Diritto e Giustizia Amministrativa

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La disciplina della competenza prevista dal nuovo codice si applica solo ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore

Consiglio di Stato Ad. Plenaria, ordinanza n. 1 del 7 marzo 2011
Data: 
09/03/2011
Materia: 
Processo amministrativo

La nuova disciplina della competenza, ivi compresi i modi di rilevabilità di cui all’art. 15 c.p.a., è applicabile solo ai processi instaurati sotto la sua vigenza, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, 16 settembre 2010, dovendosi intendere “instaurati” i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la “proposizione del ricorso” (cfr sentenza della Corte costituzionale 26 maggio 2005, n. 213).


 


N. 00001/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2011 REG.RIC.           
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 19 di A.P. del 2011, proposto da:
Biesse Adesivi S.p.A., Starlog S.r.l.;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico;
nei confronti di
Unicredit Mediocredito Centrale Spa;
per regolamento di competenza d’ufficio
dell'ordinanza collegiale del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 01467/2010 resa tra le parti, concernente agevolazioni finanziarie chiesto con l’ordinanza collegiale del T.A.R. LAZIO - Roma Sezione III-Ter, n. 1467/2010, resa tra le parti
Visto il regolamento di competenza chiesto d’ufficio dal T.A.R. LAZIO – Roma Sezione III- Ter;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 15 e 16, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2011 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati nessuno e' presente;
1.Il ricorso di primo grado è stato proposto da due diverse società avverso provvedimento recante revoca di contributo finanziario; tale ricorso è stato depositato presso il T.a.r. Lazio- Roma in data 9 settembre 2010.
Il T.a.r. adito, con ordinanza collegiale del 22 ottobre 2010 n.1467, ha chiesto di ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 15 c.p.a., ritenendo che, avendo le ricorrenti sede l’una in Lombardia e l’altra nel Veneto, sarebbero competenti rispettivamente il T.a.r. Lombardia- Milano e il T.a.r. Veneto.
Secondo la remittente Sesta Sezione del Consiglio di Stato, investito quale giudice regolatore della competenza ai sensi dell’art. 15 su indicato, per la decisione del proposto regolamento di competenza di ufficio, si pone innanzitutto una questione di diritto transitorio, che può avere tre differenti soluzioni, di cui due già seguite da svariate ordinanze sia del Consiglio di Stato che dei TT.aa.rr..
2.L’Adunanza Plenaria viene investita ai sensi dell’art. 99 c.p.a. dalla sezione remittente proprio perché il punto di diritto – che consiste nello stabilire il discrimine temporale della nuova e diversa disciplina sulla incompetenza e che naturalmente è stato evidenziato nell’ambito della fase incidentale attinente al regolamento di competenza – è oggetto di contrasti attuali e potenziali di giurisprudenza.
Il punto di diritto da decidere consiste in particolare nello stabilire se il nuovo regime di competenza inderogabile, introdotto dal c.p.a. - entrato in vigore in data 16 settembre 2010 - si applichi solo ai giudizi promossi dopo la entrata in vigore del codice o sia applicabile anche ai giudizi in corso e, in tale ultima evenienza, entro quali limiti.
Le tre tesi possibili sono le seguenti:
a) secondo una prima tesi, ai sensi dell’ art. 15 c.p.a. sussisterebbe la proponibilità del regolamento di competenza e la rilevabilità di ufficio della incompetenza senza alcuna preclusione, anche per i processi pendenti e per i ricorsi proposti prima della entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dal c.p.a., e ciò anche in caso di già avvenuta decorrenza dei termini per la proposizione del regolamento (regolamento che secondo la previgente disciplina era soltanto preventivo, a istanza di parte e soggetto a termine stretto di decadenza);
b) secondo altra tesi, la nuova disciplina sul rilievo di ufficio della incompetenza si applicherebbe soltanto ai giudizi instaurati a partire dal 16 settembre 2010;
c) secondo altra impostazione ancora, il nuovo regime della competenza nei giudizi instaurati prima della data del 16 settembre 2010 si applicherebbe solo se a tale data siano ancora in corso i termini per la proposizione del regolamento di competenza con il vecchio rito.
3.Questa Adunanza osserva che certamente la disciplina della competenza e del rilievo della incompetenza è radicalmente mutata con la normativa sopravvenuta, che è improntata ai principi della inderogabilità, della rilevabilità anche di ufficio, in primo grado, della proponibilità con specifico motivo in appello (art. 15 del c.p.a.), mentre la precedente disciplina – come è noto - prevedeva la rilevabilità solo a istanza di parte e con il rispetto di tempi ristretti (regolamento c.d. di tipo preventivo).
Si pone quindi un problema interpretativo di diritto transitorio o intertemporale, che, in assenza di disposizioni specifiche nel c.p.a. (a parte l’articolo 2 dell’allegato II, di cui si dirà in seguito), va risolta alla stregua dell’articolo 11 delle disposizioni del codice civile sulla legge in generale (“La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”).
L’assoggettamento della disciplina di ciascun fatto alla normativa del tempo in cui esso si verifica (tempus regit actum) costituisce dunque un principio generale dell’ordinamento, anche se assume rango costituzionale solo per le norme incriminatrici e per le altre norme a carattere afflittivo. Negli altri casi esso resta pur sempre una direttiva per il legislatore, che può derogarvi conformemente alla regola della successione delle leggi nel tempo.
4. Venendo al caso di specie, per stabilire quale sia la norma “del tempo”, occorre far riferimento all’oggetto della disciplina.
A tal fine si consideri che il rapporto processuale è un rapporto complesso ma anche un complesso di rapporti, di cui taluni, in relazione al decorso dei termini o al susseguirsi delle fasi processuali, sono o possono essere già definiti: a questi rapporti non può che essere applicabile la disciplina vigente al momento del loro sviluppo.
Un generale principio di certezza giuridica e di affidamento legislativo (desumibile appunto dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale) preclude, infatti, la possibilità di ritenere che rapporti già esauriti al momento della entrata in vigore della nuova disposizione siano da quest’ultima regolati (così, tra tante, Cassazione civile, III, 12 maggio 2000, n. 6099).
In caso contrario si introdurrebbe una ipotesi di retroattività in modo surrettizio, in mancanza di quella espressa previsione che l’eccezionalità dell’ipotesi stessa rende indispensabile.
Sarebbe d’altra parte improprio desumere l’applicabilità della disciplina sopravvenuta dalla generica pendenza del processo considerato nella sua interezza proprio perché – come chiarito – si è in presenza di una molteplicità di fasi e di rapporti ciascuno con un proprio profilo temporale e quindi da assoggettare alla disciplina a tale profilo legata.
Orbene, nel caso di specie l’art. 31, l. n. 1034 del 1971, espressamente prevede (prevedeva) che l’istanza di regolamento di competenza venga esercitata entro il termine previsto, a pena di decadenza. Si tratta dunque di un caso di preclusione e cioè della impossibilità di esercitare un potere in conseguenza del fatto che esso non è più azionabile oltre un certo momento del processo: autorizzarne di nuovo l’esercizio in base alla sopravvenienza normativa comporterebbe una ingiustificata rimessione in termini. D’altra parte, poiché il rapporto in questione nella disciplina previgente si esplicava esclusivamente nell’esercizio del potere di parte, ne deriva che alla estinzione di quest’ultimo consegue l’estinzione del rapporto nel suo complesso e quindi l’impossibilità di attivare i nuovi meccanismi di rilevabilità della eventuale incompetenza e in particolare quello d’ufficio posto in essere nel caso di specie dal Tribunale (così Cassazione civile, III, 2 novembre 2010, n.22269 con riferimento all’art. 58 comma 3 l. n. 69/2009 pubblicata in G.U. 19 giugno 2009 e in vigore dal 4 luglio 2009, secondo cui i commi quinto e sesto dell’art. 155 c.p.c. si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006, ma non se i termini sono già esauriti).
Se ne può trarre dunque una prima conclusione: quella della non percorribilità della prima opzione (sub a).
5. A tale regola non può farsi eccezione (ipotesi sub c) argomentando dalla circostanza che il termine previgente di proposizione del regolamento di competenza non sia ancora decorso. Occorre tener conto, infatti, della esplicita previsione dell’art. 2 dell’Allegato 3, rubricato “Ultrattività della disciplina previgente”, secondo il quale “Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti”.
Alla stregua di tale disposizione, anche in questa ipotesi, i termini da rispettare non sono quelli (eventualmente diversi) stabiliti dalla nuova disciplina, ma quelli previsti da quella previgente che in tal senso è qualificata ultrattiva.
6. In conclusione, l’Adunanza ritiene che la nuova disciplina della competenza, ivi compresi i modi di rilevabilità di cui all’art. 15 c.p.a., sia applicabile solo ai processi instaurati sotto la sua vigenza, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, 16 settembre 2010, dovendosi intendere “instaurati” i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la “proposizione del ricorso” (cfr sentenza della Corte costituzionale 26 maggio 2005, n. 213).
Ritiene altresì che in caso di processi in relazione ai quali sia ancora in corso il termine per la proposizione del regolamento di competenza secondo la previgente disciplina (tenendo conto ovviamente anche della sospensione dei termini nel periodo feriale), in ossequio al richiamato articolo 2 delle disposizioni transitorie c.p.a., si debba ammettere l’esercizio del potere nei limiti temporali a suo tempo previsti.
7. Dai principi di diritto affermati deriva che, nella specie, il rilievo (o regolamento) sollevato di ufficio il 22 ottobre 2010 in relazione al ricorso depositato in data 9 settembre 2010, debba ritenersi inammissibile.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
definitivamente pronunciando sul regolamento di competenza in epigrafe ai sensi dell’art. 99 c.p.a., lo dichiara inammissibile. Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pasquale de Lise, Presidente del Consiglio di Stato
Giancarlo Coraggio, Presidente di Sezione
Gaetano Trotta, Presidente di Sezione
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Stefano Baccarini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Marco Lipari, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere, Estensore
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'amministrazione straordinaria della grandi imprese in crisi è volta al perseguimento di finalità pubbliche ed è pertanto assoggettata alle regole della trasparenza.

C.G.A. sentenza n. 179 del 7 marzo 2011
Data: 
07/03/2011
Materia: 
Accesso
Come è già stato rilevato dal giudice amministrativo (cfr. C.d.S., A.P., 5 settembre 2005, n. 5), sin dall’indomani dell’emanazione dell’art. 23 della legge n. 241 del 1990,  le regole in tema di trasparenza si applicano, oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico (concessionari di pubblici servizi, società ad azionariato pubblico, ecc.).
Secondo la concorde opinione di dottrina e di giurisprudenza (cfr., C.d.S., Sez. VI, 12 aprile 2005, n. 1674), l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, equiparata per legge alla liquidazione coatta, dà luogo ad un procedimento amministrativo essenzialmente finalizzato al mantenimento dell’occupazione. In tale procedura, anche la cessione dei singoli cespiti, ancorché effettuata con strumenti di carattere privatistico, è volta a realizzare finalità pubbliche tra le quali assumono valore preminente, accanto all’interesse dei creditori, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il risanamento economico dell’impresa. La procedura è, quindi, presidiata da esigenze di politica industriale di carattere generale, la cui valutazione è rimessa all’auto-rità di vigilanza (Ministero delle attività produttive ora dello Sviluppo economico), con conseguente degradazione dei diritti soggettivi dei privati coinvolti nel procedimento al ruolo d’interesse legittimo

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
d e c i s i o n e
sul ricorso in appello n. 316/2010, proposto da
società HOLDING INDIVIDUALE GRACI GAETANO, IRA COSTRUZIONI s.p.a., LA FLORESTA HOTEL TIMEO s.p.a, AL KANTARA s.r.l., CONSORZIO DI CASALGISMONDO, GAZZENA s.p.a., SICILIANA IMMOBILIARE AGRICOLA s.r.l. e COMAS s.p.a., tutte in amministrazione straordinaria, in persona del commissario liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. Carmelo Giurdanella, elettivamente domiciliate in Palermo, via Giacomo Serpotta n. 66, presso lo studio dello stesso;
c o n t r o
la SICILCASSA s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei commissari liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Seminara e Massimo Ranieri, elettivamente domiciliata in Palermo, via Domenico Trentacoste n. 89, presso lo studio Allotta;
e nei confronti
del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sez. II) - n. 2074 del 9 dicembre 2009.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Sicilcassa s.p.a. e del Ministero dello sviluppo economico;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore alla camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Consigliere Guido Salemi;
Uditi, altresì, l’avv. R. Zammataro, su delega dell’avv. C. Giurdanella, per le società appellanti, l’avv. M. Ranieri per la società appellata e l’avv. dello Stato Pollara per il Ministero dello sviluppo economico;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O    e    D I R I T T O
1)        Con sentenza n. 2074 del 9 dicembre 2009, il T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. interna II, accoglieva il ricorso proposto dalla Sicilcassa s.p.a in liquidazione coatta amministrativa nei confronti delle appellanti procedure di amministrazione straordinaria per l’accesso ai documenti giustificativi delle spese di prededuzione sostenute dalle procedure medesime, con riferimento agli anni 2002-2009 e connessi alle relazioni semestrali predisposte dagli organi di ciascuna procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 6, D.L.vo n. 26/1979, convertito in legge n. 95/1979 e 205, comma 2, della legge fallimentare.
Le Amministrazioni intimate contestavano la possibilità di applicare le norme sul diritto di accesso ai summenzionati documenti.
Il giudice adito respingeva la suesposta eccezione per la considerazione che gli atti adottati dalle Amministrazioni straordinarie e finalizzate alla liquidazione dei beni delle società perseguono finalità di interesse pubblico al pari dei provvedimenti adottati dai singoli amministratori per il conseguimento delle finalità per le quali si sono instaurate le procedure.
Nel merito, detto giudice accoglieva il ricorso in quanto lo stesso si riferiva a atti amministrativi già formati e fisicamente esistenti presso le Amministrazioni convenute, tenuto altresì conto che parte ricorrente, a sostegno della propria richiesta, aveva specificato di essere titolare di un interesse qualificato dalla necessità di tutelare la propria posizione in sede giurisdizionale nell’ambito di un contenzioso pendente con le procedure in questione.
2)        Avverso tale pronuncia hanno proposto appello le summenzionate Procedure, deducendo i seguenti motivi di censura:
a)- è errata la pronuncia appellata nella parte in cui ha affermato che i documenti per i quali è stato chiesto l’accesso hanno natura amministrativa. Siffatta natura non può riconoscersi alle spese di prededuzione, trattandosi di atti aziendali di gestione, come tali esclusi dal regime di pubblicità e di accesso tipico degli atti delle procedure ad evidenza pubblica o dei documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990;
b)- parimenti errata è la suddetta pronuncia nella parte in cui ha omesso di pronunziarsi in ordine all’eccepito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Avendo la Sicilcassa s.p.a fondato sull’accordo transattivo intercorso con le Procedure il suo diritto all’accesso ai documenti giustificativi delle spese di prededuzione, la controversia esula dalla cognizione del giudice amministrativo. Tale accordo, in nessun caso, potrebbe rientrare nella giurisdizione di detto giudice, in quanto costituisce atto di natura privatistica;
c)- La legge n. 241 del 1990 costituisce il referente normativo da applicarsi in via residuale, laddove non esista una disciplina di settore che disciplini i tempi e i modi di partecipazione al procedimento e di accesso agli atti del medesimo. Nella specie, la partecipazione alla procedura di amministrazione straordinaria è compiutamente disciplinata dalla normativa di settore di cui al decreto legge n. 26/1979, convertito  in legge n. 95/1979, e dalle  disposizioni della liquidazione coatta amministrativa e del fallimento ivi richiamate.
In particolare, per le spese di prededuzione è espressamente ammessa una fase di controllo e di verifica che si svolge innanzi al Tribunale civile;
d)- gli atti in relazione ai quali è stato riconosciuto il diritto di accesso sono atti interni che attengono alla gestione commissariale della società e, come tali, sottratti al sindacato dei creditori, fintanto che non confluiscano nei piani di riparto di cui il Ministero autorizza il deposito.
3)        L’appello è infondato.
3.1)     Va disatteso il primo motivo d’appello.
Come è già stato rilevato dal giudice amministrativo (cfr. C.d.S., A.P., 5 settembre 2005, n. 5), sin dall’indomani dell’emanazione dell’art. 23 della legge n. 241 del 1990, la giurisprudenza è venuta chiarendo che le regole in tema di trasparenza si applicano, oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico (concessionari di pubblici servizi, società ad azionariato pubblico, ecc.).
Né basta affermare che “le spese di prededuzione non sono atti amministrativi, bensì atti aziendali di gestione” per giustificare l’esclusione dalla disciplina di accesso di cui alla legge n. 241 del 1990, perché a siffatta disciplina sono soggetti non solo gli atti amministrativi in senso stretto, ma anche gli atti provenienti da soggetti di diritto privato quando svolgono attività di pubblico interesse.
3.2)     Va parimenti disatteso il secondo motivo d’appello.
La linea interpretativa sopra esposta ha ottenuto conferma legislativa con le modifiche apportate all’art. 23 dalla citata legge n. 241 del 1990 dalla legge n. 26 del 1995 e, più ancora, con la recente legge n. 15 del 2005 che si è spinta fino a iscrivere - agli effetti dell’assoggettamento alla disciplina sulla trasparenza - tra le pubbliche amministrazioni anche i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. Ed invero, per concorde opinione di dottrina e di giurisprudenza (cfr., C.d.S., Sez. VI, 12 aprile 2005, n. 1674), l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, equiparata per legge alla liquidazione coatta, dà luogo ad un procedimento amministrativo essenzialmente finalizzato al mantenimento dell’occupazione. In tale procedura, anche la cessione dei singoli cespiti, ancorché effettuata con strumenti di carattere privatistico, è volta a realizzare finalità pubbliche tra le quali assumono valore preminente, accanto all’interesse dei creditori, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il risanamento economico dell’impresa. La procedura è, quindi, presidiata da esigenze di politica industriale di carattere generale, la cui valutazione è rimessa all’auto-rità di vigilanza (Ministero delle attività produttive ora dello Sviluppo economico), con conseguente degradazione dei diritti soggettivi dei privati coinvolti nel procedimento al ruolo d’interesse legittimo, implicante la sola pretesa alla legittimità degli atti e dei ravvedimenti attraverso i quali si sviluppa il procedimento.
Ciò posto, la circostanza che non può considerarsi atto amministrativo l’accordo transattivo, intercorso tra le società appellanti e la società appellata, non vale a sostenere l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La società appellata, infatti, non ha impugnato l’accordo transattivo, ma ha proposto un’istanza di accesso a documenti ritenuti rilevanti ai fini della tutela dei propri interessi giuridici.
3.3.)    Va, altresì, respinto, il terzo motivo di appello.
Come rettamente opposto dalla difesa della società appellata, il fatto che la legge fallimentare preveda all’art. 213, la possibilità per gli interessati di proporre, con ricorso al Tribunale, contestazioni avverso il piano di riparto non esclude la facoltà per i soggetti legittimati di attivare il procedimento di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.
Si tratta, infatti, di strumenti giuridici diversi che sono a disposizione dei creditori e di quanti sono titolari di interessi coinvolti nella procedura.
3.4)     E’, infine, infondato, il quarto motivo di appello.
Deve escludersi che l’istanza di accesso sia preordinata al controllo generalizzato delle attività dei soggetti destinatari.
La società appellata ha chiesto di conoscere i documenti giustificativi delle spese di prededuzione in vista, come si è detto, della tutela della sua posizione giuridica, il che vale già ad escludere l’intento di esercitare un controllo di tipo generalizzato.
Il fatto, poi, che i documenti richiesti attengano alla gestione commissariale delle società e contengano dati destinati a confluire in provvedimenti, parziali o finali, approvati dal Ministero vigilante, non esclude che gli stessi possano formare oggetto del diritto di accesso da parte dei creditori, ove ne sussistano i presupposti.
4)        In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello va respinto.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Circa le spese, le competenze e gli onorari del giudizio, gli stessi sono posti a carico delle imprese appellanti e sono liquidate a favore della società appellata e del Ministero dello sviluppo economico nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.
Condanna le società appellanti al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio che liquida in € 5.000,00 (cinquemila/00) di cui 3.000,00 (tremila/00) a favore della Sicilcassa s.p.a e 2.000,00 (duemila/00) a favore del Ministero dello sviluppo economico.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo il 9 giugno 2010 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.
F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Guido Salemi, Estensore
Depositata in Segreteria
il 7 marzo 2011

Le censure contenute nell’impugnazione del dispositivo devono essere riproposte con i motivi aggiunti avverso la sentenza completa di motivazione

C.G.A. sentenza n. 178 del 7 marzo 2011
Data: 
07/03/2011

L’impugnazione del dispositivo ha valenza essenzialmente cautelare, inerendo all’esecuzione della sentenza di primo grado, mentre il thema decidendum di secondo grado è definito dall’impugnazione della pronuncia completa di motivazione (cfr. C.d.S., Sez. V, 23 gennaio 2000, n. 327, 21 ottobre 2003, n. 6523 e, più di recente, 24 aprile 2009, n. 2600), il che implica che le censure contenute nell’im-pugnazione del dispositivo devono essere riproposte nell’atto di motivi aggiunti.


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
d e c i s i o n e
sul ricorso in appello n. 111/2010, proposto da
AMATA COSTRUZIONI s.r.l.,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Pitruzzella e Francesco Stallone, elettivamente domiciliata in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio degli stessi;
c o n t r o
la GRAMEY s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Iacuzzo, Riccardo Rotigliano e Marco Mazzamuto, elettivamente domiciliata in Palermo, via Nunzio Morello n. 20, presso lo studio di quest’ultimo;
e nei confronti
del COMUNE DI GELA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. III) - n. 1711 dell’8 febbraio 2010.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione e appello incidentale della società appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore, alla pubblica udienza del 9 giugno 2010, il Consigliere Guido Salemi;
Uditi, altresì, l’avv. F. Stallone per la società appellante e l’avv. M. Mazzamuto per la società appellata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
1)        Il Comune di Gela indiceva un’asta pubblica, con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione urbana area Borgo Pignatelli”.
La gara era aggiudicata alla Amata Costruzioni s.r.l..
Con ricorso notificato innanzi al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, in data 29 maggio 2009, la Gramey s.r.l., che si era classificata al 2° posto della graduatoria, impugnava l’ammissione alla gara della Amata Costruzioni e l’aggiudicazione provvisoria alla stessa dell’appalto.
2)        Con sentenza n. 1711 dell’8 febbraio 2010, il giudice adito, esaminando in primo luogo il ricorso incidentale dell’Amata Costruzioni, lo respingeva.
Passando, poi, all’esame del ricorso principale, detto giudice lo accoglieva. In particolare, riteneva fondato il secondo motivo di censura, concernente la mancata produzione dei certificati del casellario giudiziale e dei certificati dei carichi pendenti, ovvero delle rispettive dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativamente ad almeno uno dei quattro soci amministratori e legali rappresentanti dell’impresa Oddo Costruzioni s.n.c., fornitrice di taluni mezzi di esecuzione dell’appalto a favore dell’impresa aggiudicataria; riteneva, altresì, fondato il terzo motivo di censura con cui la ricorrente sosteneva che l’autocertificazione prodotta dal rappresentante legale dell’impresa individuale “Nocifora Amata Vincenzo”, cedente il ramo di azienda acquistato dall’Amata Costruzioni, non forniva le informative richieste a proposito delle dichiarate sentenze di patteggiamento ex art. 444 c.p.c. emesse, a suo carico, dal G.I.P. del Tribunale di Nicosia in data 5 ottobre 1995 e dal G.U.P. del Tribunale di Patti il 14 marzo 1996.
3)        L’Amata Costruzioni s.r.l. ha proposto ricorso in appello contro il dispositivo della sentenza e, successivamente, atto di motivi aggiunti avverso la pronuncia completa di motivazione.
Resiste all’appello la Gramey s.r.l., che ha eccepito l’inammis-sibilità e, comunque, l’infondatezza del gravame, proponendo, altresì, appello incidentale.
D I R I T T O
1)        In conformità dell’eccezione sollevata dall’appellata, il Collegio ritiene che non debbano essere esaminati i motivi di censura che, contenuti nell’appello avverso il dispositivo, non sono stati riproposti nei motivi aggiunti.
Ci si riferisce in particolare, alle seguenti censure:
a) - che nel CIP si ritrova non la dicitura “rilasciato per la gara d’appalto”, bensì quella “richiesta di regolarità contributiva per i lavori privati in edilizia”, dichiarato inammissibile dal T.A.R.;
b) - che la certificazione ISO non conteneva specificazioni sui requisiti in possesso dell’impresa e, in particolare delle categorie e classificazioni di cui al D.P.R. n. 34/00 (censura respinta dal T.A.R.).
Al riguardo si ribadisce l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’impugnazione del dispositivo ha valenza essenzialmente cautelare, inerendo all’esecuzione della sentenza di primo grado, mentre il thema decidendum di secondo grado è definito dall’impugna-zione della pronuncia completa di motivazione (cfr. C.d.S., Sez. V, 23 gennaio 2000, n. 327, 21 ottobre 2003, n. 6523 e, più di recente, 24 aprile 2009, n. 2600), il che implica che le censure contenute nell’im-pugnazione del dispositivo devono essere riproposte nell’atto di motivi aggiunti.
2)        Con il primo motivo, l’appellante sostiene che il documento di regolarità contributiva prodotto dalla Gramey s.r.l., essendo stato rilasciato dall’Edilcassa e non già da una Cassa edile aderente alla convenzione per il rilascio del D.U.R.C. unico, non è idoneo ad assolvere la funzione di soddisfare la finalità per la quale se ne dispone la produzione (dimostrazione della regolarità contributiva a livello nazionale).
Il motivo di censura è inammissibile perché in contrasto con il principio del divieto di ius novorum in appello.
In primo grado, infatti, la contestazione era esclusivamente circoscritta alla questione che il D.U.R.C. era stato rilasciato “dalla Cassa edile di Palermo e non già da quella territorialmente competente in ragione della sede legale della società (cioè Messina)”.
3)        Con il secondo motivo, l’appellante sostiene che, non distinguendo il disciplinare di gara tra situazioni di controllo con imprese partecipanti e non partecipanti alla medesima gara, la Gramey aveva l’obbligo di indicare tutte le partecipazioni societarie esistenti.
La censura è infondata.
Come già osservato da questo C.G.A. (decisioni n. 141 e n. 656 del 2008) e, come ribadito dal T.A.R. nella sentenza appellata, la necessità della dichiarazione deve essere interpretata alla luce delle concrete situazioni di fatto in cui verte l’impresa chiamata a renderla. Mentre si deve ritenere che essa sia necessaria ove il collegamento induca, potenzialmente, il pericolo di una partecipazione contemporanea del controllato e della controllante, si deve altresì ritenere che essa non sia necessaria quando tale potenzialità, giuridicamente sia inesistente.
Alla stregua di siffatto principio, appare evidente che la Gramey non aveva l’obbligo di fare la dichiarazione in relazione alle società consortili nelle quali deteneva una partecipazione.
Trattandosi di società costituite ai sensi dell’art. 96 del D.P.R. n. 554/1999 per la realizzazione di specifici lavori aggiudicati dalle imprese riunite, le stesse non potevano per definizione partecipare alle gare, sia perché il loro oggetto sociale si esauriva nello svolgimento dei lavori per i quali  erano state costituite, sia perché, come recita espressamente l’art. 96 cit., non possono conseguire la qualificazione (comma 4) e, ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società (comma 5).
4)        L’appellante lamenta, infine, che sia stato allegato non l’ori-ginale ma la copia della ricevuta postale della raccomandata contenente l’istanza relativa all’informativa antimafia.
La doglianza è infondata.
Come rettamente osservato dal giudice di prime cure, il punto 13 del disciplinare richiede testualmente e chiaramente che sia prodotta la “copia della ricevuta postale della raccomandata” e non la copia autentica dell’originale della ricevuta medesima.
5)        In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello principale deve essere respinto, mentre quello incidentale deve essere dichiarato improcedibile per carenza d’interesse.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Circa le spese e gli onorari di questo grado di giudizio, si ravvisano giustificati motivi per compensarli tra le parti.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello principale indicato in epigrafe e dichiara quello incidentale improcedibile per carenza d’in-teresse.
Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo il 9 giugno 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.
F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Guido Salemi, Estensore
Depositata in Segreteria
il 7 marzo 2011

Sul riparto di giurisdizione in materia di finanziamenti pubblici

C.G.A. sentenza n. 176 del 7 marzo 2011
Data: 
07/03/2011
Il criterio generale in tema di riparto di giurisdizione in materia di provvedimenti a contenuto revocatorio incidenti su contributi, finanziamenti e sovvenzioni erogate da pubbliche amministrazioni si fonda sulla individuazione del segmento procedurale interessato dal provvedimento oggetto di vaglio giurisdizionale e sulla “causale” della iniziativa revocatoria.
In particolare,  occorre tenere distinto il momento “statico” della concessione del contributo, rispetto a quello “dinamico”, individuabile nell’utilizzo del contributo medesimo.
La cognizione del primo segmento - e dei provvedimenti a contenuto revocatorio su di esso insistenti, anche se susseguenti alla erogazione, e financo laddove intervengano allorché il rapporto si sia esaurito con l’integrale utilizzazione da parte del beneficiario del contributo ricevuto - implicando una manifestazione di potere autoritativo e comportando l’esercizio di autotutela, appartiene alla giurisdizione del Giudice amministrativo, risolvendosi in un vaglio sul permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi già esaminati al momento di concedere il contributo medesimo.
La cognizione del secondo, invece, appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario: si individua in tale ultima ipotesi, infatti, una posizione attiva coincidente con un diritto soggettivo perfetto alla conservazione del contributo, ed un vaglio conseguente spiegantesi sulle modalità di utilizzazione del medesimo e sulle eventuali inadempienze rispetto agli impegni assunti allorché il contributo fu concesso in relazione ai fini che il destinatario si era impegnato a raggiungere.

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 250/2008 proposto da
MORANA GIUSEPPE
rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosario Avveduto e Raffaele Rossino, elettivamente domiciliato in Palermo, via Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell’avv. Nicolò Cassata;
c o n t r o
l’ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE SICILIANA, e l’ISPETTORATO PROVINCIALE DELL’AGRI-COLTURA DI RAGUSA, in persona dei rispettivi legali rappresen-tanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono ex lege domiciliati;
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. II) - n. 1796/07 del 5 novembre 2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale agricoltura e foreste e per l’Ispetto-rato provinciale dell’agricoltura di Ragusa;
Vista la memoria depositata il 25 maggio 2010, nell’interesse delle amministrazioni appellate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Consigliere Pietro Ciani;
Udito alla pubblica udienza del 9 giugno 2010 l’avv. dello Stato Pollara per le Amministrazioni appellate;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con decreto n. 423 del 9 dicembre 2002 della Regione Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste - Servizio XVIII - Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Ragusa, il Sig. Morana Giuseppe veniva ammesso al beneficio degli aiuti per il primo insediamento giovani in agricoltura ai sensi dell’art. 8 del reg. CE 1257/99 e della misura 4.07 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
Con il medesimo decreto n. 423/02, veniva liquidata in favore del ricorrente la somma di € 20.000,00 pari al 100% del premio concesso, con obbligo a carico del beneficiario di: “tenere la contabilità aziendale, anche di tipo semplificato, per tutta la durata dell’impegno (…); presentare alla Sezione Operativa di Assistenza Tecnica del territorio ove ricade l’azienda o la parte prevalente di essa (51%), i bilanci annuali per la prevista vidimazione, entro il 30 aprile di ogni anno, pena la revoca dell’aiuto e la restituzione, comprensiva degli interessi maturati, delle somme percepite”.
Tuttavia, con il decreto n. 53 in data 7.2.2006 della Regione Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste - Servizio XVIII - Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Ragusa e con la nota n. 13806 del 15.12.2005 del medesimo Ispettorato, veniva revocato il beneficio concesso al predetto Morana con l’indicato decreto n. 423 e disposto il recupero delle somme erogate, non avendo la ditta adempiuto all’obbligo della presentazione della contabilità semplificata presso la Sezione Operativa competente per l’anno 2003.
Avverso tali atti, l’interessato insorgeva con ricorso al T.A.R. Catania, affidato ai seguenti motivi di diritto:
- Violazione dell’art. 9 del bando di concorso, relativo alla misura 4.07 del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
- Inosservanza del bando e delle circolari presupposte;
- Difetto di motivazione per incongruità e mancanza o insufficienza della stessa;
- Vizio del procedimento ed eccesso di potere per sviamento.
Il ricorrente sosteneva di avere adempiuto all’obbligo di tenere la contabilità aziendale e di non avere provveduto a porre in visione la relativa documentazione alla Sezione operativa per mero errore, indotto dalla non corretta lettura della relativa circolare, nel convincimento che dovesse essere la SOAT in sede di visita aziendale a verificare la corretta tenuta della contabilità.
Rilevava, altresì, che una tale interpretazione sarebbe stata giustificata dall’ambiguità e mancanza di chiarezza della relativa disposizione del bando, dal cui tenore si potrebbe ritenere che non sussistesse un vero e proprio obbligo di presentazione della contabilità presso gli uffici della SOAT; interpretazione che sarebbe avvalorata dall’espres-sa previsione di compiti di tutoraggio assegnati alle SOAT; la contabilità è stata comunque presentata anche se in ritardo.
Sotto diverso  profilo, il ricorrente  affermava  che  la revoca avrebbe dovuto essere disposta su proposta della SOAT e dunque, nel caso di specie, sarebbe stata disposta in difetto di un presupposto necessario.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione regionale intimata, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con sentenza n. 1796/07, il T.A.R. adito, ritenendo legittima la revoca, ha respinto il ricorso.
Con l’appello in epigrafe, il predetto sig. Morana ha, preliminarmente, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a pronunciarsi sulla controversia in argomento.
Con memoria di risposta, le amministrazioni appellate hanno contestato il vizio di difetto di giurisdizione ex adverso dedotto e, rilevando l’infondatezza nel merito dell’appello, ne hanno chiesto il rigetto.
D I R I T T O
Preliminarmente, si procede ad esaminare la doglianza dell’odierno ricorrente circa la ritenuta insussistenza della giurisdizione del plesso giurisdizionale amministrativo con riferimento alle tematiche devolute alla cognizione del Collegio.
Ai fini del decidere sulla fondatezza o meno della superiore censura, non sembra superfluo evidenziare che il Collegio, alla stregua di quanto ritenuto anche dal Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4741/2008, condivide l’impostazione della Corte regolatrice della giurisdizione che - in materia di provvedimenti a contenuto revocatorio incidenti su contributi, finanziamenti e sovvenzioni erogate da pubbliche amministrazioni - individua un criterio generale, in tema di riparto di giurisdizione, fondato sulla individuazione del segmento procedurale interessato dal provvedimento oggetto di vaglio giurisdizionale e sulla “causale” della iniziativa revocatoria.
In particolare, si è evidenziato che occorre tenere distinto il momento “statico” della concessione del contributo, rispetto a quello “dinamico”, individuabile nell’utilizzo del contributo medesimo.
Tale distinzione, per quanto è di interesse nell’ambito del presente procedimento, rileva con riferimento al provvedimento di revoca del contributo già erogato.
A tal proposito si è affermato che la cognizione del primo segmento - e dei provvedimenti a contenuto revocatorio su di esso insistenti, anche se susseguenti alla erogazione, e financo laddove intervengano allorché il rapporto si sia esaurito con l’integrale utilizzazione da parte del beneficiario del contributo ricevuto - implicando una manifestazione di potere autoritativo e comportando l’esercizio di autotutela, appartiene alla giurisdizione del Giudice amministrativo, risolvendosi in un vaglio sul permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi già esaminati al momento di concedere il contributo medesimo.
La cognizione del secondo, invece, appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario: si individua in tale ultima ipotesi, infatti, una posizione attiva coincidente con un diritto soggettivo perfetto alla conservazione del contributo, ed un vaglio conseguente spiegantesi sulle modalità di utilizzazione del medesimo e sulle eventuali inadempienze rispetto agli impegni assunti allorché il contributo fu concesso in relazione ai fini che il destinatario si era impegnato a raggiungere.
Orbene, non pare che sussistano motivi per cui il Collegio debba discostarsi dall’autorevole orientamento giurisprudenziale della Cassazione e del Consiglio di Stato, sopra richiamato, che postula la spettanza, in subiecta materia, della giurisdizione del Giudice ordinario.
Ne discende l’accoglimento in parte qua del ricorso in appello, l’annullamento senza rinvio dell’appellata sentenza del T.A.R. e la declaratoria della spettanza al Giudice ordinario della giurisdizione in subiecta materia, tenuto, altresì, conto del disposto di cui all’art. 59 della legge n. 69/2009.
Il Collegio dichiara, pertanto, il proprio difetto di giurisdizione e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 della legge n. 69/2009, rimette le parti in causa davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, individuato nel Tribunale civile di Ragusa.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Appare equo al Collegio disporre la compensazione tra le parti del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie, in parte qua, l’appello in epigrafe e, per l’effetto, annulla senza rinvio l’appellata sentenza; dichiara che la giurisdizione sulla presente controversia spetta al Tribunale civile di Ragusa, avanti al quale rimette le parti, perché dia vita al giudizio di merito, fissando per la riassunzione il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente decisione. Sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 9 giugno 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’angelo, Guido Salemi, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.
F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Pietro Ciani, Estensore
Depositata in Segreteria
il 7 marzo 2011

Ricorso straordinario e giudizio d'ottemperanza

C.G.A. sentenza n. 197 del 7 marzo 2011
Data: 
07/03/2011
Materia: 
Ricorso straordinario

E' ammissibile il ricorso per ottemperanza proposto per l'esecuzione di un D.P. di accoglimento di un ricorso straordinario .

Ritiene infatti il Collegio che il ricorso straordinario sia un istituto di natura atipica, con spiccate caratteristiche giurisdizionali che gli interessati possono attivare in alternativa al ricorso giurisdizionale.

Caratteristiche che possono essere così sintetizzate:

  • garanzia del contraddittorio: onere di notificare il ricorso ad almento un controinteressato che può presentare memorie e deduzioni e proporre ricorso incidentale;

  • previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato (in Sicilia del Consiglio di Giustizia Amministrativa) dal quale l'Autorità decidente può discostarsi solo sulla base di uan deliberazione del Consiglio dei Ministri (in Sicilia della Giunta regionale);

  • principio di alternatività con la tutela giurisdizionale innanzi al giudice amminsitrativo;

  • possibilità di chiedere la sospensione cautelare del provvedimento impugnato:

  • impugnabilità del decreto "per revocazione nei casi previsti dall'articolo 395 c.p.c.".



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per ottemperanza n. 1143/2010 proposto da
BELLOMO DOROTEA, CARUSO ROSA e CANNARIATO GAETANA, rappresentate e difese dall’avv. Isabella Casales Mangano, elettivamente domiciliate in Palermo, via Notarbartolo n. 38, presso lo studio della stessa;
c o n t r o
la PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, l’ASSESSO-RATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA, l’ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA E PERSONALE e l’ASSESSORE REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono ope legis domiciliati;
per l’esecuzione
del D.P. n. 310/06 dell’11 aprile 2006, di accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana dagli stessi proposto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria depositata in data 26 ottobre 2010 dell’Avvo-catura distrettuale dello Stato di Palermo, in difesa degli appellati;
Vista la relazione prot. 21376/786.01.8, datata 18 dicembre 2003, dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Pietro Ciani;
Uditi alla camera di consiglio del 3 novembre 2010 l’avv. I. Casales per le ricorrenti e l’avv. dello Stato Ciani per le amministrazioni resistenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con il ricorso di cui in epigrafe, le ricorrenti chiedono l’ottem-peranza al Decreto n. 310/06 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, su conforme parere di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa a sezioni riunite, n. 259/04, ha accolto il ricorso straordinario proposto dalle stesse ed ordinato al Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Presidenza della Regione Siciliana di darvi esecuzione.
Considerato che l’Amministrazione Regionale non ha provveduto - nonostante la diffida e messa in mora effettuata dalle ricorrenti con atto notificato nei dì 7 - 8 e 16/7/2010 - e, peraltro, ha disposto, con circolare del 9/2/2006 (prot. n. 25858), di applicare la prescrizione quinquennale e di ritenere prescritti i ratei maturati anteriormente al quinquennio antecedente la proposizione della domanda, le ricorrenti hanno chiesto che, previa ammissibilità del ricorso, questo Consiglio di Giustizia Amministrativa:
- ordini alle Amministrazioni intimate di dare integrale esecuzione, ognuna nell’ambito della propria competenza, al menzionato D.P.Reg. n. 310/06, provvedendo a corrispondere alle istanti il maggior importo, per differenze retributive a decorrere dall’1/7/1988, per straordinario, indennità di produttività ed indennità di buonuscita, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole pretese al soddisfo;
- dichiari nulla la circolare prot. n. 25858/06 e tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali;
- nomini, in caso di inottemperanza, un Commissario ad acta.
La Presidenza della Regione Siciliana, con memoria depositata il 26 ottobre 2010, si è costituita per resistere al ricorso suddetto, eccependo che la natura esclusivamente amministrativa e non giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana farebbe ritenere inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto assoluto di giurisdizione del G.A..
La citata Amministrazione ha poi rilevato, in via di ulteriore subordine, l’infondatezza nel merito del gravame, stante il noto principio della irrinunciabilità della prescrizione da parte della P.A. imposto dall’art. 3 del R.D.Lgs. n. 295/1939 e, quindi, la legittima pretesa della stessa a procedere alla liquidazione degli emolumenti spettanti ai ricorrenti nei limiti del termine quinquennale di prescrizione (con esclusione, cioè, dei ratei maturati anteriormente al quinquennio antecedente alla proposizione della domanda).
Ha, infine, precisato che, l’eccezione di prescrizione sarebbe stata sollevata dall’Amministrazione regionale già durante l’istruttoria del ricorso straordinario con nota prot. 2132 del 14/10/04 allegata alla memoria del 26/10/2010 sopra richiamata.
Alla camera di consiglio del 3 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1.         Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso di cui in epigrafe, sollevata dall’Amministrazione appellata, alla luce delle considerazioni formulate, in analoga controversia, da questo Consiglio di Giustizia Amministrativa con la decisione n. 972/08, dalla quale non si ha motivo di discostarsi.
Giova, sul punto, richiamare lo stato della giurisprudenza.
La questione, concernente l’ammissibilità del ricorso in ottemperanza, ai sensi dell’art. 27, n. 4, del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, e dell’art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 su una decisione su ricorso straordinario, è stata definita in senso negativo dalla Cassazione SS.UU. (15978/2001) sul rilievo che il ricorso straordinario al Capo dello Stato è espressamente compreso dal legislatore tra i rimedi di carattere amministrativo e non può ritenersi di natura giurisdizionale per difetto dell'elemento indefettibile dei procedimenti giurisdizionali e, cioè, che “il procedimento si svolga davanti ad un giudice terzo e imparziale” (art. 111 cost. riformulato dall'art. 1 l. cost. 23 novembre 1999 n. 2) e che avverso la decisione sul ricorso straordinario non è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass., sez. un., 17 gennaio 2005, n. 734).
Anche un certo orientamento della giurisprudenza amministrativa ha condiviso la citata impostazione evidenziando, in particolare, la natura amministrativa del ricorso straordinario e l’inidoneità della relativa decisione a concretare il presupposto del giudicato formale (ex plurimis: Cons. St., sez. IV, 5.7.2002 n. 3699; CGA 7 dicembre 2002, n. 604; Cons. St., sez. VI, 26 settembre 2003, n. 5501; Cons. St., sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5393). Si è, altresì, affermato che il giudizio di ottemperanza è un rimedio giuridico che presuppone un giudicato, cioè un connotato del decisum non attribuibile al decreto che definisce il ricorso straordinario al Capo dello Stato, atteso che esso, pur svolgendo una funzione paragiurisdizionale, resta pur sempre un provvedimento  amministrativo, non avendo  tale decisione l'attitudine ad acquisire efficacia formale e sostanziale di giudicato. E di fronte all’ineludibile richiesta di giustizia si suggerisce che “al fine di far valere il titolo alla puntuale esecuzione della decisione sul ricorso straordinario, in base al principio di effettività che deve assistere le decisioni emesse in esito a procedimenti contenziosi volti alla tutela di situazioni soggettive del privato, la pretesa al pieno e corretto adempimento all'atto decisorio non resta sfornita di tutela, quest'ultima si rinviene nella possibilità di rendere significativo con rituale diffida il comportamento omissivo dell'amministrazione per poi avvalersi dello strumento apprestato dall'art. 21 bis della l. n. 241 del 1990 ai fini della declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto, con comminatoria dell'ordine di esecuzione” (Consiglio Stato, sez. VI, 4 aprile 2008, n. 1440).
Tale conclusione appare avvalorata anche dalla considerazione che la decisione è emanata da una autorità amministrativa o comunque non giurisdizionale (il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro), che non è neppure vincolata in modo assoluto dal parere espresso dal Consiglio di Stato e può, quindi, risolvere la controversia secondo criteri diversi da quelli risultanti "dalla pura e semplice applicazione delle norme di diritto", caratterizzante le decisioni adottate in sede giudiziaria (art. 14 del D.P.R. n. 1199/1971 che, al primo comma, dispone che la decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente. Questi, ove intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri).
2.         Tuttavia, la più recente giurisprudenza ed anche questo Consiglio è andato in contrario avviso ed ha osservato che nello Statuto siciliano (cfr. d.lgs 15 maggio 1946 n. 455 e legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) il ricorso straordinario al Presidente della Regione è espressamente previsto al titolo III (Organi giurisdizionali) e più precisamente all’art. 23, nel quale per quel che qui rileva si fissano i seguenti principi:
- Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione (comma primo);
- Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgeranno, altresì, le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile (comma secondo);
- I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato (comma quarto).
In relazione al suddetto art. 23, sono stati adottati decreti legislativi attuativi e da ultimo il decreto legislativo 24 dicembre 2003 n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato).
In particolare, in detto decreto viene previsto, all’art. 9, che:
4. Sui ricorsi straordinari di cui all'articolo 23 dello Statuto il parere è obbligatorio ed è reso dalla adunanza delle Sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa ...;
5. Qualora il Presidente della Regione non intenda decidere il ricorso in maniera conforme al parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa, con motivata richiesta deve sottoporre l'affare alla deliberazione della Giunta regionale.
Va, altresì, considerato l’art. 12 del medesimo decreto legislativo, laddove si stabilisce:
1. Per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa in sede consultiva e in sede giurisdizionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato.
In base a quest’ultima disposizione risulta quindi applicabile il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, che disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito dei ricorsi amministrativi, ma, ad avviso del Collegio, con forme e garanzie proprie della giurisdizione.
Osserva, in particolare, il Collegio come dalla predetta disciplina emerga un istituto di natura atipica, con spiccate caratteristiche giurisdizionali, che gli interessati possono attivare ex art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971, in alternativa al ricorso giurisdizionale con modica spesa, senza il bisogno dell'assistenza tecnico-legale (tuttavia, non esclusa) e con il beneficio di termini di presentazione del ricorso particolarmente ampi (artt. 8 e 9).
Viene, infatti, rilevato (Cass. SS.UU. n. 15978/2001 citata) che la disciplina del ricorso straordinario si differenzia per aspetti non irrilevanti da quella dettata per gli altri ricorsi amministrativi.
La garanzia del contraddittorio è, infatti, assicurata in modo più puntuale, essendo previsto, a carico del ricorrente, l'obbligo di notificare il ricorso "nei modi e nelle forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali" ad almeno uno dei controinteressati, ed essendo a questi ultimi assegnato  un termine "per presentare ... deduzioni  e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale" (art. 9, d.p.r. 1199-71). Né minor rilievo riveste la circostanza che la decisione del ricorso sia preceduta da un "parere" del Consiglio di Stato, che costituisce espressione di un'attività "di pura e semplice applicazione del diritto oggettivo" (come è confermato dalla previsione che la sezione o la commissione speciale investita del parere può rimettere la questione all'Adunanza generale, onde evitare l'insorgere di "contrasti giurisprudenziali": art. 12, secondo comma, d.p.r. cit.) e dal quale l'autorità decidente può discostarsi (solo) sulla base di una delibera del Consiglio dei Ministri (art. 14, primo comma), quando "sia prospettata una decisione del caso concreto che possa arrecare pregiudizio al buon andamento della pubblica amministrazione o all'indirizzo politico" (C. Cost. 31 dicembre 1986, n. 298).
Non meno peculiare è, infine, la disciplina dei rapporti con la tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo, regolata secondo il principio di alternatività; principio che comporta l'inammissibilità del ricorso al giudice amministrativo proposto contro il medesimo atto impugnato in via straordinaria, sia per il ricorrente che per i controinteressati che non si siano avvalsi della facoltà di chiedere la decisione del ricorso in sede giurisdizionale (art. 10, primo comma, d.p.r. cit.), ed ha significativi riflessi sull'impugnazione in sede giurisdizionale della decisione del ricorso straordinario, ammessa solo "per vizi di forma o di procedimento" (art. 10, terzo comma, d.p.r. cit.), salvo che per i controinteressati che non siano stati posti nelle condizioni di chiedere la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
3.         Interpretando il richiamato quadro normativo di riferimento, si potrebbe pervenire alla conclusione che il provvedimento in questione abbia i presupposti per l'instaurazione del giudizio di ottemperanza e che, conseguentemente, l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi all'eventuale accoglimento del ricorso avrebbe il carattere "assoluto e vincolante", proprio delle sentenze passate in giudicato. Ed infatti il provvedimento  finale  rappresenterebbe  solo "l'atto conclusivo di esternazione di un momento decisionale" contenuto nel parere del CGA, il quale si collocherebbe "al di fuori della fase amministrativa della procedura, di cui costituirebbe un presupposto necessario e imprescindibile" che ne vincolerebbe l'esito.
Ciò troverebbe conferma nella decisione della Corte di Giustizia C.E., secondo cui il Consiglio di Stato ha natura di organo giurisdizionale ai sensi dell'art. 177, ora art. 234, del Trattato anche quando esprime il proprio parere sul ricorso straordinario al Capo dello Stato (Corte di Giustizia, 16 ottobre 1997, C 69-96-79-96), e nella giurisprudenza, secondo cui il Consiglio di Stato può sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale anche nell'ambito della procedura prescritta per l'espressione di detto parere (Cons. Stato, sez. I, parere 19 maggio 1999, n. 650-96).
L’alternatività del ricorso straordinario al Capo dello Stato con quello proponibile innanzi alla giurisdizione amministrativa generale (artt. 8 e 10, d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199) e l’esplicita previsione, contenuta nell'art. 15 dello stesso decreto, dell’impugnabilità del decreto conclusivo della procedura "per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.", e quindi anche per contrasto con altra sentenza avente tra le parti autorità di cosa giudicata, legittimerebbero la soluzione positiva.
Ne consegue che per il potere giurisdizionale attribuito, in tema di esecuzione della sentenza, al giudice amministrativo, la sua co-gnizione è estesa al merito (art. 27, primo comma, n. 4, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; art. 7, primo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034) e implica la possibilità di esercitare, se del caso mediante un commis-sario appositamente nominato, tutti i poteri di valutazione e di scelta spettanti all'amministrazione inadempiente (Cass., sez. un., 30 giugno 1999, n. 376; Cons. Stato, sez. V, 3 marzo 1988, n. 125), non trattandosi di un provvedimento amministrativo e, quindi, in un'ipotesi in cui la cognizione del giudice amministrativo è limitata ai profili di sola legittimità, senza alcuna possibilità di esercizio di poteri di amministrazione attiva, sia pure al limitato fine di assicurare l'osservanza del comando giuridico inevaso.
Infine, l’art. 3, comma 4, della legge n. 205/2000 ha previsto che nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo.
La sospensione è disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni di cui sopra e di quanto è già stato affermato da questo stesso Consiglio con le decisioni 19 ottobre 2005, n. 695, e 28 aprile 2008, n. 379, il ricorso in esame va dichiarato ammissibile.
Per i motivi suddetti, il Collegio non ritiene di dover rimettere gli atti all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, così come richiesto dalle Amministrazioni appellate.
4.         Nel merito, osserva il Collegio che le parti hanno versato note esplicative di opposto contenuto.
In particolare, parte ricorrente, rilevando che la P.A. ha disatteso la decisione straordinaria di cui al citato D.P. n. 310/06, chiede di darvi integrale esecuzione ovvero di nominare, in caso di  ulteriore inerzia, un Commissario ad acta.
L’Amministrazione ritiene legittima l’applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti vantati dai ricorrenti, prescrizione che avrebbe già eccepito nell’ambito del procedimento per ricorso straordinario (cfr. nota n. 2132 del 14/10/2004).
Le pretese delle ricorrenti sono fondate.
Preliminarmente, il Collegio rileva che, in sede di esecuzione, non può essere eccepita la prescrizione.
Tale eccezione, invero, non formulata nel giudizio di merito, non può essere proposta per la prima volta in sede di giudizio di ottemperanza, atteso che il giudicato amministrativo copre il dedotto e il deducibile, determinando le conseguenti preclusioni processuali (Consiglio Stato, sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3385).
Infatti, nonostante l’affermazione delle Amministrazioni appellate, secondo cui le stesse avrebbero sollevato tale eccezione in sede di istruttoria, va rilevato, tuttavia, che nella relazione n. 21376/786.01.8 del 18 dicembre 2003, con la quale l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha chiesto il parere a questo C.G.A, in sede consultiva, non vi è specifico riferimento al riguardo.
Invero, dalla relazione suddetta si evince, al § 2, nella descrizione del fatto, che con nota 499 del 13 marzo 2002, il Dipartimento regionale del personale, “per quanto attiene al merito, ha richiamato le argomentazioni contenute nella nota impugnata ed in altre note, relative ad analoghi ricorsi, in alcune delle quali, tra l’altro, viene rilevata la prescrizione, ai sensi dell’art. 2498 c.c. dei crediti ex art. 5 l.r. 19/91”.
Tuttavia, nelle conclusioni della relazione, di cui al § 3, detto Ufficio Legale, dopo aver precisato che: “nel merito, sempre che non vengano accolte le pregiudiziali sollevate dal Dip.to reg.le del Personale, il gravame si appalesa fondato”, non ha formulato alcuna richiesta al riguardo ed anzi, richiamando la giurisprudenza di questo C.G.A., formatasi in materia, ha rilevato che: “il ritardo, nella corresponsione del giusto dovuto, ovviamente, comporta una diminuzione del credito principale che nella fattispecie in esame deve potersi integrare mediante la corresponsione in favore dei ricorrenti degli interessi al tasso legale e della rivalutazione, se superiore, da riconoscersi a far data dal dì dovuto”.
Alla stessa stregua, la nota 2132 del 14 ottobre 2004, richiamata dalle Amministrazioni appellate nella citata memoria in data 26/10/2010, non può costituire valida proposizione dell’eccepita prescrizione, essendo indirizzata ad Uffici della Regione Siciliana e non essendo stata ribadita nella sopra richiamata relazione del 18 dicembre 2003, inviata a questo C.G.A..
D’altra parte - considerato l’esito favorevole, per le ricorrenti, cui è pervenuto al riguardo questo C.G.A. con il parere n. 259/04, poi recepito dal D.P. n. 310/06 - le Amministrazioni resistenti, se avessero sollevato l’eccezione in argomento nella relazione sopra richiamata, avrebbero dovuto - al fine di vedersi riconosciuto il diritto di applicare legittimamente l’invocata prescrizione quinquennale ai crediti vantati dalle ricorrenti - proporre istanza di revocazione avverso il suddetto Decreto Presidenziale, di cui oggi queste ultime chiedono l’ottempe-ranza.
5.         Conclusivamente, il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo delle Amministrazioni intimate di dare integrale esecuzione al menzionato D.P.Reg. n. 310/06 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, riconoscendo alle ricorrenti i crediti alle stesse spettanti come da parere n. 259/04 di questo C.G.A., nei termini in esso indicati ed integralmente riprodotti nel citato D.P. 310/06.
Condanna, per l’effetto, parte appellata a versare alle ricorrenti le somme dovute, da calcolarsi con le modalità e nei termini disposti con il suddetto parere n. 259/04.
Per il caso di ulteriore inerzia, va disposta, fin d’ora, la nomina di un Commissario ad acta, per l’effettuazione dei pagamenti che risultino ancora dovuti, nella persona dell’Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, o funzionario dallo stesso delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.
Viene, altresì, disposta l’erogazione di € 1.000,00 (mille/00) a carico di parte soccombente ed in favore del Commissario ad acta, a titolo di anticipo sul compenso complessivamente dovuto, qualora questi sia chiamato a svolgere effettivamente l’incombente demandato.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Il Collegio, considerate le circostanze in cui è maturata la presente controversia, ritiene che sia equo disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina alle Amministrazioni intimate di dare integrale esecuzione al D.P.R.S. n. 310/06 nei termini indicati nella superiore parte motiva, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Nomina, fin d’ora, in caso di ulteriore inerzia, per lo svolgimento degli incombenti di cui in motivazione, l’Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, o funzionario dallo stesso delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.
Dispone l’erogazione di € 1.000,00 (mille/00) a carico di parte soccombente ed in favore del Commissario ad acta, a titolo di anticipo sul compenso complessivamente dovuto, qualora questi sia chiamato a svolgere effettivamente l’incombente demandato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 3 novembre 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Filoreto D’Agostino, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.
F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Pietro Ciani, Estensore
Depositata in Segreteria
il 7 marzo 2011

Confermato l'annullamento delle misure cautelari disposte dall'AGCOM nei confronti di tutti gli operatori di rete mobile per il servizio di originazione delle chiamate vocali

Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza del 7 marzo 2011, n. 1421
Data: 
07/03/2011

Il Consiglio di Stato conferma l'annullamento delle misure cautelari disposte dall'AGCOM nei confronti di tutti gli operatori di rete mobile e consistenti nella riduzione dei prezzi di originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche NNG relative ai SIA, ovvero servizi a tariffazione speciale di informazione verso abbonati. 

 

 

 


 
N. 01421/2011REG.PROV.COLL.

N. 09151/2007 REG.RIC.

N. 10239/2007 REG.RIC.

N. 00181/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti:
A) – n. 9151/2007 RG, proposto dall’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni - AGCOM, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

contro

TELECOM ITALIA s.p.a., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, appellante incidentale, rappresentata e difesa dai proff. Filippo SATTA e Stefano D'ERCOLE e dagli avvocati Filippo LATTANZI e Nicola PALOMBI, con domicilio eletto in Roma, via P.L. da Palestrina n. 47 e

nei confronti di

- SEAT PAGINE GIALLE s.p.a., corrente in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dai proff. Angelo CLARIZIA, Giuseppe GUIZZI e Filippo DONATI, con domicilio eletto in Roma, via Principessa Clotilde n. 2,
- IL NUMERO ITALIA s.p.a., corrente in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio MELLUCCI, con domicilio eletto in Roma, via di S. Sebastianello n. 9, presso lo studio dell’avv. MONACO e
- INFOCALL s.p.a., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita nel presente giudizio;

B) – n. 10239/2007 RG, proposto dalla SEAT PAGINE GIALLE s.p.a., come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

contro

TELECOM ITALIA s.p.a., come sopra rappresentata, difeso ed elettivamente domiciliata e

nei confronti di

- l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata per legge e
- IL NUMERO ITALIA s.r.l., come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata;

C) – e n. 181/2008 RG, proposto dalla IL NUMERO ITALIA s.r.l., come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

contro

TELECOM ITALIA s.p.a., come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata e

nei confronti di

- l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata per legge e
- SEAT PAGINE GIALLE s.p.a., come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

per la riforma

della sentenza del TAR Lazio – Roma, sez. III-ter n. 6348/2007, resa tra le parti e concernente la fissazione dei prezzi del servizio di originazione da rete mobile di telefonia verso numerazioni non geografiche – NNG, relative al servizio di informazione agli abbonati;

Visti i ricorsi in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 18 febbraio 2011 il Cons. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, i proff. CARDARELLI (per delega dell'avv. LATTANZI), CLARIZIA e GUIZZI e l’Avvocato dello Stato FEDELI;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con riguardo alle numerazioni non geografiche – NGG nell’esercizio della telefonia, esistono, tra gli altri servizi a tariffazione speciale, pure quelli, a sovraprezzo, d’informazione agli abbonati (c.d. SIA), con cui un’impresa, solo attraverso i numeri 12XX, mette a disposizione della generalità degli utenti telefonici elementi informativi essenziali per raggiungere gli abbonati di tutti gli operatori di telefonia, fissa e mobile.

Si tratta di servizi di natura sociale informatica, per l’effettuazione dei quali l’impresa fornitrice deve munirsi di un’apposita autorizzazione, può adoperare solo la numerazione all’uopo indicata nel Piano nazionale di numerazione – PNN e, ove non possiedano una propria rete fissa o mobile, devono sottoscrivere appositi accordi con i relativi titolari.

In un primo tempo, le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei SIA originanti da rete mobile non hanno formato oggetto di regolazione ad hoc. È poi intervenuta la deliberazione n. 46/06/Cons., con cui l’AGCOM ha assunto al mercato n. 15) di cui alla raccomand. n. 2003/311/CE quello inerente alla fornitura congiunta di accesso ed originazione da parte di operatori mobili nazionali ad operatori sprovvisti di risorse radio, che permetta a questi ultimi di fornire servizi finali, sia vocali sia dati (come gli SMS). Con successiva delibera n. 162 del 22 marzo 2006, l’AGCOM ha avviato un procedimento istruttorio per l’analisi di un nuovo mercato di originazione nelle reti mobili delle chiamate verso numerazioni non geografiche (mercato n. 15 bis), fissando in un secondo momento un termine di 120 gg. per la relativa conclusione. Sennonché l’AGCOM, dopo aver verificato di non poter concludere per tempo l’istruttoria de qua, invece di prorogare detto termine, ha avviato un procedimento ex art. 12, c. 6 del Dlg 1° agosto 2003 n. 259, per l’adozione di un eventuale misura cautelare avente ad oggetto la riduzione dei prezzi di originazione da rete mobile di chiamate verso NNG relative ai SIA.

Acquisiti le osservazioni dei soggetti interessati ed il parere del Garante della concorrenza e del mercato, l’AGCOM ha al riguardo adottato la deliberazione n. 504/06/Cons. del 7 settembre 2006, con la quale, in via provvisoria e d’urgenza, ha individuato: A) – quali mercati rilevanti i servizi di originazione da ogni rete mobile di chiamate verso NNG relative ai SIA; B) – quali detentori di significativo potere di mercato, in detti mercati gli operatori di rete mobile TELECOM ITALIA, VODAFONE, WIND E H3G.

Avverso tale provvedimento è insorta innanzi al TAR Lazio la TELECOM ITALIA s.p.a., corrente in Roma, deducendo in punto di diritto cinque articolati mezzi d’impugnazione. L’adito TAR, con sentenza n. 6348 del 13 luglio 2007, ha accolto il ricorso di TELECOM ITALIA s.p.a., ritenendo che, pur non essendo necessario verificare la previa istituzione a regime d’un mercato separato (nella specie, il n. 15-bis), non sussistessero comunque le condizioni per emanare le misure cautelari ex art. 12, c. 6 del Dlg 259/2003.

Ha proposto appello l’AGCOM (ricorso n. 9151/2007 RG), censurando la sentenza impugnata sotto vari profili.

Anche la SEAT PAGINE GIALLE s.p.a., corrente a Milano, ha proposto appello (ricorso n. 10239/2007 RG) contro la sentenza n. 6348/2007, deducendo l’infondatezza della pretesa azionata in primo grado e che la Commissione UE, a differenza di quest’ultima, ha giustificato l’esercizio della potestà cautelare e s’è limitata ad osservare che gli elementi raccolti in sede istruttoria non fossero allo stato sufficienti per individuare il mercato separato n. 15-bis).

Parimenti ha proposto appello in questa sede (ricorso n. 181/2008 RG) IL NUMERO ITALIA s.p.a., corrente in Milano, deducendo il fraintendimento, da parte del Giudice di prime cure, del § 154) delle Linee-guida della Commissione UE in tema di corretto uso delle misure cautelati in soggetta materia, l’effettiva temporaneità di quelle adottate con la deliberazione n. 504/06/ Cons., l’assenza di ritardo dell’AGCOM nell’avvio dell’analisi del mercato n. 15-bis) e la sussistenza dei presupposti per l’emanazione delle misure stesse.

In tutt’e tre i giudizi in esame, la TELECOM ITALIA s.p.a. ha proposto gravame incidentale, chiedendo, in una con il rigetto degli appelli principali, il riesame dei motivi assorbiti in primo grado.

Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2011, su conforme richiesta delle parti, i tre appelli in epigrafe sono stati congiuntamente assunti in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1. – I tre appelli in epigrafe (ricorsi n. 9151/2007 RG – AGCOM, n. 10239/2007 RG, SEAT Pagine Gialle s.p.a., n. 181/2008 RG, Il Numero Italia s.r.l.) sono rivolti avverso la sentenza con cui il TAR Lazio – Roma ha annullato le misure cautelari assunte dall’AGCOM, ai sensi dell’art. 12, c. 6 del Dlg 1° agosto 2003 n. 259, con deliberazione n. 504/06/Cons. del 7 settembre 2006 ed aventi ad oggetto la riduzione dei prezzi di originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche (NNG) relative ai servizi d’informazione agli abbonati (SIA) sui numeri 12XX, in relazione al procedimento istruttorio per l’analisi di un nuovo mercato di originazione nelle reti mobili di tali chiamate (mercato n. 15 bis).

Pertanto essi vanno riuniti ai sensi dell’art 96 del Codice del processo amministrativo (D. l.vo 2 luglio 2010 n. 104).

2. – Per una miglior comprensione delle vicende di causa, giova premettere che l’AGOM ha inteso, già in via provvisoria e d’urgenza, come mercati rilevanti i servizi d’originazione di chiamata, da ogni rete mobile, verso NNG per il SIA. Sicché l’Autorità, sempre in via cautelare, ha considerato che tutti gli operatori di rete mobile fossero, per l’effetto, detentori di un significativo potere di mercato in tali mercati, tanto da giustificare un immediato intervento sui prezzi praticati dagli stessi operatori per il servizio d’originazione delle chiamate vocali.

Tuttavia, la Commissione UE, cui l’AGCOM aveva trasmesso gli atti del procedimento istruttorio sul mercato n. 15-bis) e l’adozione delle misure cautelari in questione, ha espresso seri dubbi circa la necessità d’individuare un mercato ad hoc per i servizi afferenti alle NNG, nonché in ordine alla compatibilità di tali misure con i principi comunitari di non distorsione e/o restrizione della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche.

In particolare, la Commissione ha notato, per un verso, che non v’è seria e sufficiente contezza sull’esistenza in sé d’un mercato separato e tale da necessitarne lo scorporo dal mercato n. 15). Per altro verso, neppure è sicuro che ciascuna rete mobile generi un mercato a sé stante, perché: A) – i fornitori di SIA su NNG hanno la possibilità di rivolgersi a qualunque operatore di telefonia fissa o mobile, o anche a più d’uno per assicurarsi che i propri servizi raggiungano il maggior numero di clienti possibili; B) – v’è la possibilità pure che un fornitore di SIA ad alto valore aggiunto voglia integrarsi orizzontalmente con un solo operatore, al fine d’ottenere un prezzo speciale in cambio dell’esclusiva. Per altro verso ancora e fermo il diritto per i fornitori SIA d’esser raggiungibili da qualsiasi rete di telefonia, quand’anche un operatore di telefonia intendesse integrarsi verticalmente con un fornitore SIA su NNG, concorrendo con costoro, non per ciò solo esso non potrebbe avere un serio interesse commerciale a fornire l’accesso alla propria rete ad altri fornitori SIA se ciò consente un maggior numero di chiamate originate.

3. – Tanto osservato il Collegio giudica infondato il primo mezzo d’appello, proposto dell’AGCOM.

L’Autorità appellante ha dedotto la contraddizione, nella sentenza impugnata, tra l’affermata irrilevanza della verifica dei presupposti per l’individuazione d’un nuovo mercato previamente all’adozione delle misure cautelari ex art. 12, c. 6 del Dlg 259/2003 e la illegittimità di queste ultime proprio per ragioni inerenti al procedimento d’individuazione.

La sezione non condivide l’assunto. Infatti, in base alle Linee direttrici per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo, la Commissione UE ha chiarito come non sia «…giustificabile il ricorso ad un intervento urgente per definire un mercato o designare un operatore come detentore di un significativo potere all’interno dello stesso (perché)… non si tratta di misure che possono essere eseguite immediatamente” ma postulano la previa compiuta acquisizione di elementi di conoscenza e di giudizio nel rispetto delle prescritte procedure e non obiettivamente contestabili…». Anzi, in relazione alle critiche così formulate sui presupposti per l’individuazione del mercato n. 15-bis), l’AGCOM ha poi abbandonato il procedimento senza più portarlo a termine. Sicché la sentenza, nel passaggio reputato contraddittorio, si limita a constatare la superfluità d’ogni indagine circa la corretta e sufficientemente investigata individuazione del mercato de quo, a causa dei testé evidenziati dubbi della Commissione UE. Avendo, quindi, la Commissione risolto aliunde la questione sulla non attuale definizione del mercato n. 15-bis), il TAR correttamente ha limitato il suo scrutinio di legittimità al modo con cui l’AGCOM ha in concreto esercitato la potestà cautelare nella specie, evidenziando l’irragionevolezza in sé d’«… istituire in via d’urgenza e a tempo definito un mercato separato sul dichiarato presupposto della mancanza di dati istruttori completi e dell’impossibilità di procedere alla loro valutazione nel tempo residuo di cui l’Autorità disponeva…».

Ciò non vuol dire che l’AGCOM, nella deliberazione impugnata in primo grado, non abbia identificato, sia pur in via interinale e cautelare, un mercato rilevante nelle chiamate originate da rete mobile verso NNG per SIA stabilendo le conseguenti (ed altrettanto interinali) misure di riequilibrio. Per vero, questo è accaduto, tant’è che la Commissione, in applicazione delle citate Linee direttrici e nei termini dianzi accennati, ha precisato l’inutilizzabilità del procedimento cautelare provvisorio per la sola definizione d’un mercato. E sulle misure cautelati, essa dubita della loro compatibilità in sé con il diritto comunitario e, in particolare, con l’art. 8 della Direttiva – quadro (dir. n. 2002/21/CE), donde l’impossibilità dell’AGCOM di definire un mercato in via d’urgenza, quand’anche il contenuto delle misure fosse concreto e specifico.

Il TAR ha così (e correttamente) potuto valutare la fondatezza della censure su tali misure senza prender partito sul presupposto dell’individuazione del mercato, prescindendo, in altre parole, dal dover affermare l’esistenza d’una funzione cautelare ex art. 12, c. 6 disgiunta dal procedimento di merito.

4. – Ad avviso del collegio, da ciò discende l’irrilevanza, nella specie, di tal ultimo argomento, su cui s’appuntano invece gli argomenti dell’Autorità appellante.

Invero, si può ritenere che ogni autorità nazionale di regolamentazione – ANR possa assumere misure cautelari urgenti, in termini rigorosi, indipendentemente dal distinto accertamento sul mercato, giusta quanto stabilito dal § 6.4), propos. n. 153) delle Linee direttrici, «… per tutelare la concorrenza e gli interessi degli utenti…», fermo il controllo della Commissione «… in particolare (sul)la proporzionalità rispetto agli obiettivi di cui all’articolo 8 della direttiva quadro…». Tale regola è trasfusa, nell’ordinamento nazionale, nel ripetuto c. 6, il quale va letto sì in stretta correlazione con il c. 3 del medesimo art. 12 quando si svolgano i procedimenti di definizione dei mercati, ma fonda altresì una funzione cautelare autonoma in presenza di rigorosi presupposti accertati e motivati e dietro controllo della Commissione UE. Tutto ciò, però, non è significativo nella vicenda in esame, perché, da un lato, detta Commissione ha ritenuto illegittima la definizione interinale d’un mercato e, dall’altro lato, la deliberazione dell’AGCOM fonda le misure de quibus su un accertamento interinale di tal definizione, dal che l’illegittimità di queste per assenza di ragionevolezza e proporzionalità. Giustamente la sentenza appellata evidenzia come l’AGCOM non s’avveda che l’individuazione di un mercato separato e di un operatore, che è ritenuto detentore di un significativo potere al suo interno, dev’esser previa a qualunque intervento sui prezzi, in caso contrario mancando sia la congruenza rispetto al fatto generatore, sia la caratteristica di necessaria provvisorietà degli effetti.

Del pari, non è concludente neppure il richiamo all’art. 8, § 3) della Direttiva accessi (dir. n. 2002/19/CE), in quanto tale norma fonda non già una funzione cautelare generale in capo all’ANR, bensì la potestà autorizzativa della Commissione UE verso l’ANR, quando essa, «… in circostanze eccezionali..., quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione…», di contenuto straordinario, ossia ulteriori e diversi rispetto a quelli già stabiliti dalla Direttiva stessa. Inoltre, l’imponibilità di nuove misure non è comunque ad nutum, ma deve presupporre un’accurata analisi del mercato e prevedere, con pari adeguatezza, la temporaneità degli effetti.

5. – Respinta, dunque, la censura sulla legittimità della potestà cautelare esercitata con la ripetuta deliberazione AGCOM n. 504/06/Cons., in una con i corrispondenti motivi degli altri due appelli, neppure convince l’assenza d’un significativo ritardo nella conclusione dell’istruttoria sulla definizione del mercato n. 15-bis).

Sul punto, la sentenza appellata ha individuato l’esatta scansione degli eventi, partendo dall’invito della Commissione UE, rivolto all’AGCOM in data 9 novembre 2005, ad avviare “quanto prima” l’analisi del mercato dell’originazione da rete mobile di chiamate verso NNG, mentre l’Autorità ha invece avviato il procedimento solo il 3 aprile 2006, sebbene già il mese successivo essa già disponeva dei dati richiesti agli operatori.

Il Collegio ritiene che la valutazione sul mercato n. 15-bis) debba connettersi non già all’invito della Commissione UE, bensì alla conclusione dell’analisi del mercato n. 15). Sennonché, anche così l’AGCOM non dimostra d’esser comunque riuscita a completare l’istruttoria e la conseguente valutazione dei dati, entro il termine che da sé s’era assegnata e, ciò che più rileva, nemmeno dopo l’imposizione delle misure cautelari in questione. Anzi, l’AGCOM non ha concluso il procedimento neppure nei mesi successivi, tant’è che v’ha rinunciato dopo la nota negativa della Commissione UE, onde scolorano tutte le questioni sull’esatta individuazione del dies a quo proprio perché non è più stato definito il presupposto logico delle misure medesime.

Questa mancata definizione rende inutile ogni ulteriore valutazione sulla complessità, o meno della istruttoria procedimentale sui dati inerenti al mercato n. 15-bis), sulla discrezionalità tecnica dell’AGCOM sui dati così acquisiti o sulla sussistenza dei presupposti d’eccezionalità ed urgenza del provvedere, visto che ogni analisi sul predetto mercato non ha sortito effetto alcuno e oggidì andrebbe condotta rebus sic stantibus.

E appunto per questo neppure mette conto d’esaminare i motivi assorbiti in primo grado e qui riproposti con gravame incidentale su ciascun appello, essendo il contenuto di questi o già comunque tenuto presente nell’argomentazione della sentenza appellata, o non più rilevante a cagione della mancanza d’attualità degli accertamenti sull’attività degli operatori e sulla configurazione del mercato n. 15-bis), donde l’improcedibilità di tali appelli incidentali.

6. – La complessità della questione giustifica la compensazione integrale, tra tutte le parti, delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, riunisce e respinge gli appelli principali in epigrafe e dichiara improcedibili gli appelli incidentali della TELECOM ITALIA s.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 18 febbraio 2011, con l'intervento dei sigg. Magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

 

In quali casi il c.d. "abbaglio dei sensi" può legittimare la revocazione?

C.G.A. sentenza n. 164 del 3 marzo 2011
Data: 
03/03/2011
Materia: 
Revocazione
 

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l’istanza di revocazione deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti medesimi risulti invece positivamente accertato (cfr., C.d.S., Sez. IV, 20 luglio 2007, n. 4097).
Così inteso, l’errore di fatto:
     1) non può in alcun modo può coinvolgere l’attività valutativa del giudice;
     2) deve essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose;
     3) deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione .


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
d e c i s i o n e
sul ricorso per revocazione n. 301/2010, proposto da
COMUNE DI GIOIOSA MAREA,
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Amato, elettivamente domiciliato in Palermo, via Cimabue n. 41, presso lo studio dell’avv. Giovanni Tesoriere;
c o n t r o
GUGLIELMO NUNZIO e GRECO IDA, rappresentati e difesi dall’avv. Paolo Falzea, elettivamente domiciliati in Palermo, piazza Virgilio n. 13, presso lo studio legale Bavetta;
per la revocazione
della decisione del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 1188 del 14 dicembre 2009.
Visto il ricorso per revocazione con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei resistenti e il ricorso incidentale dai medesimi proposto;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore alla pubblica udienza dell’8 giugno 2010 il Consigliere Guido Salemi;
Uditi, altresì, l’avv. V. Amato per il Comune appellante e l’avv. S. Zappalà, su delega dell’avv. V. Falzea, per i resistenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O    e    D I R I T T O
1)        Con ricorso del 21 febbraio 2005, i signori Guglielmo Nunzio e Ida Greco adivano il T.A.R. per la Sicilia, Sezione di Catania, chiedendo il risarcimento dei danni materiali, biologici ed esistenziali che sarebbero stati a essi cagionati dal Comune di Gioiosa Marea a seguito di alcuni provvedimenti illegittimi in materia edilizia, successivamente annullati dallo stesso T.A.R. con sentenza n. 1207 del 2002.
In particolare, i ricorrenti esponevano che erano stati privati di due appartamenti siti nel Comune di Gioiosa Marea per quasi cinque anni il che avrebbe comportato l’esborso di ingenti spese e danni alla loro salute.
L’adito T.A.R., con sentenza. parziale n. 643 del 27 aprile 2006, ritenuta la propria giurisdizione, accoglieva in parte il ricorso, condannando il Comune a corrispondere ai ricorrenti la complessiva somma di € 3.664,92, mentre per gli ulteriori danni ritenuti risarcibili, rinviava, per la loro quantificazione, all’esito della disposta consulenza tecnica.
A seguito del deposito dell’integrazione della consulenza tecnica, il T.A.R., con sentenza n. 163 del 30 gennaio 2007 condannava il Comune a corrispondere ai ricorrenti la somma di € 33.638,01.
Entrambe le citate decisioni erano appellate dal Comune.
Resistevano gli appellati, i quali proponevano, altresì, appello incidentale, chiedendo che il risarcimento fosse esteso al periodo successivo al 21 dicembre 1995.
Con sentenza n. 1394 del 6 settembre 2007, il T.A.R. rigettava la domanda di risarcimento del danno biologico, condannando il Comune al pagamento delle spese processuali e delle spese della consulenza tecnica, mentre condannava Nunzio Guglielmo e Ida Greco al pagamento delle spese della consulenza medico-legale.
Interponevano appello i privati, contestando il rigetto della domanda risarcitoria, mentre il Comune resisteva con appello incidentale, chiedendo l’annullamento della sentenza nella parte in cui aveva statuito sulla condanna alle spese.
Con sentenza n. 1188 del 14 dicembre 2009, questo CGA, previa riunione dei ricorsi, rigettava l’appello del Comune e accoglieva parzialmente l’appello dei privati, nel senso che riconosceva ad essi l’ulteriore somma di € 11.202,50 per il mancato godimento degli immobili e € 2.000,00 per l’incremento del costo di costruzione.
2)        Il Comune di Gioiosa Marea ha proposto ricorso per revocazione.
A suo avviso, nella summenzionata sentenza sono contenuti i seguenti errori di fatto revocatori:
a)- non sono state valutate le eccezioni e i documenti afferenti alla sussistenza del comportamento colposo del Comune idoneo a legittimare la richiesta di risarcimento del danno;
b)- non sono stati valutati le eccezioni e i documenti “dai quali emerge che l’indisponibilità dell’immobile e la sospensione dei lavori erano derivati da provvedimenti dell’autorità giudiziaria e quindi che la responsabilità per i danni non è addebitabile al Comune di Gioiosa Marea”;
c)- omessa declaratoria di irricevibilità dell’appello incidentale avverso la sentenza del T.A.R. Catania n. 643/2006;
d)- omessa valutazione dell’eccezione di prescrizione afferente alla domanda di risarcimento dei danni per il periodo successivo al 21.12.1995;
e)- erronea declaratoria dell’inesistenza del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
3)        I signori Guglielmo Nunzio e Ida Greco hanno, a sua volta, proposto ricorso incidentale, chiedendo la revocazione della sentenza n. 1188/2009 nella parte in cui è stata esclusa dal risarcimento dei danni la somma di € 13.345,92 per “umidità permanente”.
4)        I suesposti ricorsi inammissibili.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l’istanza di revocazione deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti medesimi risulti invece positivamente accertato (cfr., C.d.S., Sez. IV, 20 luglio 2007, n. 4097).
Così inteso, l’errore di fatto in nessun modo può coinvolgere l’attività valutativa del giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e, quindi, non ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto (C.d.S., Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1298; Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5936; 244 marzo 2006, n. 1539).
È, stato, altresì puntualizzato che l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2006, n. 25376); il c.d. abbaglio dei sensi, quindi, deve riguardare un fatto decisivo, dando luogo a uno stringente rapporto di consequenzialità tra l’erronea supposizione e la decisione resa, tale da poter affermare, con ragionevole certezza, che la seconda si fondi esclusivamente sulla prima (C.d.S., Sez. V, 22 novembre 2005, n. 6485).
Nella fattispecie in esame non ricorre l’errore di fatto che, secondo le indicazioni della summenzionata giurisprudenza, rendono ammissibile l’istanza di revocazione.
4.1)     In particolare, relativamente al ricorso proposto dal Comune di Gioiosa Marea, vanno svolte le seguenti considerazioni.
4.1.1)  Quanto al primo motivo di censura, risulta di tutta evidenza che la motivazione della sentenza n. 88/2009 si è occupata da pagina 8 a pagina 10 del comportamento del Comune ai fini della richiesta di risarcimento del danno e ciò ha fatto muovendo dalla ricostruzione del quadro fattuale compiuta dal T.A.R..
Non sembra, quindi, che il Collegio non abbia tenuto conto delle argomentazioni difensive del Comune.
4.1.2)  Quanto al secondo motivo di censura, deve escludersi che sia stato omesso l’esame delle eccezioni proposte dal Comune.
È agevole in proposito il rilievo, che, come risulta dalle pagine da 12 a 15 della sentenza, il Collegio si è occupato diffusamente della questione relativa alla responsabilità del Comune.
4.1.3)  Quanto al terzo motivo di censura, si osserva che ogni questione relativa alla ricevibilità o meno dell’appello incidentale avverso la sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, n. 643 del 2006, ove pure fondata, si tradurrebbe in un errore di diritto che non è proponibile con il ricorso per revocazione.
4.1.4.)Quanto al quarto motivo di censura, lo stesso è inammissibile per considerazioni analoghe.
Trattandosi di eccezione sollevata per la prima volta in appello, il Collegio non era tenuto ad esaminarla e, quindi, la sua proposi zione in sede di revocazione rileverebbe come errore di diritto e non di fatto.
4.1.5.)Quanto al quinto motivo di censura, si osserva che la questione con esso sollevata è del tutto irrilevante, perché, ove pure fondata, non darebbe luogo alla revocazione della sentenza.
5)        Residua l’esame del ricorso incidentale proposto dalla parte privata.
Il ricorso è inammissibile, perchè con esso si chiede la rivalutazione di una questione, quella appunto relativa al danno “da umidità”, sul quale la sentenza si è espressamente e diffusamente pronunciata.
6)                In conclusione, per le suesposte considerazioni, i ricorsi sono entrambi inammissibili.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Circa le spese e gli altri oneri del giudizio, si ravvisano giustificati motivi per compensarli tra le parti.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, dichiara inammissibili i ricorsi per revocazione indicati in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo l’8 giugno 2010, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.
F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Guido Salemi, Estensore
Depositata in Segreteria
il 3 marzo 2011

 

Sul giudizio di ottemperanza: legittimazione, competenza e compatibilitĂ  con l'esecuzione forzata ordinaria

C.G.A. sentenza n. 165 del 3 marzo 2011
Data: 
03/03/2011
 

1. Legittimate, in via generale ed esclusiva, alla proposizione del giudizio di ottemperanza sono tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di cognizione concluso con la pronuncia oggetto della domanda di esecuzione, in coerenza, del resto con la nozione della cosa giudicata di cui all’art. 2909 c.c., posto che l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato, ad ogni effetto, tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

2. Ai sensi del  quarto comma dell’art. 37 della legge n. 1034 del 1971, in tema di ricorso per l'ottemperanza, “la competenza è peraltro del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S., A.P., 11 giugno 2001, n. 4 e, più di recente, C.d.S., Sez. VI, 3 marzo 2008, n. 796), tali disposizioni legislative si interpretano nel senso che:
        - sussiste la competenza funzionale del T.A.R., quale giudice di esecuzione del giudicato, qualora l’Amministrazione si debba adeguare a sue statuizioni (non impugnate, ovvero ritenute corrette e confermate in sede di appello);
         - sussiste la competenza funzionale in unico grado del Consiglio di Stato, quale giudice dell’esecuzione del giudicato, qualora l’Ammini-strazione si debba adeguare a statuizioni rese per la prima volta in sede di appello, anche se la sentenza di primo grado sia stata formal-mente confermata, ma con integrazioni o modifiche della sua motivazione, e cioè qualora dalla motivazione della decisione di secondo grado emerga un autonomo contenuto precettivo, quanto al contenuto ed alle modalità dell’ottemperanza.

3. L’esecuzione forzata ordinaria, secondo le norme del codice di rito, e l’esecuzione in sede amministrativa, con il ricorso per l’ottemperanza, sono concorrenti, nel senso che entrambe possono essere esperite, anche contestualmente, affinché la pretesa creditoria trovi puntuale adempimento in via coattiva.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sui ricorsi nn. 1413 e 1511 del 2007, proposti da
LICARI MARIA
rappresentata e difesa dall’avv. Lucia Di Salvo ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Notarbartolo n. 5, presso lo studio della stessa;
c o n t ro
1)- nel ricorso n. 1413/2007:
- il COMUNE DI MAZARA DEL VALLO, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
- la POIATTI s.p.a, in persona del legale rappresentante por tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Cacciatore e Giuseppe Lo Dico ed elettivamente domiciliata in Palermo, via F.P. Di Blasi n. 16, presso lo studio del primo;
2)- nel ricorso n. 1511/2007:
- il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
- la PREFETTURA DI TRAPANI, in persona del legale rappresentante por tempore, non costituita in giudizio;
- la POIATTI s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come sopra;
per l’ottemperanza
ai giudicati formatisi sulle decisioni di questo Consiglio del 26 febbraio 1998, n. 98 e 30 novembre 2005, n. 825.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Relatore, alla Camera di Consiglio dell’8 giugno 2010, il Consigliere Guido Salemi;
Uditi, altresì, l’avv. L. Di Salvo per l’appellante, l’avv. A. Cacciatore per la Poiatti s.p.a. e l’avv. dello Stato Bucalo per il Ministero dell’Interno;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
1)        La ricorrente sig.ra Maria Licari, proprietaria di un appezzamento di terreno in Mazara del Vallo (TP) esteso in mq. 16.180 e allibrato in catasto alla partita 28826, foglio 176, particella 198, ha esposto quanto segue.
Essa proponeva ricorso al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, chiedendo l’annullamento dei decreti del Prefetto di Trapani n. 9785 del 17 settembre 1987 e n. 15682 dell’8 gennaio 1988, concernenti rispettivamente la dichiarazione di pubblica utilità di un progetto di ampliamento del pastificio Poiatti s.p.a. e l’espropriazione del fondo della ricorrente per una superficie di mq. 15.790 mq. in favore di detta società.
Con sentenza n. 254/1994, il giudice adito respingeva il ricorso.
La ricorrente proponeva appello, che era accolto da questo C.G.A. con sentenza n. 98 del 26 febbraio 1998.
Avverso tale sentenza, la società Poiatti proponeva ricorso per Cassazione.
Con sentenza n. 725 del 15 ottobre 1999, la Corte di Cassazione a Sezioni unite dichiarava il ricorso inammissibile.
Con provvedimento, prot. n. 8790 del 16 ottobre 2000, emesso in via di autotutela, il Comune di Mazara del Vallo, richiamate la sentenza di questo CGA n. 98/1998 e delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 725/1999, disponeva l’annullamento della concessione edilizia n. 871 del 26.8.1994, della concessione edilizia in variante n. 1011 del 16.6.1997 e dell’autorizzazione edilizia n. 478 del 17.7.1993, tutte rilasciate alla società Poiatti per la realizzazione dell’amplia-mento dello stabilimento industriale.
Avverso tale provvedimento insorgeva la società Poiatti con ricorso proposto innanzi al T.A.R. Sicilia.
Con sentenza n. 3830/2002, il giudice, previa riunione del suddetto ricorso con i ricorsi del 1992 e 1994, proposti dalla sig.ra Licari, rigettava il ricorso  stesso e dichiarava inammissibili gli altri due ricorsi.
La società Poiatti proponeva appello.
Con sentenza n. 825 del 30 novembre 2005, questo C.G.A. respingeva l’appello, stabilendo in particolare che:
a)- “… la proprietà del suolo non può ritenersi essere stata mai acquisita dall’appellante”;
b)- l’ordine demolitorio si doveva “intendere nel senso che esso legittimamente si estende (solo) a quei manufatti che essendo ubicati sul confine o nei pressi del confine tra il fondo della Licari e la residua proprietà Poiatti sono privi di autonomia rispetto a quelli realizzati sul fondo dell’appellata o si originano da volumetria da quest’ultimo derivata”.
Detta sentenza passava in giudicato.
Con provvedimento n. 34 dell’8 febbraio 2006, il Comune di Mazara del Vallo ordinava nuovamente alla società Poiatti di procedere alla demolizione delle opere di cui alla precedente ordinanza n. 366 del 20 dicembre 2000 e al ripristino dei luoghi.
La società Poiatti proponeva nuovamente ricorso al T.A.R. Sicilia che, con ordinanza n. 559/2006, accoglieva l’istanza cautelare.
Tale decisione era annullata da questo C.G.A. con ordinanza n. 472/2006.
Infine, con ulteriore provvedimento n. 230 del 19 ottobre 2006, il Comune di Mazara del Vallo, richiamata la pronuncia n. 472/2006 di questo C.G.A., ordinava alla società Poiatti di provvedere allo sgombero degli immobili e dei manufatti da persone e da cose di cui all’ordinanza n. 34/2006.
Non essendo stata data puntuale e completa esecuzione al giudicato derivante dalle sentenze di questo CGA n. 98/1998 e n. 825/2005, la sig.ra Licari ha proposto due ricorsi per l’ottemperanza, di cui ha, in seguito, chiesto che fossero riuniti.
Nelle conclusioni, la ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di Mazara del Vallo e della società Poiatti a conformarsi agli obblighi derivanti dal giudicato di cui alle summenzionate sentenze e la nomina, come Commissario ad acta, dell’Ufficiale Comandante del Genio militare della Sicilia, siccome dotato della professionalità e dei mezzi necessari a garantire l’effettiva demolizione.
Resiste ai ricorsi la società Poiatti.
2)        Con ordinanze n. 1084 e 1085 del 19 dicembre 2008, questo Consiglio ha ordinato l’esecuzione di incombenti istruttori al fine di adeguare lo stato di fatto al “praecepta iuris” contenuti nelle decisioni da ottemperare, dandone mandato al Presidente del Collegio dei geometri di Trapani.
In particolare, questo Consiglio ha osservato che “… occorrerà preliminarmente operare una ricognizione dello stato attuale dei luoghi per cui è causa (ossia quello su cui incide la statuizione della decisione ottemperanda, vuoi in termini di obblighi di rilascio alla ricorrente, vuoi di riconduzione al pristino stato); individuandosi, quindi, chi ne abbia il possesso, quali opere v’insistano e quali di esse, ove ve ne siano, vadano demolite o modificate affinché sia data integrale ottemperanza al giudicato formatosi tra le parti”.
Il Presidente del Collegio dei geometri di Trapani, geom. Francesco Parrinello, coadiuvato dal geom. Angelo Termine, ha effettuato accertamenti diretti a dare risposta ai summenzionati quesiti e sull’esi-to degli stessi ha riferito nella relazione del 19 giugno 2009.
Con ordinanza n. 1219 del 18 dicembre 2009, questo Consiglio ha disposto la riunione dei due ricorsi in ottemperanza, stante la loro connessione soggettiva e oggettiva, e ha ordinato lo svolgimento nel termine di sessanta giorni da parte del citato C.T.U. di ulteriori verifiche dirette ad accertare:
a)- se la Poiatti s.p.a. abbia integralmente ottemperato alle ordinanze di demolizione n. 366 del 20/12/2000 e n. 345 dell’8 febbraio 2006 e, in caso negativo, di quali immobili si tratti e quale sia la loro ubicazione (se cioè nell’area di proprietà della sig.ra Licari o nell’area di proprietà della società Poiatti). In particolare, dovrà accertarsi se, come lamentato dal consulente tecnico di parte ing. Nicolò Sardo, talune opere che insistono nell’area della società Poiatti (consistenti in un silos, in un fabbricato o parte di fabbricato destinato ad uffici e nella metà di un mulino) siano state sottratte alla demolizione;
b)- le ragioni per le quali, come sostenuto dal summenzionato consulente tecnico di parte, il sig. Francesco Giacalone, che aveva locato all’atto dell’esproprio (verbale del 12/5/1988) un appezzamento di terreno di mq. 1.800 mq., detiene attualmente un terreno di circa 7.500, che, pertanto, non avrebbe formato oggetto di restituzione alla ricorrente.
L’incombente istruttorio è stato adempiuto.
Alla camera di consiglio dell’8 giugno 2010, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
D I R I T T O
1)        In via preliminare va rilevata la ritualità della procedura esperita che è conforme al disposto di cui agli artt. 90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642.
2)        Ciò posto, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità che, con particolare riguardo alla decisione n. 825/2005, sono state sollevate dalla società Poiatti.
2.1)     Si sostiene, in primo luogo, che la sig.ra Licari sarebbe priva di legittimazione, atteso che, nel summenzionato giudizio, essa non aveva assunto la veste di parte ricorrente, bensì di controinteressata.
L’eccezione è infondata.
Legittimate, in via generale ed esclusiva, alla proposizione del giudizio di ottemperanza sono tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di cognizione concluso con la pronuncia oggetto della domanda di esecuzione, in coerenza, del resto con la nozione della cosa giudicata di cui all’art. 2909 c.c., posto che l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato, ad ogni effetto, tra le parti, i loro eredi o aventi causa (cfr. questo C.G.A. 10 novembre 2005, n. 764 e, più di recente, C.d.S., Sez. V, 19 novembre 2009, n. 7249).
2.2.)    Si eccepisce, poi, che la competenza a giudicare sul ricorso in ottemperanza non spettava a questo Consiglio, bensì al T.A.R., posto che la decisione di questo Consiglio era meramente confermativa di quella assunta dal T.A.R..
L’eccezione è infondata.
Va osservato al riguardo che il legislatore, con l’art. 37, terzo e quarto comma, della legge n. 1034 del 1971, ha attribuito rilievo alla sentenza del giudice amministrativo “della cui esecuzione si tratta” e cioè alla sentenza dalla quale si evincono le “regulae” cui si debba uniformare l’Amministrazione soccombente.
In particolare, secondo il quarto comma dell’art. 37, “la competenza è peraltro del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S., A.P., 11 giugno 2001, n. 4 e, più di recente, C.d.S., Sez. VI, 3 marzo 2008, n. 796), tali disposizioni legislative si interpretano nel senso che:
- sussiste la competenza funzionale del T.A.R., quale giudice di esecuzione del giudicato, qualora l’Amministrazione si debba adeguare a sue statuizioni (non impugnate, ovvero ritenute corrette e confermate in sede di appello);
- sussiste la competenza funzionale in unico grado del Consiglio di Stato, quale giudice dell’esecuzione del giudicato, qualora l’Ammini-strazione si debba adeguare a statuizioni rese per la prima volta in sede di appello, anche se la sentenza di primo grado sia stata formal-mente confermata, ma con integrazioni o modifiche della sua motivazione, e cioè qualora dalla motivazione della decisione di secondo grado emerga un autonomo contenuto precettivo, quanto al contenuto ed alle modalità dell’ottemperanza.
Nel caso di specie, v’è stata proprio l’integrazione della motivazione della sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, avendo il giudice di appello statuito la legittimità dell’ordine di demolizione delle costruzioni divenute prive del titolo concessorio anche a “quei manufatti che, essendo ubicati sul confine, o nei pressi del confine, tra il fondo della Licari e la residua proprietà Poiatti, sono privi di autonomia rispetto a quelli realizzati sul fondo dell’appellata o si originano da volumetria da quest’ultimo derivata”.
2.3.)    Si eccepisce, infine, che, in esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Marsala n. 210 del 2002, la sig.ra Licari era stata immessa nel possesso del fondo di sua proprietà, sicchè, la medesima, avendo esperito il procedimento di esecuzione forzata, non aveva più il potere di esperire l’azione in ottemperanza ex art. 27, n. 4, del T.U. n. 1054 del 1924.
L’eccezione è infondata.
Come precisato dalla giurisprudenza, l’esecuzione forzata ordinaria, secondo le norme del codice di rito, e l’esecuzione in sede amministrativa, con il ricorso per l’ottemperanza, sono concorrenti, nel senso che entrambe possono essere esperite, anche contestualmente, affinché la pretesa creditoria trovi puntuale adempimento in via coattiva (cfr. Cass., SS.UU. 13 maggio 1994, n. 4661 e C.d.S., Sez. IV, 25 luglio 2000).
Nel caso di specie, l’interesse della ricorrente non può dirsi soddisfatto con la restituzione del fondo di sua proprietà, residuando il suo ulteriore interesse ad ottenere che siano demoliti i manufatti costruiti sul confine o nei pressi del confine, secondo quanto sopra specificato.
3)        Nel merito i ricorsi sono fondati.
3.1)     Dalla 2^ relazione del consulente tecnico d’ufficio è emerso che “risultano ancora presenti nei luoghi:
a. n. 1 silos in metallo adiacente alla parete ovest del molino;
b. porzione di fabbricato a due elevazioni fuori terra con struttura in c.a. destinata ad uffici;
c. porzione di opificio destinato a molino”.
Ad avviso del Collegio, detti manufatti avrebbero dovuto essere abbattuti in esecuzione delle ordinanze di demolizione emanate a suo tempo dal Comune di Mazara del Vallo, trattandosi di immobili che sono stati realizzati nei “pressi del confine, tra il fondo della Licari e la residua proprietà Poiatti” e che “sono privi di autonomia rispetto a quelli realizzati sul fondo dell’appellata”. Trattasi, infatti, di immobili che debbono ricevere una considerazione unitaria, in quanto concorrono alla realizzazione dell’ampliamento dello stabilimento industriale della società Poiatti.
Né rileva la circostanza che detti immobili abbiano formato oggetto della concessione in sanatoria, rilasciata dal summenzionato Comune con provvedimento n. 2459 dell’8 aprile 2010, posto che, in applicazione del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003 n. 326, non è ammissibile il condono edilizio per le “nuove costruzioni” non residenziali realizzate sulla base di una concessione edilizia annullata in sede giurisdizionale a costruzione già ultimata (cfr. C.d.S., A.P., 23 aprile 2009, n. 4).
Detti immobili vanno, pertanto, demoliti.
3.2.)    Sempre dalla summenzionata relazione del C.T.U. risulta confermato che il sig. Francesco Giacalone, che aveva locato all’atto dell’esproprio (verbale del 12.5.1988) un appezzamento di terreno di mq. 1.800 detiene attualmente un terreno di circa mq. 7.500, che non è stato restituito alla ricorrente.
Nella consulenza del C.T.U. si precisa: “… il sig. Giacalone Francesco, alle domande sul possesso di detto fondo ha risposto che gli è stato consegnato in parte, per circa 2.000 mq. intorno a 30 anni fa dai sig.ri Di Gregorio, mentre il restante lotto di terreno gli è stato consegnato dopo circa 5/6 anni da quando è divenuto possessore del primo spezzone di terreno del sig. Domenico Poiatti nella qualità di titolare della Poiatti s.p.a, il quale dovendo allo stesso del denaro gli consegnò la chiave del cancello per potere esercitare l’attività di vivaista, il tutto corrispondente allo stato odierno dei luoghi confini e superfici, già rappresentato negli allegati alla prima relazione del C.T.U. Inoltre, lo stesso Giacalone Francesco all’atto del sopralluogo mi dichiara che non ha mai corrisposto canone a titolo di locazione alla Poiatti s.p.a. mentre lo ha corrisposto ai sig.ri Di Gregorio, in nome per conto della madre sig.ra Licari Maria, relativamente alla porzione di terreno esteso per circa mq. 2.000 e solo per i primi 5/6 anni”.
Trattandosi di terreno che aveva formato oggetto di espropriazione, successivamente caducata, sussiste l’obbligo della società Poiatti di farne restituzione alla ricorrente.
4)        Ai fini dell’ottemperanza al giudicato e alle conseguenti attività di demolizione, sgombero e restituzione si assegna al Comune di Mazara del Vallo il termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione.
Si nomina sin da adesso, come Commissario ad acta, l’Ufficiale Comandante del Genio militare della Sicilia il quale, in caso di inerzia dell’Amministrazione comunale, provvederà all’attuazione del giudicato, anche a mezzo di un ufficiale da lui delegato, nel termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla scadenza del termine come sopra assegnato all’Amministrazione.
Le spese e gli altri oneri del giudizio sono posti a carico della società Poiatti e del Comune di Mazara del Vallo e sono liquidati nella misura indicata in dispositivo, mentre sono compensati quelli che riguardano l’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Al consulente tecnico di ufficio è liquidato un compenso pari a € 5.000,00, mentre al commissario ad acta, o al suo delegato, compete un compenso pari € 3.000,00.
Entrambi tali compensi sono posti in solido a carico della società Poiatti e del Comune di Mazara del Vallo.
Profilandosi nella vicenda in esame ipotesi di reato, si dà mandato dalla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca per gli accertamenti di competenza.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie i ricorsi come in epigrafe proposti da Licari Maria e, per l’effetto, così dispone:
a)- ordina al Comune di Mazara del Vallo di adempiere al giudicato formatosi sulle decisioni di questo CGA n. 98/1998 e 825/2005 nel termine e nei modi indicati in motivazione;
b)- nomina come commissario ad acta, in caso di inerzia del Comune, il Comandante del genio militare della Sicilia;
c)- condanna la società Poiatti e il Comune di Mazara del Vallo al pagamento a favore della ricorrente delle spese, competenze e onorari del giudizio, che liquida rispettivamente nell’importo di € 15.000,00 a carico della società Poiatti e di € 10.000,00 a carico del Comune;
d)- compensa le spese del giudizio nei riguardi dell’Avvocatura distrettuale dello Stato;
e)- pone in solido a carico della società Poiatti e del Comune di Mazare del Vallo i compensi per il C.T.U. e il Commissario ad acta, liquidati nella misura indicata in motivazione;
f)- dà mandato all’Ufficio di Segreteria di questo CGA di trasmettere copia della presente decisione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio dell’8 giugno 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.
F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Guido Salemi, Estensore
Depositata in Segreteria
il 3 marzo 2011
 

Sospensione sine die del procedimento amministrativo

Tar Palermo Sez. II, sentenza n. 388 del 3 marzo 2011
Data: 
03/03/2011

Sono immediatamente lesivi e, quindi, immediatamente impugnabili  gli atti infraprocedimentali  qualora essi determinino un arresto procedimentale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1817 del 2009, proposto da:
Eni S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Guerrini e Corrado V. Giuliano, con domicilio eletto presso lo studio del secondo sito in Palermo, via M. D'Azeglio N. 27/C;
contro
Regione Sicilia, Assessorato alle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in via Alcide De Gasperi n.81 è domiciliato per legge;
nei confronti di
Ing.Benedetto Lo Presti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota del dirigente del Servizio VI Dismissioni e partecipazioni Regionali e Carburanti Assessorato Industria Regione Sicilia del 19 giugno 2009 n. prot. 024788/510AG, mediante la quale l'Ufficio ha comunicato alla ricorrente di non potere dare corso alla richiesta di voltura, potenziamento e variazione dell'assetto funzionale dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Racalmuto SS 640 km. 24 550, in quanto essendo stata sottoposta a sequestro penale la documentazione relativa all'impianto l'Amministrazione è nell'impossibilità alla prosecuzione del procedimento.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Industria della Regione Sicilia;
Vista l’ordinanza n.1178 del 10 dicembre 2009 di accoglimento della domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato ai fini del riesame da parte della stessa amministrazione;
Relatore alla pubblica udienza del 6 dicembre 2010 il Primo Referendario dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
FATTO
Con il ricorso in esame, notificato il 19/10/2009 e depositato il 29/10/2009, parte ricorrente ha censurato l’illegittimità del provvedimento con il quale il Dirigente del Servizio VI –Dimissioni e partecipazioni Regionale e Carburanti- dell’Ass.to Regionale all’Industria ha ritenuto di non poter dare ulteriore corso alla richiesta di voltura, potenziamento e variazione dell’assetto funzionale dell’impianto di distribuzione carburanti sito n Racalmuto SS.640 Km 24+550 in quanto, essendo stata posta a sequestro penale la documentazione relativa allo stesso impianto, l’Amministrazione “è nell’impossibilità alla prosecuzione del procedimento”.
Nel ricorso si articolano due doglianze riconducibili alla violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’art.2 L.241/90 e agli artt. 6 e 21 quater L.241/90.
Ha chiesto parte ricorrente l’annullamento del provvedimento gravato, costituente una sostanziale sospensione sine die del procedimento di voltura, previa sospensione degli effetti.
Resiste l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l’Amministrazione intimata.
Con ordinanza n.1178 del 10 dicembre 2010 la domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame.
In prossimità della pubblica udienza di discussione, parte ricorrente ha articolato memoria conclusiva insistendo per l’accoglimento, atteso altresì il comportamento inerte dell’Amministrazione anche a seguito della notifica della pronunzia cautelare.
Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2010, presenti i procuratori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Si controverte sulla legittimità del provvedimento mercé il quel l’Amministrazione ha sostanzialmente sospeso sine die la conclusione del procedimento avviato su istanza di parte relativo alla voltura ed alla richiesta di adeguamento di un impianto di distribuzione carburanti, arresto procedimentale motivato dalla P.A. (sulla scorta del parere reso da’’Avvocatura erariale) in ragione della sussistenza di un sequestro penale (probatorio) della documentazione relativa al suddetto impianto.
Preliminarmente, rileva il Collegio che non possano sussistere dubbi sulla immediata impugnabilità di un provvedimento di tale natura, considerata la sua valenza di arresto procedimentale rispetto all’istanza del ricorrente. Sul punto la giurisprudenza ha infatti precisato che: “Se è vero che gli atti infraprocedimentali sono astrattamente impugnabili solo con il provvedimento finale, è altrettanto noto che è stata riconosciuta la loro immediata lesività , con conseguente possibilità di immediata impugnazione, qualora essi determinino un arresto procedimentale” (Consiglio Stato , sez. IV, 27 dicembre 2001 , n. 6420).
Ciò posto, il ricorso è fondato e va quindi accolto per le considerazioni di cui appresso.
Il Collegio è a conoscenza dell’orientamento della giurisprudenza (TAR Napoli 5919/2008) indirettamente richiamato nel contesto del provvedimento impugnato siccome posto a fondamento del parere reso dall’Avvocatura erariale: secondo tale pronuncia, il sequestro probatorio costituirebbe factum principis esterno all’Amministrazione con conseguente non imputabilità alla stessa della mancata conclusione del procedimento.
Il principio di diritto sopra enunciato, che il Collegio condivide, tuttavia non si attaglia al caso in specie considerato che risulta dimostrato: a) da un lato che sull’istanza di dissequestro della documentazione, pur in presenza del parere negativo espresso dal Pubblico Ministero titolare del relativo fascicolo, in data 25/5/2009 il Presidente del Tribunale ordinario aveva statuito che “le esigenze evidenziate nell’istanza dell’ENI possono essere soddisfatte mediante estrazione di copia della documentazione che sarà specificatamente richiesta”, così acconsentendo l’estrazione delle copie conformi dei documenti necessari ad istruire e potare a compimento il procedimento avviato su istanza di parte, b) che la stessa Amministrazione non ha specificato quale ulteriore documentazione originale ancora sottoposta a sequestro (diversa da quella già acquisita dalla parte con l’estrazione di copia) fosse necessaria per l’ulteriore istruttoria.
Né la stessa Amministrazione ha in tal senso ritenuto di procedere anche dopo l’accoglimento, ai fini del riesame, della domanda cautelare di cui all’ordinanza 1178 del 10/12/2009.
Quanto precede postula l’effettiva violazione dell’art.2 L.241/90, siccome nel caso di specie, attesa la possibilità sia per la parte, sia per la stessa P.A. di chiedere ed ottenere copia della documentazione già sottoposta a sequestro giudiziario, come documentato dalla parte ricorrente, non si rinvengono i presupposti del “factum principis” che legittimerebbero un arresto del procedimento avviato su istanza di parte.
Anche la seconda doglianza risulta condivisibile.
Atteso quanto rimarcato dalla parte ricorrente circa natura probatoria del sequestro della documentazione relativa all’impianto (differente quindi dal sequestro preventivo che ha invece la funzione di impedire la prosecuzione o l’aggravamento dell’attività criminosa contestata agli indagati)e la comprovata possibilità di estrazione di copia conforme della documentazione sequestrata ai sensi dell’art.258 c.p.p., l’Amministrazione procedente avrebbe potuto condurre a compimento il procedimento amministrativo di propria competenza anche previa una temporanea sospensione necessaria al fine di acquisire copia dell’ulteriore documentazione in copia, ove non versata dalla parte ricorrente.
Differentemente l’Amministrazione, tricerandosi dietro il mero dato oggettivo della sussistenza di un sequestro probatorio della documentazione inerente l’impianto, ma senza accertare in concreto né la completezza della documentazione già versata, né la possibilità di richiedere ai sensi dell’art.285 c.p.p. l’estrazione di copia di quanto se del caso ulteriormente necessario all’istruzione della domanda, ha determinato una illegittima sospensione sine die del procedimento di che trattasi.
Alla stregua delle considerazioni che precedono quindi, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite possono compensarsi tra le parti sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere
Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Atti confermativi: sulla distinzione tra conferma propria e conferma impropria

Tar Palermo Sez. II, sentenza n. 391 del 3 marzo 2011
Data: 
03/03/2011
 

Si ha un atto meramente confermativo (la c.d. conferma impropria) quando l'amministrazione, di fronte ad un'istanza di riesame, si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione; per queste sue caratteristiche, l'atto meramente confermativo non riapre i termini per impugnare.

Si ha, al contrario, conferma in senso proprio quando l'amministrazione entri nel merito della nuova istanza e, dopo aver riconsiderato i fatti e i motivi prospettati dal richiedente, si esprima in senso negativo: anziché limitarsi ad una constatazione di fatto dell'esistenza di un precedente provvedimento, l'amministrazione, in questo caso, inizia un vero e proprio procedimento di riesame, esaminando nuovamente la situazione di fatto e di diritto



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2011, proposto da:
Mediterr Shock Absorbers S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Comande', presso il cui studio sito in Palermo, via N. Morello N.40 ha eletto domicilio;
contro
Comune di Caltanissetta in Persona del Sindaco P.T., non costituito il giudizio;
nei confronti di
Ina Assitalia Spa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
1)-della nota prot.329 del 23/12/2010 con la quale il Comune di Caltanissetta, in riscontro alla richiesta di riesame formulata dalla ricorrente sulla domanda di annullamento in autotutela della concessione edilizia n.8517/1998 nella parte in cui erano stati conteggiati gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria a suo carico, ha comunicato che “ha riesaminato la posizione della ditta Mediterr Shock Absorbers corrente in Caltanissetta, via G. Amico Valenti n.127, riconfermando quanto prescritto nella nota n.37998 del 09/06/2010 che si allega in copia”;
2)-della nota del Comune di Caltanissetta prot.1077 del 10/01/2011 con la quale il Comune “ritenuto che all’esito di tane nuova istruttoria… non ha rilevato la sussistenza dei presupposti per mutare il proprio orientamento, confermando la correttezza della lettura originariamente resa dalla disciplina richiamata dalla ditta Mediterr Shock Absorbers S.p.A.” ha respinto l’istanza di riesame del 16/07/2010 e la richiesta di parziale annullamento in autotutela della concessione edilizia n.8157/1998;
3)- della concessione edilizia n.8517 del 12/11/1998 limitatamente alla parte in cui sono stati conteggiati gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in relazione alla realizzazione nel territorio del Comune di Caltanissetta di attività edilizia in zona a verde agricolo;
4)- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2011 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ritenuto che il ricorso possa essere deciso direttamente nel merito ;
Ritenuto in via preliminare che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell'art.60 cod. proc. amm., in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, sussistendo i prescritti presupposti di legge, l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria che non necessità di integrazioni, nonché la mancata opposizione delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale evenienza, considerato viepiù che lo stesso difensore della parte ricorrente ha auspicato la immeditata definizione nel merito del giudizio;
Premesso altresì che con il gravame in epigrafe sono impugnati i provvedimenti con cui il Comune di Caltanissetta ha respinto la domanda di riesame per l’annullamento in parte qua della concessione edilizia n.8517/1998 in relazione al pagamento degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione di uno stabilimento industriale in area agricola;
Considerato che avverso la predetta concessione edilizia e gli ulteriori atti conseguenti parte ricorrente ha invero già interposto un separato gravame RG.3767/98, articolando domanda cautelare, concessa con ordinanza 140/1999 siccome detto gravame risultava assistito da sufficiente fumus boni iusris: ricorso che tuttavia è stato dichiarato perento con decreto presidenziale n.4074 del 26 marzo 2010;
Considerato altresì che, a seguito della predetta perenzione cit., il Comune di Caltanissetta ha nuovamente intimato alla parte ricorrente il pagamento dell’intera sorte capitale degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria connessi alla predetta concessione edilizia cit., oltre che della sanzione amministrativa e degli interessi legali non coperti dalla polizza fideiussoria e che alla predetta pretesa, ritenuta non dovuta (in ragione del combinato disposto dell’art.35 L.R.30/1997, dell’art. 45 L.R.71/1978 e del D.A. n.67 del 10 marzo 1980, in G.U.R.S. n.17 del 26 Aprile 1980, come altresì specificato nella circolare assessoriale n.3 del 1980), parte ricorrente ha interposto istanza di riesame;
Ritenuto che secondo la giurisprudenza amministrativa qui condivisa del Consiglio di Stato (Sez. VI, 26 luglio 2010, n. 4853), rievocata anche dalla parte ricorrente, “In caso di istanze di riesame relative a provvedimenti per i quali sia decorso il termine per proporre impugnativa in sede giurisdizionale, l'Amministrazione ha la mera facoltà (e non anche il dovere) di procedere ad un tale riesame, atteso che la decisione sull'istanza in parola sortisce l'effetto sostanziale di consentire la rimessione in termini ai fini dell'articolazione dei medesimi argomenti di doglianze che avrebbero potuto (rectius, dovuto) essere proposti avverso l'originario provvedimento. Tuttavia, il richiamato, sostanziale effetto di rimessione in termini non vuole certo significare che la scelta amministrativa di procedere comunque alla decisione sull'istanza di riesame determini la tempestività dell'impugnativa tardivamente proposta avverso l'originario atto negativo oggetto di riesame, quanto piuttosto che l'impugnativa in sede giurisdizionale potrà essere (questa volta, tempestivamente) proposta avverso il provvedimento decisorio sull'istanza di riesame, consentendo di riproporre in tale sede i medesimi argomenti di doglianza che si sarebbero potuti addurre avverso il provvedimento originario (e sempre che il riesame non si concreti in un atto meramente confermativo)”;
Considerato che il suddetto principio di diritto, nei termini di seguito meglio precisati, possa trovare applicazione nel caso di specie atteso che: a) ai fini della proposizione dell’istanza di riesame presentata dalla parte ricorrente, pur nella insussistenza di un obbligo di riscontro da parte della P.A., non è di ostacolo l’intervenuta perenzione del precedente ricorso; b) nel caso di specie il Comune di Caltanissetta ha dato effettivo riscontro, pur in termini di rigetto, alla predetta istanza dopo aver proceduto ad una nuova istruttoria sulla relativa domanda e non già mercé un mero richiamo alla precedente statuizione: il ché postula che la nuova statuizione –ripetesi, assunta in esito ad una nuova istruttoria- assume valore di atto “confermativo” e non già di atto “meramente confermativo”; ed invero in ordine alla questione di che trattasi la giurisprudenza amministrativa ha precisato che “Si ha un atto meramente confermativo (la c.d. conferma impropria) quando l'amministrazione, di fronte ad un'istanza di riesame, si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione; per queste sue caratteristiche, l'atto meramente confermativo non riapre i termini per impugnare: esso non rappresenta, infatti, un'autonoma determinazione dell'amministrazione, sia pure identica nel contenuto alla precedente, ma solo la manifestazione della decisione dell'amministrazione di non ritornare sulle scelte già effettuate. Si ha, al contrario, conferma in senso proprio quando l'amministrazione entri nel merito della nuova istanza e, dopo aver riconsiderato i fatti e i motivi prospettati dal richiedente, si esprima in senso negativo: anziché limitarsi ad una constatazione di fatto dell'esistenza di un precedente provvedimento, l'amministrazione, in questo caso, inizia un vero e proprio procedimento di riesame, esaminando nuovamente la situazione di fatto e di diritto” (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2315; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 11 settembre 2006, n. 1881);
Ritenuto che, in ragione dei principi sopra enunciati, che il thema decidendum del presente gravame va circoscritto alle sole determinazioni rubricate in epigrafe ai numeri n.1 e n.2 con cui il Comune di Caltanissetta ha rigettato, a seguito della nova istruttoria, l’istanza di riesame avanzata dalla parte ricorrente;
Ritenuto che la doglianza con cui parte ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione dell’art.35 L.R.30/1997 in combinato disposto con gli artt. 3 2 3 D.A. 10 marzo 1980 n.67, come interpretati dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana pronunciatosi in sede consultiva con parere 562/1993, risulta fondata atteso che:
-fermo restando quanto previsto dall’art.35 L.R.30/1997, che consente la realizzazione di insediamenti produttivi nella aree agricole anche in deroga a quanto previsto dall’art.22 L.R.71/1978 (per le iniziative produttive previste dai patti territoriali e dai contratti d’area approvati dal CIPE), ai sensi dell’art. 45 L.R. 71/79178 la determinazione degli oneri relativi agli insediamenti industriali ed artigianali ricadenti –come in specie- in verde agricolo è demandata ad un apposito decreto assessoriale;
-con D.A. dell’Ass.to Regionale Territorio ed Ambiente n.67 del 10 marzo 1980 si è in effetti previsto espressamente che “sono a totale carico dei concessionari gli oneri relativi al trattamento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché le spese necessarie alla sistemazione dei luoghi ove siano alterate le caratteristiche. Sono altresì a carico del concessionario le spese relative agli allacciamenti alla rete elettrica per usi civici ed industriali. Per le attività disciplinate dall’art.22 L.R.71/1978, sono a totale carico del concessionario tutti gli oneri indicati nei commi precedenti”; mentre con Circolare Assessoriale n.3 del 1980 si è chiarito che “per le attività industriali disciplinate dall’art.22 L.R.71/1978 non trovano applicazione le tabelle parametriche, in quanto le spese di urbanizzazione sono a carico degli operatori economici”;
-lo stesso C.G.A., con parere reso dalla Sezione consultiva n. 562/1993, ha precisato che la ricostruzione sopra evidenziata “non sembra comportare una (illegittima) esenzione del contributo commisurato a una quota degli oneri (di urbanizzazione e smaltimento rifiuti) sopportati dal Comune, ma al contrario enuncia un corollario della regola (più rigorosa) secondo cui tutti gli oneri devono essere sopportati dal concessionario” che deve provvedere in proprio all’esecuzione delle opere (a meno che le stesse non siano state già eseguite dal Comune);
-nel caso in esame risulta incontestato dall’Amministrazione, anche ai sensi dell’art.64 co.2 c.p.a., la circostanza dedotta dalla parte ricorrente che la medesima società Mediterr Shock Absorbers S.p.A. abbia effettivamente realizzato in proprio le opere di urbanizzazione necessarie assumendo a proprio totale carico gli oneri per la loro realizzazione:
Ritenuto che alle suddette conclusioni questo Tribunale Amministrativo è già pervenuto con la condivisibile sentenza della Sezione I^ n. 589 del 26 marzo 2004 (che richiama altresì le precedenti sentenze n.418/2003 e n.2715/2002);
Considerato quindi che nei suddetti termini il ricorso è fondato è va accolto con conseguente annullamento, per quanto di ragione, dei provvedimenti rubricati in epigrafe con i numeri 1 e 2;
Considerato che sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite, attesa altresì la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per quanto di ragione, annulla i provvedimenti impugnati meglio rubricati in epigrafe con nn. 1 e 2.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere
Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)