Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell' AVCP

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Data: 
02/04/2014
Tipo di Provvedimento: 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Materia: 
Sanzioni AVCP

Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art 8, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

 

Il Consiglio

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO l’articolo 8, comma 4, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture disciplina con regolamento l'esercizio del potere sanzionatorio nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell'apertura dell'istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti;

VISTO, altresì, l’articolo 6, comma 11, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità ai sensi del comma 9 del medesimo articolo ovvero che forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché nei confronti degli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione;

VISTO, altresì, l’articolo 7, comma 8, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori che omettano, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti dalla norma, ovvero che forniscano dati non veritieri;

VISTO, altresì, l’articolo 38, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi del comma 1, lettera h), del medesimo articolo, fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;

VISTO, altresì, l’articolo 48, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui, in sede di verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa a campione e sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria, quando la prova degli stessi non sia fornita dal concorrente, ovvero non siano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente medesimo dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, altresì, per la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento;

VISTO, altresì, l’articolo 40, comma 9-quater, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, ai sensi del quale, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO, in particolare, l’articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, riguardante le sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA, la sospensione e la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione;

VISTO, in particolare, l’art 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che disciplina il potere sanzionatorio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in caso di violazione, da parte delle imprese qualificate, dell’obbligo di informazione;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato in data 20 dicembre 2007 e s.m.i.;

CONSIDERATA l’opportunità di adottare un unico regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,

EMANA

il seguente Regolamento:

 

PARTE I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

  TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
 

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

  • Autorità, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
  • Casellario, il Casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed all’articolo 8, commi 2 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
  • Codice, il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
  • Consiglio, il Consiglio dell'Autorità;
  • U.O.R., l'Unità Organizzativa Responsabile che, in base ai Regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità, è competente per il procedimento, all’interno della quale è individuato il Responsabile del Procedimento;
  • Regolamento, il presente Regolamento;
  • Regolamento di esecuzione ed attuazione, il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
  • Regolamento di accesso agli atti, il Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall'Autorità adottato con deliberazione del 10 settembre 2008;
  • SOA, le Società Organismi di Attestazione;
  • CEL,  certificato di esecuzione lavori.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il Regolamento disciplina il procedimento per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, ai sensi dell’articolo 6, comma 11, articolo 7, comma 8, articolo 38, comma 1-ter, articolo 40, comma 9-quater, articolo 48, commi 1 e 2 del Codice nonché ai sensi degli articoli 73 e 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Articolo 3

Segreto d’ufficio

1. Nei limiti necessari per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di cui al Regolamento, tutte le notizie, le informazioni e/o i dati acquisiti nello svolgimento dell’attività istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all’articolo 331 del codice di procedura penale ed all’articolo 6, comma 13, del Codice.

Articolo 4

Comunicazioni

1. Le comunicazioni e le notificazioni relative ai procedimenti disciplinati dal presente Regolamento sono effettuate presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata alla Autorità dai soggetti interessati.
2. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate nelle altre forme previste dall’ordinamento vigente che assicurino la prova della ricezione da parte dei soggetti interessati.

 

PARTE II
PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER OMESSE O FALSE COMUNICAZIONI ALL’AUTORITÀ

TITOLO I - Procedimento sanzionatorio nei confronti dei soggetti che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità ovvero che abbiano fornito informazioni o esibito documenti non veritieri 
(articolo 6, commi 9 e 11, del Codice)

 

Articolo 5

Fase pre-istruttoria

  1. La richiesta di documenti, informazioni e chiarimenti ai soggetti indicati dall’articolo 6, comma 9, del Codice, viene inviata, dall’Ufficio dell’Autorità cui occorrono le predette informazioni o documenti, al soggetto in possesso delle stesse, con assegnazione di un termine e con espresso avvertimento della conseguenza sanzionatoria di cui all’art. 6, comma 11, del Codice per l’omessa risposta o per l’esibizione di documenti non veritieri.
  2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1, l’Ufficio richiedente invia gli atti all’U.O.R. competente per l’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 6, comma 11, del Codice.
  3. Acquisita la documentazione ai sensi del comma  2, entro il termine massimo di 90 giorni l’U.O.R. competente valuta gli elementi a disposizione e procede:
    1. all’archiviazione della segnalazione, nel caso in cui non sussistano i presupposti di fatto o di diritto per l’avvio del procedimento sanzionatorio;
    2. all’avvio del procedimento sanzionatorio, dandone comunicazione all’Ufficio che ha trasmesso la segnalazione.
  4. Qualora, prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio o durante lo svolgimento dello stesso, le informazioni richieste pervengano all’Ufficio richiedente di cui al comma 1, quest’ultimo ne dà immediata notizia all’U.O.R. competente ai fini dell’istruttoria del procedimento sanzionatorio.

Articolo 6

Fase istruttoria

1. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati:

  1. l’oggetto del procedimento e la sanzione comminabile all’esito dello stesso, nel limite massimo irrogabile;
  2. il termine non superiore a 180 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio, fermi restando i casi di sospensione disciplinati nel presente Regolamento;
  3. l’indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della comunicazione di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di chiedere l’audizione dinanzi all’U.O.R., nel termine massimo di 20 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento; tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati;
  4. l’Ufficio dell’Autorità presso il quale è possibile accedere agli atti del procedimento;
  5. il nominativo del responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;
  6. l’indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) dell’Autorità presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;
  7. l’invito a comunicare con il primo atto utile l’eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio.

2. L’U.O.R. può, in qualunque fase del procedimento sanzionatorio, richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti in merito al procedimento in corso, a stazioni appaltanti ed operatori economici, nonché ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell’istruttoria, ovvero convocare le parti in audizione presso l’U.O.R.

3. Le richieste istruttorie devono essere formulate per iscritto e devono indicare:

  1. i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti;
  2. il termine non superiore a 20 giorni, entro il quale dovranno essere forniti gli elementi richiesti; tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati;
  3. nel caso in cui le informazioni vengano richieste a stazioni appaltanti, l’indicazione del R.U.P., con i relativi contatti e l’indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;
  4. la data prevista per l’eventuale audizione dinanzi all’U.O.R. competente.

4. Gli elementi istruttori rilevanti  che emergono nel corso del procedimento sono comunicati alle parti con assegnazione di un termine non superiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni.

5. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in tutti i casi in cui il Regolamento prevede l’assegnazione di un termine alle parti o a terzi per le produzioni istruttorie sino alla scadenza del termine stesso e per il periodo necessario allo svolgimento dell’audizione ai sensi del successivo articolo 7.

Articolo 7

Audizione delle parti in fase istruttoria

  1. Nel corso dell’audizione il responsabile del procedimento invita le parti o i loro rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari. Per gli operatori economici interviene il legale rappresentante o un suo delegato.
  2. Dell’audizione è redatto processo verbale, sottoscritto dal responsabile del procedimento, da altro funzionario dell’U.O.R. eventualmente presente e dalle parti o dai loro rappresentanti, cui viene consegnata copia del verbale stesso.

Articolo  8

Conclusione della fase istruttoria

  1. L’U.O.R., esaminata la documentazione acquisita agli atti, può proporre al Direttore Generale competente:
    1. l’archiviazione del procedimento, nei casi in cui verifichi la manifesta insussistenza dei presupposti per  il suo avvio;
    2. la sottoposizione delle risultanze istruttorie al Consiglio per l’adozione del provvedimento finale.
  2. L’U.O.R. dà comunicazione alle parti delle archiviazioni effettuate ai sensi del comma 1, lettera a). Provvede, altresì, a darne notizia riassuntiva trimestrale al Consiglio, motivando adeguatamente in ordine alle ragioni dell’archiviazione.
  3. Prima della rimessione della questione al Consiglio ai sensi del comma 1, lettera b), l’U.O.R. invia alle parti una comunicazione contenente una esposizione sintetica delle principali risultanze istruttorie, nonché l’indicazione del termine, non superiore a 15 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per l’acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa, specificando che le deduzioni ed i documenti presentati successivamente al termine massimo assegnato non saranno presi in considerazione.
  4. Il termine di conclusione del procedimento da parte dell’Autorità è sospeso dall’invio della comunicazione di cui al comma 3 fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.

Articolo 9

Fase decisoria

  1. Al termine della fase istruttoria, l’U.O.R. sottopone la questione al Consiglio, che può:
    1. adottare il provvedimento finale;
    2. richiedere all’U.O.R. un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli Uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;
    3. convocare in audizione le parti, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini della adozione del provvedimento finale.
  2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l’U.O.R. instaura un nuovo contraddittorio con le parti, procede ai sensi dell’articolo 6, commi da 3 a 5 e sottopone tempestivamente al Consiglio le ulteriori risultanze istruttorie al fine dell’adozione del provvedimento finale.
  3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il termine per la conclusione del procedimento è sospeso  dall’invio alle parti interessate della convocazione in audizione sino al giorno di svolgimento della stessa.
  4. Il provvedimento finale approvato dal Consiglio deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione  e la misura delle sanzioni comminate. Esso indica, altresì, le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Il provvedimento indica, anche, il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
  5. Il provvedimento finale viene  comunicato alle parti del procedimento dall’U.O.R.

Articolo 10

Omesse o false comunicazioni a stazioni appaltanti, enti aggiudicatori o organismi di attestazione

  1. Il procedimento di cui al presente Titolo I si applica anche per l’irrogazione della sanzione pecuniaria da parte dell’Autorità, ai sensi dell’art. 6, comma 11, ultimo periodo, del Codice, agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.
  2.  Nelle ipotesi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori o gli organismi di attestazione inviano una segnalazione all’Autorità. Qualora sia prevista anche l’irrogazione di una sanzione interdittiva, trovano applicazione le disposizioni che disciplinano il relativo procedimento.

Articolo 11

Criteri per la quantificazione delle sanzioni

1. Per la determinazione dell’importo della sanzione pecuniaria l’Autorità segue i parametri contenuti nell’articolo 6, comma 8, del Codice e nell’articolo 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”  ed in particolare:

  • rilevanza e gravità dell’infrazione, con particolare riferimento all’elemento psicologico;
  • opera svolta dall’operatore economico per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione;
  • eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.

2.  La rilevanza e la gravità dell’infrazione sono valutate anche con riferimento all’effetto pregiudizievole dell’omissione ai fini dell’attività dell’Autorità ed alle motivazioni addotte per giustificare il ritardo o l’omissione.

Articolo 12

Segnalazioni sui CEL da parte delle SOA

  1. Le SOA che, nell’attività di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, lett. b) del Codice, riscontrano che il CEL presentato dall’impresa ai fini della qualificazione non è presente nel Casellario Informatico, ne danno, entro 15 giorni, diretta comunicazione alla stazione appaltante ed all’Ufficio competente dell’Autorità che, effettuate le necessarie verifiche, invia gli atti all’U.O.R. per l’avvio del procedimento sanzionatorio di cui all’articolo 6, comma 11 del Codice.
  2.  L’U.O.R. procede ai sensi del presente Titolo.

 

TITOLO  II - Procedimento sanzionatorio nei confronti delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di adempiere agli obblighi informativi ovvero che abbiano fornito informazioni o esibito documenti non veritieri
(articolo 7, comma 8, del Codice)

 

Articolo  13

Fase pre-istruttoria

  1. L’Ufficio competente con cadenza  periodica provvede a verificare il corretto assolvimento degli obblighi informativi di cui all’art. 7, comma 8, del Codice a carico delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori.
  2. Ove in sede di verifica periodica sia accertato l’inadempimento degli obblighi informativi, l’Ufficio competente invia gli atti all’U.O.R. competente per l’attivazione del procedimento sanzionatorio.
  3. Alla fase pre-istruttoria si applica il comma 3 dell’art. 5
  4. Qualora prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio o durante lo svolgimento dello stesso l’U.O.R. competente accerti, tramite la consultazione della banca dati dell’Osservatorio o per comunicazione da parte dell’Ufficio competente di cui al comma 1, che le informazioni richieste sono state trasmesse, ne tiene conto ai fini dell’istruttoria del procedimento.

Articolo  14

Fase istruttoria

  1. L’U.O.R. comunica al soggetto inadempiente l’avvio del procedimento per l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 7, comma 8, del Codice, contestando gli addebiti entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla ricezione degli atti dall’Ufficio competente.
  2. Alla fase istruttoria di cui al presente Titolo si applica quanto previsto all’art. 6.

Articolo  15

Audizione delle parti in fase istruttoria

  1. All’audizione delle parti in fase istruttoria si applica l’articolo 7.

Articolo 16

Conclusione della fase istruttoria

  1. Alla conclusione della fase istruttoria si applicano i commi 1 e 2  dell’articolo  8.

Articolo 17

Fase decisoria

  1.  Alla fase decisoria si applicano gli artt. 9 e 11.

 

TITOLO III – Procedimento sanzionatorio per violazione da parte delle imprese dell’obbligo di informazione
(art. 74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice)

 

Articolo 18

Condotte sanzionate – ambito di applicazione

  1. Alle imprese qualificate ai sensi dell’art. 40 del Codice, l’Autorità può comminare, ai sensi dell’art.74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice, sanzioni in relazione alle seguenti condotte:
    1. mancata risposta alle richieste afferenti la qualificazione, formulate dall’Autorità ai sensi dell’art. 6, comma 9, del Codice (art. 74, comma 1, del  Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice);
    2. segnalazione da parte delle SOA (art. 74, comma 4, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice) di inadempimenti dell’impresa in materia di qualificazione;
    3. produzione, da parte dell’impresa, di informazioni e documenti non veritieri in materia di qualificazione.

 

CAPO I – Procedimento sanzionatorio per mancata risposta alle richieste, afferenti la qualificazione, formulate dall’Autorità ai sensi dell’art. 6, comma 9 del Codice

 

Articolo 19

Fase pre–istruttoria

1. La richiesta di documenti, informazioni e chiarimenti viene inviata all’impresa qualificata  dall’U.O.R. ai sensi degli articoli 6, comma 9, del Codice e 74, comma 1, del Regolamento di attuazione del Codice, con l’espressa indicazione del termine di adempimento di 30 giorni e delle conseguenze sanzionatorie  in caso di  mancata risposta tempestiva.
2. L’U.O.R., decorso inutilmente il termine di 30 giorni di cui al comma 1, entro il termine massimo di 90 giorni valuta gli elementi a disposizione e procede all’avvio del procedimento sanzionatorio nel caso in cui sussistano i presupposti di fatto o di diritto.

 Articolo 20

Fase istruttoria

1. Alla fase istruttoria si applica l’art. 6 .
2. La comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 6, comma 1, deve essere integrata dagli elementi di seguito elencati che dovranno essere alternativamente indicati qualora ne ricorrano i presupposti:
a.1) l’avviso che, essendo decorso inutilmente l’ulteriore termine di 60 giorni dalla scadenza del primo termine di 30 giorni, il procedimento sanzionatorio comporta la sospensione della attestazione per un periodo di un anno e che la sospensione potrà comunque essere revocata nel caso in cui l’impresa successivamente adempia a quanto richiesto dall’Autorità;
a.2) l’avviso che, decorso il termine della sospensione, qualora l’operatore economico continui ad essere inadempiente, l’Autorità disporrà la decadenza dell’attestazione.

Articolo  21

Audizione delle parti in fase istruttoria

1. All’audizione delle parti in fase istruttoria si applica l’articolo 7.

Articolo 22

Conclusione della fase istruttoria

1. Alla conclusione della fase istruttoria si applica l’articolo  8.

Articolo 23

Fase decisoria

  1. Alla fase decisoria si applica l’art. 9.
  2. Il provvedimento finale viene comunicato alle parti del procedimento dall’U.O.R., il quale, nel caso in cui il Consiglio abbia deliberato l’iscrizione nel Casellario, procede tempestivamente all’inserimento dell’annotazione.

 

CAPO II – Procedimento sanzionatorio su segnalazione delle SOA

 

Articolo 24

Fase pre-istruttoria

1. Qualora l’impresa sia inadempiente alle richieste della SOA attestante, formulate per le finalità previste dall’art. 70, comma 1, lettera f), del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice, nel termine indicato dalla SOA stessa comunque non superiore a 30 giorni, la SOA, entro 15 giorni dalla scadenza del predetto termine, informa l’Autorità.
2. Acquisita la documentazione ai sensi del comma 2, l’U.O.R. competente, entro il termine massimo di 90 giorni, valuta gli elementi a disposizione e procede:
a) all’archiviazione della segnalazione, nel caso in cui non sussistano i presupposti di fatto o di diritto per l’avvio del procedimento sanzionatorio; 
b) all’avvio del procedimento sanzionatorio, dandone comunicazione anche alla SOA che ha trasmesso la segnalazione. 
3.Qualora, prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio o durante lo svolgimento dello stesso, le informazioni richieste pervengano alla SOA, quest’ultima ne dà immediata notizia all’U.O.R. competente ai fini dell’istruttoria del procedimento sanzionatorio.

Articolo 25

Procedimento

1. L’U.O.R. applica il procedimento di cui agli artt. 20, 21, 22 e 23 del precedente CAPO I del presente titolo.  

 

CAPO III – Segnalazione dell’Autorità alla SOA per produzione di informazioni e documenti non veritieri in materia di qualificazione

 

Articolo 26

Presupposto della segnalazione

1. Qualora l’impresa sia sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 6, comma 11, del Codice per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l’Autorità informa la SOA che provvede ai sensi dell’art. 40, comma 9 ter, del Codice.

Articolo 27

Criterio di individuazione del procedimento applicabile

1. I procedimenti descritti nel presente Titolo III, Capi I e II, hanno carattere di specialità e prevalgono su quello del Titolo I in caso di concorrenza di condotte sanzionabili ai sensi dell’art. 6, commi 9 e 11, del Codice  (Titolo I) ed ai sensi dell’art. 74, commi 1 e 4 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice (Titolo III).

 

PARTE III – PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI COMPROVA DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E NEI CONFRONTI DELLE SOA.

TITOLO I - Procedimento sanzionatorio in materia di comprova, da parte degli operatori economici, del possesso dei requisiti generali o speciali di qualificazione 
(articolo 38, comma 1-ter; articolo 48, commi 1 e 2, del Codice)

 

Articolo 28

Fase pre-istruttoria

  1. L’ U.O.R. avvia la fase pre-istruttoria del procedimento sanzionatorio in materia di comprova, da parte degli operatori economici, del possesso dei requisiti generali o speciali di qualificazione ai sensi dell’articolo 38, comma 1-ter e dell’articolo 48, commi 1 e 2, sulla base delle segnalazioni ricevute dalle stazioni appaltanti o dagli enti aggiudicatori ovvero d’ufficio.
  2. Nel caso in cui, dagli elementi contenuti nella segnalazione risulti evidente l’inesistenza in punto di fatto dei presupposti o l’inconferenza della segnalazione ovvero che la fattispecie esula da quelle previste nell’ambito di applicazione del presente Regolamento, l’U.O.R. ne dispone l’archiviazione, dandone comunicazione al segnalante ed all’operatore economico. Delle archiviazioni effettuate ai sensi del presente comma viene data notizia riassuntiva trimestrale al Consiglio.
  3. Nel caso in cui la segnalazione risulti incompleta, l’U.O.R. formula una richiesta di integrazioni al segnalante, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del Codice.
  4. Nella richiesta di cui al comma 3 sono indicate le modalità di presentazione della segnalazione, i documenti che devono essere allegati ed i termini entro i quali le informazioni devono essere fornite.
  5. Qualora la documentazione e/o le informazioni richieste non vengano fornite entro i termini indicati nella richiesta, ovvero risultino non veritiere, l’U.O.R. competente avvia d’ufficio il procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 6, comma 11, del Codice, secondo le modalità descritte nel Titolo I Parte II del presente Regolamento.
  6. L’U.O.R., fatte salve le archiviazioni disposte ai sensi del comma 3 del presente articolo, comunica alle parti l’avvio del procedimento sanzionatorio, entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione completa.

Articolo 29

Fase istruttoria

  1. Il procedimento sanzionatorio inizia con la comunicazione di avvio nella quale sono indicati:
    1. l’oggetto del procedimento e le sanzioni comminabili all’esito dello stesso, nel limite massimo irrogabile;
    2. il termine, non superiore a 180 giorni, per la conclusione del procedimento, decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio, fermi restando i casi di sospensione disciplinati nel presente Regolamento;
    3. l’indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della comunicazione di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di chiedere l’audizione dinanzi all’U.O.R., nel termine massimo di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento; tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati;
    4. l’Ufficio dell’Autorità presso il quale è possibile accedere agli atti del procedimento;
    5. il nominativo del responsabile del procedimento con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;
    6. l’indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) dell’Autorità presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;
    7. l’invito a comunicare con il primo atto utile l’eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio.
  2. L’U.O.R. può, in qualunque fase del procedimento, richiedere, documenti, informazioni e/o chiarimenti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici nonché ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell’istruttoria del procedimento, ovvero convocare le parti in audizione presso l’U.O.R.
  3. Le richieste istruttorie devono essere formulate per iscritto e devono indicare:
    1. i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti;
    2. il termine non superiore a 20 giorni, entro il quale dovranno essere forniti gli elementi richiesti; tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati;
    3. nel caso in cui le informazioni vengano richieste a soggetti diversi da quelli ai quali è stato notificato l’avvio del procedimento, l’indicazione del R.U.P., con i relativi contatti e l’indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;
    4. la data prevista per l’eventuale audizione dinanzi all’U.O.R. competente.
  4. Gli elementi istruttori di rilievo che emergono nel corso del procedimento sono comunicati alle parti con assegnazione di un termine non superiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni.
  5. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in tutti i casi in cui il Regolamento prevede l’assegnazione di un termine alle parti o a terzi per le produzioni istruttorie sino alla scadenza del termine stesso e per il periodo necessario allo svolgimento dell’audizione ai sensi del successivo articolo 30.

Articolo 30

Audizione delle parti in fase istruttoria

  1. Nel corso dell’audizione il responsabile del procedimento invita le parti o i loro rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari. Per gli operatori economici interviene il legale rappresentante o un suo delegato.
  2. Dell’audizione è redatto processo verbale, sottoscritto dal responsabile del procedimento, da altro funzionario dell’U.O.R. eventualmente presente e dalle parti o dai loro rappresentanti, cui viene consegnata copia del verbale stesso.

Articolo 31

Conclusione della fase istruttoria

1. L’U.O.R., esaminata la documentazione acquisita agli atti, può proporre al Direttore Generale competente:
a) l’archiviazione del procedimento, nei casi in cui verifichi la manifesta insussistenza dei presupposti per l’avvio del procedimento;
b) la sottoposizione delle risultanze istruttorie al Consiglio per l’adozione del provvedimento finale. 
2. Delle archiviazioni effettuate ai sensi del comma 1, lettera a), l’U.O.R. dà comunicazione alle parti e provvede, altresì, a darne notizia riassuntiva trimestrale al Consiglio, motivando adeguatamente in ordine alle ragioni dell’archiviazione.
3. Prima della rimessione della questione al Consiglio, l’U.O.R. invia alle parti una comunicazione contenente una esposizione sintetica delle principali risultanze istruttorie, nonché l’indicazione del termine, non superiore a 15 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per l’acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa.
4. Il termine di conclusione del procedimento da parte dell’Autorità è sospeso dall’invio della comunicazione di cui al comma 3 fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.

Articolo 32

Fase decisoria

  1. Al termine della fase istruttoria, l’U.O.R. sottopone la questione al Consiglio che può:
    1. adottare il provvedimento finale;
    2. richiedere all’U.O.R. un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli Uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;
    3. convocare in audizione le parti, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini della adozione del provvedimento finale.
  2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l’U.O.R. instaura un nuovo contraddittorio con le parti, procede ai sensi dell’articolo 29, commi da 3 a 5 e sottopone tempestivamente al Consiglio le ulteriori risultanze istruttorie al fine dell’adozione del provvedimento finale.
  3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dal’invio della convocazione in audizione delle parti interessate sino al giorno di svolgimento della stessa.
  4. Il provvedimento finale approvato dal Consiglio deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, esso indica, altresì, le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento. Il provvedimento indica anche il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
  5. Il provvedimento finale viene notificato alle parti del procedimento dall’U.O.R., il quale, nel caso in cui il Consiglio abbia deliberato l’iscrizione nel Casellario, procede tempestivamente all’inserimento della annotazione.

Articolo 33

Criteri per la quantificazione delle sanzioni

1. Per la determinazione dell’importo della sanzione pecuniaria l’Autorità segue i parametri contenuti nell’articolo 6, comma 8, del Codice e nell’articolo 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” ed in particolare:

  • valore del contratto pubblico cui la violazione si riferisce;
  • rilevanza e gravità dell’infrazione, con particolare riferimento all’elemento psicologico;
  • opera svolta dall’operatore economico per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione;
  • eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.

2. Per la determinazione della durata dell’interdizione si fa riferimento agli stessi parametri, ove compatibili.

 

TITOLO II - Procedimento sanzionatorio nei confronti degli operatori economici che abbiano reso false dichiarazioni o presentato falsa documentazione alle SOA ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione 
(articolo 40, comma 9-quater, del Codice)

 

Articolo 34

Fase pre-istruttoria

  1. Le SOA comunicano all’operatore economico e all’Autorità l’esito dei procedimenti di accertamento del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici svolti ai sensi dell’articolo 40, comma 9-ter, del Codice, entro 10 giorni dalla conclusione dei medesimi ai sensi dell’articolo 70, comma 7, del Regolamento di esecuzione ed attuazione.
    Le SOA trasmettono ogni documentazione acquisita comprovante la presentazione della falsa dichiarazione o falsa documentazione, il documento disconosciuto ed i report istruttori della valutazione dei requisiti dell’impresa stessa. Se la falsità è inerente a certificati di esecuzione lavori, la trasmissione dovrà riguardare tutte le certificazioni di esecuzione lavori presentate dall’impresa ai fini del conseguimento dell’attestazione con allegate dichiarazione/i sostitutiva/e dell’impresa attestante/i la presentazione delle stesse ed i relativi riscontri di veridicità operati da quest’ultima.
  2. L’U.O.R., acquisita la comunicazione di cui al comma 1, nel caso in cui la stessa risulti incompleta, formula, entro 60 giorni dalla data di ricezione, una richiesta di integrazione alla SOA ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del Codice. Il termine per la conclusione del procedimento inizia a decorrere dalla data in cui la comunicazione è completa ai sensi del comma 1. Qualora la documentazione e/o le informazioni richieste non vengano fornite entro il suddetto termine ovvero risultino non veritiere, l’Autorità provvede ad avviare il procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 6, comma 11, del Codice e dell’articolo 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice.

 

Articolo 35

Fase istruttoria

  1. Entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui la comunicazione è completa ai sensi dell’articolo 34, comma 1, l’U.O.R. comunica all’operatore economico ed alla SOA l’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi all’art. 40, comma 9-quater del Codice.
  2. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati:
    1. l’oggetto del procedimento e le sanzioni comminabili all’esito dello stesso, nel limite massimo irrogabile;
    2. il termine, non superiore a 180 giorni, per la conclusione del procedimento, decorrente dalla scadenza del termine di cui alla successiva lettera c), fermi restando i casi di sospensione disciplinati nel presente Regolamento;
    3. l’indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della comunicazione di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di chiedere l’audizione dinanzi all’U.O.R., nel termine massimo di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento; tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati;
    4. l’Ufficio dell’Autorità presso il quale è possibile accedere agli atti del procedimento;
    5. il nominativo del responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per eventuali richieste di  chiarimenti e/o comunicazioni successive;
    6. l’indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) dell’Autorità presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;
    7. l’invito a comunicare con il primo atto utile l’eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio.
  3. L’U.O.R. può, in qualunque fase del procedimento, richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti, alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici, nonché ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell’istruttoria del procedimento, ovvero convocare le parti in audizione presso l’U.O.R.
  4. Le richieste istruttorie devono essere formulate per iscritto e devono indicare:
    1. i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti;
    2. il termine non superiore a 20 giorni, entro il quale dovranno essere forniti gli elementi richiesti; tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati;
    3. nel caso in cui le informazioni vengano richieste a soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, l’indicazione del R.U.P., con i relativi contatti e l’indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;
    4. la data prevista per l’eventuale audizione dinanzi all’U.O.R. competente.
  5. Gli elementi istruttori di novità e rilievo che emergono nel corso del procedimento sono comunicati alle parti con assegnazione di un termine non superiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni.
  6. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in tutti i casi in cui il Regolamento prevede l’assegnazione di un termine alle parti o a terzi per le produzioni istruttorie sino alla scadenza del termine stesso e per il periodo necessario allo svolgimento dell’audizione ai sensi del successivo articolo 36.

Articolo 36

Audizione delle parti in fase istruttoria

  1. All’audizione delle parti in fase istruttoria si applica l’articolo 30.

Articolo 37

Conclusione della fase istruttoria

1. L’U.O.R., esaminata la documentazione acquisita agli atti, può

  1. proporre al Consiglio l’archiviazione del procedimento nei casi in cui l’istruttoria abbia evidenziato la carenza dei presupposti per l’irrogazione delle sanzioni;
  2. inviare alle parti, nei casi in cui ritenga sussistenti i presupposti per l’irrogazione delle sanzioni e comunque prima della sottoposizione al Consiglio delle risultanze istruttorie per l’adozione del provvedimento finale, una comunicazione contenente una esposizione sintetica delle principali risultanze istruttorie, nonché l’indicazione del termine, non superiore a 15 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per l’acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa, specificando che le deduzioni ed i documenti presentati oltre il termine massimo assegnato non saranno presi in considerazione.

2. Il termine di conclusione del procedimento da parte dell’Autorità è sospeso dall’invio della comunicazione di cui al comma 1, lettera b), fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.

Articolo 38

Fase decisoria

  1. Al termine della fase istruttoria, l’U.O.R. sottopone la questione al Consiglio, il quale può a seguito del relativo esame:
    1. adottare il provvedimento finale;
    2. richiedere all’U.O.R. un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli Uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;
    3. convocare in audizione le parti, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini della adozione del provvedimento finale.
  2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l’U.O.R. instaura un nuovo contraddittorio con le parti procede ai sensi dell’articolo 35, commi da 3 a 6 e sottopone tempestivamente al Consiglio le ulteriori risultanze istruttorie al fine dell’adozione del provvedimento finale.
  3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dalla convocazione dell’audizione sino al giorno di svolgimento della stessa.
  4. In sede di adozione del provvedimento finale, il Consiglio, oltre all’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 6, comma 11, del Codice ed all’eventuale disposizione a carico della SOA della formalizzazione del provvedimento di diniego al rilascio dell’attestazione o di decadenza dell’attestazione ai fini dell’inserimento nel casellario informatico, può deliberare:
    1. l’insussistenza della causa interdittiva di cui comma 1, lettera m-bis, dell’articolo 38 del Codice se ritenuti insussistenti i presupposti della falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione o i presupposti per la configurabilità del dolo o della colpa grave ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater,del Codice, ;
    2. la sanzione interdittiva e pecuniaria, disponendo l’annotazione nel Casellario ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, del Codice se ritiene che la falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione siano state rese con dolo o colpa grave.
  5. L’annotazione nel Casellario viene effettuata dall’U.O.R. a seguito dell’adozione, da parte della SOA, del provvedimento di decadenza o diniego dell’attestazione ed a seguito dell’adozione, da parte dell’Autorità, del provvedimento che definisce il procedimento ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater,del Codice.
  6. In relazione a quanto disposto dall’articolo 33, non si applica il riferimento al valore del contratto pubblico. La rilevanza e la gravità dell’infrazione sono valutate anche con riferimento al valore delle categorie e classifiche dell’attestazione richiesta o conseguita, cui la falsità inerisce.
  7. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
  8. Il provvedimento finale viene notificato alle parti del procedimento dall’U.O.R., il quale procede tempestivamente all’inserimento nel Casellario della relativa annotazione.

Articolo 39

Sospensione dell’attività di attestazione

  1. Ferme restando le previsioni di cui agli artt. 76, comma 3 e 77, comma 3, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice la procedura di attestazione prevista dall’art. 76 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice nella quale è presentata documentazione non confermata dai soggetti emittenti, è sospesa nelle more della conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 40 comma 9 – ter del Codice e dell’eventuale successivo procedimento  ai sensi dell’art. 40 comma 9 quater  disciplinato dal presente titolo.

 

TITOLO III -Procedimento sanzionatorio nei confronti delle SOA 
(articolo 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione)

 

Articolo 40

Fase pre-istruttoria e istruttoria

  1. L’U.O.R. competente, venuto a conoscenza dell’esistenza del verificarsi di circostanze che potrebbero ricondursi ad una delle fattispecie di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione acquisisce ogni elemento utile alla valutazione della sussistenza dei presupposti per formulare una contestazione di addebiti alla SOA. Quando l’U.O.R. competente viene a conoscenza dell’esistenza delle summenzionate circostanze a seguito di denuncia di terzi interessati, esso procede alla acquisizione di ogni elemento utile alla valutazione della sussistenza dei presupposti per formulare una eventuale contestazione di addebiti alla SOA nei 90 giorni successivi.
  2. Entro 60 giorni dalla acquisizione della documentazione e/o delle informazioni utili alla formulazione di una contestazione di addebiti, sussistendo i presupposti per procedere, l’U.O.R. competente provvede all’invio della comunicazione di avvio del procedimento in Consiglio per la necessaria approvazione. La comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio viene, quindi, effettuata entro 30 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio.
  3. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere indicati:
    1. l’oggetto del procedimento e le sanzioni previste dall’articolo 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, nel limite massimo irrogabile;
    2. l’indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della comunicazione di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di chiedere l’audizione dinanzi all’U.O.R. nel termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento;
    3. il termine massimo di 90 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla scadenza del termine di cui alla lettera b);
    4. l’Ufficio dell’Autorità presso il quale è possibile accedere agli atti del procedimento;
    5. il nominativo del responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;
    6. l’indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) dell’Autorità presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;
    7. l’invito a comunicare con il primo atto utile l’eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio.
  4. L’U.O.R. può richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti alla SOA e ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell’istruttoria del procedimento ovvero convocare gli stessi soggetti in audizione presso l’U.O.R.
  5. Le richieste istruttorie devono essere formulate per iscritto e devono indicare:
    1. i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti;
    2. il termine non superiore a 20 giorni entro il quale dovranno essere forniti gli elementi richiesti; tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati;
    3. nel caso in cui le informazioni vengano richieste a soggetti diversi dalla SOA nei cui confronti è stato avviato il procedimento, l’indicazione del R.U.P., con i relativi contatti e l’indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;
    4. la data prevista per l’eventuale audizione dinanzi all’U.O.R. competente.
  6. Le acquisizioni documentali in fase istruttoria sono comunicate alla SOA interessata, con assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 giorni per l’invio di controdeduzioni e documenti.
  7. Il termine per l’adozione del provvedimento finale da parte dell’Autorità è sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell’istruttoria e, in particolare, in tutti i casi in cui il Regolamento prevede l’assegnazione di un termine alle parti o a terzi per le produzioni istruttorie sino alla scadenza del termine stesso e per il periodo necessario all’eventuale svolgimento dell’audizione ai sensi dell’articolo 41.

Articolo 41

Audizione delle parti in fase istruttoria

  1. All’audizione delle parti in fase istruttoria si applica l’articolo 30.

Articolo 42

Conclusione della fase istruttoria

  1. Nei casi in cui l’U.O.R. ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione di un provvedimento sanzionatorio, prima della rimessione al Consiglio, invia alla SOA una comunicazione contenente una esposizione sintetica delle principali risultanze istruttorie, nonché il termine, non superiore a 15 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione, per l’acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa e per l’eventuale richiesta motivata di audizione dinanzi al Consiglio, specificando che le deduzioni, i documenti e le richieste presentati successivamente al termine massimo assegnato non saranno presi in considerazione.
  2. Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell’audizione.

Articolo 43

Fase decisoria

  1. Al termine della fase istruttoria, l’U.O.R. sottopone la questione al Consiglio che può:
    1. adottare il provvedimento finale;
    2. richiedere all’U.O.R. un supplemento di istruttoria, con specifica indicazione degli elementi da acquisire, ovvero richiedere agli Uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;
    3. convocare in audizione le parti, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini della adozione del provvedimento finale.
  2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l’U.O.R. instaura un nuovo contraddittorio con le parti, procede ai sensi dell’articolo 40, commi da 4 a 7, e sottopone tempestivamente al Consiglio le ulteriori risultanze istruttorie al fine dell’adozione del provvedimento finale. Dall’invio di tale comunicazione decorrerà nuovamente il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento.
  3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dalla convocazione dell’audizione sino al giorno di svolgimento della stessa.
  4. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento. Nel caso di irrogazione della sanzione della sospensione ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione, il Consiglio può altresì impartire disposizioni alla SOA. Il provvedimento indica, anche, il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
  5. Il provvedimento finale viene comunicato alle parti del procedimento dall’U.O.R., che procede anche alla tempestiva annotazione della sanzione irrogata nel Casellario.

Articolo 44

Criteri di determinazione delle sanzioni

  1. Per la quantificazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive il Consiglio valuta gli elementi oggettivi e soggettivi di gravità della/e violazione/i commessa/e e le eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti secondo le modalità ed i criteri previsti nell’ Allegato 1 al presente regolamento.

 

PARTE IV - CASELLARIO

 

Articolo 45

Durata della pubblicazione nel Casellario dell’annotazione e modalità di inserimento delle annotazioni relative a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria

  1. Il termine di durata delle annotazioni inserite nel Casellario, indicato nel provvedimento finale, ai sensi dell’articolo 38, comma 1-ter, articolo 40, comma 9-quater ed articolo 48, comma 1, del Codice decorre dalla data di pubblicazione delle annotazioni stesse. Trascorso detto termine, le annotazioni perdono efficacia.
  2. Nell’apposita sezione del Casellario dedicata alle SOA sono inseriti i provvedimenti relativi alle sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice.
  3. Qualora nel periodo di pubblicazione dell’annotazione intervenga un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che sospende in via cautelare la decisione dell’Autorità con la quale è stata disposta l’annotazione, l’Autorità provvede all’oscuramento dell’annotazione nel Casellario.  
  4. Qualora, nel periodo di pubblicazione dell’annotazione intervenga un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che annulla, in primo o in secondo grado, la decisione dell’Autorità con la quale è stata disposta l’annotazione, l’Autorità provvede alla cancellazione dell’annotazione.
  5. Qualora un provvedimento non definitivo di annullamento  dell’Autorità Giudiziaria venga meno per effetto di una successiva pronuncia giudiziale, l’annotazione viene nuovamente resa visibile o inserita nel Casellario, nell’originaria formulazione e con la precisazione della durata interdittiva residua calcolata al netto del periodo di interdizione già scontato dall’operatore economico.

 

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 46

Moduli segnalazioni

  1. Le segnalazioni inviate dalle stazioni appaltanti e dagli enti aggiudicatori, sulla base delle quali vengono avviati i procedimenti sanzionatori di cui al presente Regolamento, sono formulate compilando in tutte le loro parti gli appositi moduli pubblicati sul sito internet dell’Autorità (www.avcp.it). Tali moduli dovranno essere corredati dalla necessaria documentazione tecnico-amministrativa ed inviati all’Autorità entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento, dall’adozione dell’atto o dalla conoscenza del fatto oggetto di segnalazione.

Articolo 47

Accesso agli atti del procedimento

  1. L’accesso agli atti relativi ai procedimenti di cui al presente Regolamento è disciplinato  dal Regolamento di accesso agli atti pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità.

Articolo 48

Computo dei termini

  1. Per il computo dei termini previsti dal presente Regolamento si applica l’articolo 155 del codice di procedura civile.
  2. I termini di avvio del procedimento indicati nel presente Regolamento sono perentori.

Articolo 49

Entrata in vigore e abrogazioni

  1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
  2. Dall’entrata in vigore del Regolamento sono abrogati i seguenti atti:
    1. “Regole del procedimento per l'iscrizione nel casellario dell'annotazione nei confronti dell’operatore economico escluso per aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara ai sensi della lettera h) dell'articolo 38 del d.lgs n. 163 del 2006” (allegato alla Determinazione n. 1/2010 dell’Autorità pubblicata in data 12 gennaio 2010);
    2. “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 163/2006” (depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 ottobre 2010);
    3. “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, limitatamente alle sanzioni nei confronti delle SOA di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4-4-2011- Suppl. Ordinario n. 91);
    4. “Regolamento in materia di procedimento ex art. 40, comma 9 – quater, del D.Lgs. 163/06 per l’accertamento della responsabilità delle imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 168 del 21 luglio 2011).

 

Approvato nell’adunanza del 26 febbraio 2014

Il Presidente
Sergio Santoro

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 marzo 2014

Il Segretario
Maria Esposito