Linee guida per l’applicazione “dell’indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte”
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014 la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica, recante le Linee guida per l’applicazione “dell’indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte”.
La Direttiva ha l'obiettivo di fornire alle pubbliche amministrazioni linee guida sull'applicazione dell'art. 28 del decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui
ha introdotto l'indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte.
La fattispecie dell'indennizzo da ritardo va nettamente distinta da quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera c) della legge n. 69/2009 in materia di danno da ritardo .
Mentre quest’ultimo presuppone, infatti, l'avvenuta prova dell'esistenza stessa del danno, del comportamento colposo o doloso dell'Amministrazione e, ancor di più, della dimostrazione dell'esistenza di un nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta posta in essere dalla Pubblica Amministrazione, la fattispecie dell'indennizzo da ritardo, prescinde dalla dimostrazione di tali presupposti .
Viene puntualizzato, in proposito, nelle premessa della Direttiva che "L'utilizzo del termine «indennizzo» (nozione che trova differenti e specifiche discipline nell'ordinamento) consente di ritenere che il pagamento della somma di cui si tratta debba essere dovuto anche nell’eventualità in cui la mancata emanazione del provvedimento sia riconducibile ad un comportamento "scusabile", e astrattamente "lecito", dell'Amministrazione.