Urbanistica ed Ambiente

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Abusi edilizi: sufficiente la notifica del provvedimento di ingiunzione a demolire ad uno solo dei coniugi

Tar Palermo Sez. II, sentenza n. 193 del 1 febbraio 2011
Data: 
01/02/2011
Materia: 
Ordinanza di demolizione

Nella procedura sanzionatoria degli abusi edilizi, si deve ritenere sufficiente la notifica di un atto della procedura ad uno dei coniugi conviventi per raggiungere lo scopo della sua conoscenza anche nei riguardi dell'altro (TAR Campania, Napoli, Sez. IV n. 7511 del 29 aprile 2004; Sez. II, 19 novembre 2009, n. 7715)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2011, proposto da Maniscalco Gioacchino, Maniscalco Giovanni, Maniscalco Maurizio, rappresentati e difesi dall'avv. Vito Signorello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Benedetto Giordano in Palermo, via Don Orione, n.35;
contro
Il Comune di Castelvetrano in persona del Sindaco p.t. non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione,
- del provvedimento emesso dal responsabile del servizio edilizia privata e cimiteriale l'8.10.10, prot. n. 46140 di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Castelvetrano;
- delle ingiunzioni di demolizione nn. 7 e 8 del 7.4.10;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerata l’infondatezza del ricorso, posto che:
1)l’unica censura dedotta attiene all’asserita notifica dei provvedimenti di ingiunzione a demolire solo nei confronti delle Sig.re Firenze Laura e Nilo Anna Maria, coniugi in regime di comunione legale, rispettivamente, di Maniscalco Giovanni e Maniscalco Gioacchino, e non anche nei confronti degli stessi, a quali sarebbe stato quindi impedito il diritto di difesa, con conseguente “ nullità di tutti gli atti emanati “ ( pag. 4 ricorso );
2)ha statuito la giurisprudenza amministrativa al riguardo che nella procedura sanzionatoria degli abusi edilizi, si deve ritenere sufficiente la notifica di un atto della procedura ad uno dei coniugi conviventi per raggiungere lo scopo della sua conoscenza anche nei riguardi dell'altro (TAR Campania, Napoli, Sez. IV n. 7511 del 29 aprile 2004; Sez. II, 19 novembre 2009, n. 7715);
3)nessuna censura i ricorrenti deducono col ricorso in esame avverso le ingiunzioni a demolire adesso impugnate, né contestano l’abusività delle opere in questione;
4)peraltro, l’impugnazione limitata all’atto consequenziale ( acquisizione – avverso cui sostanzialmente nulla si deduce ) rende il ricorso inammissibile, posto che dal suo accoglimento non può conseguire la caducazione degli atti presupposti ( le ordinanze di demolizione ) la cui efficacia, certamente pregiudizievole per il ricorrente, in quanto non tempestivamente ( e nemmeno ora avversata ) non viene meno ( T.A.R. Catania, Sez. I, 16 gennaio 2009, n. 86, Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n.40 );
5)Nulla va statuito in ordine alle spese, in mancanza di costituzione in giudizio della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere, Estensore
Roberto Valenti, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2011
IL SEGRETARIO

Sulla natura di sanzione autonoma dell'acquisizione gratuita al patrimonio dell'Ente delle opere abusive

Tar Palermo Sez. II, sentenza n. 140 del 26 gennaio 2011
Data: 
26/01/2011

L'acquisizione gratuita non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l'esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 10 novembre 2010 , n. 23755; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 29 luglio 2010 , n. 17176; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 03 febbraio 2010 , n. 423).

La presentazione dell'istanza di sanatoria - sia essa di accertamento di conformità, sia essa di condono - produce l'effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio (di demolizione o di acquisizione).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2011, proposto da:
Maria Grazia Scuderi, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli Fabio Abate, Davide Vito Abate, Claudio Abate, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Genna, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Pietro Bernardo sito in Palermo, via M. Rutelli 38;
contro
Comune di Valderice in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Massimo D'Azeglio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Giambrone in Palermo, via P.Pe Paterno' N.56;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Comune di Valderice di acquisizione di opere edilizie e relative aree di sedime n. 11 del 23.9.10;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Valderice in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto l’art.60 Cod. Proc. Amm. D.Lgs.104/2010 che consente – in sede di camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare - la pronta definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata, anche con riferimento a precedenti conformi, in ipotesi – tra l’altro - di manifesta inammissibilità/improcedibilità del ricorso ed attesa la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione intimata;
Ritenuto che sussistono i presupposti per l’immediata definizione in rito del presente giudizio ai sensi della normativa precedentemente dichiarata e che le parti, specificamente avvertite in camera di consiglio di tale possibilità, nulla hanno opposto in merito;
Considerata la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione competente;
Premesso che con il ricorso in esame parte ricorrente ha impugnato il provvedimento sanzionatorio con cui il Comune intimato, constatata l’inottemperanza all’ordine di demolizione delle opere abusive realizzate, ha disposto l’acquisizione al patrimonio dell’Ente;
Considerato altresì che secondo la giurisprudenza amministrativa “L'acquisizione gratuita non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l'esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma” (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 10 novembre 2010 , n. 23755; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 29 luglio 2010 , n. 17176; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 03 febbraio 2010 , n. 423);
Considerato che successivamente alla notifica del provvedimento sanzionatorio impugnato, parte ricorrente documenta di aver presentato, in data 06/12/2010, istanza di accertamento di conformità urbanistica ex art.36 T.U. Edilizia D.Lgs.380/2001 (già art.13 L.47/85);
Considerato che per costante giurisprudenza, che il Collegio ritiene di applicare anche al caso in esame, “La presentazione dell'istanza di sanatoria - sia essa di accertamento di conformità, sia essa di condono - produce l'effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio …. (in specie – ripetesi – di acquisizione) e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse (exmultis ancora di recente T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 08 gennaio 2010 , n. 8; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 29 settembre 2010, n. 11113);
Ritenuto quindi che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
Considerato che le spese possono essere compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere
Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sulla natura dei vincoli urbanistici e sulla loro qualificazione come conformativi o espropriativi

C.G.A. sentenza n. 95 del 25 gennaio 2011
Data: 
25/01/2011
Materia: 
Vincoli

Sussiste un vincolo preordinato all’espropriazione tutte le volte in cui la destinazione dell’area permetta la realizzazione di opere destinate esclusivamente alla fruizione soggettivamente pubblica.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 750 del 2010 proposto dal
COMUNE DI PALERMO,
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Modica, elettivamente domiciliato in Palermo, piazza Marina n. 39, presso gli uffici dell’Avvocatura comunale;
c o n t r o
la SOCIETÀ EDILE IMMOBILIARE PALAGIO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, elettivamente domiciliata in Palermo, via Libertà n. 171, presso lo studio degli stessi;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sede di Palermo (sez. III) - n. 5716 del 22 aprile 2010.
            Visto il ricorso con i relativi allegati;
            Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società edile Palagio s.r.l. (d’ora in poi “Palagio”);
            Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
            Visti gli atti tutti della causa;
            Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;
            Uditi nella camera di consiglio del 30 giugno 2010 l’avv. Salvatore Modica per il comune appellante e l’avv. Giovanni Immordino per la società appellata;
PREMESSO:
che la società Palagio ha agito, in primo grado, avverso il silenzio serbato dal Comune di Palermo sulla diffida e messa in mora, diretta a ottenere l’adozione di un provvedimento recante la disciplina pianificatoria di un’area, di proprietà della predetta società, sita in Partanna Mondello, via Nettuno, in adiacenza della scuola elementare Giovanni Pascoli, censito al catasto terreni, al foglio di mappa 4/C, p.lle n. 3710 di mq. 2394 e n. 3804 di mq 800, per una superficie totale di mq. 3194;
che, invero, per le predette particelle - ricadenti in area “S2”, destinata a attrezzatura scolastica, scuola dell’obbligo, in forza del Piano rego-latore generale approvato nel 2002 - l’amministrazione comunale intimata non ha provveduto, entro il quinquennio dall’approvazione del suddetto P.R.G., all’attuazione della predetta destinazione, con conseguente decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio in forza dell’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001;
che il Comune di Palermo, in prossimità dell’udienza di trattazione del ricorso di primo grado, ha comunicato alla società istante una nota di risposta, prot. n. 132649, del 17 febbraio 2010, nella quale si affermava la natura conformativa, piuttosto che espropriativa, dei vincoli già imposti sul terreno in questione;
RITENUTO:
che il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, ha accolto il ricorso sulla base del seguente itinerario decisorio:
- nella fattispecie, la specifica previsione di piano ha natura sostanzialmente espropriativa, giacché comportante la sottrazione del bene al mercato immobiliare;
- detto vincolo ablatorio è poi da ritenersi decaduto, una volta decorso il quinquennio dall’approvazione dello strumento urbanistico;
- sussiste quindi, ai sensi del citato art. 9, l’obbligo del Comune di Palermo di deliberare, con atto consiliare, una nuova pianificazione “in variante” dell’area in questione, in conseguenza dell’intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi derivanti dall’approvazione del P.R.G.C., siccome riconosciuto dalla stessa amministrazione (v. il certificato di destinazione urbanistica, datato 28 maggio 2008);
che il Tribunale ha, per l’effetto, ordinato al Comune di provvedere entro il termine di giorni centoventi dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore) della sentenza;
che il T.A.R. ha altresì nominato, per l’ipotesi di una perdurante inottemperanza dell’amministrazione alla scadenza del termine predetto, un commissario ad acta nella persona del dirigente il Dipartimento regionale urbanistica dell’Assessorato regionale territorio e ambiente;
che il Comune, in ragione della soccombenza, è stato condannato alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali del primo grado del giudizio;
che contro la decisione è insorta in appello l’Amministrazione civica;
che l’impugnazione del Comune risulta affidata ai seguenti due mezzi di gravame:
I) erroneamente il T.A.R. non ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso di primo grado, dal momento che la nota n. 132649 del 17 febbraio 2010 costituiva un idoneo riscontro, di segno negativo, dell’istanza formulata dalla Palagio;
II) erroneamente il primo Giudice ha qualificato il vincolo di P.R.G. come espropriativo, in dispregio dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 179 del 20 maggio 1999;
III) il T.A.R. non ha considerato che l’art. 19, comma 3, delle N.T.A. del P.R.G.C. permette la realizzazione di un complesso scolastico da affidare in gestione a privati e, dunque, consentendosi uno sfruttamento economico del bene, non potrebbe ritenersi compresso il sostanziale contenuto economico del relativo diritto di proprietà;
che si è costituita in giudizio la Palagio per resistere all’impugnazione;
che l’appellata ha altresì chiesto al Consiglio di condannare il Comune di Palermo ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;
che nella camera di consiglio del 30 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
CONSIDERATO:
che l’appello è infondato;
che, invero, il primo Giudice ha fatto corretta applicazione, adattandoli al caso di specie, dei principi enunciati da questo Consiglio nella decisione n. 1113 del 19 dicembre 2008, che contiene un’interpretazione evolutiva, ma coerente con i principi in più occasioni affermati dalla C.E.D.U., delle statuizioni recate nella citata sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 12 maggio 1999 in ordine alla distinzione tra previsioni urbanistiche conformative e previsioni espropriative;
che, in tale pronuncia, questo Consiglio, ponendosi nella scia della richiamata giurisprudenza costituzionale, ha osservato che un vincolo non può ritenersi conformativo ogniqualvolta le iniziative edilizie consentite dallo strumento urbanistico non siano suscettibili di operare in regime di libero mercato;
che, in particolare, si è affermato che qualora sia impressa a priori a un’area la destinazione alla realizzazione di opere o di servizi pubblici, a prescindere cioè dai meccanismi di mercato, individuando, senza possibilità di eccezione, il soggetto pubblico che fruirà dell’opera stessa, allora quest’ultima non può ritenersi destinata a essere posta sul mercato;
che, in presenza di un monopsonio non vi è mercato;
che, pertanto, sussiste un vincolo preordinato all’espropriazione tutte le volte in cui la destinazione dell’area permetta la realizzazione di opere destinate esclusivamente alla fruizione soggettivamente pubblica;
che, nella fattispecie, la previsione del P.R.G.C., decaduta perché non tempestivamente attuata, era preordinata a vincolare l’area della Palagio a servizi pubblici e attrezzature per la scuola dell’obbligo, da realizzarsi anche ad opera di soggetti privati, proprietari e o imprenditori, previa convenzione con il Comune, al fine di assicurare l’effettiva fruizione pubblica delle opere;
che a nulla rileva invocare in contrario, da parte del Comune appellante, una precedente convenzione intervenuta tra il predetto Comune e altra società, in ordine alla realizzazione di un complesso scolastico, perché relativa ad un’area inserita in zona “F1” (e non “S2”);
che le riferite statuizioni in ordine alla natura effettivamente espropriativa del vincolo in questione sono corroborate nella fattispecie dalle seguenti circostanze:
- l’incontestata destinazione a edilizia residenziale dell’area limitrofa al fondo della Palagio e, quindi, il vincolo di destinazione a utilizzazione collettiva configura una previsione localizzativa "puntiforme", come avviene tipicamente nel caso delle previsioni di carattere espropriativo;
- la natura di vincolo espropriativo (sulla particella 3804) è stata riconosciuta dallo stesso Comune nel citato certificato di destinazione urbanistica;
- in altre occasioni (v. la nota, prot. n. 285856, del 16 aprile 2009, in atti) il Comune di Palermo aveva affermato che dovessero considerarsi gravati dal vincolo preordinato all’esproprio anche gli immobili destinati dallo strumento urbanistico vigente a “zone S destinate all’istruzione”;
- la giurisprudenza recente di questo Consiglio (v. la decisione n. 964/10) ha qualificato come espropriativa una previsione pianificatoria che destini un’area privata ad attrezzatura scolastica, costituendo tale attrezzatura un’infrastruttura da realizzare in funzione di servizi che la pubblica amministrazione è tenuta a rendere alla collettività e, dunque, un’opera pubblica finalizzata alla soddisfazione di bisogni della collettività medesima;
che, a fronte della qualificazione del vincolo come ablatorio, la succitata nota, invocata dall’ente appellante quale preteso riscontro negativo all’istanza della Palagio, presentava in realtà i caratteri di un atto soprassessorio, peraltro contrario a precedenti determinazioni comu-nali;
che inoltre detta nota risultava anche intrinsecamente contraddittoria, contenendo la comunicazione dell’intento dell’amministrazione civica di procedere alla redazione di nuovi piani particolareggiati e di varianti urbanistiche, nonché alla riproposizione dei vincoli già scaduti, con riguardo ad ampie aree del territorio destinate a servizi;
che proprio quest’ultima asserzione concorre ulteriormente, contro la invocata qualificazione del vincolo come meramente conformativo, a chiarire la natura espropriativa dello stesso (oltre alla sua decadenza);
che, al lume dei superiori rilievi, l’appello risulta infondato e deve essere respinto;
che ogni altra eccezione o difesa devono ritenersi assorbite perché irrilevanti o ininfluenti ai fini della presente decisione;
che il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza;
che tuttavia difettano i presupposti per condannare il Comune all’ulteriore pagamento previsto dall’art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nella proposizione dell’appello una responsabilità aggravata della amministrazione per mala fede o colpa grave;
P. Q. M.
            Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.
            Condanna il Comune di Palermo alla rifusione, nei confronti della controparte, delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00).
            Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
            Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 30 giugno 2010, con l'intervento dei signori: Paolo D’Angelo, Presidente f.f., Guido Salemi, Gabriele Carlotti, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, Componenti.
F.to Paolo D’Angelo, Presidente f.f.
F.to Gabriele Carlotti, Estensore
Depositata in Segreteria
il 25 gennaio 2011

Il provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile è atto dovuto ed ha carattere meramente dichiarativo

Tar Palermo Sez. II, sentenza n. 40 del 11 gennaio 2011
Data: 
11/01/2011

Il provvedimento di acquisizione al patrimonio del comune di un'opera abusivamente realizzata ha come unico presupposto l'accertata inottemperanza ad un ordine di demolizione del manufatto abusivo, di cui è meramente dichiarativo, con la conseguenza che, essendo atto dovuto, è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata inottemperanza, essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua adozione (T.A.R. Campania, sez. IV, Napoli, 17 giugno 2002, n. 3620).

Nel sistema disciplinato dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, l'acquisizione al patrimonio del Comune del bene abusivamente realizzato, e delle aree di sedime e circostanti, opera automaticamente, verificandosi di diritto al compimento del 90° giorno decorrente dalla notifica dell'ingiunzione di demolizione non ottemperata, e non richiede l'adozione di alcuna preliminare determinazione inerente l'esercizio di una scelta da parte del Comune sull'applicabilità della stessa più grave misura acquisitiva, rispetto alla semplice demolizione del manufatto abusivo (cfr., fra le tante, T.A.R. Lazio, sez. II, 12 aprile 2002, n. 3160; T.A.R. Sicilia, sez. III, 6 marzo 2009, n. 480).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1493 del 2000, proposto da Cirivello Pietro e Leto Maria Maddalena, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Giardina Cannizzaro, con domicilio eletto presso Luca Giardina Cannizzaro in Palermo, via Brunetto Latini 34;
contro
-il Comune di Ficarazzi, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Sbacchi, con domicilio eletto presso Paolo Sbacchi in Palermo, via Siracusa N. 34;
per l'annullamento
-dell’ordinanza n. 51/99 dell’11 novembre 1998, con la quale il Comune di Ficarazzi ha disposto acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate dai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ficarazzi;
Vista la memoria difensiva del Comune resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2010 il Presidente dott. Nicolo' Monteleone e uditi l'avv. L. Giardina Cannizzaro per i ricorrenti e l'avv. P. Sbacchi per il Comune di Ficarazzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, i coniugi Cirivello Pietro e Leto Maria Maddalena hanno impugnato l’ordinanza n. 51/99 dell’11 novembre 1998, con la quale il Comune di Ficarazzi, constatata l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n. 74 del 26 giugno 1998, ha disposto acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate in viale Europa.
I ricorrenti, premesso di avere presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana avverso il provvedimento n. 4584 del 25 giugno 1998 di diniego di sanatoria edilizia e la predetta ordinanza di demolizione n. 74/1998, hanno chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensiva e col favore delle spese, deducendo i seguenti motivi di gravame:
1) Invalidità derivata;
2) Eccesso di potere per disparità di trattamento;
3)Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 – Eccesso di potere per difetto di motivazione;
4) Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e difetto assoluto di motivazione;
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti.
Con ordinanza n. 1502 del 28 settembre 2001, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
Il Comune di Ficarazzi, costituitosi in giudizio, con memoria depositata il 24 aprile 2003, ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto; vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2010 il ricorso, su conforme richiesta dei difensori delle parti, è stato posto in decisione.
Premesso che all’odierna pubblica udienza, con dichiarazione resa a verbale, il difensore dei ricorrenti ha fatto presente che il ricorso straordinario presentato dai ricorrenti al Presidente della Regione siciliana avverso il provvedimento n. 4584 del 25 giugno 1998 di diniego di sanatoria edilizia e l’ordinanza di demolizione n. 74 del 26 giugno 199è è stato respinto, osserva il Collegio che anche il presente ricorso non merita sorte diversa.
Deve, in primo luogo, ritenersi inammissibile il secondo motivo che investe i due provvedimenti impugnati con il predetto ricorso straordinario.
Di conseguenza deve essere disatteso il primo motivo, con il quale si deduce il vizio di invalidità derivata.
Gli altri motivi d’impugnazione sono infondati.
In ordine al terzo e al quarto motivo, è sufficiente osservare che gli stessi ricorrenti affermano che l’ordinanza di acquisizione “costituisce atto meramente consequenziale” rispetto al diniego di sanatoria e all’ordinanza di demolizione non ottemperata, per cui va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il provvedimento di acquisizione al patrimonio del comune di un'opera abusivamente realizzata ha come unico presupposto l'accertata inottemperanza ad un ordine di demolizione del manufatto abusivo, di cui è meramente dichiarativo, con la conseguenza che, essendo atto dovuto, è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata inottemperanza, essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua adozione (T.A.R. Campania, sez. IV, Napoli, 17 giugno 2002, n. 3620). Nel sistema disciplinato dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, l'acquisizione al patrimonio del Comune del bene abusivamente realizzato, e delle aree di sedime e circostanti, opera automaticamente, verificandosi di diritto al compimento del 90° giorno decorrente dalla notifica dell'ingiunzione di demolizione non ottemperata, e non richiede l'adozione di alcuna preliminare determinazione inerente l'esercizio di una scelta da parte del Comune sull'applicabilità della stessa più grave misura acquisitiva, rispetto alla semplice demolizione del manufatto abusivo (cfr., fra le tante, T.A.R. Lazio, sez. II, 12 aprile 2002, n. 3160; T.A.R. Sicilia, sez. III, 6 marzo 2009, n. 480).
Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 42 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 comma 3 della legge 28 febbraio 1977, n. 10 e dell’art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui prevedono l'acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune dell'area sulla quale insiste la costruzione abusiva al patrimonio indisponibile del comune, stante che tale acquisizione rappresenta la reazione dell'ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi, dapprima, esegue un'opera in totale difformità o in assenza della concessione e, poi, non adempie l'obbligo di demolire l'opera stessa entro il termine fissato dal comune (in tal senso, Corte costituzionale, 15 febbraio 1991 , n. 82; Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 1991, n. 66); T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 02 marzo 2005 , n. 1478; T.A.R. Sicilia, sez. III, 16 maggio 2006, n. 1126).
Parimenti infondato è il quinto motivo d’impugnazione, in quanto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un'opera edilizia abusiva consegue all'inottemperanza all'ordine di demolizione come atto dovuto e non necessita del previo avviso dell'inizio del procedimento, non essendo questo necessario nei casi in cui l'interessato non possa apportare all'azione amministrativa procedimentalizzata una qualche utilità (cfr. T.A.R. Campania sez. IV, Napoli, 17 giugno 2002, n. 3620; T.A.R. Sicilia, sez. III, 11 maggio 2006, n. 1126).
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) respinge il ricorso in epigrafe indicato (n. 1493/2000).
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del resistente Comune di Ficarazzi, nella complessiva somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2010, con l'intervento dei Signori Magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente, Estensore
Cosimo Di Paola, Consigliere
Roberto Valenti, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

NullitĂ  dell'ordine di sgombero di un locale di proprietĂ  del Comune

Tar Palermo Sez. II, sentenza n. 25 del 11 gennaio 2011
Data: 
11/01/2011

Il Tar Palermo -pur riconoscendo che la volontà del Comune di avvalersi di poteri autoritativi tipici delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all’art. 54 d.lg. n. 267 del 2000, è in contrasto con l’art. 823 c.c. (che ammette il ricorso dell’Amministrazione all’esercizio dei poteri amministrativi, al solo al fine di tutelare i beni del demanio pubblico) e qualificando, di conseguenza,  nulla l’eventuale ordinanza emessa in carenza assoluta di potere- conferma il principio secondo cui la controversia relativa ad un ordine di sgombero di un locale di proprietà del Comune, già facente parte del patrimonio disponibile dell'ente territoriale, appartiene alla giurisdizione del g.o.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2327 del 2010, proposto da:
Biagio Casano, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.Antonino Gulotta sito in Palermo, via Campolo N.72;
contro
il Comune di Marsala, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Comune di Marsala n. 40 del 3.11.10, con la quale si dispone il rilascio di un immobile libero da cose e persone, entro 15 gg dalla notifica dell'ordinanza impugnata, mediante consegna delle chiavi;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 il dott. Roberto Valenti;
Nessuno presente alla adunanza camerale per il ricorrente;
Considerato l’avviso dato dal Presidente ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art.60 Cod. Proc. Amm., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione nel ricorso delle tematiche oggetto di giudizio, nonché l’espresso avviso dato dal Presidente, come in narrativa;
Premesso che con il ricorso in esame i ricorrenti insorgono contro l’ordinanza di rilascio del bene già acquisito al patrimonio del Comune per inottemperanza all’ordine di demolizione;
Considerato che la giurisprudenza consolidata, da cui il Collegio ritiene di non doversi discostare, ed a prescindere dalla valenza effettivamente degradatoria del provvedimento impugnato sulle posizioni soggettive di cui si assume la lesione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 08 marzo 2010, n. 1331 secondo cui “È nullo l’ordine di sgomberare il locale di proprietà del Comune, con espressa avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, il Comune avrebbe provveduto allo sgombero coatto attraverso la Polizia Locale, eventualmente coadiuvata dalla Polizia di Stato. Ciò in quanto la volontà del Comune di avvalersi di poteri autoritativi tipici delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all’art. 54 d.lg. n. 267 del 2000, è in contrasto con l’art. 823 c.c. che ammette il ricorso dell’Amministrazione all’esercizio dei poteri amministrativi, ma solo al fine di tutelare i beni del demanio pubblico. Di conseguenza, l’eventuale ordinanza emessa in carenza assoluta di potere, va qualificata come atto nullo secondo elementari principi del diritto pubblico, ora sanciti dall’art. 21 septies l. n. 241 del 1990.”), ritiene che nei casi di specie la controversia relativa ad un ordine di sgombero di un locale di proprietà del Comune, già facente parte del patrimonio disponibile dell'ente territoriale (qui il Comune di Marsala), appartiene alla giurisdizione del g.o., anziché a quella del giudice amministrativo, trattandosi di un rapporto di matrice negoziale, da cui derivano in capo ai contraenti posizioni giuridiche paritetiche qualificabili in termini di diritto soggettivo, nel cui ambito l'Amministrazione agisce "iure privatorum" - al di fuori cioè dell'esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica (attribuitale, dall'art. 823 c.c., esclusivamente in relazione ai beni demaniali e a quelli patrimoniali indisponibili degli enti pubblici) - non soltanto nella fase genetica e funzionale del rapporto, ma anche nella fase patologica, il che, più specificamente, si traduce nell'assenza di poteri autoritativi sia sul versante della chiusura del rapporto stesso, sia su quello connesso del rilascio del bene (Cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 12 marzo 2010, n. 1390);
Ritenuto quindi che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice Amministrativo, appartenendo la questione sottesa al rapporto controverso al giudice ordinario presso il quale il processo potrà essere riproposto nel temine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art.11 comma 2 Cod. Proc. Amm.;
Ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere
Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)