativa sul procedimento amministrativo regionale.

La risposta è affermativa.

Ed invero, l’art. 21 della l.r 10/91, in tema di “autocertificazione”, così come per altro ultimamente modificato nella sola rubrica dall'articolo 9 della L.R. n. 5 del 5 aprile 2011, stabilisce che

<<1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l' applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all' articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Qualora l' interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d' ufficio all' acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi>>.

Ma, soprattutto, al comma 3, che:

<<3. Parimenti sono accertati d' ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare>>.

E’ del tutto evidente che detta ultima disposizione sia praticamente sovrapponibile a quella di cui al comma 2 dell’art. 18 della l. 241/90 e, pertanto, il medesimo principio trova certamente integrale applicazione in Sicilia e, conseguentemente, anche la disposizione nazionale che regola l’acquisizione del DURC da parte delle stazioni appaltanti.

Se così è, dunque, la prima argomentazione prospettata da parte ricorrente appare infondata.

Per lo stesso motivo, lo è la terza, astrattamente condivisibile in tema di efficacia della normativa sui contratti in Sicilia, per come chiarito dal CGA per la Sicilia con la decisione n. 13 del 2012.

Nel caso di specie, però, come chiarito, la normativa derivante dal Codice dei contratti non riguarda la normativa specifica sul DURC, che, quindi, in quanto speciale, deroga anche alla pregressa disposizione contrattualistica contenuta nell’art. 19, comma 12, della l. 109/94 invocata dalla ricorrente a sostegno delle proprie ragioni.

Resta da chiarire la seconda argomentazione, secondo la quale, con circolare congiunta INPS\INAIL del 26 gennaio 2012, solo a partire dal 13 febbraio successivo sarebbe possibile la richiesta del DURC da parte delle stazioni appaltanti.

Detto provvedimento non è nel senso prospettato in ricorso.

Intanto, è da dire che il problema che viene in rilievo non è tanto l’autocertificazione, cui la circolare più debitamente si riferisce, quanto l’obbligatorietà in capo alle stazioni appaltanti di richiedere il DURC.

Nel caso di specie, la disposizione, a prescindere dalla circostanza che un atto di regolamentazione di tal genere non può certamente legittimamente derogare dalle espresse disposizioni legislative sopra richiamate, si limita a introdurre, a quella data, l’esclusività della richiesta del DURC da parte dei soggetti pubblici, essendo assolutamente interdetta ogni iniziativa da parte dei privati.

Inoltre, asserisce parte ricorrente che l’acquisizione d’ufficio del DURC nell’ambito dei lavori pubblici sarebbe stata recentemente disposta con l’articolo 14 comma 6 bis del decreto legge 9 febbraio 2012 numero 5, comma aggiunto dalla legge di conversione 4 aprile 2012 n. 35 (cd. decreto Monti Sviluppo Italia).

Anche il detto ultimo motivo non sembra al Collegio decisivo, posto che la norma richiamata, inserita nel contesto di disposizioni sul controllo delle imprese, appare reiterativa della precedente contenuta nel d.l. 185/2008, che, come chiarito, è di immediata applicazione, non essendo condizionata ad alcun adempimento legislativo o regolamentare successivo.

Conclusivamente, le censure sono da ritenersi infondate, sicché, correlativamente appare condivisibile il primo motivo di ricorso incidentale, secondo il quale, come richiamato in premessa, sono da considerarsi nulle le disposizioni del bando che hanno previsto l’esclusione dalla gara delle imprese che non abbiano esibito il DURC o una sua copia autenticata.

Invero, ai sensi dell’invocato comma 1 bis dell’art. 46 del Codice dei contratti, i bandi e le lettere di invito non possono contenere prescrizioni a pena di esclusione diverse da quelle ivi contemplate o previste da espresse disposizioni normative.

Coerentemente con quanto ritenuto dal Collegio, essendo escluso che la mancata produzione del DURC possa comportare l’esclusione da una selezione pubblica per l’aggiudicazione di un appalto, le richiamate disposizioni contenute negli atti di autoregolamentazione vanno annullate.

II. Se così è, è infondata anche la seconda censura con la quale parte ricorrente si duole della disparità di trattamento che avrebbero subito sia i concorrenti ammessi che hanno presentato il DURC, sia gli altri “ipotetici” che non hanno potuto partecipare alla gara per non essere in possesso di una copia dello stesso.

III. Analogamente infondata è la prospettazione di una violazione del procedimento sostenuta con la terza e ultima censura, per non avere il seggio di gara sciolto la riserva in ordine alla ammissione delle imprese che detto documento non hanno presentato.

Appare condivisibile, a tal proposito, l’assunto espresso in sede cautelare dal Giudice di seconde cure, che ha sottolineato come l’Amministrazione, ultimando comunque la procedura, abbia implicitamente (e, per quanto detto, legittimamente) provveduto in tal senso.

IV. Consegue, pertanto, la legittimità dell’ammissione delle imprese che non hanno presentato il DURC in sede di gara (fornendo, però, all’Amministrazione, come non contestato, elementi utili per procedere all’acquisizione d’ufficio dello stesso) e, quindi, dell’aggiudicazione in favore della controinteressata.

Conclusivamente, il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.

La complessità della questione giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Cosimo Di Paola, Presidente

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore

Francesco Bruno, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)