Sul giudizio di ottemperanza: legittimazione, competenza e compatibilitĂ  con l'esecuzione forzata ordinaria

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C.G.A. sentenza n. 165 del 3 marzo 2011
Data: 
03/03/2011
 

1. Legittimate, in via generale ed esclusiva, alla proposizione del giudizio di ottemperanza sono tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di cognizione concluso con la pronuncia oggetto della domanda di esecuzione, in coerenza, del resto con la nozione della cosa giudicata di cui all’art. 2909 c.c., posto che l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato, ad ogni effetto, tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

2. Ai sensi del  quarto comma dell’art. 37 della legge n. 1034 del 1971, in tema di ricorso per l'ottemperanza, “la competenza è peraltro del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S., A.P., 11 giugno 2001, n. 4 e, più di recente, C.d.S., Sez. VI, 3 marzo 2008, n. 796), tali disposizioni legislative si interpretano nel senso che:
        - sussiste la competenza funzionale del T.A.R., quale giudice di esecuzione del giudicato, qualora l’Amministrazione si debba adeguare a sue statuizioni (non impugnate, ovvero ritenute corrette e confermate in sede di appello);
         - sussiste la competenza funzionale in unico grado del Consiglio di Stato, quale giudice dell’esecuzione del giudicato, qualora l’Ammini-strazione si debba adeguare a statuizioni rese per la prima volta in sede di appello, anche se la sentenza di primo grado sia stata formal-mente confermata, ma con integrazioni o modifiche della sua motivazione, e cioè qualora dalla motivazione della decisione di secondo grado emerga un autonomo contenuto precettivo, quanto al contenuto ed alle modalità dell’ottemperanza.

3. L’esecuzione forzata ordinaria, secondo le norme del codice di rito, e l’esecuzione in sede amministrativa, con il ricorso per l’ottemperanza, sono concorrenti, nel senso che entrambe possono essere esperite, anche contestualmente, affinché la pretesa creditoria trovi puntuale adempimento in via coattiva.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sui ricorsi nn. 1413 e 1511 del 2007, proposti da
LICARI MARIA
rappresentata e difesa dall’avv. Lucia Di Salvo ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Notarbartolo n. 5, presso lo studio della stessa;
c o n t ro
1)- nel ricorso n. 1413/2007:
- il COMUNE DI MAZARA DEL VALLO, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
- la POIATTI s.p.a, in persona del legale rappresentante por tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Cacciatore e Giuseppe Lo Dico ed elettivamente domiciliata in Palermo, via F.P. Di Blasi n. 16, presso lo studio del primo;
2)- nel ricorso n. 1511/2007:
- il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
- la PREFETTURA DI TRAPANI, in persona del legale rappresentante por tempore, non costituita in giudizio;
- la POIATTI s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come sopra;
per l’ottemperanza
ai giudicati formatisi sulle decisioni di questo Consiglio del 26 febbraio 1998, n. 98 e 30 novembre 2005, n. 825.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Relatore, alla Camera di Consiglio dell’8 giugno 2010, il Consigliere Guido Salemi;
Uditi, altresì, l’avv. L. Di Salvo per l’appellante, l’avv. A. Cacciatore per la Poiatti s.p.a. e l’avv. dello Stato Bucalo per il Ministero dell’Interno;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
1)        La ricorrente sig.ra Maria Licari, proprietaria di un appezzamento di terreno in Mazara del Vallo (TP) esteso in mq. 16.180 e allibrato in catasto alla partita 28826, foglio 176, particella 198, ha esposto quanto segue.
Essa proponeva ricorso al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, chiedendo l’annullamento dei decreti del Prefetto di Trapani n. 9785 del 17 settembre 1987 e n. 15682 dell’8 gennaio 1988, concernenti rispettivamente la dichiarazione di pubblica utilità di un progetto di ampliamento del pastificio Poiatti s.p.a. e l’espropriazione del fondo della ricorrente per una superficie di mq. 15.790 mq. in favore di detta società.
Con sentenza n. 254/1994, il giudice adito respingeva il ricorso.
La ricorrente proponeva appello, che era accolto da questo C.G.A. con sentenza n. 98 del 26 febbraio 1998.
Avverso tale sentenza, la società Poiatti proponeva ricorso per Cassazione.
Con sentenza n. 725 del 15 ottobre 1999, la Corte di Cassazione a Sezioni unite dichiarava il ricorso inammissibile.
Con provvedimento, prot. n. 8790 del 16 ottobre 2000, emesso in via di autotutela, il Comune di Mazara del Vallo, richiamate la sentenza di questo CGA n. 98/1998 e delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 725/1999, disponeva l’annullamento della concessione edilizia n. 871 del 26.8.1994, della concessione edilizia in variante n. 1011 del 16.6.1997 e dell’autorizzazione edilizia n. 478 del 17.7.1993, tutte rilasciate alla società Poiatti per la realizzazione dell’amplia-mento dello stabilimento industriale.
Avverso tale provvedimento insorgeva la società Poiatti con ricorso proposto innanzi al T.A.R. Sicilia.
Con sentenza n. 3830/2002, il giudice, previa riunione del suddetto ricorso con i ricorsi del 1992 e 1994, proposti dalla sig.ra Licari, rigettava il ricorso  stesso e dichiarava inammissibili gli altri due ricorsi.
La società Poiatti proponeva appello.
Con sentenza n. 825 del 30 novembre 2005, questo C.G.A. respingeva l’appello, stabilendo in particolare che:
a)- “… la proprietà del suolo non può ritenersi essere stata mai acquisita dall’appellante”;
b)- l’ordine demolitorio si doveva “intendere nel senso che esso legittimamente si estende (solo) a quei manufatti che essendo ubicati sul confine o nei pressi del confine tra il fondo della Licari e la residua proprietà Poiatti sono privi di autonomia rispetto a quelli realizzati sul fondo dell’appellata o si originano da volumetria da quest’ultimo derivata”.
Detta sentenza passava in giudicato.
Con provvedimento n. 34 dell’8 febbraio 2006, il Comune di Mazara del Vallo ordinava nuovamente alla società Poiatti di procedere alla demolizione delle opere di cui alla precedente ordinanza n. 366 del 20 dicembre 2000 e al ripristino dei luoghi.
La società Poiatti proponeva nuovamente ricorso al T.A.R. Sicilia che, con ordinanza n. 559/2006, accoglieva l’istanza cautelare.
Tale decisione era annullata da questo C.G.A. con ordinanza n. 472/2006.
Infine, con ulteriore provvedimento n. 230 del 19 ottobre 2006, il Comune di Mazara del Vallo, richiamata la pronuncia n. 472/2006 di questo C.G.A., ordinava alla società Poiatti di provvedere allo sgombero degli immobili e dei manufatti da persone e da cose di cui all’ordinanza n. 34/2006.
Non essendo stata data puntuale e completa esecuzione al giudicato derivante dalle sentenze di questo CGA n. 98/1998 e n. 825/2005, la sig.ra Licari ha proposto due ricorsi per l’ottemperanza, di cui ha, in seguito, chiesto che fossero riuniti.
Nelle conclusioni, la ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di Mazara del Vallo e della società Poiatti a conformarsi agli obblighi derivanti dal giudicato di cui alle summenzionate sentenze e la nomina, come Commissario ad acta, dell’Ufficiale Comandante del Genio militare della Sicilia, siccome dotato della professionalità e dei mezzi necessari a garantire l’effettiva demolizione.
Resiste ai ricorsi la società Poiatti.
2)        Con ordinanze n. 1084 e 1085 del 19 dicembre 2008, questo Consiglio ha ordinato l’esecuzione di incombenti istruttori al fine di adeguare lo stato di fatto al “praecepta iuris” contenuti nelle decisioni da ottemperare, dandone mandato al Presidente del Collegio dei geometri di Trapani.
In particolare, questo Consiglio ha osservato che “… occorrerà preliminarmente operare una ricognizione dello stato attuale dei luoghi per cui è causa (ossia quello su cui incide la statuizione della decisione ottemperanda, vuoi in termini di obblighi di rilascio alla ricorrente, vuoi di riconduzione al pristino stato); individuandosi, quindi, chi ne abbia il possesso, quali opere v’insistano e quali di esse, ove ve ne siano, vadano demolite o modificate affinché sia data integrale ottemperanza al giudicato formatosi tra le parti”.
Il Presidente del Collegio dei geometri di Trapani, geom. Francesco Parrinello, coadiuvato dal geom. Angelo Termine, ha effettuato accertamenti diretti a dare risposta ai summenzionati quesiti e sull’esi-to degli stessi ha riferito nella relazione del 19 giugno 2009.
Con ordinanza n. 1219 del 18 dicembre 2009, questo Consiglio ha disposto la riunione dei due ricorsi in ottemperanza, stante la loro connessione soggettiva e oggettiva, e ha ordinato lo svolgimento nel termine di sessanta giorni da parte del citato C.T.U. di ulteriori verifiche dirette ad accertare:
a)- se la Poiatti s.p.a. abbia integralmente ottemperato alle ordinanze di demolizione n. 366 del 20/12/2000 e n. 345 dell’8 febbraio 2006 e, in caso negativo, di quali immobili si tratti e quale sia la loro ubicazione (se cioè nell’area di proprietà della sig.ra Licari o nell’area di proprietà della società Poiatti). In particolare, dovrà accertarsi se, come lamentato dal consulente tecnico di parte ing. Nicolò Sardo, talune opere che insistono nell’area della società Poiatti (consistenti in un silos, in un fabbricato o parte di fabbricato destinato ad uffici e nella metà di un mulino) siano state sottratte alla demolizione;
b)- le ragioni per le quali, come sostenuto dal summenzionato consulente tecnico di parte, il sig. Francesco Giacalone, che aveva locato all’atto dell’esproprio (verbale del 12/5/1988) un appezzamento di terreno di mq. 1.800 mq., detiene attualmente un terreno di circa 7.500, che, pertanto, non avrebbe formato oggetto di restituzione alla ricorrente.
L’incombente istruttorio è stato adempiuto.
Alla camera di consiglio dell’8 giugno 2010, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
D I R I T T O
1)        In via preliminare va rilevata la ritualità della procedura esperita che è conforme al disposto di cui agli artt. 90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642.
2)        Ciò posto, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità che, con particolare riguardo alla decisione n. 825/2005, sono state sollevate dalla società Poiatti.
2.1)     Si sostiene, in primo luogo, che la sig.ra Licari sarebbe priva di legittimazione, atteso che, nel summenzionato giudizio, essa non aveva assunto la veste di parte ricorrente, bensì di controinteressata.
L’eccezione è infondata.
Legittimate, in via generale ed esclusiva, alla proposizione del giudizio di ottemperanza sono tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di cognizione concluso con la pronuncia oggetto della domanda di esecuzione, in coerenza, del resto con la nozione della cosa giudicata di cui all’art. 2909 c.c., posto che l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato, ad ogni effetto, tra le parti, i loro eredi o aventi causa (cfr. questo C.G.A. 10 novembre 2005, n. 764 e, più di recente, C.d.S., Sez. V, 19 novembre 2009, n. 7249).
2.2.)    Si eccepisce, poi, che la competenza a giudicare sul ricorso in ottemperanza non spettava a questo Consiglio, bensì al T.A.R., posto che la decisione di questo Consiglio era meramente confermativa di quella assunta dal T.A.R..
L’eccezione è infondata.
Va osservato al riguardo che il legislatore, con l’art. 37, terzo e quarto comma, della legge n. 1034 del 1971, ha attribuito rilievo alla sentenza del giudice amministrativo “della cui esecuzione si tratta” e cioè alla sentenza dalla quale si evincono le “regulae” cui si debba uniformare l’Amministrazione soccombente.
In particolare, secondo il quarto comma dell’art. 37, “la competenza è peraltro del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S., A.P., 11 giugno 2001, n. 4 e, più di recente, C.d.S., Sez. VI, 3 marzo 2008, n. 796), tali disposizioni legislative si interpretano nel senso che:
- sussiste la competenza funzionale del T.A.R., quale giudice di esecuzione del giudicato, qualora l’Amministrazione si debba adeguare a sue statuizioni (non impugnate, ovvero ritenute corrette e confermate in sede di appello);
- sussiste la competenza funzionale in unico grado del Consiglio di Stato, quale giudice dell’esecuzione del giudicato, qualora l’Ammini-strazione si debba adeguare a statuizioni rese per la prima volta in sede di appello, anche se la sentenza di primo grado sia stata formal-mente confermata, ma con integrazioni o modifiche della sua motivazione, e cioè qualora dalla motivazione della decisione di secondo grado emerga un autonomo contenuto precettivo, quanto al contenuto ed alle modalità dell’ottemperanza.
Nel caso di specie, v’è stata proprio l’integrazione della motivazione della sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, avendo il giudice di appello statuito la legittimità dell’ordine di demolizione delle costruzioni divenute prive del titolo concessorio anche a “quei manufatti che, essendo ubicati sul confine, o nei pressi del confine, tra il fondo della Licari e la residua proprietà Poiatti, sono privi di autonomia rispetto a quelli realizzati sul fondo dell’appellata o si originano da volumetria da quest’ultimo derivata”.
2.3.)    Si eccepisce, infine, che, in esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Marsala n. 210 del 2002, la sig.ra Licari era stata immessa nel possesso del fondo di sua proprietà, sicchè, la medesima, avendo esperito il procedimento di esecuzione forzata, non aveva più il potere di esperire l’azione in ottemperanza ex art. 27, n. 4, del T.U. n. 1054 del 1924.
L’eccezione è infondata.
Come precisato dalla giurisprudenza, l’esecuzione forzata ordinaria, secondo le norme del codice di rito, e l’esecuzione in sede amministrativa, con il ricorso per l’ottemperanza, sono concorrenti, nel senso che entrambe possono essere esperite, anche contestualmente, affinché la pretesa creditoria trovi puntuale adempimento in via coattiva (cfr. Cass., SS.UU. 13 maggio 1994, n. 4661 e C.d.S., Sez. IV, 25 luglio 2000).
Nel caso di specie, l’interesse della ricorrente non può dirsi soddisfatto con la restituzione del fondo di sua proprietà, residuando il suo ulteriore interesse ad ottenere che siano demoliti i manufatti costruiti sul confine o nei pressi del confine, secondo quanto sopra specificato.
3)        Nel merito i ricorsi sono fondati.
3.1)     Dalla 2^ relazione del consulente tecnico d’ufficio è emerso che “risultano ancora presenti nei luoghi:
a. n. 1 silos in metallo adiacente alla parete ovest del molino;
b. porzione di fabbricato a due elevazioni fuori terra con struttura in c.a. destinata ad uffici;
c. porzione di opificio destinato a molino”.
Ad avviso del Collegio, detti manufatti avrebbero dovuto essere abbattuti in esecuzione delle ordinanze di demolizione emanate a suo tempo dal Comune di Mazara del Vallo, trattandosi di immobili che sono stati realizzati nei “pressi del confine, tra il fondo della Licari e la residua proprietà Poiatti” e che “sono privi di autonomia rispetto a quelli realizzati sul fondo dell’appellata”. Trattasi, infatti, di immobili che debbono ricevere una considerazione unitaria, in quanto concorrono alla realizzazione dell’ampliamento dello stabilimento industriale della società Poiatti.
Né rileva la circostanza che detti immobili abbiano formato oggetto della concessione in sanatoria, rilasciata dal summenzionato Comune con provvedimento n. 2459 dell’8 aprile 2010, posto che, in applicazione del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003 n. 326, non è ammissibile il condono edilizio per le “nuove costruzioni” non residenziali realizzate sulla base di una concessione edilizia annullata in sede giurisdizionale a costruzione già ultimata (cfr. C.d.S., A.P., 23 aprile 2009, n. 4).
Detti immobili vanno, pertanto, demoliti.
3.2.)    Sempre dalla summenzionata relazione del C.T.U. risulta confermato che il sig. Francesco Giacalone, che aveva locato all’atto dell’esproprio (verbale del 12.5.1988) un appezzamento di terreno di mq. 1.800 detiene attualmente un terreno di circa mq. 7.500, che non è stato restituito alla ricorrente.
Nella consulenza del C.T.U. si precisa: “… il sig. Giacalone Francesco, alle domande sul possesso di detto fondo ha risposto che gli è stato consegnato in parte, per circa 2.000 mq. intorno a 30 anni fa dai sig.ri Di Gregorio, mentre il restante lotto di terreno gli è stato consegnato dopo circa 5/6 anni da quando è divenuto possessore del primo spezzone di terreno del sig. Domenico Poiatti nella qualità di titolare della Poiatti s.p.a, il quale dovendo allo stesso del denaro gli consegnò la chiave del cancello per potere esercitare l’attività di vivaista, il tutto corrispondente allo stato odierno dei luoghi confini e superfici, già rappresentato negli allegati alla prima relazione del C.T.U. Inoltre, lo stesso Giacalone Francesco all’atto del sopralluogo mi dichiara che non ha mai corrisposto canone a titolo di locazione alla Poiatti s.p.a. mentre lo ha corrisposto ai sig.ri Di Gregorio, in nome per conto della madre sig.ra Licari Maria, relativamente alla porzione di terreno esteso per circa mq. 2.000 e solo per i primi 5/6 anni”.
Trattandosi di terreno che aveva formato oggetto di espropriazione, successivamente caducata, sussiste l’obbligo della società Poiatti di farne restituzione alla ricorrente.
4)        Ai fini dell’ottemperanza al giudicato e alle conseguenti attività di demolizione, sgombero e restituzione si assegna al Comune di Mazara del Vallo il termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione.
Si nomina sin da adesso, come Commissario ad acta, l’Ufficiale Comandante del Genio militare della Sicilia il quale, in caso di inerzia dell’Amministrazione comunale, provvederà all’attuazione del giudicato, anche a mezzo di un ufficiale da lui delegato, nel termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla scadenza del termine come sopra assegnato all’Amministrazione.
Le spese e gli altri oneri del giudizio sono posti a carico della società Poiatti e del Comune di Mazara del Vallo e sono liquidati nella misura indicata in dispositivo, mentre sono compensati quelli che riguardano l’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Al consulente tecnico di ufficio è liquidato un compenso pari a € 5.000,00, mentre al commissario ad acta, o al suo delegato, compete un compenso pari € 3.000,00.
Entrambi tali compensi sono posti in solido a carico della società Poiatti e del Comune di Mazara del Vallo.
Profilandosi nella vicenda in esame ipotesi di reato, si dà mandato dalla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca per gli accertamenti di competenza.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie i ricorsi come in epigrafe proposti da Licari Maria e, per l’effetto, così dispone:
a)- ordina al Comune di Mazara del Vallo di adempiere al giudicato formatosi sulle decisioni di questo CGA n. 98/1998 e 825/2005 nel termine e nei modi indicati in motivazione;
b)- nomina come commissario ad acta, in caso di inerzia del Comune, il Comandante del genio militare della Sicilia;
c)- condanna la società Poiatti e il Comune di Mazara del Vallo al pagamento a favore della ricorrente delle spese, competenze e onorari del giudizio, che liquida rispettivamente nell’importo di € 15.000,00 a carico della società Poiatti e di € 10.000,00 a carico del Comune;
d)- compensa le spese del giudizio nei riguardi dell’Avvocatura distrettuale dello Stato;
e)- pone in solido a carico della società Poiatti e del Comune di Mazare del Vallo i compensi per il C.T.U. e il Commissario ad acta, liquidati nella misura indicata in motivazione;
f)- dà mandato all’Ufficio di Segreteria di questo CGA di trasmettere copia della presente decisione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio dell’8 giugno 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.
F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Guido Salemi, Estensore
Depositata in Segreteria
il 3 marzo 2011