Diritto e Giustizia Amministrativa

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Riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari

Tar Palermo Sez. II, sentenza n. 29 del 11 gennaio 2011
Data: 
11/01/2011
Materia: 
Contributi pubblici

In tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, deve ritenersi che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetti al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati quali revoca, decadenza, risoluzione, ecc., purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del concessionario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 189 del 2006, proposto da:
Tirrito Salvatore, rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Armao e Maurizio Citta', con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Palermo, via Noto 12;
contro
-Ministero delle Attivita' Produttive,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi 81 è ope legis domiciliato;
nei confronti di
-Banco di Sicilia S.P.A Credito Ind.Gruppo Incentivi Imprese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Giudice e Sergio Imburgia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Mario Giudice in Palermo, via G. Magliocco N.1;
per l'annullamento
-del D.M. n.B2/CD/9/148677 del 4/10/2005, comunicato con nota n.1018572, nella parte in cui: a) dispone la riduzione del contributo definitivo elargito in via provvisoria alla ditta ricorrente ad €.648.303,18 a fronte di quello pari ad €.818.176,17 stabilito (in via provvisoria) con decreto n.62398 del 14/9/98; b) dispone che l’importo delle quote annuali erogabili è determinato in via definitiva in €.216.101,06, a fronte di quelle determinate con Decreto M.I.C.A. n.62398 del 14/9/98; c) dispone il recupero della soma di €.88.055,38, oltre interessi legali calcolati dalla erogazione delle somme a quella della restituzione, nonché la restituzione degli interessi maturati su eventuali quote di contributo corrisposte ma non dovute;
-per quanto occorrer possa, della relazione sullo stato finale del programma investimenti;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Attivita' Produttive e di Banco di Sicilia S.P.A Credito Ind.Gruppo Incentivi Imprese;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n.201 del 17/2/2006 sulla domanda cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2010 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori Avv. Parlato Gaetana Rita, su delega dell'avv. G. Armao, per il ricorrente, l'Avv.to dello Stato G.Dell'Aira per l’Amministrazione e l'Avv.to M. Giudice per il Banco di Sicilia, controinteressato il quale deposita documenti;
Vista l’ordinanza n.249 del 03/11/2010 emessa ai sensi dell'art. 73, co. 3, cod. proc. amm., riscontrata dalla parte ricorrente con memoria del 06/12/2010 (prot.12968);
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati con i quali rispettivamente l’Amministrazione, sulla scorta della relazione tecnica finale dell’Istituto bancario “Banco di Sicilia –ente istruttore– ha provveduto alla quantificazione definitiva dell’agevolazione finanziaria richiesta dalla Ditta ricorrente, apportando le contestate variazioni in diminuzione, che assumono il valore di revoca parziale, rispetto a quanto provvisoriamente corrisposto, chiedendo quindi la ripetizione delle maggiori somme non dovute, con interessi legali ed altri accessori.
Lamenta parte ricorrente l’illegittimità dei provvedimenti gravati, deducendo le seguenti doglianze:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt.3, 7, 8 e 10 lett.b) L.241/90, eccesso di potere e difetto di istruttoria.
Ha errato l’amministrazione a non trasmettere previamente al soggetto interessato copia della relazione finale dell’istituto bancario, impedendone quindi la partecipazione alla stessa fase procedimentale. Invero la nota del Ministero, lungi dal costituire comunicazione di avvio, si appalesa quale determinazione già assunta, tanto da quantificare già in quella sede la riduzione del finanziamento concesso. In ogni caso, l’Amministrazione non ha tenuto debitamente conto delle note procedimentali formulate dalla parte istante.
2) Violazione delle stesse norme sotto ulteriore profilo, violazione dell’art.10 bis L.241/90, eccesso di potere.
Prima di precedere al ricalcolo del finanziamento già provvisoriamente concesso, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla comunicazione di avviso di parziale rigetto ai sensi dell’art.10 bis L.241/90.
3) Eccesso di potere sotto diversi profili.
Il Ministero ha recepito acriticamente la relazione dell’Istituto Bancario, senza dare compiuto riscontro alle osservazioni con le quali parte ricorrente ha contestato l’asserito aumento delle superfici realizzate. Quanto al mancato rinvenimento di macchinari acquistati, parte ricorrente sottolinea che gli stessi sono stati trafugati da ignoti, come da denuncia di furto documentata. Infine, quanto all’esiguo stralcio delle spese per la progettazione, le stesse sono conseguenza dell’erronea ed illegittima detrazione effettuata per i capitoli “opere murarie”.
4) Eccesso di potere per lesione di aspettativa legittima.
Sussistevano invero tutti i presupposti per l’emanazione di un decreto definitivo di contributo nella misura determinata e già concessa.
Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato per il Ministero intimato.
Resiste altresì l’Istituto Banco di Sicilia, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto del gravame, siccome infondato.
Con ordinanza n.201 del 17/2/2006 la domanda cautelare è stata accolta sotto il solo profilo del danno.
In prossimità della pubblica udienza di discussione, parte ricorrente ha depositato memoria conclusiva insistendo per l’accoglimento.
Alla pubblica udienza di discussione, presenti per le parti i procuratori come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione. Indi, in esito alla camera di consiglio, ravvisandosi profili di inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice adito, il Collegio ha riservato la decisione adottando al contempo, ai sensi dell’art.73 co.3 cod. proc.amm., ordinanza collegiale n.249 del 3/11/2010, così assegnando alla parti il termine di giorni trenta per la presentazioni di controdeduzioni.
L’ordinanza in parola è stata riscontrata dalla sola parte ricorrente con memoria del 06/12/2010 (prot.12968).
Ciò posto, ritiene il Collegio che le osservazioni articolate dalla parte ricorrente in riscontro all’ordinanza n.249 cit. non revocano in dubbio i profili di inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Occorre infatti sottolineare che in specie il provvedimento per il quale è controversia si pone quale “revoca” parziale del finanziamento già provvisoriamente erogato in conseguenza di fatti e sopravvenienze successive alla provvisoria erogazione. In particolare, per quanto qui rileva ai fini della giurisdizione, in ragione degli accertamenti effettuati dall’ente istruttore (Banco di Sicilia) alla impresa beneficiaria sono stati contestati un aumento della superficie per le opere murarie soggette a finanziamento e l’assenza di beni già fatturati. Fatti, entrambi, ed al di là delle deduzioni a difesa articolate dal ricorrente, che attengono al momento prettamente esecutivo del rapporto in cui la posizione giuridica dell’istante è qualificabile in termini di diritto soggettivo al mantenimento del contributo nella misura già quantificata.
Orbene, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “In tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, deve ritenersi che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetti al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati quali revoca, decadenza, risoluzione, ecc., purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del concessionario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo” (C.G.A., Sez. Giurisdiz., 21 settembre 2010 n. 1232). Ancora di recente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito il pregresso e consolidato orientamento, affermando che “In tema di concessione di contributi e finanziamenti pubblici, una volta che sia stato emesso il provvedimento concessivo del contributo, la fase di verifica e controllo dell'adempimento degli obblighi del beneficiario - imposti per legge o dall'atto concessorio - attiene all'esecuzione del rapporto; pertanto, le controversie aventi ad oggetto il provvedimento dell'Amministrazione che trovi fondamento non già su un vizio di legittimità di quello concessorio o per contrasto con il pubblico interesse, ma sul successivo inadempimento del beneficiario, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l'interesse alla conservazione del contributo ha assunto la consistenza di diritto soggettivo” (Cort. Cass., SS.UU. – ord. 23 settembre 2010 n. 20076).
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche, la questione qui esame, attenendo alla fase esecutiva del rapporto concessorio, sfugge alla cognizione di questo decidente rientrando nella cognizione del giudice ordinario, facendosi questione invero di posizioni di diritto soggettivo al mantenimento del contributo nella misura già stabilita.
In conclusione, disattese le argomentazioni di parte ricorrente a conforto del radicamento della giurisdizione del giudice adito, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione appartenendo la stessa la giudice ordinario, presso il quale il processo può essere riproposto, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali delle domande qui spiegate, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, come previsto dall’art.11 co.2 cod. proc. amm..
Considerata la pronuncia di rito per difetto di giurisdizione, non è luogo a provvedere sulla domanda di espromissione dal giudizio formulata dal Banco di Sicilia controinteressato.
Ritiene il Collegio di poter compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, per come in motivazione riportato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio del giorno 20 ottobre 2010 e del 21 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere
Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2011
IL SEGRETARIO

Rinvio dell'udienza e ragionevole durata del processo: le cause in presenza delle quali la relativa istanza può dirsi meritevole di accoglimento

C.G.A. sentenza n. 11 del 5 gennaio 2010
Data: 
05/01/2011

 

Una richiesta di rinvio è sempre meritevole di accoglimento allorquando:
  •  sia comunicata al giudicante e alle controparti costituite:
  •  sia tempestiva in relazione all’epoca di insorgenza della causa del rinvio;
  •  si riferisca ad un impedimento insuperabile;
  •  con riguardo alla specifica ipotesi di un avvocato, impossibilitato a comparire, che sia l’unico difensore di una parte offra un’adeguata giustificazione delle particolari ragioni che, in relazione alla peculiarità della vicenda dedotta in giudizio, ostino alla nomina di un sostituto processuale o di un semplice delegato per l’udienza.     
In assenza di una o più delle indicate condizioni un’istanza di rinvio, quand’anche sorretta dall’allegazione di un problema di salute, non può essere accolta perché, altrimenti, risulterebbero gravemente vulnerati il richiamato principio di ragionevole durata del processo e il pariordinato diritto delle controparti alla difesa il quale implica sia l’interesse a una decisione celere sia alla previa e tempestiva informazione preventiva di qualunque, eventuale causa di rinvio.
 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 108 del 2010 proposto dalla
TURISMO 2000 s.r.l.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Massimino, elettivamente domiciliata in Palermo, via Agrigento n. 50, presso lo studio dell’avv. Antonio Pivetti;
c o n t r o
l’ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE, l’UFFICIO GENIO CIVILE DI CATANIA, la SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI CATANIA, la CAPITANERIA DI PORTO DI CATANIA e il COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;
e nei confronti
dei signori SALVATORE D’AMBRA, RENATA BONAVENTURA, ROSARIO AMMIRANTE e SALVATORE LA ROSA, rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Condorelli, elettivamente domiciliati in Palermo, via Rodi n. 1, presso lo studio dell’avv. Ignazio Scardina;
dei signori ANGELO MANGIAGLI e MARIA GRAZIA MANTEGNA, non costituitisi in giudizio,
del COMUNE DI ACIREALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
dell’AZIENDA U.S.L. N. 3 DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;
per la revocazione
della decisione di questo Consiglio n. 1109 del 18 novembre 2009.
            Visto il ricorso con i relativi allegati;
            Visti gli atti di costituzione in giudizio delle controparti;
            Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
            Visti gli atti tutti della causa;
            Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;
            Uditi alla pubblica udienza del 4 novembre 2010 l’avv. dello Stato La Spina per le amministrazioni intimate e l’avv. D. Condorelli per D’Ambra Salvatore ed altri;
            Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
F A T T O    e    D I R I T T O
1. – La Turismo 2000 s.r.l. (d’ora in poi, breviter, “Turismo 2000”) impugna per revocazione la decisione, di estremi specificati nell’epi-grafe, con cui  questo  Consiglio ebbe  ad  accogliere l’appello interposto, dai signori D’Ambra et al., avverso la sentenza del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. I, dell’8 febbraio 2008, n. 234.
2. – Si sono costituiti, per resistere, all’impugnazione le controparti indicate nelle premesse, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
3. – All’udienza pubblica del 4 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – Giova premettere ad ogni altra considerazione l’illustrazione dei motivi che hanno condotto il Collegio a decidere sull’impugnazione nonostante l’istanza di rinvio formulata dal difensore della Turismo 2000. Ed invero, in data 3 novembre 2010, ossia il giorno prima dell’udienza di discussione, è stata depositata presso la segreteria di questo Consiglio una nota, a firma dell’avv. Stefano Massimino, recante una richiesta di rinvio della trattazione del processo, così motivata: “… non potendo essere presente all’udienza come sopra fissata per motivi di salute, come da certificazione medica” allegata. In effetti, la predetta istanza risulta corredata da una certificazione medica, datata 30 ottobre 2010, nella quale si dà atto della patologia accusata dal suddetto difensore.
            Il Consiglio non dubita dell’effettiva sussistenza dell’impedimento dichiarato, piuttosto reputa che non sia da accogliere l’istanza di rinvio.
            Le ragioni di tale scelta poggiano sull’interpretazione congiunta dei commi 1 e 2 dell’art. 2 del codice del processo amministrativo. In particolare, il Collegio ritiene che dette disposizioni non impongano al decidente di differire la discussione di un ricorso ogniqualvolta un avvocato si trovi nell’impossibilità di presentarsi personalmente in udienza per assolvere al proprio mandato e ciò anche nell’ipotesi in cui si tratti dell’unico difensore di una parte. In realtà un obbligo del genere, che procede dal generale principio del contraddittorio (v. l’art. 2, comma 1, cit.) e dalle esigenze di tutela del diritto inviolabile alla difesa (v. l’art. 24 Cost.), si configura soltanto nei casi in cui la richiesta di rinvio non sia in contrasto con il dovere di ogni parte di cooperare alla ragionevole durata del processo e si presenti rispettosa del diritto alla difesa delle controparti costituite. In dettaglio, una richiesta di rinvio è sempre meritevole di accoglimento allorquando:
I) sia comunicata al giudicante e alle controparti costituite:
II) siffatta comunicazione sia tempestiva in relazione all’epoca di insorgenza della causa del rinvio;
III) si riferisca ad un impedimento insuperabile;
IV) e, con riguardo alla specifica ipotesi di un avvocato, impossibilitato a comparire, che sia l’unico difensore di una parte offra un’ade-guata giustificazione delle particolari ragioni che, in relazione alla peculiarità della vicenda dedotta in giudizio, ostino alla nomina di un sostituto processuale o di un semplice delegato per l’udienza.
            Incidentalmente si rileva che, nell’ipotesi di una parte costituita con più difensori, l’impedimento di un solo avvocato non potrà mai condurre a un differimento della trattazione, a meno che non consti in tal senso l’accordo di tutte le parti costituite e sempre che il Collegio giudicante ritenga detta concorde istanza meritevole di positivo vaglio in relazione alla natura e allo stato della controversia.
            In assenza di una o più delle indicate condizioni un’istanza di rinvio, quand’anche sorretta dall’allegazione di un problema di salute, non può essere accolta perché, altrimenti, risulterebbero gravemente vulnerati il richiamato principio di ragionevole durata del processo e il pariordinato diritto delle controparti alla difesa il quale implica sia l’interesse a una decisione celere sia alla previa e tempestiva informazione preventiva di qualunque, eventuale causa di rinvio.
            Nella fattispecie l’istanza dell’avv. Massimino:
a) non è stata comunicata alle controparti costituite (i cui difensori, non a caso, pur prendendo atto dell’impedimento del Collega, si sono opposti alla concessione del rinvio);
b) non è stata tempestivamente nota al Collegio giudicante, dal momento che la patologia del difensore risulta accertata in data 30 ottobre 2010 e la natura della stessa non avrebbe reso impossibile l’imme-diato inoltro, da parte dello stesso difensore (o di un suo collaboratore di studio), di un fax alla segreteria di questo Consiglio;
c) soprattutto non reca alcuna motivazione circa le ragioni dell’inop-portunità di far partecipare all’udienza un altro difensore, in qualità di sostituto processuale del patronus ammalato.
            In sintesi, il dovere di cooperazione obbliga il difensore, il quale sia nelle obiettive condizioni di non poter comparire, di rispettare le altrui aspettative di celebrazione del giudizio e comporta anche l’one-re di porre in essere ogni attività, materiale o giuridica, necessaria e sufficiente a rendere ugualmente possibile tale celebrazione o, in alternativa, di giustificare le ragioni dell’indispensabilità del rinvio (indispensabilità che, per quanto sopra spiegato, non si esaurisce nella mera allegazione di un ostacolo alla presenza in udienza).
            Per le ragioni sopra esposte l’istanza deve essere respinta.
5. – Passando al merito dell’impugnazione, va segnalato, ai fini di una migliore comprensione delle questioni sottoposte alla cognizione del Collegio, che, con la decisione impugnata per revocazione, questo Consiglio ebbe ad occuparsi di una vicenda originata dall’impugnativa avanti al T.A.R. per la Sicilia (proposta dai signori D’Ambra e altri) del verbale della conferenza dei servizi dell’8 maggio 2003, con il quale si era espresso parere favorevole al cambio di destinazione d’uso di un progetto, presentato dalla Turismo 2000, per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva sita in via Scogliera, frazione di Stazzo–Acireale; era stata altresì avversata la concessione edilizia del 4 maggio 2005, n. 26, rilasciata alla predetta società, per la trasfor-mazione di un edificio di civile abitazione in una struttura alberghiera.
            Il Consiglio, in accoglimento dell’appello interposto, riformò la sentenza che aveva accolto solo in parte le doglianze degli originari ricorrenti e, per l’effetto, statuì che i primi Giudici avevano erroneamente equiparato gli “alberghi” alle “pensioni” e pure che, nella specie, si era in presenza di un surrettizio cambiamento della destinazione urbanistica della zona (da B a C8 o T.U.R.I.) e non al cospetto di un mero cambiamento di destinazione d’uso di un immobile. In dettaglio il Consiglio ha osservato quanto segue: “Osserva, al riguardo, il Collegio che non è revocabile in dubbio che l’impugnata concessione risulta rilasciata per la edificazione di un albergo, completo di realizzazione di servizi accessori (ivi compreso una piscina) e che gli strumenti di pianificazione generale prevedono per la realizzazione di queste opere (al pari di altri impianti produttivi di servizi) la loro ubicazione in aree specificamente deputate a tale scopo, di norma esterne alla zona B del P.R.G ed identificate nella zona territoriale T.U.R.I.; ove tali aree fossero esaurite si può procedere all’individua-zione di altre aree a ciò destinate con la procedura della variante al Piano Regolatore Generale.
            Orbene, gli strumenti urbanistici di carattere generale del Comune di Acireale (P.R.G. e N.T.A.) prevedono specifiche zone territoriali T.U.R.I. destinate ad alberghi; aree, peraltro, non ancora esaurite, mentre la zona B, interessata all’intervento edilizio in questione, è destinata prioritariamente ad usi residenziali, con possibilità di ubicarvi “pensioni” ed “attrezzature ricreazionali”.
            Ciò posto, appare evidente al Collegio che la effettuata equiparazione della “pensione” al “piccolo albergo”, effettuata dai primi giudici per giustificare l’iniziativa edilizia de qua all’interno della zona B, non appare corretta.
            In disparte la considerazione che la concessione impugnata appare rilasciata non per costruire un “piccolo albergo”, devesi, comunque, evidenziare che le pensioni e gli alberghi non si differenziano per il numero di stanze, bensì per la qualità dei servizi offerti ed - in termini di puntualizzazione concettuale - in genere, le pensioni sono qualcosa di inferiore agli alberghi (grandi o piccoli che siano) e sono, ormai, in via di esaurimento come strutture contemplate dalla normativa sulla ricettività turistica, in quanto, di fatto, superate da strutture più moderne e maggiormente aderenti agli standards internazionali, quali, ad esempio, il bed & breakfast e la casa vacanza.
            D’altra parte, come sopra evidenziato, la struttura edilizia in contestazione non presenta uno standard inferiore a quello previsto per l’edificazione di un albergo. Ne consegue che il cambio d’uso autorizzato con la concessione gravata in prime cure appare illegittimo, atteso che la localizzazione della nuova struttura non è inserita nell’area ad essa destinata dallo strumento urbanistico generale e che il procedimento seguito non è stato quello che per legge si doveva seguire, ovvero quello della variante (legge regionale n. 10/2000, art. 37), con coinvolgimento della Regione.”.
6. – Tanto premesso, va riferito che la Turismo 2000 sostiene che la ridetta decisione sia affetta da un vizio, ai sensi dell’art. 395, n. 4), c.p.c., consistito nella erronea supposizione di una circostanza di fatto (ossia la vigenza di un divieto di cambio di destinazione d’uso, nelle zone B, da edilizia abitativa a strutture recettive), la cui verità risulterebbe incontrovertibilmente esclusa. Ciò perché, diversamente da quanto opinato da questo Consiglio, l’art. 24 delle N.T.A. del P.R.G.C. di Acireale, rubricato “Cambio di destinazione d’uso”, prevederebbe, tra gli usi ammessi nell’area di interesse, la realizzazione di attrezzature ricettive. Il censurato cambio di destinazione d’uso era, quindi, perfettamente legittimo, giacché consentito dalla locale normativa urbanistica.
7. – L’impugnazione per revocazione è inammissibile: la Turismo 2000 ha denunciato un errore insussistente e comunque assolutamente non decisivo. Va infatti osservato, siccome chiarito dallo stralcio motivazionale sopra riportato, che questo Consiglio pervenne all’accogli-mento dell’appello in questione sulla base di argomenti giuridici non poggianti, nemmeno in parte, sul citato art. 24 delle N.T.A.. Diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, tale omessa considerazione della richiamata disposizione, lungi dal costituire indizio della pretesa sussistenza di un errore revocatorio, rivela piuttosto l’assoluta irrilevanza della norma ai fini della decisione della controversia. Il Consiglio non ha affatto ignorato la possibilità che l’edificazione di un albergo potesse essere ubicata anche in zona B (“… di norma esterne alla zona B …”), ma – muovendo da una complessiva interpretazione della strumentazione urbanistica generale del Comune di Acireale – è giunto alla conclusione che detta localizzazione, in relazione alla specifica natura dell’intervento progettato dalla società ricorrente, postulasse una preventiva variante del piano regolatore.
            In conclusione, la Turismo 2000 ha dedotto:
a)                 un inesistente errore di fatto;
b)                 una circostanza comunque non decisiva;
c)                 un’inammissibile censura rivolta contro una questione di diritto (id est l’interpretazione delle N.T.A. del P.R.G.C. di Acireale) relativa a un punto controverso sul quale il Consiglio si è già espressamente pronunciato. A quest’ultimo riguardo va ricordato che, per concorde giurisprudenza, attraverso la revocazione non si possono contestare le motivazioni in diritto che sorreggono la pronuncia impugnata, giacché in questo modo il rimedio straordinario si convertirebbe in un inammissibile terzo grado di giudizio di merito.
8. – Al lume dei superiori rilievi il Collegio ritiene di poter assorbire ogni altra doglianza o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini del presente giudizio.
9. – Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza e, per l’effetto, la Turismo 2000 deve essere condannata a rifondere euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a ciascuna delle controparti - ossia, rispettivamente, tutte le amministrazioni difese dall’Avvocatura distrettuale e tutti i soggetti privati costituiti, complessivamente considerati - per un importo totale di euro 5.000,00 (cinquemila/00).
P. Q. M.
            Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.
            Condanna la società soccombente alla rifusione, in favore delle controparti costituite, delle spese processuali del giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), pari a euro 2.500 per ciascuna controparte costituita, come da motivazione.
            Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
            Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 4 novembre 2010, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Filoreto D’Agostino, Gabriele Carlotti, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.
F.to Raffaele Virgilio, Presidente
F.to Gabriele Carlotti, Estensore
Depositata in Segreteria

il 05 gennaio 2011