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Tar Catania, Sez. I, sentenza del 17 gennaio 2013, n. 125
Data: 
17/01/2013

"L’Amministrazione comunale ha il dovere di verificare se chi ha chiesto l’approvazione di un piano di lottizzazione ed il relativo titolo edificatorio ne abbia titolo legittimante (art. 11 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), nel senso che non solo il permesso di costruire può essere rilasciato a chi è proprietario dell'area utilizzabile per la costruzione, ma che lo stesso può essere rilasciato solo a coloro la cui facoltà edificatoria non sia soggetta a limitazioni.

I ricorrenti, confinanti con l'area interessata dall'intervento per cui è causa, lamentano un pregiudizio correlato alla prevista soppressione della stradella che consente loro il passaggio pedonale e veicolare su tale area fino al congiungimento con la pubblica via, ed in questa sede contestano la violazione da parte dell’Amministrazione comunale delle regole che garantiscono l’effettività della partecipazione procedimentale. Essi sostengono di essere stati esclusi dal procedimento di formazione del piano di lottizzazione impugnato, lamentando inoltre di non aver ricevuto alcun riscontro da parte dell’ente pubblico alla opposizione presentata a tutela della loro situazione di vantaggio, asseritamente compromessa dal più volte richiamato piano di lottizzazione

Si tratta all’evidenza di censure che debbono essere esaminate dal Giudice Amministrativo, poiché attengono all'interesse al corretto esercizio dell'azione amministrativa procedimentale"

 

N. 00125/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01210/2011 REG.RIC.

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA     

sul ricorso numero di registro generale 1210 del 2011, proposto da:
*********, *************, rappresentati e difesi dall'avv. **********, con domicilio eletto presso avv. ************in Catania, *********************;

contro

Comune di Vittoria, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tamburello, con domicilio eletto presso avv. Giuseppe Tamburello in Catania, via Ventimiglia, 145;

nei confronti di

Immobiliare *********** s.a.s., rappresentato e difeso dall'avv.**********, con domicilio eletto presso avv. ******************in Catania, via ***************;

per l'annullamento

- della delibera del Consiglio Comunale di Vittoria n. 158 del 30/11/2010;

- del “piano di lottizzazione in zona C1 del PRG, ai sensi dell’art. 28 della legge 1150/42 s.m.i. e dell’art. 14 della l.r. n. 71/78 s.m.i. e relativo schema di convenzione. Ditta: “Immobiliare Caggia Germano s.a.s.” e di ogni atto allo stesso allegato;

- ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale, compresi gli atti regolamentari richiamati nel suindicato provvedimento.

 


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vittoria e della Immobiliare Caggia Germano s.a.s.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


 

FATTO

Con il ricorso in esame, notificato il 02.03.2011 e depositato in data 31.03.2011, i ricorrenti Sig.ri Paolo Belfiore e Concetta Di Pietro hanno impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Vittoria n. 158 del 30/11/2010, con la quale è stato approvato il piano di lottizzazione presentato dalla società “Immobiliare Caggia Germano s.a.s.”, da realizzarsi su terreno di proprietà della società stessa in c.da Boscopiano del Comune di Vittoria, ricadente in zona C1 (zona di espansione ) del P.R.G. di Vittoria.

I ricorrenti sono proprietari di un lotto di terreno limitrofo al terreno oggetto della lottizzazione impugnata, identificato in catasto al foglio n. 67, ex particelle 62 e 1305, e vantano una preesistente servitù di passaggio su parte del fondo di proprietà della società controinteressata ( ex particelle 851 e 1304, lungo il confine con la ex particella 1145), che consente loro l’accesso alla pubblica via (strada di circonvallazione, oggi via Giuseppe Impastato).

Essi, con atto prot. 59474 del 24.12.2010, hanno proposto formale opposizione avverso l’approvazione dell’indicato piano di lottizzazione, che a loro dire, non tenendo conto della preesistente servitù di passaggio in loro favore, avrebbe previsto la soppressione della stradella privata che in atto consente l’esercizio della servitù, al confine con l’ex p.lla 1145, ed avrebbe modificato la viabilità in modo tale da impedire l’accesso alla via pubblica ed intercludere di fatto il fondo di loro proprietà, il quale in definitiva verrebbe ad essere penalizzato quanto alle proprie caratteristiche urbanistiche, con conseguenti ricadute anche di carattere economico sul valore commerciale del fondo che, non avendo più sbocco sulla via pubblica, vedrebbe irrimediabilmente compromessa la propria destinazione urbanistica quale fondo classificato in zona C1 del P.R.G. del Comune di Vittoria, come tale suscettibile di essere lottizzato al pari di quello della controinteressata.

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell’amministrazione comunale, i ricorrenti hanno dunque proposto il ricorso in epigrafe, affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione degli artt. 3, 7 e 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Difetto di istruttoria.

2) Violazione dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Falso ed erroneo presupposto di fatto e di diritto. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

3) Violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241; violazione dei principi di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa.

4) Violazione dell’art 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, violazione dell’art. 14 della Legge regionale 27/12/1978 n. 71. Falso ed erroneo presupposto di fatto e di diritto.

5) Violazione della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Falso ed erroneo presupposto di fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento dall’interesse pubblico.

6) Violazione della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Falso ed erroneo presupposto di fatto e di diritto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

7) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed incongruità manifeste; eccesso di potere per sviamento dall’interesse pubblico; violazione delle norme di corretta progettazione inerenti alle strade.

8) e 9) Eccesso di potere, illogicità ed incongruità manifesta; Violazione dei principi di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Vittoria e la controinteressata “ Immobiliare Caggia Germano s.a.s.”, che hanno preliminarmente sollevato eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, sull’assunto che i ricorrenti lamenterebbero nella fattispecie una lesione al loro diritto soggettivo di servitù di passaggio e pertanto la questione, attenendo ad un rapporto privatistico, esulerebbe dalla giurisdizione di questo Giudice; hanno eccepito altresì la irricevibilità del ricorso per tardività della sua notificazione.

Le parti resistenti hanno chiesto nel merito una declaratoria di infondatezza del ricorso.

Con ordinanza collegiale istruttoria n. 1067/11 del 29.04.2011 la Sezione ha disposto consulenza tecnica d’ufficio e con successiva ordinanza n. 1349/11 del 10.11.2011 ha accolto l’istanza di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.

All’odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalle costituite parti resistenti sull’assunto che i ricorrenti lamenterebbero nella fattispecie in esame una lesione al loro diritto soggettivo di servitù di passaggio, e pertanto la questione, attenendo ad un rapporto privatistico, esulerebbe dalla giurisdizione di questo Giudice.

L’argomentazione non può trovare condivisione.

Il Collegio riconosce sussistere la giurisdizione del Giudice Amministrativo, tenuto conto che materia dell'impugnativa è l'esercizio dei pubblici poteri procedimentali e propedeutici alla deliberazione di approvazione del piano di lottizzazione e non l'accertamento di un diritto soggettivo, vantato dai ricorrenti, che inibisca la facoltà edificatoria di parte controinteressata.

Invero i ricorrenti affermano l'esistenza di una servitù di passaggio posta a loro vantaggio sul terreno confinante, ma indicandola come elemento eziologico a fondamento della deduzione con la quale essi contestano il corretto esercizio dei poteri istruttori dell'Amministrazione comunale nella pratica avviata dalla società controinteressata con la richiesta di concessione per l’attuazione del piano di lottizzazione convenzionato in argomento.

In sostanza, i sig.ri Belfiore e Di Pietro non chiedono al Giudice Amministrativo l'accertamento della servitù reale a loro vantaggio, bensì che sia valutato l'esercizio della potestà amministrativa di verifica, da esercitare a cura degli organi preposti al procedimento di esame della domanda di approvazione del piano di lottizzazione presentato, quanto ai requisiti utili come dichiarati dalla società richiedente.

E’ con riguardo a detto esercizio che sono dedotti i vizi di legittimità indicati in narrativa, posto che l’Amministrazione comunale ha il dovere di verificare se chi ha chiesto l’approvazione di un piano di lottizzazione ed il relativo titolo edificatorio ne abbia titolo legittimante (art. 11 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), nel senso che non solo il permesso di costruire può essere rilasciato a chi è proprietario dell'area utilizzabile per la costruzione, ma che lo stesso può essere rilasciato solo a coloro la cui facoltà edificatoria non sia soggetta a limitazioni.

I ricorrenti, confinanti con l'area interessata dall'intervento per cui è causa, lamentano un pregiudizio correlato alla prevista soppressione della stradella che consente loro il passaggio pedonale e veicolare su tale area fino al congiungimento con la pubblica via, ed in questa sede contestano la violazione da parte dell’Amministrazione comunale delle regole che garantiscono l’effettività della partecipazione procedimentale. Essi sostengono di essere stati esclusi dal procedimento di formazione del piano di lottizzazione impugnato, lamentando inoltre di non aver ricevuto alcun riscontro da parte dell’ente pubblico alla opposizione presentata a tutela della loro situazione di vantaggio, asseritamente compromessa dal più volte richiamato piano di lottizzazione ( la risposta del Comune è in effetti intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso giurisdizionale, con relazione del Dirigente del Settore Urbanistica n. 2222 del 15.03.2011).

Si tratta all’evidenza di censure che debbono essere esaminate dal Giudice Amministrativo, poiché attengono all'interesse al corretto esercizio dell'azione amministrativa procedimentale.

Va rigettata altresì l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalle parti resistenti sul presupposto che i ricorrenti avrebbero avuto la piena conoscenza della deliberazione di approvazione del piano di lottizzazione in contestazione già a far data dal 24.12.2010, data in cui gli stessi hanno presentato opposizione avverso la delibera, con la conseguenza che il ricorso notificato il 2 marzo 2011 sarebbe tardivo e perciò irricevibile.

L’art. 41, comma 2, del codice del processo amministrativo stabilisce che in tutti i casi in cui non sia necessaria la notificazione individuale del provvedimento e sia al contempo prescritta da una norma di legge o di regolamento la pubblicazione dell'atto in un apposito albo, il termine di sessanta giorni per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione ( analoga formulazione aveva anche l'abrogato art. 21 della L. n. 1034 del 1971).

Nella vicenda che ci occupa, la deliberazione comunale di approvazione del piano di lottizzazione in questione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale dal 19.12.2010 al 02.01.2011, ed è da questo giorno, l’ultimo giorno di pubblicazione dell'atto impugnato mediante affissione all'Albo pretorio comunale, che decorre il termine di sessanta giorni per la notificazione del ricorso giurisdizionale, essendo irrilevante che i ricorrenti abbiano avuto conoscenza del provvedimento in questione mentre era in corso la sua pubblicazione ( il 24.12.2010 ).

Ne consegue che il ricorso in esame, notificato il 2 marzo 2011, è tempestivo e ricevibile.

Nel merito, il ricorso deve essere accolto, stante la sostanziale fondatezza della prima e della terza censura.

I ricorrenti, come già esposto in fatto, sono confinanti con l'area interessata dall'intervento per cui è causa e lamentano un pregiudizio correlato alla soppressione, prevista nel piano di lottizzazione impugnato, della preesistente stradella che in atto consente loro il passaggio pedonale e veicolare sulle particelle gravate dalla servitù, fino al congiungimento con la pubblica via.

Essi, perciò, hanno titolo ad intervenire nel procedimento di formazione della volontà amministrativa in ordine alla domanda di concessione per l’attuazione del predetto piano di lottizzazione sull’area confinante, su parte della quale grava la preesistente servitù di passaggio, e l'Amministrazione ha l'obbligo di garantire la loro partecipazione al procedimento e di valutare gli scritti e i documenti da essi presentati in merito all'oggetto del procedimento.

I ricorrenti rivestono infatti un interesse contrario alla realizzazione del piano di lottizzazione presentato dalla ditta controinteressata ed approvato dal Comune, per quanto concerne il tracciato della viabilità, che modificando l’originaria servitù di passaggio gravante su una parte dell’area da lottizzare ha di fatto determinato, con l’eliminazione dell’accesso alla via pubblica, l’interclusione del loro fondo, così come risulta dalla relazione di c.t.u. ( allegato 4 : “ a seguito dell’approvazione del piano di lottizzazione il fondo dei ricorrenti sarebbe raggiungibile solo mediante passaggio da strade private e, a meno di una ridefinizione di una nuova servitù di passaggio, in punto di fatto il fondo è da ritenersi intercluso” ) ; ed in tale posizione antitetica gli stessi avevano proposto al Comune di Vittoria l’opposizione del 24.12.2010,

L’esistenza della servitù, peraltro, era nello specifico immediatamente conoscibile da parte dell’Amministrazione comunale, atteso che la stessa risulta dal rogito di stipula della compravendita del terreno in questione da parte della società controinteressata, nel quale “la parte acquirente dichiara di essere a conoscenza che parte del suolo in oggetto rappresentato dalle particelle 851 e 1304 predette è attraversato, lungo il confine con la particella 1145, da stradella privata larga metri 5, che inizia dalla strada circonvallazione fino a immettersi nel lotto di terreno rappresentato in catasto dalle particelle 1305 e 62 del detto foglio 67;…” ( quello di proprietà dei ricorrenti).

Il vincolo gravante sull’area interessata dalla realizzanda lottizzazione è inoltre riconosciuto dalla stessa controinteressata, che nelle proprie controdeduzioni all’opposizione dei ricorrenti riconosce espressamente che nel piano di lottizzazione la servitù risulta spostata rispetto al percorso originario, anche se nella prospettazione della controinteressata lo spostamento risulterebbe migliorativo per i ricorrenti.

Risulta, infine, dalla espletata c.t.u. che la preesistente servitù di passaggio è stata modificata attraverso un nuovo tracciato che, così come lamentato dai ricorrenti, rende impossibile agli stessi l’accesso alla strada pubblica, in quanto il piano prevede, al posto della stradella in atto esistente, una strada più larga di quella attuale, la quale “si collega non direttamente alla via pubblica ma tramite strade private di accesso ai vari lotti” (relazione di CTU sub punto 6). La C.T.U. conferma, dunque, che “la viabilità non rispecchia lo stato delle servitù private di passaggio e non sfrutta la via pubblica per il fondo dei ricorrenti”.

Risultano pertanto fondati i motivi di ricorso incentrati sulla violazione del contraddittorio procedimentale.

All’omessa partecipazione al procedimento dei ricorrenti confinanti non pone rimedio la risposta dell’Amministrazione comunale all’opposizione del 24.12.2010, intervenuta in corso di causa, né le deduzioni della società controinteressata alla quale il Comune, con nota del 19.01.2011, aveva trasmesso l’opposizione predetta, che erroneamente escludono che l'Amministrazione chiamata ad esprimersi in merito alle richieste di titoli abilitanti all'esercizio delle facoltà edificatorie debba compiere valutazioni diverse dal controllo della regolarità urbanistica, poiché oggetto della valutazione dell'Autorità pubblica deve essere altresì la legittimazione soggettiva allo ius aedificandi ed i suoi limiti nei casi concreti (art. 11 D.P.R. n. 380 del 2001).

La fondatezza delle censure esaminate è sufficiente a determinare l'annullamento, in questa sede, dei provvedimenti impugnati.

Le spese del giudizio sono poste a carico dell'Amministrazione comunale di Vittoria e liquidate a favore dei ricorrenti nella misura di cui in dispositivo, mentre possono essere compensate con la società controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Vittoria a corrispondere ai ricorrenti la somma di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per le spese processuali, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Spese compensate con la parte controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Biagio Campanella, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere

Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)