Normativa

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Individuazione delle categorie di lavorazioni che richiedono l’esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 24 aprile 2014
Data: 
29/04/2014

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 24 aprile 2014 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2014)

Individuazione delle categorie di lavorazioni che richiedono l’esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47.

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, ser- vizi e forniture e il relativo decreto di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, di decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato che ha, tra l’altro, disposto l’annulla- mento delle disposizioni regolamentari del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, in relazione, quest’ultimo, alla tabella sintetica delle categorie contenuta nell’Allegato A del medesimo decreto;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015” e, in particolare, l’arti- colo 12 (Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici), nel quale è previsto che, al fine di garantire la stabilità del mercato dei lavori pubblici, nelle more dell’emanazione delle disposizioni regolamentari sostitutive delle sopra citate disposizioni regolamentari annullate, con decreto del Ministro del- le infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto- legge, sono individuate le categorie di lavorazioni di cui all’Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che, in ragione dell’assoluta spe- cificità strettamente connessa alla rilevante complessità tecnica o al notevole contenuto tecnologico, richiedono l’esecuzione da parte di operatori economici in possesso della specifica qualificazione e, tra di esse, le categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l’articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Considerato che per quanto attiene le categorie a qualificazione obbligatoria, la riduzione delle categorie specialistiche già individuate dall’articolo 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, può essere operata attraverso l’eliminazione di alcune categorie caratterizzate da minore complessità tecnica quali le categorie OS 9, OS 12-B, OS 15, OS 16, OS 31, nonché delle categorie OS 17, OS 19, OS 22, OS 27 e OS 29 in quanto in generale afferenti a settori per i quali il sistema di qualificazione è solo uno dei parametri che regola il funzionamento del mercato e la selezione degli operatori economici, mentre, per quanto concerne le categorie cc.dd. “superspecialistiche”, evidenti ragioni di tutela, da un lato, della corretta dinamica concorrenziale fra operatori ed, al contempo, della salvaguardia dell’interesse

pubblico posto in capo alle stazioni appaltanti, suggeriscono il mantenimento del possesso di specifici requisiti selettivi per l’esecuzione di opere connotate da rilevante complessità tecnica ovvero da notevole contenuto tecno- logico nell’alveo delle quali rientrano le categorie afferenti i beni culturali (OS 2-A, OS 2-B, OS 25), la sicurezza strutturale e infrastrutturale (OS 11, OS 12-A; OS 13; OS 18-A, OS 18-B; OS 21; OS 32), la sicurezza impiantistica (OG 11, OS 4, OS 30) ed il ciclo dei rifiuti (OS 14), anche alla luce dei requisiti particolarmente stringenti richiesti dal vigente quadro normativo, per l’esecuzione delle singole realizzazioni cui le citate categorie afferiscono, nonché per il possibile impatto sulla salute pubblica e la pubblica incolumità di talune delle realizzazioni sussumi- bili nelle categorie in parola;

Considerato il complesso processo di revisione delle categorie a qualificazione obbligatoria e delle categorie superspecialistiche volto ad una riduzione delle categorie stesse, tale da raggiungere un adeguato punto di equilibrio che tenga conto di criteri oggettivi indicativi del livello di specializzazione delle opere riconducibili alle singole categorie oltre che di un attento bilanciamento dei contrapposti interessi tra imprese generali e specialistiche;

Decreta:

Art. 1.

Categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria

1. Non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individua- te nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35.

Art. 2.

Categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l’articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le lavorazioni, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all’articolo 108, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A del medesimo decreto con l’acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS 32.

Art. 3.

Disposizioni di coordinamento e transitorie

1. I richiami contenuti nelle disposizioni vigenti all’ar- ticolo 107, comma 2, del decreto del Presidente della Re- pubblica n. 207 del 2010 si intendono riferiti alle disposi- zioni di cui all’articolo 2 del presente decreto. I richiami, contenuti negli articoli 108, comma 1, e 109, comma 1, all’articolo 109, comma 2, del predetto decreto del Pre- sidente della Repubblica n. 207 del 2010, si intendono riferiti all’articolo 1 del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applica- no alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Le disposizioni del presente decreto cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive delle previsioni di cui agli arti- coli 107, comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Pre- sidente della Repubblica n. 207 del 2010, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Roma, 24 aprile 2014

Il Ministro: Lupi

Linee guida per l’applicazione “dell’indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte”

Dipartimento della Funzione Pubblica: Direttiva del 9 gennaio 2014 (GU n. 59 del 12 marzo 2014)
Data: 
10/04/2014

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014 la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica,  recante le Linee guida per l’applicazione “dell’indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte”.
La  Direttiva ha  l'obiettivo  di  fornire  alle  pubbliche amministrazioni  linee  guida  sull'applicazione  dell'art.  28   del decreto-legge  del  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  nella parte  in  cui
ha  introdotto  l'indennizzo  da  ritardo   nella   conclusione   dei procedimenti ad istanza di parte.
La fattispecie dell'indennizzo da ritardo va nettamente distinta da quella prevista dall'art. 7, comma  1,  lettera  c)  della  legge  n. 69/2009 in materia di  danno  da  ritardo .
Mentre quest’ultimo presuppone, infatti,   l'avvenuta  prova  dell'esistenza  stessa  del danno, del comportamento colposo  o  doloso  dell'Amministrazione  e, ancor di più, della dimostrazione  dell'esistenza  di  un  nesso  di causalità tra il danno lamentato e la condotta posta in essere dalla Pubblica Amministrazione,   la fattispecie   dell'indennizzo   da   ritardo,      prescinde    dalla     dimostrazione di tali presupposti .
Viene puntualizzato, in proposito, nelle premessa della Direttiva che  "L'utilizzo del termine «indennizzo» (nozione che trova differenti e specifiche discipline nell'ordinamento) consente di ritenere  che  il pagamento della somma di cui si  tratta  debba  essere  dovuto  anche nell’eventualità in cui la mancata emanazione del provvedimento  sia riconducibile  ad  un  comportamento  "scusabile",  e   astrattamente "lecito", dell'Amministrazione.

Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell' AVCP

Data: 
02/04/2014
Tipo di Provvedimento: 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Materia: 
Sanzioni AVCP

Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art 8, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

 

Il Consiglio

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO l’articolo 8, comma 4, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture disciplina con regolamento l'esercizio del potere sanzionatorio nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell'apertura dell'istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti;

VISTO, altresì, l’articolo 6, comma 11, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità ai sensi del comma 9 del medesimo articolo ovvero che forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché nei confronti degli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione;

VISTO, altresì, l’articolo 7, comma 8, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori che omettano, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti dalla norma, ovvero che forniscano dati non veritieri;

VISTO, altresì, l’articolo 38, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi del comma 1, lettera h), del medesimo articolo, fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;

VISTO, altresì, l’articolo 48, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui, in sede di verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa a campione e sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria, quando la prova degli stessi non sia fornita dal concorrente, ovvero non siano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente medesimo dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, altresì, per la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento;

VISTO, altresì, l’articolo 40, comma 9-quater, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, ai sensi del quale, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO, in particolare, l’articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, riguardante le sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA, la sospensione e la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione;

VISTO, in particolare, l’art 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che disciplina il potere sanzionatorio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in caso di violazione, da parte delle imprese qualificate, dell’obbligo di informazione;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato in data 20 dicembre 2007 e s.m.i.;

CONSIDERATA l’opportunità di adottare un unico regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,

EMANA

il seguente Regolamento:

 

PARTE I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

  TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
 

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

  • Autorità, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
  • Casellario, il Casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed all’articolo 8, commi 2 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
  • Codice, il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
  • Consiglio, il Consiglio dell'Autorità;
  • U.O.R., l'Unità Organizzativa Responsabile che, in base ai Regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità, è competente per il procedimento, all’interno della quale è individuato il Responsabile del Procedimento;
  • Regolamento, il presente Regolamento;
  • Regolamento di esecuzione ed attuazione, il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
  • Regolamento di accesso agli atti, il Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall'Autorità adottato con deliberazione del 10 settembre 2008;
  • SOA, le Società Organismi di Attestazione;
  • CEL,  certificato di esecuzione lavori.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il Regolamento disciplina il procedimento per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, ai sensi dell’articolo 6, comma 11, articolo 7, comma 8, articolo 38, comma 1-ter, articolo 40, comma 9-quater, articolo 48, commi 1 e 2 del Codice nonché ai sensi degli articoli 73 e 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Articolo 3

Segreto d’ufficio

1. Nei limiti necessari per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di cui al Regolamento, tutte le notizie, le informazioni e/o i dati acquisiti nello svolgimento dell’attività istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all’articolo 331 del codice di procedura penale ed all’articolo 6, comma 13, del Codice.

Articolo 4

Comunicazioni

1. Le comunicazioni e le notificazioni relative ai procedimenti disciplinati dal presente Regolamento sono effettuate presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata alla Autorità dai soggetti interessati.
2. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate nelle altre forme previste dall’ordinamento vigente che assicurino la prova della ricezione da parte dei soggetti interessati.

 

PARTE II
PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER OMESSE O FALSE COMUNICAZIONI ALL’AUTORITÀ

TITOLO I - Procedimento sanzionatorio nei confronti dei soggetti che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità ovvero che abbiano fornito informazioni o esibito documenti non veritieri 
(articolo 6, commi 9 e 11, del Codice)

 

Articolo 5

Fase pre-istruttoria

  1. La richiesta di documenti, informazioni e chiarimenti ai soggetti indicati dall’articolo 6, comma 9, del Codice, viene inviata, dall’Ufficio dell’Autorità cui occorrono le predette informazioni o documenti, al soggetto in possesso delle stesse, con assegnazione di un termine e con espresso avvertimento della conseguenza sanzionatoria di cui all’art. 6, comma 11, del Codice per l’omessa risposta o per l’esibizione di documenti non veritieri.
  2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1, l’Ufficio richiedente invia gli atti all’U.O.R. competente per l’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 6, comma 11, del Codice.
  3. Acquisita la documentazione ai sensi del comma  2, entro il termine massimo di 90 giorni l’U.O.R. competente valuta gli elementi a disposizione e procede:
    1. all’archiviazione della segnalazione, nel caso in cui non sussistano i presupposti di fatto o di diritto per l’avvio del procedimento sanzionatorio;
    2. all’avvio del procedimento sanzionatorio, dandone comunicazione all’Ufficio che ha trasmesso la segnalazione.
  4. Qualora, prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio o durante lo svolgimento dello stesso, le informazioni richieste pervengano all’Ufficio richiedente di cui al comma 1, quest’ultimo ne dà immediata notizia all’U.O.R. competente ai fini dell’istruttoria del procedimento sanzionatorio.

Articolo 6

Fase istruttoria

1. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati:

  1. l’oggetto del procedimento e la sanzione comminabile all’esito dello stesso, nel limite massimo irrogabile;
  2. il termine non superiore a 180 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio, fermi restando i casi di sospensione disciplinati nel presente Regolamento;
  3. l’indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della comunicazione di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di chiedere l’audizione dinanzi all’U.O.R., nel termine massimo di 20 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento; tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati;
  4. l’Ufficio dell’Autorità presso il quale è possibile accedere agli atti del procedimento;
  5. il nominativo del responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;
  6. l’indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) dell’Autorità presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;
  7. l’invito a comunicare con il primo atto utile l’eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio.

2. L’U.O.R. può, in qualunque fase del procedimento sanzionatorio, richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti in merito al procedimento in corso, a stazioni appaltanti ed operatori economici, nonché ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell’istruttoria, ovvero convocare le parti in audizione presso l’U.O.R.

3. Le richieste istruttorie devono essere formulate per iscritto e devono indicare:

  1. i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti;
  2. il termine non superiore a 20 giorni, entro il quale dovranno essere forniti gli elementi richiesti; tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati;
  3. nel caso in cui le informazioni vengano richieste a stazioni appaltanti, l’indicazione del R.U.P., con i relativi contatti e l’indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;
  4. la data prevista per l’eventuale audizione dinanzi all’U.O.R. competente.

4. Gli elementi istruttori rilevanti  che emergono nel corso del procedimento sono comunicati alle parti con assegnazione di un termine non superiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni.

5. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in tutti i casi in cui il Regolamento prevede l’assegnazione di un termine alle parti o a terzi per le produzioni istruttorie sino alla scadenza del termine stesso e per il periodo necessario allo svolgimento dell’audizione ai sensi del successivo articolo 7.

Articolo 7

Audizione delle parti in fase istruttoria

  1. Nel corso dell’audizione il responsabile del procedimento invita le parti o i loro rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari. Per gli operatori economici interviene il legale rappresentante o un suo delegato.
  2. Dell’audizione è redatto processo verbale, sottoscritto dal responsabile del procedimento, da altro funzionario dell’U.O.R. eventualmente presente e dalle parti o dai loro rappresentanti, cui viene consegnata copia del verbale stesso.

Articolo  8

Conclusione della fase istruttoria

  1. L’U.O.R., esaminata la documentazione acquisita agli atti, può proporre al Direttore Generale competente:
    1. l’archiviazione del procedimento, nei casi in cui verifichi la manifesta insussistenza dei presupposti per  il suo avvio;
    2. la sottoposizione delle risultanze istruttorie al Consiglio per l’adozione del provvedimento finale.
  2. L’U.O.R. dà comunicazione alle parti delle archiviazioni effettuate ai sensi del comma 1, lettera a). Provvede, altresì, a darne notizia riassuntiva trimestrale al Consiglio, motivando adeguatamente in ordine alle ragioni dell’archiviazione.
  3. Prima della rimessione della questione al Consiglio ai sensi del comma 1, lettera b), l’U.O.R. invia alle parti una comunicazione contenente una esposizione sintetica delle principali risultanze istruttorie, nonché l’indicazione del termine, non superiore a 15 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per l’acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa, specificando che le deduzioni ed i documenti presentati successivamente al termine massimo assegnato non saranno presi in considerazione.
  4. Il termine di conclusione del procedimento da parte dell’Autorità è sospeso dall’invio della comunicazione di cui al comma 3 fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.

Articolo 9

Fase decisoria

  1. Al termine della fase istruttoria, l’U.O.R. sottopone la questione al Consiglio, che può:
    1. adottare il provvedimento finale;
    2. richiedere all’U.O.R. un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli Uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;
    3. convocare in audizione le parti, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini della adozione del provvedimento finale.
  2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l’U.O.R. instaura un nuovo contraddittorio con le parti, procede ai sensi dell’articolo 6, commi da 3 a 5 e sottopone tempestivamente al Consiglio le ulteriori risultanze istruttorie al fine dell’adozione del provvedimento finale.
  3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il termine per la conclusione del procedimento è sospeso  dall’invio alle parti interessate della convocazione in audizione sino al giorno di svolgimento della stessa.
  4. Il provvedimento finale approvato dal Consiglio deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione  e la misura delle sanzioni comminate. Esso indica, altresì, le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Il provvedimento indica, anche, il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
  5. Il provvedimento finale viene  comunicato alle parti del procedimento dall’U.O.R.

Articolo 10

Omesse o false comunicazioni a stazioni appaltanti, enti aggiudicatori o organismi di attestazione

  1. Il procedimento di cui al presente Titolo I si applica anche per l’irrogazione della sanzione pecuniaria da parte dell’Autorità, ai sensi dell’art. 6, comma 11, ultimo periodo, del Codice, agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.
  2.  Nelle ipotesi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori o gli organismi di attestazione inviano una segnalazione all’Autorità. Qualora sia prevista anche l’irrogazione di una sanzione interdittiva, trovano applicazione le disposizioni che disciplinano il relativo procedimento.

Articolo 11

Criteri per la quantificazione delle sanzioni

1. Per la determinazione dell’importo della sanzione pecuniaria l’Autorità segue i parametri contenuti nell’articolo 6, comma 8, del Codice e nell’articolo 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”  ed in particolare:

  • rilevanza e gravità dell’infrazione, con particolare riferimento all’elemento psicologico;
  • opera svolta dall’operatore economico per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione;
  • eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.

2.  La rilevanza e la gravità dell’infrazione sono valutate anche con riferimento all’effetto pregiudizievole dell’omissione ai fini dell’attività dell’Autorità ed alle motivazioni addotte per giustificare il ritardo o l’omissione.

Articolo 12

Segnalazioni sui CEL da parte delle SOA

  1. Le SOA che, nell’attività di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, lett. b) del Codice, riscontrano che il CEL presentato dall’impresa ai fini della qualificazione non è presente nel Casellario Informatico, ne danno, entro 15 giorni, diretta comunicazione alla stazione appaltante ed all’Ufficio competente dell’Autorità che, effettuate le necessarie verifiche, invia gli atti all’U.O.R. per l’avvio del procedimento sanzionatorio di cui all’articolo 6, comma 11 del Codice.
  2.  L’U.O.R. procede ai sensi del presente Titolo.

 

TITOLO  II - Procedimento sanzionatorio nei confronti delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di adempiere agli obblighi informativi ovvero che abbiano fornito informazioni o esibito documenti non veritieri
(articolo 7, comma 8, del Codice)

 

Articolo  13

Fase pre-istruttoria

  1. L’Ufficio competente con cadenza  periodica provvede a verificare il corretto assolvimento degli obblighi informativi di cui all’art. 7, comma 8, del Codice a carico delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori.
  2. Ove in sede di verifica periodica sia accertato l’inadempimento degli obblighi informativi, l’Ufficio competente invia gli atti all’U.O.R. competente per l’attivazione del procedimento sanzionatorio.
  3. Alla fase pre-istruttoria si applica il comma 3 dell’art. 5
  4. Qualora prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio o durante lo svolgimento dello stesso l’U.O.R. competente accerti, tramite la consultazione della banca dati dell’Osservatorio o per comunicazione da parte dell’Ufficio competente di cui al comma 1, che le informazioni richieste sono state trasmesse, ne tiene conto ai fini dell’istruttoria del procedimento.

Articolo  14

Fase istruttoria

  1. L’U.O.R. comunica al soggetto inadempiente l’avvio del procedimento per l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 7, comma 8, del Codice, contestando gli addebiti entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla ricezione degli atti dall’Ufficio competente.
  2. Alla fase istruttoria di cui al presente Titolo si applica quanto previsto all’art. 6.

Articolo  15

Audizione delle parti in fase istruttoria

  1. All’audizione delle parti in fase istruttoria si applica l’articolo 7.

Articolo 16

Conclusione della fase istruttoria

  1. Alla conclusione della fase istruttoria si applicano i commi 1 e 2  dell’articolo  8.

Articolo 17

Fase decisoria

  1.  Alla fase decisoria si applicano gli artt. 9 e 11.

 

TITOLO III – Procedimento sanzionatorio per violazione da parte delle imprese dell’obbligo di informazione
(art. 74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice)

 

Articolo 18

Condotte sanzionate – ambito di applicazione

  1. Alle imprese qualificate ai sensi dell’art. 40 del Codice, l’Autorità può comminare, ai sensi dell’art.74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice, sanzioni in relazione alle seguenti condotte:
    1. mancata risposta alle richieste afferenti la qualificazione, formulate dall’Autorità ai sensi dell’art. 6, comma 9, del Codice (art. 74, comma 1, del  Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice);
    2. segnalazione da parte delle SOA (art. 74, comma 4, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice) di inadempimenti dell’impresa in materia di qualificazione;
    3. produzione, da parte dell’impresa, di informazioni e documenti non veritieri in materia di qualificazione.

 

CAPO I – Procedimento sanzionatorio per mancata risposta alle richieste, afferenti la qualificazione, formulate dall’Autorità ai sensi dell’art. 6, comma 9 del Codice

 

Articolo 19

Fase pre–istruttoria

1. La richiesta di documenti, informazioni e chiarimenti viene inviata all’impresa qualificata  dall’U.O.R. ai sensi degli articoli 6, comma 9, del Codice e 74, comma 1, del Regolamento di attuazione del Codice, con l’espressa indicazione del termine di adempimento di 30 giorni e delle conseguenze sanzionatorie  in caso di  mancata risposta tempestiva.
2. L’U.O.R., decorso inutilmente il termine di 30 giorni di cui al comma 1, entro il termine massimo di 90 giorni valuta gli elementi a disposizione e procede all’avvio del procedimento sanzionatorio nel caso in cui sussistano i presupposti di fatto o di diritto.

 Articolo 20

Fase istruttoria

1. Alla fase istruttoria si applica l’art. 6 .
2. La comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 6, comma 1, deve essere integrata dagli elementi di seguito elencati che dovranno essere alternativamente indicati qualora ne ricorrano i presupposti:
a.1) l’avviso che, essendo decorso inutilmente l’ulteriore termine di 60 giorni dalla scadenza del primo termine di 30 giorni, il procedimento sanzionatorio comporta la sospensione della attestazione per un periodo di un anno e che la sospensione potrà comunque essere revocata nel caso in cui l’impresa successivamente adempia a quanto richiesto dall’Autorità;
a.2) l’avviso che, decorso il termine della sospensione, qualora l’operatore economico continui ad essere inadempiente, l’Autorità disporrà la decadenza dell’attestazione.

Articolo  21

Audizione delle parti in fase istruttoria

1. All’audizione delle parti in fase istruttoria si applica l’articolo 7.

Articolo 22

Conclusione della fase istruttoria

1. Alla conclusione della fase istruttoria si applica l’articolo  8.

Articolo 23

Fase decisoria

  1. Alla fase decisoria si applica l’art. 9.
  2. Il provvedimento finale viene comunicato alle parti del procedimento dall’U.O.R., il quale, nel caso in cui il Consiglio abbia deliberato l’iscrizione nel Casellario, procede tempestivamente all’inserimento dell’annotazione.

 

CAPO II – Procedimento sanzionatorio su segnalazione delle SOA

 

Articolo 24

Fase pre-istruttoria

1. Qualora l’impresa sia inadempiente alle richieste della SOA attestante, formulate per le finalità previste dall’art. 70, comma 1, lettera f), del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice, nel termine indicato dalla SOA stessa comunque non superiore a 30 giorni, la SOA, entro 15 giorni dalla scadenza del predetto termine, informa l’Autorità.
2. Acquisita la documentazione ai sensi del comma 2, l’U.O.R. competente, entro il termine massimo di 90 giorni, valuta gli elementi a disposizione e procede:
a) all’archiviazione della segnalazione, nel caso in cui non sussistano i presupposti di fatto o di diritto per l’avvio del procedimento sanzionatorio; 
b) all’avvio del procedimento sanzionatorio, dandone comunicazione anche alla SOA che ha trasmesso la segnalazione. 
3.Qualora, prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio o durante lo svolgimento dello stesso, le informazioni richieste pervengano alla SOA, quest’ultima ne dà immediata notizia all’U.O.R. competente ai fini dell’istruttoria del procedimento sanzionatorio.

Articolo 25

Procedimento

1. L’U.O.R. applica il procedimento di cui agli artt. 20, 21, 22 e 23 del precedente CAPO I del presente titolo.  

 

CAPO III – Segnalazione dell’Autorità alla SOA per produzione di informazioni e documenti non veritieri in materia di qualificazione

 

Articolo 26

Presupposto della segnalazione

1. Qualora l’impresa sia sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 6, comma 11, del Codice per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l’Autorità informa la SOA che provvede ai sensi dell’art. 40, comma 9 ter, del Codice.

Articolo 27

Criterio di individuazione del procedimento applicabile

1. I procedimenti descritti nel presente Titolo III, Capi I e II, hanno carattere di specialità e prevalgono su quello del Titolo I in caso di concorrenza di condotte sanzionabili ai sensi dell’art. 6, commi 9 e 11, del Codice  (Titolo I) ed ai sensi dell’art. 74, commi 1 e 4 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice (Titolo III).

 

PARTE III – PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI COMPROVA DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E NEI CONFRONTI DELLE SOA.

TITOLO I - Procedimento sanzionatorio in materia di comprova, da parte degli operatori economici, del possesso dei requisiti generali o speciali di qualificazione 
(articolo 38, comma 1-ter; articolo 48, commi 1 e 2, del Codice)

 

Articolo 28

Fase pre-istruttoria

  1. L’ U.O.R. avvia la fase pre-istruttoria del procedimento sanzionatorio in materia di comprova, da parte degli operatori economici, del possesso dei requisiti generali o speciali di qualificazione ai sensi dell’articolo 38, comma 1-ter e dell’articolo 48, commi 1 e 2, sulla base delle segnalazioni ricevute dalle stazioni appaltanti o dagli enti aggiudicatori ovvero d’ufficio.
  2. Nel caso in cui, dagli elementi contenuti nella segnalazione risulti evidente l’inesistenza in punto di fatto dei presupposti o l’inconferenza della segnalazione ovvero che la fattispecie esula da quelle previste nell’ambito di applicazione del presente Regolamento, l’U.O.R. ne dispone l’archiviazione, dandone comunicazione al segnalante ed all’operatore economico. Delle archiviazioni effettuate ai sensi del presente comma viene data notizia riassuntiva trimestrale al Consiglio.
  3. Nel caso in cui la segnalazione risulti incompleta, l’U.O.R. formula una richiesta di integrazioni al segnalante, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del Codice.
  4. Nella richiesta di cui al comma 3 sono indicate le modalità di presentazione della segnalazione, i documenti che devono essere allegati ed i termini entro i quali le informazioni devono essere fornite.
  5. Qualora la documentazione e/o le informazioni richieste non vengano fornite entro i termini indicati nella richiesta, ovvero risultino non veritiere, l’U.O.R. competente avvia d’ufficio il procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 6, comma 11, del Codice, secondo le modalità descritte nel Titolo I Parte II del presente Regolamento.
  6. L’U.O.R., fatte salve le archiviazioni disposte ai sensi del comma 3 del presente articolo, comunica alle parti l’avvio del procedimento sanzionatorio, entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione completa.

Articolo 29

Fase istruttoria

  1. Il procedimento sanzionatorio inizia con la comunicazione di avvio nella quale sono indicati:
    1. l’oggetto del procedimento e le sanzioni comminabili all’esito dello stesso, nel limite massimo irrogabile;
    2. il termine, non superiore a 180 giorni, per la conclusione del procedimento, decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio, fermi restando i casi di sospensione disciplinati nel presente Regolamento;
    3. l’indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della comunicazione di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di chiedere l’audizione dinanzi all’U.O.R., nel termine massimo di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento; tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati;
    4. l’Ufficio dell’Autorità presso il quale è possibile accedere agli atti del procedimento;
    5. il nominativo del responsabile del procedimento con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;
    6. l’indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) dell’Autorità presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;
    7. l’invito a comunicare con il primo atto utile l’eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio.
  2. L’U.O.R. può, in qualunque fase del procedimento, richiedere, documenti, informazioni e/o chiarimenti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici nonché ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell’istruttoria del procedimento, ovvero convocare le parti in audizione presso l’U.O.R.
  3. Le richieste istruttorie devono essere formulate per iscritto e devono indicare:
    1. i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti;
    2. il termine non superiore a 20 giorni, entro il quale dovranno essere forniti gli elementi richiesti; tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati;
    3. nel caso in cui le informazioni vengano richieste a soggetti diversi da quelli ai quali è stato notificato l’avvio del procedimento, l’indicazione del R.U.P., con i relativi contatti e l’indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;
    4. la data prevista per l’eventuale audizione dinanzi all’U.O.R. competente.
  4. Gli elementi istruttori di rilievo che emergono nel corso del procedimento sono comunicati alle parti con assegnazione di un termine non superiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni.
  5. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in tutti i casi in cui il Regolamento prevede l’assegnazione di un termine alle parti o a terzi per le produzioni istruttorie sino alla scadenza del termine stesso e per il periodo necessario allo svolgimento dell’audizione ai sensi del successivo articolo 30.

Articolo 30

Audizione delle parti in fase istruttoria

  1. Nel corso dell’audizione il responsabile del procedimento invita le parti o i loro rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari. Per gli operatori economici interviene il legale rappresentante o un suo delegato.
  2. Dell’audizione è redatto processo verbale, sottoscritto dal responsabile del procedimento, da altro funzionario dell’U.O.R. eventualmente presente e dalle parti o dai loro rappresentanti, cui viene consegnata copia del verbale stesso.

Articolo 31

Conclusione della fase istruttoria

1. L’U.O.R., esaminata la documentazione acquisita agli atti, può proporre al Direttore Generale competente:
a) l’archiviazione del procedimento, nei casi in cui verifichi la manifesta insussistenza dei presupposti per l’avvio del procedimento;
b) la sottoposizione delle risultanze istruttorie al Consiglio per l’adozione del provvedimento finale. 
2. Delle archiviazioni effettuate ai sensi del comma 1, lettera a), l’U.O.R. dà comunicazione alle parti e provvede, altresì, a darne notizia riassuntiva trimestrale al Consiglio, motivando adeguatamente in ordine alle ragioni dell’archiviazione.
3. Prima della rimessione della questione al Consiglio, l’U.O.R. invia alle parti una comunicazione contenente una esposizione sintetica delle principali risultanze istruttorie, nonché l’indicazione del termine, non superiore a 15 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per l’acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa.
4. Il termine di conclusione del procedimento da parte dell’Autorità è sospeso dall’invio della comunicazione di cui al comma 3 fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.

Articolo 32

Fase decisoria

  1. Al termine della fase istruttoria, l’U.O.R. sottopone la questione al Consiglio che può:
    1. adottare il provvedimento finale;
    2. richiedere all’U.O.R. un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli Uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;
    3. convocare in audizione le parti, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini della adozione del provvedimento finale.
  2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l’U.O.R. instaura un nuovo contraddittorio con le parti, procede ai sensi dell’articolo 29, commi da 3 a 5 e sottopone tempestivamente al Consiglio le ulteriori risultanze istruttorie al fine dell’adozione del provvedimento finale.
  3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dal’invio della convocazione in audizione delle parti interessate sino al giorno di svolgimento della stessa.
  4. Il provvedimento finale approvato dal Consiglio deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, esso indica, altresì, le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento. Il provvedimento indica anche il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
  5. Il provvedimento finale viene notificato alle parti del procedimento dall’U.O.R., il quale, nel caso in cui il Consiglio abbia deliberato l’iscrizione nel Casellario, procede tempestivamente all’inserimento della annotazione.

Articolo 33

Criteri per la quantificazione delle sanzioni

1. Per la determinazione dell’importo della sanzione pecuniaria l’Autorità segue i parametri contenuti nell’articolo 6, comma 8, del Codice e nell’articolo 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” ed in particolare:

  • valore del contratto pubblico cui la violazione si riferisce;
  • rilevanza e gravità dell’infrazione, con particolare riferimento all’elemento psicologico;
  • opera svolta dall’operatore economico per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione;
  • eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.

2. Per la determinazione della durata dell’interdizione si fa riferimento agli stessi parametri, ove compatibili.

 

TITOLO II - Procedimento sanzionatorio nei confronti degli operatori economici che abbiano reso false dichiarazioni o presentato falsa documentazione alle SOA ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione 
(articolo 40, comma 9-quater, del Codice)

 

Articolo 34

Fase pre-istruttoria

  1. Le SOA comunicano all’operatore economico e all’Autorità l’esito dei procedimenti di accertamento del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici svolti ai sensi dell’articolo 40, comma 9-ter, del Codice, entro 10 giorni dalla conclusione dei medesimi ai sensi dell’articolo 70, comma 7, del Regolamento di esecuzione ed attuazione.
    Le SOA trasmettono ogni documentazione acquisita comprovante la presentazione della falsa dichiarazione o falsa documentazione, il documento disconosciuto ed i report istruttori della valutazione dei requisiti dell’impresa stessa. Se la falsità è inerente a certificati di esecuzione lavori, la trasmissione dovrà riguardare tutte le certificazioni di esecuzione lavori presentate dall’impresa ai fini del conseguimento dell’attestazione con allegate dichiarazione/i sostitutiva/e dell’impresa attestante/i la presentazione delle stesse ed i relativi riscontri di veridicità operati da quest’ultima.
  2. L’U.O.R., acquisita la comunicazione di cui al comma 1, nel caso in cui la stessa risulti incompleta, formula, entro 60 giorni dalla data di ricezione, una richiesta di integrazione alla SOA ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del Codice. Il termine per la conclusione del procedimento inizia a decorrere dalla data in cui la comunicazione è completa ai sensi del comma 1. Qualora la documentazione e/o le informazioni richieste non vengano fornite entro il suddetto termine ovvero risultino non veritiere, l’Autorità provvede ad avviare il procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 6, comma 11, del Codice e dell’articolo 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice.

 

Articolo 35

Fase istruttoria

  1. Entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui la comunicazione è completa ai sensi dell’articolo 34, comma 1, l’U.O.R. comunica all’operatore economico ed alla SOA l’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi all’art. 40, comma 9-quater del Codice.
  2. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati:
    1. l’oggetto del procedimento e le sanzioni comminabili all’esito dello stesso, nel limite massimo irrogabile;
    2. il termine, non superiore a 180 giorni, per la conclusione del procedimento, decorrente dalla scadenza del termine di cui alla successiva lettera c), fermi restando i casi di sospensione disciplinati nel presente Regolamento;
    3. l’indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della comunicazione di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di chiedere l’audizione dinanzi all’U.O.R., nel termine massimo di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento; tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati;
    4. l’Ufficio dell’Autorità presso il quale è possibile accedere agli atti del procedimento;
    5. il nominativo del responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per eventuali richieste di  chiarimenti e/o comunicazioni successive;
    6. l’indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) dell’Autorità presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;
    7. l’invito a comunicare con il primo atto utile l’eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio.
  3. L’U.O.R. può, in qualunque fase del procedimento, richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti, alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici, nonché ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell’istruttoria del procedimento, ovvero convocare le parti in audizione presso l’U.O.R.
  4. Le richieste istruttorie devono essere formulate per iscritto e devono indicare:
    1. i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti;
    2. il termine non superiore a 20 giorni, entro il quale dovranno essere forniti gli elementi richiesti; tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati;
    3. nel caso in cui le informazioni vengano richieste a soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, l’indicazione del R.U.P., con i relativi contatti e l’indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;
    4. la data prevista per l’eventuale audizione dinanzi all’U.O.R. competente.
  5. Gli elementi istruttori di novità e rilievo che emergono nel corso del procedimento sono comunicati alle parti con assegnazione di un termine non superiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni.
  6. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in tutti i casi in cui il Regolamento prevede l’assegnazione di un termine alle parti o a terzi per le produzioni istruttorie sino alla scadenza del termine stesso e per il periodo necessario allo svolgimento dell’audizione ai sensi del successivo articolo 36.

Articolo 36

Audizione delle parti in fase istruttoria

  1. All’audizione delle parti in fase istruttoria si applica l’articolo 30.

Articolo 37

Conclusione della fase istruttoria

1. L’U.O.R., esaminata la documentazione acquisita agli atti, può

  1. proporre al Consiglio l’archiviazione del procedimento nei casi in cui l’istruttoria abbia evidenziato la carenza dei presupposti per l’irrogazione delle sanzioni;
  2. inviare alle parti, nei casi in cui ritenga sussistenti i presupposti per l’irrogazione delle sanzioni e comunque prima della sottoposizione al Consiglio delle risultanze istruttorie per l’adozione del provvedimento finale, una comunicazione contenente una esposizione sintetica delle principali risultanze istruttorie, nonché l’indicazione del termine, non superiore a 15 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per l’acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa, specificando che le deduzioni ed i documenti presentati oltre il termine massimo assegnato non saranno presi in considerazione.

2. Il termine di conclusione del procedimento da parte dell’Autorità è sospeso dall’invio della comunicazione di cui al comma 1, lettera b), fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.

Articolo 38

Fase decisoria

  1. Al termine della fase istruttoria, l’U.O.R. sottopone la questione al Consiglio, il quale può a seguito del relativo esame:
    1. adottare il provvedimento finale;
    2. richiedere all’U.O.R. un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli Uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;
    3. convocare in audizione le parti, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini della adozione del provvedimento finale.
  2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l’U.O.R. instaura un nuovo contraddittorio con le parti procede ai sensi dell’articolo 35, commi da 3 a 6 e sottopone tempestivamente al Consiglio le ulteriori risultanze istruttorie al fine dell’adozione del provvedimento finale.
  3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dalla convocazione dell’audizione sino al giorno di svolgimento della stessa.
  4. In sede di adozione del provvedimento finale, il Consiglio, oltre all’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 6, comma 11, del Codice ed all’eventuale disposizione a carico della SOA della formalizzazione del provvedimento di diniego al rilascio dell’attestazione o di decadenza dell’attestazione ai fini dell’inserimento nel casellario informatico, può deliberare:
    1. l’insussistenza della causa interdittiva di cui comma 1, lettera m-bis, dell’articolo 38 del Codice se ritenuti insussistenti i presupposti della falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione o i presupposti per la configurabilità del dolo o della colpa grave ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater,del Codice, ;
    2. la sanzione interdittiva e pecuniaria, disponendo l’annotazione nel Casellario ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, del Codice se ritiene che la falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione siano state rese con dolo o colpa grave.
  5. L’annotazione nel Casellario viene effettuata dall’U.O.R. a seguito dell’adozione, da parte della SOA, del provvedimento di decadenza o diniego dell’attestazione ed a seguito dell’adozione, da parte dell’Autorità, del provvedimento che definisce il procedimento ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater,del Codice.
  6. In relazione a quanto disposto dall’articolo 33, non si applica il riferimento al valore del contratto pubblico. La rilevanza e la gravità dell’infrazione sono valutate anche con riferimento al valore delle categorie e classifiche dell’attestazione richiesta o conseguita, cui la falsità inerisce.
  7. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
  8. Il provvedimento finale viene notificato alle parti del procedimento dall’U.O.R., il quale procede tempestivamente all’inserimento nel Casellario della relativa annotazione.

Articolo 39

Sospensione dell’attività di attestazione

  1. Ferme restando le previsioni di cui agli artt. 76, comma 3 e 77, comma 3, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice la procedura di attestazione prevista dall’art. 76 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice nella quale è presentata documentazione non confermata dai soggetti emittenti, è sospesa nelle more della conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 40 comma 9 – ter del Codice e dell’eventuale successivo procedimento  ai sensi dell’art. 40 comma 9 quater  disciplinato dal presente titolo.

 

TITOLO III -Procedimento sanzionatorio nei confronti delle SOA 
(articolo 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione)

 

Articolo 40

Fase pre-istruttoria e istruttoria

  1. L’U.O.R. competente, venuto a conoscenza dell’esistenza del verificarsi di circostanze che potrebbero ricondursi ad una delle fattispecie di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione acquisisce ogni elemento utile alla valutazione della sussistenza dei presupposti per formulare una contestazione di addebiti alla SOA. Quando l’U.O.R. competente viene a conoscenza dell’esistenza delle summenzionate circostanze a seguito di denuncia di terzi interessati, esso procede alla acquisizione di ogni elemento utile alla valutazione della sussistenza dei presupposti per formulare una eventuale contestazione di addebiti alla SOA nei 90 giorni successivi.
  2. Entro 60 giorni dalla acquisizione della documentazione e/o delle informazioni utili alla formulazione di una contestazione di addebiti, sussistendo i presupposti per procedere, l’U.O.R. competente provvede all’invio della comunicazione di avvio del procedimento in Consiglio per la necessaria approvazione. La comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio viene, quindi, effettuata entro 30 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio.
  3. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere indicati:
    1. l’oggetto del procedimento e le sanzioni previste dall’articolo 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, nel limite massimo irrogabile;
    2. l’indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della comunicazione di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di chiedere l’audizione dinanzi all’U.O.R. nel termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento;
    3. il termine massimo di 90 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla scadenza del termine di cui alla lettera b);
    4. l’Ufficio dell’Autorità presso il quale è possibile accedere agli atti del procedimento;
    5. il nominativo del responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;
    6. l’indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) dell’Autorità presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;
    7. l’invito a comunicare con il primo atto utile l’eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio.
  4. L’U.O.R. può richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti alla SOA e ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell’istruttoria del procedimento ovvero convocare gli stessi soggetti in audizione presso l’U.O.R.
  5. Le richieste istruttorie devono essere formulate per iscritto e devono indicare:
    1. i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti;
    2. il termine non superiore a 20 giorni entro il quale dovranno essere forniti gli elementi richiesti; tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati;
    3. nel caso in cui le informazioni vengano richieste a soggetti diversi dalla SOA nei cui confronti è stato avviato il procedimento, l’indicazione del R.U.P., con i relativi contatti e l’indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;
    4. la data prevista per l’eventuale audizione dinanzi all’U.O.R. competente.
  6. Le acquisizioni documentali in fase istruttoria sono comunicate alla SOA interessata, con assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 giorni per l’invio di controdeduzioni e documenti.
  7. Il termine per l’adozione del provvedimento finale da parte dell’Autorità è sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell’istruttoria e, in particolare, in tutti i casi in cui il Regolamento prevede l’assegnazione di un termine alle parti o a terzi per le produzioni istruttorie sino alla scadenza del termine stesso e per il periodo necessario all’eventuale svolgimento dell’audizione ai sensi dell’articolo 41.

Articolo 41

Audizione delle parti in fase istruttoria

  1. All’audizione delle parti in fase istruttoria si applica l’articolo 30.

Articolo 42

Conclusione della fase istruttoria

  1. Nei casi in cui l’U.O.R. ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione di un provvedimento sanzionatorio, prima della rimessione al Consiglio, invia alla SOA una comunicazione contenente una esposizione sintetica delle principali risultanze istruttorie, nonché il termine, non superiore a 15 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione, per l’acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa e per l’eventuale richiesta motivata di audizione dinanzi al Consiglio, specificando che le deduzioni, i documenti e le richieste presentati successivamente al termine massimo assegnato non saranno presi in considerazione.
  2. Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell’audizione.

Articolo 43

Fase decisoria

  1. Al termine della fase istruttoria, l’U.O.R. sottopone la questione al Consiglio che può:
    1. adottare il provvedimento finale;
    2. richiedere all’U.O.R. un supplemento di istruttoria, con specifica indicazione degli elementi da acquisire, ovvero richiedere agli Uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;
    3. convocare in audizione le parti, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini della adozione del provvedimento finale.
  2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l’U.O.R. instaura un nuovo contraddittorio con le parti, procede ai sensi dell’articolo 40, commi da 4 a 7, e sottopone tempestivamente al Consiglio le ulteriori risultanze istruttorie al fine dell’adozione del provvedimento finale. Dall’invio di tale comunicazione decorrerà nuovamente il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento.
  3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dalla convocazione dell’audizione sino al giorno di svolgimento della stessa.
  4. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento. Nel caso di irrogazione della sanzione della sospensione ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione, il Consiglio può altresì impartire disposizioni alla SOA. Il provvedimento indica, anche, il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
  5. Il provvedimento finale viene comunicato alle parti del procedimento dall’U.O.R., che procede anche alla tempestiva annotazione della sanzione irrogata nel Casellario.

Articolo 44

Criteri di determinazione delle sanzioni

  1. Per la quantificazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive il Consiglio valuta gli elementi oggettivi e soggettivi di gravità della/e violazione/i commessa/e e le eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti secondo le modalità ed i criteri previsti nell’ Allegato 1 al presente regolamento.

 

PARTE IV - CASELLARIO

 

Articolo 45

Durata della pubblicazione nel Casellario dell’annotazione e modalità di inserimento delle annotazioni relative a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria

  1. Il termine di durata delle annotazioni inserite nel Casellario, indicato nel provvedimento finale, ai sensi dell’articolo 38, comma 1-ter, articolo 40, comma 9-quater ed articolo 48, comma 1, del Codice decorre dalla data di pubblicazione delle annotazioni stesse. Trascorso detto termine, le annotazioni perdono efficacia.
  2. Nell’apposita sezione del Casellario dedicata alle SOA sono inseriti i provvedimenti relativi alle sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice.
  3. Qualora nel periodo di pubblicazione dell’annotazione intervenga un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che sospende in via cautelare la decisione dell’Autorità con la quale è stata disposta l’annotazione, l’Autorità provvede all’oscuramento dell’annotazione nel Casellario.  
  4. Qualora, nel periodo di pubblicazione dell’annotazione intervenga un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che annulla, in primo o in secondo grado, la decisione dell’Autorità con la quale è stata disposta l’annotazione, l’Autorità provvede alla cancellazione dell’annotazione.
  5. Qualora un provvedimento non definitivo di annullamento  dell’Autorità Giudiziaria venga meno per effetto di una successiva pronuncia giudiziale, l’annotazione viene nuovamente resa visibile o inserita nel Casellario, nell’originaria formulazione e con la precisazione della durata interdittiva residua calcolata al netto del periodo di interdizione già scontato dall’operatore economico.

 

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 46

Moduli segnalazioni

  1. Le segnalazioni inviate dalle stazioni appaltanti e dagli enti aggiudicatori, sulla base delle quali vengono avviati i procedimenti sanzionatori di cui al presente Regolamento, sono formulate compilando in tutte le loro parti gli appositi moduli pubblicati sul sito internet dell’Autorità (www.avcp.it). Tali moduli dovranno essere corredati dalla necessaria documentazione tecnico-amministrativa ed inviati all’Autorità entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento, dall’adozione dell’atto o dalla conoscenza del fatto oggetto di segnalazione.

Articolo 47

Accesso agli atti del procedimento

  1. L’accesso agli atti relativi ai procedimenti di cui al presente Regolamento è disciplinato  dal Regolamento di accesso agli atti pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità.

Articolo 48

Computo dei termini

  1. Per il computo dei termini previsti dal presente Regolamento si applica l’articolo 155 del codice di procedura civile.
  2. I termini di avvio del procedimento indicati nel presente Regolamento sono perentori.

Articolo 49

Entrata in vigore e abrogazioni

  1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
  2. Dall’entrata in vigore del Regolamento sono abrogati i seguenti atti:
    1. “Regole del procedimento per l'iscrizione nel casellario dell'annotazione nei confronti dell’operatore economico escluso per aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara ai sensi della lettera h) dell'articolo 38 del d.lgs n. 163 del 2006” (allegato alla Determinazione n. 1/2010 dell’Autorità pubblicata in data 12 gennaio 2010);
    2. “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 163/2006” (depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 ottobre 2010);
    3. “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, limitatamente alle sanzioni nei confronti delle SOA di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4-4-2011- Suppl. Ordinario n. 91);
    4. “Regolamento in materia di procedimento ex art. 40, comma 9 – quater, del D.Lgs. 163/06 per l’accertamento della responsabilità delle imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 168 del 21 luglio 2011).

 

Approvato nell’adunanza del 26 febbraio 2014

Il Presidente
Sergio Santoro

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 marzo 2014

Il Segretario
Maria Esposito

Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Data: 
02/04/2014
Tipo di Provvedimento: 
Determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 AVCP
Materia: 
Art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Premessa  

L’Autorità, con la determinazione n. 5/2009 recante “Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del D. LGS. 12 aprile 2006, n. 163”, ha fornito indicazioni interpretative in merito al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'Autorità, alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, ritiene opportuno riesaminare la materia con una nuova determinazione al fine di fornire indicazioni operative alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici.

1. Ambito di applicazione della procedura  

Il procedimento di verifica di cui all'art.48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito Codice) è obbligatorio, così come si evince dalla lettera della norma, senza alcun margine di discrezionalità da parte della stazione appaltante, per tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, sia sopra che sotto soglia comunitaria (il Titolo II del Codice non ne esclude, infatti, l'applicazione ai contratti sotto soglia), aggiudicati con procedura aperta, ristretta, negoziata, con o senza pubblicazione di un bando di gara o con dialogo competitivo, con le specificazioni di seguito riportate.
Ne consegue che non occorre preventivamente indicare negli atti di gara né l'attivazione della procedura di verifica né il numero di soggetti sottoposti a verifica; le sole indicazioni destinate ad essere espresse nel bando o nella lettera di invito, come di seguito sarà precisato, riguardano i mezzi di prova che gli operatori economici sono tenuti a produrre per dimostrare la veridicità di quanto dichiarato nonché i requisiti minimi di partecipazione previsti nel bando di gara ed i criteri per la valutazione degli stessi.

1.1 Appalti di lavori pubblici e requisiti richiesti  

Riguardo all'ambito di applicazione della procedura, per appalti di lavori pubblici, poiché vige un sistema unico di qualificazione (art. 40 del Codice), la cui disciplina attuativa è contenuta nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito Regolamento) e poiché l'attestazione di qualificazione, rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione (S.O.A ) "è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici ... di importo superiore a 150.000 Euro" e "costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici" (art. 60, rispettivamente, commi 2 e 3, del Regolamento), non è applicabile la verifica ex art. 48 per appalti di importo superiore a 150.000 Euro. In tal caso, infatti, l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all’art. 6-bis del Codice.
Un’eccezione alla regola prima enunciata è recata dall'art. 61, comma 5, del Regolamento, laddove prevede che, per gli appalti di importo superiore ad Euro 20.658.000, il concorrente, oltre a possedere l'attestazione SOA nella categoria richiesta con classifica VIII (appalti di importo illimitato) deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara; tale ultimo requisito è soggetto, in gara, alla verifica ex art. 48.
I requisiti speciali necessari per la partecipazione alle gare d'appalto di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000, che residuano quale oggetto della verifica, nonché le modalità di documentazione degli stessi, sono individuati nell'art. 90 del Regolamento. Riguardo alla capacità tecnica, i lavori eseguiti dall'impresa, che concorre per appalti di importo pari o inferiore a tale soglia, non sono esprimibili in termini di categorie secondo il sistema unico di qualificazione, incentrato sulle attestazioni SOA, dal momento che quest'ultimo si applica per appalti di importo superiore. Il corrispondente requisito, per appalti di importo pari o sotto tale soglia, è stato individuato, dall'articolo 90, comma 1, lettera a), del Regolamento, nell'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare. Nel caso il partecipante sia in possesso di valida attestazione SOA relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare, questi sarà direttamente ammesso alle operazioni di gara successive al sorteggio, mentre il campione su cui effettuare la verifica di che trattasi sarà pari, al minimo, al 10% del numero di partecipanti, depurato di quelli in possesso di qualificazione SOA, come prima specificato. La documentazione a comprova della capacità tecnica da richiedere alle imprese sorteggiate è costituita dai certificati dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando o della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici, indipendentemente dal quinquennio ed abbattuti ad un decimo dell'importo certificato.

1.2 Concessioni di servizi e Concessioni di lavori  

La procedura ex art. 48 non si applica alle concessioni di servizi di cui all'art. 30, comma 1, del Codice, in quanto sottratte all’applicazione dello stesso (cfr. Consiglio di Stato sez. V 6/3/2013 n. 1370).
In base all'art. 32, comma 1, lett. f), del Codice l'art. 48 trova, invece, applicazione per lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice.
Per quanto riguarda le concessioni di lavori pubblici, in virtù del rinvio operato dall'articolo 142, comma 3, alle stesse si applica l’art. 48. 
Al riguardo si rammenta che, in base all'art. 95 del Regolamento, relativo ai requisiti del concessionario, i soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso oltre che di attestazione SOA (se intendono eseguire con la propria organizzazione di impresa), anche di ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.
Di conseguenza, su questi ultimi requisiti, l'amministrazione concedente dovrà effettuare il controllo a campione nonché la verifica ex art. 48 sui primi due classificati.
Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici non si applica l'art. 48 (stante il disposto dell'art.142, comma 4 del Codice); se i concessionari sono amministrazioni aggiudicatrici, si seguono le regole generali dell'art.142, comma 3, vale a dire trovano applicazione le disposizioni del Codice (salvo quelle espressamente derogate dalla parte II, titolo III, capo II).

1.3 Settori speciali.  

L’articolo 206 del Codice, nell’individuare le norme, proprie dei settori ordinari, sopra soglia comunitaria, che si applicano anche ai settori speciali, non richiama espressamente anche l’art. 48.
Di conseguenza, quest’ultimo non si applica ai settori speciali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 230 del Codice. In particolare, il comma 2 del citato art. 230 stabilisce che "per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano istituito propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232, applicano gli articoli da 39 a 48". L’art. 48 si applica, pertanto, agli appalti di lavori di importo inferiore o uguale a 150.000 euro ed a quelli di importo superiore a 20.658.000 nonché a tutti gli appalti di servizi e forniture, a prescindere dall'importo. Altra eccezione è contenuta nell'art. 230, comma 3 che dà tre opzioni agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici; essi possono, infatti, alternativamente, istituire propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232, ovvero applicare gli articoli da 39 a 48, ovvero accertare i requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria ai sensi dell'articolo 233.
Di conseguenza, se l’ente aggiudicatore, che non è, al contempo, amministrazione aggiudicatrice, istituisce propri sistemi di qualificazione, non procede alla verifica ex art. 48; se non istituisce propri sistemi di qualificazione, applica gli articoli da 39 a 48; infine, se non istituisce propri sistemi di qualificazione, o non applica gli articoli da 39 a 48, individua propri criteri di selezione qualitativa, seppure nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli da 39 a 50, senza ricorrere alla procedura prevista dall'art. 48 ed utilizza una procedura specifica stabilita alla luce delle proprie esigenze.

2. Requisiti oggetto a verifica  

Trattandosi di norma sanzionatoria e, quindi, di stretta interpretazione, l’art. 48 concerne esclusivamente i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dallo stesso menzionati (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 2064 del 10 aprile 2012; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 8 settembre 2010 n. 6519).
La relativa disciplina, dunque, non si estende alle ulteriori condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e, in particolare, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale. Del pari la suddetta verifica non concerne gli elementi quantitativi e qualitativi delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del Codice. Occorre puntualizzare, con riferimento alla carenza dei requisiti generali, in capo all' aggiudicatario, che la stazione appaltante oltre alla revoca dell'aggiudicazione, procede all'incameramento della cauzione, ma ciò non in applicazione dell’art. 48 bensì dell'art. 75, comma 6, del Codice, in conseguenza della mancata stipula del contratto per fatto dell'affidatario (cfr., per tutte, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2012).

2.1. Livelli minimi specifici di capacità tecnico-economica e relativa comprova  

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici e per i servizi di ingegneria, l'individuazione dei requisiti ed i valori minimi degli stessi, che debbono possedere gli operatori economici/i progettisti sono stabiliti con precisione dal Codice e dal Regolamento. Invece, con riferimento alle procedure di affidamento di forniture e di servizi, tale individuazione è effettuata dalla stazione appaltante, in seno alla singola gara, mediante indicazione nel bando e/o nel relativo disciplinare. Il Codice, ha, dunque, optato per il sistema della c.d. "qualificazione in gara" fissandone indici e mezzi di prova del loro possesso (cfr. artt. 41 e 42 del Codice), ma ha lasciato ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti, seppure senza eccedere l'oggetto dell'appalto, circa la precisa determinazione dei requisiti e la loro quantificazione.
Tuttavia, per costante ed ormai consolidato orientamento giurisprudenziale e dell’Autorità, non è consentito alle stazioni appaltanti di richiedere ai concorrenti requisiti sproporzionati o discriminanti, quali, ad esempio, quelli che pongono limitazioni territoriali ai fini della partecipazione alla gara o quelli di valore minimo esorbitante l'importo dell'appalto.
Inoltre, nel settore dei servizi e delle forniture, in astratto, le stazioni appaltanti potrebbero non prevedere nel contempo sia requisiti di capacità tecnico - organizzativa che di capacità economico-finanziaria per la partecipazione degli operatori economici alle relative gare, oppure non fissarne i livelli minimi (si veda l'allegato IX A al Codice). La decisione della stazione appaltante di non indicare detti valori minimi è di fatto equiparabile al caso in cui la stessa non preveda per la partecipazione alla gara alcun requisito di capacità tecnico-organizzativa e/o economico-finanziaria.
La mancata fissazione di livelli minimi di requisiti appare, quindi, illogica poiché un requisito di partecipazione, per essere definito tale, deve essere caratterizzato da un valore minimo che il concorrente deve dimostrare per partecipare all'appalto.
Sono, in ogni caso, illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale (art. 41, comma 2, ultimo periodo, così come modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lett. b), d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135)
È di tutta evidenza, pertanto, che pur essendo la procedura di controllo prevista dall'art. 48 obbligatoria, la stessa è applicabile, qualunque sia l'importo dell'appalto di servizi o forniture, solo laddove siano stati richiesti nel bando di gara i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e ne siano stati fissati i relativi livelli minimi, così come lascia chiaramente intendere anche l’inciso contenuto nell’art. 48 che riferisce la verifica ai "requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara". 
Infine, nel caso in cui siano dichiarati requisiti sovrabbondanti rispetto a quelli minimi prescritti dal disciplinare di gara, si deve tenere presente che la verifica di cui all'art. 48 deve, comunque, essere effettuata con esclusivo riguardo ai requisiti minimi prescritti, il cui possesso è necessario e sufficiente per la partecipazione alla gara; non può dunque essere escluso il concorrente che, avendo dichiarato requisiti superiori rispetto a quelli richiesti dalla s.a., si limiti, poi, a comprovarne il possesso minimo.

2.2. Determinazione del periodo di attività documentabile.  

La clausola del bando che prevede un livello minimo di uno specifico requisito non deve essere formulata in termini equivoci o indistinti neanche con riferimento al periodo di attività documentabile, in relazione al quale si richiede debba essere maturato lo specifico requisito. 
In particolare, riguardo agli ultimi tre esercizi indicati sia dall'articolo 41, comma 1, lett. c), che dall’articolo 42, comma l, lett. a) e g), per perimetrare l'ambito temporale entro cui considerare maturati i relativi requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per servizi e forniture, la data da cui procedere a ritroso per l'individuazione del suddetto triennio è quella individuata dalla data di pubblicazione del bando.
Al riguardo, i documenti (bilanci, dichiarazioni IVA, modelli di dichiarazione dei redditi, modelli unici, certificati dei servizi e forniture eseguiti, ecc.) da prendere a base per la verifica del possesso dei requisiti sono relativi a periodi diversi e precisamente:
a) i documenti tributari e fiscali sono quelli relativi ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, che, alla stessa data, risultano depositati presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente competenti, come si ricava dal comma 4 dell'art. 41;
b) i certificati dei servizi e delle forniture eseguiti sono quelli relativi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi (articolo 42, comma l, lett. a), immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, come si ricava dal comma 4 dell'art. 42. Di conseguenza, per quanto riguarda il requisito di capacità economico-finanziaria previsto all'art. 41, comma l, lett. c), del Codice, riguardante "il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi", ove il primo è da interpretarsi quale fatturato globale realizzato dall'operatore economico nelle eventuali molteplici attività costituenti l'oggetto sociale dello stesso, e il secondo é da intendersi quale fatturato in servizi e/o forniture analoghi a quelli oggetto di appalto, nel bando occorre sempre individuare il triennio di riferimento, eventualmente prevedendo, a discrezione del concorrente, la scelta dell'ultimo anno del triennio oggetto di dichiarazione, in relazione al periodo in cui cade la pubblicazione del bando di gara. Infatti, tenuto conto che i mezzi di prova per dimostrare il possesso di detto requisito sono i bilanci o i documenti tributari e fiscali relativi ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, che, alla stessa data, risultano depositati, se la data di pubblicazione del bando di gara cade in un periodo in cui non è ancora scaduto il termine per la presentazione degli stessi (ad esempio, nel caso di bando pubblicato nel periodo 1° giugno / 31 ottobre 2013, laddove l'operatore economico faccia ricorso alla modalità telematica per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi), è assolutamente corretto che lo stesso concorrente possa dichiarare e poi documentare il possesso del requisito in argomento mediante presentazione, con riferimento all'esempio prima indicato, delle dichiarazioni I.V.A. riferite al fatturato conseguito nel triennio 2009-2011, ovvero nel caso che abbia già presentato le dichiarazioni dei redditi, al fatturato conseguito nel triennio 2010-2012. Analogo ragionamento può farsi per le società di capitale, i consorzi, le società cooperative e i G.E.I.E. che dimostrano il requisito in argomento tramite esibizione dei bilanci di esercizio approvati e depositati presso il Registro delle Imprese competente entro 30 giorni dalla data di approvazione dei bilanci stessi.
Per contro, in merito al requisito di capacità tecnica previsto all'art 42, comma 1, lett. a), del Codice, riguardante i "principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni ... ", occorrerà precisare nel bando che in tal caso il triennio è effettivamente quello antecedente alla data di pubblicazione dello stesso e non necessariamente coincidente con quello prima adottato per il requisito di capacità economico-finanziaria.

2.3. Mezzi di prova per dimostrare il possesso dei requisiti  

Quanto alle modalità di dimostrazione del possesso dei requisiti speciali, per i lavori, il titolo III, capo III del Regolamento individua con precisione i mezzi di prova; per servizi e forniture, invece l'Allegato IX A al Codice, prevede, al punto 17, che nei bandi le stazioni appaltanti siano tenute, laddove richiedano requisiti minimi di carattere economico e tecnico che i concorrenti devono possedere, ad individuare le informazioni e le formalità necessarie per la valutazione degli stessi: devono, dunque, stabilire, preventivamente, quali siano i mezzi di prova. 
Occorre al riguardo effettuare ulteriori puntualizzazioni in base alla tipologia di procedura prescelta. Sia nel caso di procedure ristrette che nel caso di procedure aperte i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria sono individuati univocamente, e una volta per tutte, nel bando di gara o nel relativo disciplinare, e costituiscono, per le procedure ristrette, oggetto di "prequalifica", seppure in forma di auto-dichiarazione.
Secondo la lettera della norma, nel caso di procedura ristretta, la S.A., solo dopo aver proceduto all’individuazione dei candidati in possesso dei requisiti prescritti dal bando ed avere ricevuto le offerte dai soggetti invitati, procede al sorteggio in seduta pubblica, alla richiesta di comprova e al conseguente controllo.
Infatti, nelle procedure aperte, la documentazione da verificare viene specificata nel bando, contestualmente all'individuazione dei requisiti, invece, per le procedure ristrette, la documentazione utile per comprovare i requisiti di partecipazione auto-dichiarati, viene specificata dalla S.A nella lettera di invito. Inoltre, le dichiarazioni da verificare, in base all'art. 48, sono quelle contenute nella domanda di partecipazione e, cioè, nella richiesta di invito formulata dal concorrente, in caso di procedure ristrette (cfr. art. 55, comma 6, del Codice); viceversa, le dichiarazioni da verificare, in caso di procedure aperte, sono quelle contenute nell'offerta (cfr. art. 55, comma 5, del Codice).
La normativa di riferimento (art. 48 del Codice), non fornisce alcuna indicazione in ordine alla documentazione da presentare, ma si limita solo a prescrivere l'onere per i concorrenti di presentare "la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito".
In assenza di una esplicita indicazione, nella lex specialis circa i documenti da presentare a comprova dei requisiti dichiarati con la domanda di partecipazione ad una gara, è ammissibile che il concorrente dimostri il possesso degli stessi con i documenti probatori da lui ritenuti più idonei.

3. Applicazione dell'articolo 48 agli appalti di progettazione ed esecuzione  

In relazione alla procedura di verifica prevista dall'art. 48 del Codice sono emerse alcune questioni interpretative riguardanti la possibilità, nell'ambito di un appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori (articolo 53, comma 2, lettere b) e c) del Codice) di sottoporre alle sanzioni previste dall'art. 48 del Codice (art. 6. comma 11, e sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento) il progettista indicato da un'impresa concorrente o partecipante come mandante all'interno di un raggruppamento, nel caso in cui non riesca a comprovare la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dal bando. Al riguardo, si sottolinea in via preliminare che nell'appalto di progettazione ed esecuzione assume la qualità di concorrente l'appaltatore che individualmente o in forma associata partecipa alla gara; egli deve dimostrare nell'offerta il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del progetto esecutivo e ciò anche mediante l'eventuale indicazione di professionisti esterni; con la conseguenza che a differenza delle gare per incarichi di progettazione, i progettisti, fatta salva l'ipotesi di partecipazione al raggruppamento concorrente, non assumono la qualità di concorrenti né quella di titolari del rapporto contrattuale con l'Amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione, trattandosi di semplici collaboratori esterni delle imprese partecipanti alla gara (cfr. TAR Lazio n. 3305/2008). Così, mentre nel caso di raggruppamento costituendo l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese dell'associazione, nell'appalto di progettazione ed esecuzione il progettista, qualora sia soltanto indicato, non sottoscrive l'offerta e non assume quindi nessuna responsabilità rispetto ad essa, ma il relativo ambito funzionale e di responsabilità è circoscritto nei limiti dell'incarico di progettazione conferito al medesimo dall'appaltatore. Ciò è comprovato dall'art. 169 del Regolamento che al comma 6 dispone che il contratto sia risolto per inadempimento dell'appaltatore, e quindi anche del progettista nel caso sia uno dei mandanti del raggruppamento, qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia meritevole di approvazione. Pertanto, le sanzioni previste dall'art. 48 (esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della cauzione provvisoria) in caso di mancata dimostrazione dei prescritti requisiti in esito alla procedura ivi prevista agiranno, nel caso di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, nei confronti dell'appaltatore a prescindere dalla forma di partecipazione del progettista.
Riguardo invece all'ulteriore procedimento innanzi all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di competenza (art. 6. comma 11, del Codice e sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento), assume rilievo la condotta soggettiva del "dichiarante". Come già evidenziato, infatti, le sanzioni comminate dall'Autorità colpiscono il comportamento scorretto della singola impresa o del singolo professionista in ragione dell'interesse di portata generale a che nel settore degli appalti agiscano soggetti idonei. Pertanto, anche se l'art. 48 fa espresso riferimento al "concorrente" - circostanza che sembrerebbe escludere il progettista indicato in caso di progettazione esecutiva ed esecuzione - in virtù di un'interpretazione logico sistematica del quadro normativo di settore con il D.P.R. 445/2000, che all'art. 76 prevede conseguenze di carattere penale in virtù di una responsabilità personale delle dichiarazioni rese, nonché della ratio sottesa all'art. 48, volta ad escludere dalle procedure selettive soggetti non idonei, si deve concludere per l'applicazione delle sanzioni (compresa quella interdittiva) ivi previste sia nei confronti del progettista partecipante come mandante all'interno di un raggruppamento (e quindi concorrente), sia del progettista indicato dall'impresa, qualora abbiano reso dichiarazioni circa il possesso di requisiti successivamente non dimostrate. Si deve tenere conto, poi, del fatto che, il progettista indicato dall'impresa, benché non assuma la qualità di concorrente, né quella di titolare del rapporto contrattuale con l'Amministrazione (una volta intervenuta l’aggiudicazione), in quanto è un semplice collaboratore esterno dell'impresa partecipante alla gara, rilascia, in ogni caso, una auto-dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione, sia generali che speciali. Infatti, per il caso di impresa che si avvalga (art. 53, comma 3, del codice) " ... di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, ...", questa stessa norma va interpretata nel senso che la stazione appaltante è tenuta a richiedere nel bando, per siffatta eventualità, la dichiarazione sostitutiva di detti progettisti sia in merito ai requisiti generali che a quelli tecnico-organizzativi ed economico-finanziari relativi alla progettazione, in quanto l'espressione "progettisti qualificati" può interpretarsi solo in tal senso. Conseguentemente, essendo stata rilasciata una dichiarazione sostitutiva sui requisiti speciali, laddove il progettista esterno all'impresa, e non partecipante quale mandante, non riesca a comprovare l'auto-dichiarazione resa sui requisiti, sussistono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni ex art. 48, da parte della Autorità (sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Codice e sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento).

4. Applicazione dell'articolo 48 in caso di avvalimento  

Nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento al fine di soddisfare uno o più requisiti speciali richiesti dal bando, il controllo previsto dall’art. 48 implica la verifica del possesso dei requisiti oggetto di avvalimento in capo all’impresa ausiliaria. Il concorrente deve dunque fornire la prova, oltre che dei requisiti posseduti in proprio, di quelli posseduti per il tramite dell’impresa ausiliaria.
I requisiti oggetto di avvalimento devono essere  integralmente ed autonomamente posseduti da parte dell’impresa ausiliaria (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 13/06/2011 n. 3565 e sez. IV, 16/02/2012 n. 810) e quindi, come evidenziato nella Determinazione n. 2 del 2012, deve escludersi che l’impresa ausiliaria possa a sua volta avvalersi dei requisiti di un’impresa terza (cd “avvalimento a cascata”), sia pure ad essa collegata sulla base di rapporti c.d. infragruppo (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 24 maggio 2013 n. 2832).
L’esito negativo della verifica dei requisiti dell’impresa ausiliaria comporta il difetto dei requisiti di partecipazione in capo al concorrente determinandone l’esclusione dalla gara e l’escussione della relativa cauzione provvisoria.
Per quanto concerne le ulteriori sanzioni previste dall’art. 48, comma 1 – sanzioni pecuniarie e sospensione dalla partecipazione alle gare – comminate a seguito di specifico procedimento condotto dall’Autorità, si ritiene, in analogia con quanto previsto nel caso di mancata comprova del requisito in capo al progettista indicato negli appalti di progettazione ed esecuzione, che esse possano essere disposte anche nei confronti dell’impresa ausiliaria. Benché, infatti, l’art. 48 indichi il “concorrente” come destinatario anche delle sanzioni di cui all’art. 6, comma 11, del Codice e l’impresa ausiliaria non sia qualificabile come tale, in ragione del generale principio di responsabilità per le dichiarazioni sostitutive su cui si basa l’intero impianto del d.P.R. n. 445/2000, si ritiene che l’impresa ausiliaria non possa non essere chiamata a rispondere della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. c), prodotta in gara e non comprovata in sede di verifica ex art. 48. Occorre inoltre considerare che la dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria in ordine al possesso dei requisiti oggetto di avvalimento concorre, unitamente alle dichiarazioni rese dal concorrente, a comporre il quadro dei requisiti ritenuti necessari dalla stazione appaltante per garantire la scelta di un operatore economico capace di eseguire il contratto secondo gli standard stabiliti e che per rafforzare l’impegno assunto dall’impresa ausiliaria il Codice ne prevede la responsabilità solidale con il concorrente, nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (art. 49, comma 4); l’impresa ausiliaria concorre dunque a pieno titolo al corretto adempimento dell’appalto e merita di essere sanzionata anche con la sospensione dalla partecipazione alle gare qualora, in sede di verifica ex art. 48, si riveli non idonea alla partecipazione.
In una simile ipotesi occorre dunque che l’Autorità valuti caso per caso sia la dichiarazione resa dal concorrente che quella resa dall’impresa ausiliaria accertando le responsabilità di ciascuno, potendo infine pervenire all’irrogazione di sanzioni diverse (pecuniaria e/o interdittiva) nei confronti del concorrente e dell’impresa ausiliaria in ragione del diverso grado di imputabilità soggettiva della mancata comprova dei requisiti all’una e all’altra.

5. Natura dei termini per gli adempimenti previsti dalla norma  

5.1. Natura del termine posto ai concorrenti sorteggiati  

Come già affermato da questa Autorità e da costante  giurisprudenza (cfr. TAR Lazio Roma sez. II ter 28/5/2013 n. 5356; . Cons. Stato, sez. V, ord.za 31 marzo 2012 n. 1886; Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2012 n. 1321 e sez. IV, 16 febbraio 2012 n. 810), si ritiene che il termine di dieci giorni entro cui i concorrenti sorteggiati devono documentare i requisiti richiesti nel bando ed oggetto di autodichiarazione abbia natura perentoria eccezion fatta per l’eventuale richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 46, comma 1 del Codice, di cui si dirà in seguito. Il termine di dieci giorni è perentorio e improrogabile, nel senso che il suo obiettivo decorso, senza che il sorteggiato abbia fatto pervenire alla stazione appaltante la necessaria documentazione implica l'automatico effetto dell'esclusione dalla gara, dell'incameramento della cauzione provvisoria e della segnalazione alla stessa Autorità per i provvedimenti di competenza. Né assume rilievo l'effettivo possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico ovvero la documentazione degli stessi successivamente al decorso dei dieci giorni assegnati, dal momento che, per come è formulata la norma, rileva, al fine della produzione degli effetti sanzionatori, il solo dato obiettivo e formale dell'inadempimento nel termine prescritto.
La richiesta di comprova può essere inoltrata per posta, per raccomandata o per telegramma, o via telefax nonché per PEC. Nel caso di invio sia per posta che per fax o via PEC, nella nota va precisato che il termine di dieci giorni decorre dalla data di inoltro via fax o via PEC o dalla data di acquisizione della raccomandata.
Inoltre, per il computo dei termini previsti dall'art. 48 è legittimo fare riferimento alle disposizioni previste dal codice di procedura civile per gli atti processuali. Al riguardo, l'art. 155 c.p.c. stabilisce, al comma 1, che "Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali". Inoltre, l'art. 153 del c.p.c. afferma l'inderogabilità dei termini perentori: "I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti". Se la scadenza cade in un giorno festivo, viene automaticamente prorogata al primo giorno feriale utile.
In merito all’interpretazione da dare all'art. 46, comma 1, del Codice, in relazione alla perentorietà del termine previsto dall'art. 48, l'espressione "chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati" va interpretata nel senso che, sia in fase di ammissibilità delle domande o delle offerte, con riferimento anche alle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti ex artt. 41 e 42, che in fase di comprova ex art. 48, sui certificati e sui documenti presentati in sede di verifica a campione, la stazione appaltante – prima di decidere l'applicazione delle sanzioni ex art. 48 – può richiedere gli opportuni completamenti o chiarimenti. In altri termini, l'accertamento della conferma di quanto dichiarato, esclusivamente in forza della disposizione di cui all’art. 46, comma 1, del Codice, può comportare la concessione di una proroga al termine. È, quindi, onere della stazione appaltante valutare e contemperare gli interessi della P.A. alla perfetta e regolare esecuzione dell'appalto, con quelli del privato relativi alla partecipazione dei concorrenti alle gare, in condizioni di parità, ed alla corretta verifica della documentazione rilevante per la dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti.

5.2. Modalità di applicazione dell'art. 48, comma 1 bis  

Il d.lgs. n. 152/2008 ha introdotto l'ulteriore comma l-bis, escludendo per le fattispecie ivi previste l'applicazione del comma l, primo periodo, e quindi eliminando il sorteggio previsto per la verifica a campione dalla procedura in argomento, in caso di applicazione della c.d. forcella alla procedura ristretta (art. 62, comma 1), vale a dire quando la stazione appaltante prevede di limitare il numero di candidati da invitare. Si rammenta che tale possibilità è attualmente ammessa, dall'articolo 62 del Codice, solo nelle procedure ristrette, relative a servizi e forniture e a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto. 
In concreto, la stazione appaltante chiede nella lettera di invito a tutti i candidati la presentazione, in sede di offerta, della documentazione di comprova indicata nel bando o nella stessa lettera di invito.
In tal caso, non è previsto un termine perentorio di dieci giorni ma la scadenza è quella fissata per la presentazione dell'offerta, che, per le procedure ristrette, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte, secondo quanto previsto dall'art. 70, comma 4, del Codice.
Si ritiene, poi, che il candidato che, invitato, decida di non presentare offerta e, contestualmente, ritenga di non dovere documentare il possesso dei requisiti non vada sanzionato. Altra eventualità che può prevedersi è allorquando il candidato presenti l'offerta ma non la documentazione di comprova o questa sia inviata in un secondo tempo, in ritardo. In tal caso l'operatore economico va sanzionato con l'esclusione dalla gara, l'escussione della cauzione e la segnalazione all’Autorità, per il mancato adempimento.

5.3. Verifica sull'aggiudicatario provvisorio e sul secondo graduato  

Il comma 2 dell'articolo 48 prevede che la richiesta della documentazione probatoria venga rivolta anche all'aggiudicatario ed al secondo graduato, nel caso in cui gli stessi non siano stati già in precedenza sorteggiati. L'inadempimento comporta anche in questo caso l'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione alla Autorità oltre che la revoca dell'aggiudicazione o l'esclusione. Qui la norma non pone il termine di dieci giorni per la presentazione della documentazione di comprova dei primi due classificati, come avviene, in base al comma l, per i concorrenti sorteggiati. Infatti, per come è formulata la parte iniziale del comma 2, la richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, il riferimento al termine di dieci giorni riguarda, pertanto, la richiesta che deve inoltrare la stazione appaltante ai suddetti concorrenti e, in quanto riferito all'attività di pubblici poteri, al suddetto termine non può riconoscersi che natura sollecitatoria. Sul punto, tuttavia si è formato un orientamento giurisprudenziale contrastante, tra chi sostiene l’ordinatorietà del termine di cui al comma 2 dell’art. 48 e chi, invece, ne afferma la natura perentoria (da ultimo cfr. Ordinanza Consiglio di Stato sez. IV 13/3/2013 n. 848; Consiglio di Stato sez. VI 8/3/2012 n. 1321), per tale motivo la questione è stata recentemente rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, SEZ. VI - ordinanza 30 luglio 2013 n. 4023)
Va, inoltre, osservato che la collocazione, successivamente alla conclusione delle operazioni di gara, della richiesta di comprova della stazione appaltante all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, potrebbe far sorgere qualche incertezza interpretativa se la verifica vada condotta subito dopo l'aggiudicazione provvisoria ovvero dopo quella definitiva. In base alle previsioni dell'art. 11, comma 8, del Codice, secondo cui l'aggiudicazione definitiva diviene efficace solo "dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti", sembrerebbe prevalere la seconda ipotesi. Tuttavia, non vi sono motivi ostativi a procedere alla verifica dei requisiti speciali sull'aggiudicatario provvisorio, e ciò sia perché tale soluzione consente, nel momento in cui ancora opera la commissione di gara, una più rapida procedura, sia perché la verifica prevista dall'art. 48, comma 2 appare logicamente propedeutica alla formulazione della graduatoria finale, soggetta alla approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, in base alle previsioni dell'art. 12, comma 1, del Codice.
Relativamente alla rideterminazione della soglia d'anomalia dell'offerta e alla conseguente nuova aggiudicazione, nel caso i primi due classificati non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, come statuito dallo stesso comma 2 dell'art. 48, si ritiene che ad essa si debba procedere, ivi compreso alla riformulazione della graduatoria, solo nel caso in cui sia il primo che il secondo classificato si rendano inadempienti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV -sentenza 17 settembre 2007 n. 4840).
Mentre l’art. 48, comma 1, esplica i propri effetti nei confronti di tutti i partecipanti, ivi incluse le micro, piccole e medie imprese (MPMI), riguardo a queste ultime, invece, l’operatività del comma 2 del medesimo articolo è stata limitata. Deve ritenersi, infatti, che il comma 4 dell’art. 13 della l. 11 novembre 2011, n. 180 (secondo cui «la pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all’impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l’impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno» ) non abbia inteso modificare l’ambito soggettivo di operatività della verifica a campione, di cui al comma 1, né sottrarre a tale verifica le MPMI. La norma, nel fare riferimento alla “impresa aggiudicataria”, riguarda, invece, i controlli esercitati ai sensi del comma 2 dell’art. 48 e, cioè, quelli che regolarmente la stazione appaltante effettua nei confronti del primo e del secondo graduato. In sintesi, la deroga di cui all’art. 13, comma 4, incide soltanto sull’operatività del comma 2 dell’art. 48 con l’effetto di esentare il secondo classificato, qualora non sorteggiato in sede di verifica a campione ed appartenente alla categoria delle MPMI, dal produrre la documentazione probatoria (adempimento che dovrebbe effettuare soltanto in caso di effettiva aggiudicazione a seguito di mancata comprova dei requisiti da parte del primo aggiudicatario).

6. Momento della verifica  

Riguardo alla collocazione del controllo nell'ambito della procedura di gara, si pone il dubbio che la verifica debba precedere nel tempo ogni altra operazione di gara, ivi compresa quella dell'accertamento della regolarità formale e della tempestività delle offerte, che come è noto condiziona l'ammissione stessa alla gara. Se è vero che la norma si riferisce alle offerte presentate e non a quelle ammesse, l'incertezza interpretativa deve risolversi nel senso che la verifica a campione non può che riguardare le sole offerte ammesse a concorrere: da un lato, infatti, la stessa norma impone che il controllo avvenga prima dell'apertura delle buste delle offerte presentate, e quindi la collocazione a ridosso della apertura delle offerte sembra presupporre esaurita la fase dei riscontri formali, dall'altro lato l'effettività stessa della verifica a campione sarebbe seriamente attenuata qualora si sottoponessero a verifica anche offerte destinate ad essere escluse comunque, ed inoltre con evidente spreco di attività amministrativa. Peraltro, non può trascurarsi che la procedura di verifica prevista dalla norma in esame non costituisce un quid distinto dalla fase di ammissione delle offerte, attenendovi invece essa stessa, in quanto ha ad oggetto il controllo della veridicità di quanto l'impresa dichiara per essere ammessa a concorrere; quello che la distingue è solo la sua collocazione cronologica tra le operazioni di gara, logicamente successiva a quelle preposte ai controlli formali circa la regolarità delle offerte. Non si ritiene, invece, possibile l'ammissione con riserva delle offerte da sottoporre successivamente alla verifica di cui all'art. 48.

7. Verifica ex art. 48 e d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per le imprese esecutrici di lavori pubblici, per i fornitori e per i prestatori di servizi, previsti, rispettivamente, dagli artt. 90, comma l, lettere a), b) e c), del Regolamento, dall'art. 41, comma l, lett. b) e c) e dall'art. 42, comma 1 del Codice, possono essere provati dai concorrenti in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La loro sussistenza è, poi, accertata dalla stazione appaltante in base all'art. 48, richiedendo ai concorrenti sorteggiati e ai primi due classificati la documentazione probatoria che gli stessi sono tenuti ad esibire a conferma delle dichiarazioni rilasciate.
Secondo il recentissimo pronunciamento del Supremo Consesso amministrativo (Consiglio di Stato sez. III 26/9/2013 n. 4785) gli accertamenti d'ufficio disciplinati dall'art. 43, comma 1, D.P.R. 445/2000, come novellato dall' art. 15 della L.n. 183/2011, riguardano tutte le ipotesi di informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R; dichiarazioni sostitutive che gli artt. 41 e 42 del codice dei contratti pubblici consentono ai concorrenti di utilizzare per comprovare i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-professionale, salvo verifica successiva da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2, senza che possa in alcun modo rilevare la "specialità" della disciplina dei contratti pubblici. Al riguardo, è stato altresì precisato come la norma contenga una disciplina transitoria secondo cui, fino alla data di avvio della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art. 6-bis, comma 5, del Codice).
Il riferimento alla normativa vigente include anche la novella disciplina di cui agli artt. 43 e 47 del D.P.R. 445/2000, in vigore dal 1° gennaio 2012.
Come è noto, tuttavia – e come è stato rilevato anche dal Consiglio di Stato, nella citata pronuncia – la Banca dati è uno strumento di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti di accertamento, che costituisce un ausilio informatico per l'esercizio dei poteri-doveri di accertamento d'ufficio, ne consegue che, con l’entrata a pieno regime della medesima, a partire dal 1° gennaio 2014, la documentazione a comprova dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dovrà essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati, secondo le modalità previste nella Deliberazione dell’Autorità n. 111/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, e la stessa dovrà essere messa a disposizione del sistema esclusivamente secondo quanto prescritto dall’art. 6 della citata Deliberazione. 
Infine, il bando di gara non può escludere l'utilizzabilità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai fini della conformità all'originale dei documenti, rilasciati da amministrazioni o enti pubblici, esibiti in sede di verifica a campione per l'attestazione dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 48 del codice dei contratti.

8. Presupposti al cui verificarsi si ricollegano le previste misure sanzionatorie.  

8.1 Sanzioni irrogate dalla stazione appaltante  

Al fine di esaminare il segmento procedimentale, ex art. 48 del Codice, riguardante le ulteriori sanzioni (pecuniaria e di temporanea inibizione della partecipazione a procedure di affidamento) che l'Autorità può applicare a seguito della comunicazione da parte della stazione appaltante dell'avvenuta esclusione di un operatore economico da una gara d'appalto, occorre analizzare la norma in parola nelle varie fasi in cui essa si articola e considerare distintamente i soggetti legittimati ad irrogare sanzioni.
Anzitutto, il potere sanzionatorio della stazione appaltante si esplica attraverso l'esclusione dalla gara e l'escussione della cauzione, ed è esercitato non solo in caso di mancata conferma delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta ma anche "quando tale prova non sia fornita", e cioè sia in caso di omissione o di rifiuto, come anche in caso di ritardo rispetto al termine perentorio di dieci giorni. Si tratta di sanzioni che la stazione appaltante applica in modo automatico, indipendentemente dall’effettivo possesso o meno dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, essendo l'esclusione e l'incameramento della cauzione volti a sanzionare il comportamento inadempiente dell'operatore economico nel partecipare a quella specifica gara. Diversamente avviene per le sanzioni di competenza dell’Autorità, esaminate nei paragrafi che seguono.

8.2 Sanzioni irrogate dall’Autorità.  

Come si evince dal testo della norma, la segnalazione può comportare, da parte dell'Autorità l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 6, comma 11, di tipo pecuniario, oltre che una sanzione di tipo interdittivo riguardo alla partecipazione alle procedure di affidamento. Al riguardo, la norma non precisa che la segnalazione all’Autorità deve essere limitata al solo caso di mancata conferma delle dichiarazioni. Di conseguenza vengono rimessi alla prudente valutazione della stessa Autorità, nel rispetto del principio di proporzionalità, i differenti casi di falsa attestazione e di omessa o non conforme presentazione della documentazione. Nel momento della concreta irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 6, comma 11, del Codice da parte dell'Autorità (come pure della sanzione interdittiva), assumono rilevanza, in ogni caso, la gravità dell'infrazione commessa e la presenza di “giustificati motivi” nonché il sussistere della “buona fede" o dell’“errore scusabile” nella condotta tenuta dall'operatore economico. Occorre considerare, infatti, che le sanzioni comminate dall'Autorità colpiscono il comportamento scorretto del singolo operatore in ragione dell'interesse di portata generale a che nel settore degli appalti pubblici agiscano soggetti non solo idonei ma anche rispettosi delle regole previste dalle stazioni appaltanti per l'aggiudicazione delle procedure di appalto, a prescindere dalla singola procedura selettiva nel cui ambito si sono verificate le irregolarità in concreto rilevate.
Va, tuttavia, considerato che, laddove, su istanza dell'operatore economico, sia comprovata la non imputabilità allo stesso della omissione o della presentazione di documentazione non conforme, viene meno il riferimento allo stesso operatore del comportamento materiale che è a presupposto della sanzione medesima.

8.2.1 Sanzione pecuniaria  

In merito alla prima delle due sanzioni che l'Autorità può irrogare, vale a dire la sanzione pecuniaria, dalla lettura combinata delle due norme, l'art. 48 e l'art. 6, comma 11, secondo periodo, del Codice, si desume che essa va distinta in base al comportamento dell'operatore economico che ha determinato l'inadempimento e, quindi, alla gravità dello stesso. I casi distinti trattati dall'art. 6, comma 11, secondo periodo, sono di due tipi: a) mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante; b) produzione di falsa dichiarazione o di documenti contraffatti, con riferimento alla documentazione di comprova esibita alla stazione appaltante. Quindi, entrambi i casi possono essere sanzionati dall'Autorià anche se in misura diversa.
Inoltre, nell'ambito dello stesso tipo di inadempimento previsto dall'art.6, comma 11, riguardante la "non ottemperanza alla richiesta della stazione appaltante ", la sanzione pecuniaria dovrà essere logicamente graduata, in coerenza con il principio di proporzionalità: a) in ragione della gravità dell'inadempimento; b) in relazione alla presenza di attenuanti che determinano l'affievolimento della entità della stessa sanzione, se non addirittura l'archiviazione del caso; c) in proporzione all'importo dell'appalto alla cui procedura di affidamento partecipa l’operatore inadempiente, tenuto conto che, in base all'art. 6, comma 8, del Codice, "quando all'Autorità è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono".

8.2.2 Sospensione dalle gare  

Per quanto riguarda la sanzione della sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento, poiché la norma in argomento è destinata ad applicarsi a tutti i settori degli appalti, la suddetta sospensione opera indifferentemente nei settori di lavori, di servizi e di forniture, nel senso che l'operatore economico, resosi responsabile di inadempimento ex art. 48, ad esempio in una procedura per l'affidamento di un servizio, laddove il proprio oggetto sociale gli consenta anche di eseguire lavori o di fornire beni, sarà escluso parimenti dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori e di forniture, per tutto il periodo dell'interdizione disposta dall’Autorità.
La decorrenza della disposta sospensione, graduata da uno a dodici mesi, viene precisata dal Consiglio della Autorità nel provvedimento sanzionatorio e, di norma, coincide con la data di inserimento della relativa annotazione nel casellario informatico; la data che la stazione appaltante deve confrontare con quella di pubblicazione nel casellario, per verificare se la sospensione ex art. 48 è ancora in vigore, coincide con la data di pubblicazione del bando di gara. Per le procedure negoziate per le quali non sia prevista la pubblicazione del bando di gara, rileva la data della lettera d'invito. Con specifico riferimento alla graduazione della sanzione, si rileva come oltre alla gravità della violazione commessa – essenzialmente connessa alle due fattispecie della prova non fornita e della mancata conferma delle dichiarazioni rese –, oltre alla presenza di eventuali “giustificati motivi” nonché della “buona fede” o dell’“errore scusabile” nella condotta tenuta dall'operatore economico, risulta di tutta evidenza come ai fini della citata graduazione, assuma, altresì, autonoma rilevanza l’elemento psicologico dell’operatore economico tenuto alla comprova. Sia nel caso di prova non fornita che nel caso di prova che non confermi quanto dichiarato, non possono essere valutati, infatti, alla stessa stregua i comportamenti dolosi e quelli colposi, ed all’interno di questi ultimi non può non riservarsi diverso trattamento alla colpa grave rispetto alla colpa lieve, non potendosi irrogare la sanzione iterdittiva in quest’ultimo caso. Ciò, si ritiene, anche in ossequio ad un’applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 38, comma 1-ter del Codice, per la falsa dichiarazione e la falsa documentazione. Infatti, pur trattandosi di norma sanzionatoria, la previsione in essa contenuta, relativa ai presupposti del dolo e della colpa grave per l’irrogazione della sanzione interdittiva,  può trovare applicazione alla fattispecie descritta dall’art. 48, attraverso l’analogia in bonam partem (e come tale a vantaggio del soggetto destinatario della sanzione), che l’ordinamento in questi casi consente di operare.
Infine, occorre precisare che l'art. 48, essendo norma a carattere sanzionatorio è di stretta interpretazione (Consiglio di Stato, sez. V - sentenza 8 settembre 2010 n. 6519), e, come tale, opera – in conformità alla sua stessa previsione letterale –  solo ai fini della sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e non anche per l'inibizione alla stipula di eventuali, diversi contratti.

Sulla base di quanto sopra considerato

IL CONSIGLIO

Adotta la presente determinazione.

Il Presidente : Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio il 5 febbraio 2014

Il Segretario: Maria Esposito

Nuove direttive europee sugli appalti pubblici nei settori ordinari e speciali

Data: 
02/04/2014
Tipo di Provvedimento: 
Direttiva EU
Materia: 
Appalti pubblici

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 marzo 2014, le nuove direttive sugli appalti pubblici nei settori ordinari e speciali che abrogano la direttiva 2014/18/CE e la direttiva 2014/17/CE.

Sulla stessa Gazzetta è stata pubblicata, altresì, la nuova direttiva in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione.

La mediazione è un sistema di risoluzione delle controversie per le imprese e per i cittadini: rapido, con ottime agevolazioni fiscali, alternativo al processo civile

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28
Data: 
23/03/2014
Tipo di Provvedimento: 
DECRETO LEGISLATIVO
Materia: 
mediazione civile

Mediazione civile

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (10G0050)

(GU n. 53 del 5-3-2010)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; (1)
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale puo' svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonche', sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

(1) La lettera che recitava: "a) mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;" è stata così sostituita dall’ art. 84, comma 1, lett. 0a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’ art. 84 del medesimoD.L. n. 69/2013.

Art. 2

Controversie oggetto di mediazione

1. Chiunque puo' accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne' le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 3

Disciplina applicabile e forma degli atti

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.

2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonche' modalita' di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialita' e l'idoneita' al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalita'.

4. La mediazione puo' svolgersi secondo modalita' telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 4

Accesso alla mediazione

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza. (1)

2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. (2)

(1) Il comma che recitava: "1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di piu' domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale e' stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione." è stato sostituito dall’art. 84, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’ art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.
(2) Il comma che recitava: "3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facolta' di chiedere la mediazione" è stato sostituito dall’art. 84, comma 1, lett. 0b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’ art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.

Art. 5

Condizione di procedibilita' e rapporti con il processo

[1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.] (1)

1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. (2)

2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. (3)

2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo. (4)

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale (6).

5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto. (7)

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresi' la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
(2) Comma inserito dall’art. 84, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’ art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.
(3) Il comma che recitava: "2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione." è stato così sostituito dall'art. 84, comma 1, lett. c), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’ art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.
(4) Comma inserito dall’art. 84, comma 1, lett. c-bis), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’ art. 84 del medesimoD.L. n. 69/2013.
(5) Alinea così modificata dall’art. 84, comma 1, lett. d), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’ art. 84 del medesimoD.L. n. 69/2013.
(6) Il comma che recitava: "a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell'azione civile esercitata nel processo penale" è stato così sostituito dall'art. 84, comma 1, lett. d), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’ art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013
(7) Il comma che recitava: "5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto." è stato così sostituito dall'art. 84, comma 1, lett. e), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’ art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.

Art. 6

Durata

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi. (1)

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale. (2)

(1) Il comma che recitava: "1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi." è stato così sostituito dall'art. 84, comma 1, lett. f), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’ art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.
(2) Il comma che recitava: "2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale." è stato così sostituito dall'art. 84, comma 1, lett. f-bis), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’ art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.

Art. 7

Effetti sulla ragionevole durata del processo

1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89. (1)

(1) Il comma che recitava: "1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89." è stato così sostituito dall'art. 84, comma 1, lett. g), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’ art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.

Art. 8

Procedimento

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. (1)

2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. (2)

[5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.] (3)

(1) Il comma che recitava: "1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari." è stato così modificato dall'art. 84, co. 1, lett. h), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’ art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.
(2) Comma inserito dall'art. 84, co. 1, lett. i), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’ art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 9

Dovere di riservatezza

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione e' tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e' altresi' tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Art. 10

Inutilizzabilità e segreto professionale

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e' ammessa prova testimoniale e non puo' essere deferito giuramento decisorio.

2. Il mediatore non puo' essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 11

Conciliazione

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. (1)

2. La proposta di conciliazione e' comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo' contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Se e' raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, puo' prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale e' sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da' atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Il processo verbale e' depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso e' rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

(1) Il comma che recitava: "1. Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore puo' formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13." è stato così sostituito dall'art. 84, co. 1, lett. l), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’ art. 84 del medesimoD.L. n. 69/2013.

Art. 12

Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. (1)

2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

(1) Il comma che recitava: "1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non e' contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, e' omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarita' formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e' omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione." è stato così modificato dall'art. 84, co. 1, lett. m), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’ art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.
Cfr. la formula "Atto di precetto su verbale di conciliazione", tratta da FormularioCivile.it.

Art. 13

Spese processuali (1)

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrispond1e interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

(1) L'articolo che recitava: "1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' alle spese per l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri." è stato così sostituito dall'art. 84, co. 1, lett. n), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’ art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.

Art. 14

Obblighi del mediatore

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; e' fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato, una dichiarazione di imparzialita' secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonche' gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialita' nello svolgimento della mediazione; c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione e' svolta dal responsabile dell'organismo.

Art. 15

Mediazione nell'azione di classe

1. Quando e' esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

Capo III

ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Art. 16

Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonche' la determinazione delle indennita' spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneita' del regolamento.

4. La vigilanza sul registro e' esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.

4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (1)

5. Presso il Ministero della giustizia e' istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e' stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attivita' di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.

6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

(1) Comma inserito dall'art. 84, co. 1, lett. p), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’ art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.

Art. 17

Risorse, regime tributario e indennita'

1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalita' del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.

2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

3. Il verbale di accordo e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2. (1)

[5. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.] (2)

5-bis. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. (3)

5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione. (3)

6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennita' di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennita' spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attivita' prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.

7. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.

(1) Il comma che recitava: "4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalita' di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) le maggiorazioni massime delle indennita' dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 1." è stato così sostituito dall'art. 84, co. 1, lett. p), n. 1),D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’ art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
(3) Comma inserito dall'art. 84, co. 1, lett. p), n. 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’ art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.

Art. 18

Organismi presso i tribunali

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Art. 19

Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilita'.

2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA

Art. 20

Credito d'imposta

1. Alle parti che corrispondono l'indennita' ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi e' riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennita' stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta e' ridotto della meta'.

2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, e' determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto e' individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.

3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed e' utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche', da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non da' luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Art. 21

Informazioni al pubblico

1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

Capo V

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22

Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:
«5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».

Art. 23

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonche' le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

Art. 24

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 marzo 2010.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano

AutoritĂ  per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: nuovo procedimento per la soluzione delle controversie

Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversieai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163
Data: 
24/02/2014
Materia: 
Precontenzioso appalti pubblici

Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – del 24 febbraio 2014

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.54 del 06/03/2014)

Il Consiglio

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 6, comma 7, lettera n);

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, come modificata e integrata dalla L. 15/2005 e dalla L. n. 69/2009;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, approvato in data 20 dicembre 2007 e s.m.i.;

RITENUTO di dover modificare la disciplina sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

 

EMANA il seguente Regolamento

Art.1
Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la soluzione delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Art. 2
Soggetti richiedenti

1. Il procedimento ha inizio su istanza di parte.
2. Possono presentare istanza di parere i seguenti soggetti:

  • la stazione appaltante, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all’esterno la volontà del richiedente;
  • l’operatore economico, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all’esterno la volontà del richiedente. L’ammissibilità dell’istanza è subordinata alla circostanza che il richiedente abbia partecipato alla procedura di scelta del contrante. Fanno eccezione a tale principio solo i casi in cui l’istanza provenga dai soggetti o enti esponenziali di cui al punto seguente ovvero quelle che abbiano ad oggetto clausole ostative alla partecipazione;
  • i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all’esterno la volontà del richiedente. Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza il richiedente deve precisare: a) il grado di rappresentatività dell’ente rispetto all’interesse specifico che si prefigge di tutelare, desumibile dallo Statuto; b) l’univoca conformità degli interessi individuali degli iscritti a quello a tutela del quale l’associazione agisce.

3. L’istanza può essere presentata:

  • congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate;
  • singolarmente da ognuno dei soggetti di cui al precedente comma.

4. Quando l’istanza è presentata congiuntamente, l’Autorità emana il parere relativamente a questioni concernenti gli affidamenti sotto soglia comunitaria e sopra soglia comunitaria insorte durante lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di cui al D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.

5. Quando l’istanza è presentata singolarmente, l’Autorità valuta la rilevanza della stessa ai fini dell’emanazione del parere, sulla base dei criteri indicati al successivo art. 7.

Art. 3 
Intervento facoltativo nel procedimento

1. Ha facoltà di intervenire nel procedimento qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, purché l’intervento sia strettamente correlato alla richiesta di parere o alle memorie eventualmente depositate dalla controparte. 
2. Possono intervenire, alle medesime condizioni di cui al comma 1, anche i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 
3. Gli interventori di cui ai precedenti commi 1 e 2 hanno inoltre diritto di prendere visione degli atti del procedimento, nonché di presentare memorie scritte e documenti.
4. L’intervento di cui al presente articolo può essere esercitato entro e non oltre 15 giorni dal deposito di eventuali memorie di replica di cui all’art. 8.

Art.4
Istanze ammissibili

1. Non sono ammissibili le istanze presentate:

  • da soggetti che non rientrano tra quelli individuati all’art. 2, comma 2;
  • su questioni che non sono oggetto di una controversia insorta fra le parti durante lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica di cui al D.Lgs. 163/2006 e s. m. ed i;
  • in violazione di quanto disposto dal successivo art. 5, comma 2.

2. Non sono ammissibili le istanze non correttamente compilate e/o non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente.
3. Per i soggetti di cui all’art. 2, comma 3, l’istanza è ammissibile anche dopo l’aggiudicazione definitiva.

Art.5
Presentazione e contenuti dell’istanza

1. L’istanza, da presentare mediante la compilazione del modello allegato al presente Regolamento (sub. All. 1), va trasmessa all’Ufficio del Precontenzioso tramite uno dei seguenti strumenti:

  • fax;
  • raccomandata del servizio postale;
  • posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.

2. L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

  • intestazione riportante la seguente dicitura “Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d. Lgs. n. 163/2006”;
  • indicazione del/i soggetto/i richiedente/i;
  • eventuale/i soggetto/i controinteressato/i;
  • oggetto della gara ed importo a base d’asta;
  • chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto da cui trae origine  la questione sottoposta all’Autorità;

3. All’istanza deve essere allegata, a pena di improcedibilità, la seguente documentazione:

  • bando di gara;
  • disciplinare di gara;
  • capitolato tecnico;
  • lista delle categorie delle lavorazioni (appalto di lavori);
  • eventuale provvedimento di esclusione;
  • corrispondenza intercorsa fra la stazione appaltante e l’operatore economico;
  • in caso di esclusione, copia dell’eventuale segnalazione del fatto al Casellario informatico;
  • memoria contenente la definizione della questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità e rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti interessate.

4. Quando l’istanza è presentata dalla stazione appaltante, congiuntamente o disgiuntamente, la stessa deve contenere l’impegno della medesima a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell’Autorità.
5. Quando l’istanza è presentata da una parte diversa dalla stazione appaltante, con la comunicazione di avvio del procedimento l’Autorità formula alla stazione appaltante l’invito a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell’Autorità.
6. L’istanza diviene improcedibile in caso di sopravvenienza di una qualunque pronuncia giurisdizionale emessa in primo grado.

Art.6
Istruttoria delle istanze presentate congiuntamente

1. Quando l’istanza è presentata congiuntamente, dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate, l’Ufficio del Precontenzioso apre il relativo procedimento, dandone formale comunicazione al/ai sottoscrittore/i dell’istanza e al/ai controinteressato/i chiaramente identificato/i nell’istanza stessa. 
2. La comunicazione di cui al comma 1, contiene il nominativo del responsabile del procedimento e l’eventuale data fissata per l’ audizione di cui all’articolo 9.
3. L’Autorità, ove lo ritenga opportuno, con la comunicazione di avvio del procedimento chiede alle parti interessate ulteriori informazioni e deduzioni sulla questione oggetto dell’istanza, fissando il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione per la presentazione delle stesse.
4. In caso di mancata partecipazione al contraddittorio orale e/o documentale di una delle parti interessate, l’Autorità valuterà la questione sulla base degli elementi di fatto in suo possesso.

Art.7
Istruttoria delle istanze presentate singolarmente

1. Quando l’istanza è presentata singolarmente da uno dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, l’Autorità valuta la rilevanza della stessa ai fini dell’emanazione del parere sulla base dei seguenti criteri ponderali:

  • presentazione dell’istanza da parte di una stazione appaltante;
  • carattere di novità e complessità della questione di diritto sottoposta all’Autorità e possibilità di incidenza della stessa su future procedure ad evidenza pubblica;
  • valore economico della controversia;
  • valore sociale della controversia;

Art. 8
Deposito e scambio di memorie

1. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento le parti hanno facoltà di depositare memorie e documenti, secondo le modalità indicate nella lettera di avvio del procedimento.
2. E’ ammessa la presentazione di memorie di replica entro i successivi dieci giorni dal deposito delle memorie di cui al comma 1.

Art. 9
Audizione delle parti interessate

1. L’Autorità valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di procedere ad audizione delle parti interessate, previa apposita richiesta contenuta nell’istanza.
2. L’audizione ha luogo presso l’Autorità, alla presenza di un rappresentante della stessa e di tutte le parti interessate.
3. Dell’audizione viene effettuata registrazione vocale, che fa fede di verbale.
4. L’audizione è effettuata entro dieci giorni dalla data di avvio del procedimento.

Art. 10
Conclusione del procedimento

1. La decisione sulla questione oggetto della controversia è denominata “Parere ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”.
2. Il parere, redatto sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, e approvato dal Consiglio dell’Autorità, viene trasmesso alle parti interessate.
3. Nel caso in cui le istanze presentate siano inammissibili o improcedibili, ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 5, comma 3, o risultino irrilevanti ai fini dell’emanazione del parere dell’Autorità, ai sensi dell’art. 7, le stesse saranno archiviate. Delle archiviazioni disposte verrà data comunicazione al/ai richiedente/i.
4. In ogni caso l’Autorità si riserva la facoltà di esercitare i poteri di cui all’art. 6, commi 9, e 11, D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii e di svolgere ulteriori attività nell’esercizio dei predetti poteri di vigilanza.
5. Il termine di conclusione del procedimento è fissato, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L. n. 241/1990, in complessivi 90 giorni dalla data di comunicazione dell’avvio del procedimento, fatta salva la sospensione per gli adempimenti di cui all’art. 8.

Art. 11
Pubblicità

1. Il parere approvato dal Consiglio viene altresì trasmesso all’Ufficio Comunicazione per la sua pubblicazione nel sito intranet ed internet dell’Autorità, ad accesso generalizzato. L’Autorità, anche su motivata segnalazione di una delle parti interessate, può decidere di non rendere pubblici taluni dati personali delle parti.

Art. 12
Istanza di riesame

1. Non sono ammissibili le istanze aventi ad oggetto il riesame di una questione controversa già decisa dall’Autorità con parere emesso ai sensi dell' art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 o per la quale l’Ufficio ha disposto l’archiviazione ai sensi dell’art. 10, comma 3, fatta salva l’ipotesi in cui vengano dedotte e documentate sopravvenute ragioni di fatto e/o di diritto. In questo ultimo caso si applicano le disposizioni del presente Regolamento per quanto compatibili.

Art. 13
Attività conciliative

1. Su iniziativa della stazione appaltante e dell’esecutore, l’Autorità esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte dopo la stipulazione del contratto, secondo il procedimento di cui al presente regolamento.

Art. 14
Forma delle comunicazioni

1. Le comunicazioni tra l’Autorità e le parti interessate possono essere effettuate tramite uno dei seguenti strumenti:

  • fax;
  • lettera raccomandata del servizio postale;
  • posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.

Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

                                                           
Il Presidente
Sergio Santoro

All. 1 Modulo per la presentazione di istanza di parere per la soluzione delle controversie

Approvato nell’adunanza del 13 febbraio 2014
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 24 febbraio 2014

Il Segretario: Maria Esposito

Rilascio del documento unico di regolaritĂ  contributiva

Decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 13 marzo 2013 (G.U. 16/7/2013 n. 165)
Data: 
20/07/2013
 

Rilascio del documento unico di regolarita' contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di rilascio e di utilizzazione del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati. 
2. Con il presente decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di utilizzo della certificazione rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, esibita per il rilascio del DURC.

Articolo 2 - Modalita' di rilascio del DURC

Modalita' di rilascio del DURC

1. Gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati di cui al comma 1 dell'art. 1 che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, emettono il predetto documento con l'indicazione che il rilascio e' avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, precisando l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo.

Articolo 3 - Modalita' di utilizzo del DURC
Modalita' di utilizzo del DURC

1. Il DURC, rilasciato con le modalita' di cui all'art. 2, puo' essere utilizzato per le finalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge. 
2. Nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore. 
3. Al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, l'intervento sostitutivo si applica alle erogazioni, a carico di pubbliche amministrazioni, a qualsiasi titolo spettanti al soggetto di cui al comma 1 dell'art. 1. 

Articolo 4 - Modalita' di utilizzo della certificazione
Modalita' di utilizzo della certificazione

1. La certificazione esibita per il rilascio del DURC ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, puo' essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalita' previste dal decreto del 25 giugno 2012 e successive modificazioni, ovvero per la cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari secondo le modalita' di cui al comma 2. 
2. Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC puo' validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC ai sensi dell'art. 2, comma 1, comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all'intermediario finanziario, ovvero, in caso di persistente irregolarita' contributiva, a condizione che il creditore sottoscriva, contestualmente alla cessione o all'anticipazione, apposita delegazione di pagamento alla banca o all'intermediario finanziario, ai sensi dell'art. 1269 del codice civile, per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo. Qualora l'importo riconosciuto dalla banca o dall'intermediario finanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento di cui al presente comma si applica per l'estinzione parziale del predetto debito contributivo. 

Articolo 5 - Clausola di salvaguardia
Clausola di salvaguardia

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali

D.lg. 8 aprile 2013, n. 35 (convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, in G.U. 07 giugno 2013, n. 132)
Data: 
26/06/2013

 Le principali novità in tema di pagamenti dei debiti scaduti delle P.A., nonché  sulla certificazione e compensazione di tali crediti.

Art. 6 co. 01: (comma introdotto in sede di conv. in L. n. 64/2013) estende la disciplina della certificazione dei crediti (già prevista dal D.L. 35/2013 per le somme dovute per forniture e appalti) anche alle somme dovute per prestazioni professionali;

Art. 6 co. 1: nel definire i criteri di pagamento dei debiti scaduti delle PP.AA. dà priorità ai debiti non oggetto di cessione pro soluto, e tra questi, a quelli più risalenti nel tempo;

Art. 6 co. 9: entro il termine del 5 luglio 2013, le P.A. dovranno pubblicare sul proprio sito l’elenco completo dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione a mezzo PEC al creditore, indicandone l’importo e la data prevista per il pagamento.  

Art. 6 co. 11 bis: nel caso di inosservanza delle norme dettate in materia di pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazioneil Governo potrà sostituirsi alle Amministrazioni inadempienti, adottando i provvedimenti e gli atti necessari, anche di tipo normativo; si prevede altresì, la possibilità di nominare un apposito commissario per provvedere agli adempimenti previsti nel presente decreto.

Art. 6 co. 11 ter: al fine di provvedere al pagamento dei debiti di cui al presente decreto,  l’accertamento della regolarità contributiva  è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento e non al momento di effettuazione del pagamento da parte della P.A. Qualora tale accertamento evidenzi un'inadempienza contributiva, l’Amministrazione tratterrà dal certificato di pagamento  l’importo corrispondente  ai sensi dell’art. 4 comma 2,  del DPR 207/2010.

Art. 6 bis: inserisce all’art. 253 D.lgs. 163/2006, il nuovo comma 23-bis,  prevedendo  che l’impresa possa sospendere l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 1460 c.c., quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale (abbassando la soglia, precedentemente prevista dall’art. 133, comma 1, D.lgs. 163/2006, del 25%);  

Art. 7 co. 1: introduce l’obbligo per le amministrazioni di registrazione sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal MEFche la certificazione dei crediti possa effettuarsi unicamente

Art. 7 co. 3 e co. 7: la certificazione dei crediti debba essere effettuata esclusivamente mediante la suddetta piattaforma elettronica. La stessa certificazione viene rilasciata anche ai fini della compensazione di cui agli artt. 28 quater e 28 quinquies del D.P.R. n. 602/1973;

Art. 9 co. 01 e co. 1: dettano la nuova disciplina delle compensazioni tra certificazioni e crediti tributari modificando l’art. 28 quater del D.P.R. n. 602/1973, ed introducendo un nuovo art. 28 quinquies.