Nuova procedura ablatoria e comunicazione di avvio del procedimento

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Tar Catania, sez. II, sentenza n. 2750 del 11 novembre 2013
Data: 
11/11/2013
Tipo di Provvedimento: 
sentenza

1."Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (cfr., per tutte, Cons. St., IV, n. 8688/2010, Cons. St., Ad Plen., n. 7/2007 e Cons. St., IV, n. 2004/2003), qualora l’Amministrazione attivi una nuova procedura ablatoria, rinnovando la dichiarazione di pubblica utilità,sussiste l'obbligo di comunicare l’avviso di inizio del procedimento, per stimolare l’eventuale apporto collaborativo del privato, che ben potrebbe, ad esempio, contestare la persistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera o proporne una diversa e più adeguata collocazione".

2. "Nell’ipotesi in cui, come nella specie, alla dichiarazione di pubblica utilità non abbia fatto seguito, come nella specie, l’emanazione di un tempestivo decreto di esproprio, in base all’attuale quadro normativo l’Amministrazione ha l’obbligo giuridico di far venir meno l’occupazione sine titulo e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, restituendo l’immobile al legittimo titolare dopo aver demolito quanto ivi realizzato, atteso che la realizzazione dell’opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato costituisce un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell’acquisto e come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, in quanto tale trasferimento può dipendere solo da un formale atto di acquisizione dell’Amministrazione, mentre deve escludersi che il diritto alla restituzione possa essere limitato da altri atti estintivi (rinunziativi o abdicativi, che dir si voglia) della proprietà o da altri comportamenti, fatti o contegni (sul punto, cfr. Cons. St., IV, n. 4833/2009 e n. 676/2011, nonché, fra le tante, Tar Catania, II, n. 1220/2013 e n. 1974/2012)".

 

N. 02750/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00298/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 298 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
RICORRENTE e proseguito dagli eredi ******, ******, ******* e ******, rappresentati e difesi dall’Avv. **********, con domicilio presso lo stesso, in Catania, Via ******** 9; 

contro

A.N.A.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149; 

per l’annullamento

a) della delibera n. 128 del 16 novembre 2004, con cui l’A.N.A.S. ha nuovamente approvato il progetto esecutivo relativo allo “svincolo Regalsemi - innesto strada stradale 117-bis”; b); della comunicazione di approvazione del progetto pervenuta al ricorrente in data 22 dicembre 2010; c) del decreto dell’A.N.A.S. prot. CPA - 0073741-3 in data 3 dicembre 2010, con cui è stata disposta l’occupazione d’urgenza del fondo di proprietà del ricorrente; b) della comunicazione relativa all’immissione in possesso in data 31 gennaio 2011, c) del verbale di immissione in possesso in data 8 febbraio 2011;

e per la condanna

dell’A.N.A.S. s.p.a. alla restituzione del bene ed al risarcimento del danno.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S. s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

     

FATTO e DIRITTO

Nel ricorso introduttivo, notificato in data 27 gennaio 2010, si rappresenta che: a) con provvedimento n. 578 del 10 luglio 1997 l’Ente Nazionale per le Strade (oggi A.N.A.S. s.p.a.) ha approvato il progetto per la costruzione della strada di scorrimento veloce “Licodia Eubea - A 19 Palermo-Catania” (“svincolo Regalsemi - innesto strada stradale 117-bis”); b) con decreto del Prefetto di Catania n. 325/1.20 A.2/Sett. 1 in data 18 febbraio 1999 è stata disposta, per tre anni dall’immissione in possesso, l’occupazione temporanea e d’urgenza di una porzione, estesa metri quadri 1741, di un fondo di proprietà del ricorrente, sito in Contrada San Bartolomeo di Calatagirone, censito in catasto al foglio 901, particelle 129, 130 e 131; c) in data 12 maggio 1999 è intervenuta l’immissione in possesso; d) con nota n. 15369 del 7 settembre 2001 l’Ente Nazionale per le Strade ha offerto l’indennità di espropriazione, determinata in £. 504.90 (tuttora depositata, per quanto consta, presso la Cassa Depositi e Prestiti); e) non è stato mai emanato il conclusivo provvedimento di esproprio; f) l’opera non è stata eseguita e l’area in questione non ha subito alcuna trasformazione.

Il ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale di condannare l’A.N.A.S. alla restituzione dell’immobile ed al risarcimento per il periodo di occupazione illegittima, nonché di fare salvo il diritto del ricorrente di conseguire nella competente sede giudiziale ordinaria le indennità di occupazione legittima.

Con motivi aggiunti, notificati in data 27 gennaio 2011, il ricorrente ha impugnato: a) la delibera n. 128 del 16 novembre 2004, con cui l’A.N.A.S. ha nuovamente approvato il progetto esecutivo relativo allo “svincolo Regalsemi - innesto strada stradale 117-bis”; b) la comunicazione di approvazione del progetto pervenuta al ricorrente in data 22 dicembre 2010.

Le censure di cui ai motivi aggiunti possono essere sintetizzate come segue: a) violazione degli artt. 16 e 17 d.p.r. n. 327/2001, 7, primo comma, legge n. 241/1990, 8, primo comma, legge regionale n. 10/1991, illegittimità derivata per insussistenza di perdurante efficacia del vincolo preordinato all’esproprio, in quanto l’Amministrazione ha omesso di comunicare al ricorrente l’avvio del procedimento per la nuova approvazione del progetto e perché la citata delibera n. 128 del 16 novembre 2004 non indica gli estremi dell’atto dal quale sarebbe sorto il vincolo preordinato all’esproprio; b) violazione dell’art. 13 d.p.r. n. 327/2001, illegittimità derivata, difetto di motivazione e carenza di attività amministrativa, per omessa indicazione delle ragioni che avevano impedito di concludere il primo procedimento espropriativo e mancata valutazione dell’attualità e della concretezza dell’interesse pubblico posto a fondamento della nuova procedura.

Con ulteriori motivi aggiunti, notificati in data 14 marzo 2011, il ricorrente ha impugnato: a) il decreto dell’A.N.A.S. prot. CPA - 0073741-3 in data 3 dicembre 2010, con cui è stata disposta l’occupazione d’urgenza (anche) del fondo di proprietà del ricorrente; b) la comunicazione relativa all’immissione in possesso in data 31 gennaio 2011, c) il verbale di immissione in possesso in data 8 febbraio 2011.

Con i secondi motivi aggiunti sono state formulate censure identiche a quelle di cui ai primi motivi aggiunti e si è, inoltre, lamentata violazione degli artt. 22-bis e 24 d.p.r. n. 327/2001 e difetto di motivazione, in quanto: a) l’area di proprietà del ricorrente era già nella disponibilità dell’A.N.A.S.; b) l’immissione in possesso è intervenuta in assenza dei presupposti di cui al citato art. 22-bis e l’Amministrazione ha omesso di indicare le ragioni di urgenza poste a fondamento dell’occupazione.

Con atto depositato in data 22 gennaio 2013 gli eredi del ricorrente hanno presentato istanza di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 80, secondo comma, c.p.a..

L’ANAS si è costituito in giudizio, depositando una memoria di mera forma.

Nella pubblica udienza del 23 ottobre 2013, sentiti i difensori delle parti come indicato in verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso introduttivo e quelli per motivi aggiunti sono fondati.

Il procedimento espropriativo di cui all’approvazione del progetto mediante provvedimento n. 578 del 10 luglio 1997 non si è concluso con l’emanazione di un tempestivo decreto di esproprio, di talché, con delibera n. 128 del 16 novembre 2004, l’A.N.A.S. ha avviato una nuova procedura espropriativa, approvando per la seconda volta il progetto esecutivo relativo all’opera di cui si tratta.

Non risulta, però, che l’Amministrazione abbia comunicato al ricorrente originario l’avvio del procedimento volto alla nuova approvazione del progetto.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (cfr., per tutte, Cons. St., IV, n. 8688/2010, Cons. St., Ad Plen., n. 7/2007 e Cons. St., IV, n. 2004/2003), qualora l’Amministrazione attivi una nuova procedura ablatoria, rinnovando la dichiarazione di pubblica utilità, essa deve indefettibilmente comunicare l’avviso di inizio del procedimento, per stimolare l’eventuale apporto collaborativo del privato, che ben potrebbe, ad esempio, contestare la persistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera o proporne una diversa e più adeguata collocazione.

Risultano, quindi, illegittimi, assorbita ogni altra censura, i provvedimenti impugnati con i primi ed i secondi motivi aggiunti.

Il ricorso introduttivo è, a sua volta, fondato, per le ragioni di seguito indicate, che vengono sinteticamente enunciate (art. 3, secondo comma, c.p.a.) facendo riferimento, ai fini dell’assolvimento dell’onere motivazionale (anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a.), a precedenti pronunce giurisdizionali.

Nell’ipotesi in cui, come nella specie, alla dichiarazione di pubblica utilità non abbia fatto seguito, come nella specie, l’emanazione di un tempestivo decreto di esproprio, in base all’attuale quadro normativo l’Amministrazione ha l’obbligo giuridico di far venir meno l’occupazione sine titulo e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, restituendo l’immobile al legittimo titolare dopo aver demolito quanto ivi realizzato, atteso che la realizzazione dell’opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato costituisce un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell’acquisto e come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, in quanto tale trasferimento può dipendere solo da un formale atto di acquisizione dell’Amministrazione, mentre deve escludersi che il diritto alla restituzione possa essere limitato da altri atti estintivi (rinunziativi o abdicativi, che dir si voglia) della proprietà o da altri comportamenti, fatti o contegni (sul punto, cfr. Cons. St., IV, n. 4833/2009 e n. 676/2011, nonché, fra le tante, Tar Catania, II, n. 1220/2013 e n. 1974/2012).

Nel caso in esame, peraltro, non risulta se, a seguito della nuova immissione in possesso in data 8 febbraio 2011, l’opera sia stata realizzata e se l’A.N.A.S. stia o meno utilizzando l’immobile per scopi di interesse pubblico (art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001).

Per siffatta ipotesi, deve evidenziarsi che i principi derivanti dall’interpretazione sistematica e le possibilità insite nel principio di atipicità delle pronunce di condanna, di cui all’art. 34, primo comma, lett. c), c.p.a., consentono una formulazione della sentenza che non pregiudichi la possibilità per l’Amministrazione di acquisire il bene ai sensi dell’art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001 (sul punto, cfr. Cons. St., IV, n. n. 1514/2012, Tar Palermo, II, n. 428/2012, Tar Napoli, V, n. 1171/2012, nonché, fra le tante, Tar Catania, II, n. 1220/2013 e n. 1974/2012).

La Sezione deve, quindi, ordinare all’Amministrazione di restituire il bene, previa sua eventuale riduzione in pristino stato, ovvero di acquisirlo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42-bis.

Nell’ipotesi di restituzione del bene previa riduzione in pristino stato, l’Amministrazione dovrà anche risarcire il danno per l’occupazione illegittima (a far data dal 18 febbraio 2002 sino alla restituzione effettiva del bene ai proprietari).

Il risarcimento del danno da occupazione illegittima, nel caso in cui l’Amministrazione proceda alla restituzione del bene previa eventuale riduzione in pristino stato, dovrà consistere negli interessi legali calcolati sul valore - all’epoca in cui ha avuto inizio l’occupazione illegittima (cioè in data 18 febbraio 2002) - dell’immobile occupato (sul punto cfr. Tar Campania, Salerno II, n. 1539/2001).

La somma così determinata dovrà, poi, essere rivalutata anno per anno e sugli importi cosi rivalutati dovranno essere corrisposti agli eredi dell’originario ricorrente gli interessi legali, in base ai principi generali sulla liquidazione dell’obbligazione risarcitoria (sul punto, cfr., per tutte, Cass. Civ. I, n. 19510/2005).

In alternativa alla restituzione e al risarcimento per l’illegittima occupazione nei termini appena illustrati, l’Amministrazione dovrà attivarsi perché il possesso illegittimo si converta in possesso legittimo a seguito di un valido titolo di acquisto, che, in primo luogo, potrà essere quello previsto dall’art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001.

Nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di fare applicazione del citato art. 42-bis, essa dovrà corrispondere agli eredi dell’originario ricorrente un indennizzo corrispondente al valore venale dell’immobile occupato al momento dell’adozione del provvedimento di acquisizione, oltre il 10% di tale valore per il ristoro del danno non patrimoniale (art. 42-bis, primo e terzo comma).

Nell’ipotesi di acquisizione ai sensi del citato art. 42-bis, l’Amministrazione dovrà, inoltre, corrispondere il risarcimento per l’occupazione illegittima, da computare con la decorrenza sopra specificata (cioè a far data dal 18 febbraio 2002) e che consisterà nell’interesse del 5% sul valore venale del terreno occupato al momento dell’adozione del provvedimento di acquisizione (art. 42-bis, terzo comma) in ragione del periodo di privazione effettiva nel godimento del bene.

E’ chiaro che dalle somme dovute agli eredi dell’originario ricorrente, sia nel caso di restituzione previa riduzione in pristino che nel caso di acquisizione ai sensi del citato art. 42-bis, dovranno esser detratte, secondo i criteri di imputazione di cui agli artt. 1993 e 1194 c.c., quelle eventualmente già corrisposte all’originario ricorrente od ai suo eredi a titolo di indennità di esproprio o di indennità di occupazione.

Riassumendo le fila del discorso sin qui svolto, l’A.N.A.S., in applicazione della disciplina attualmente vigente, è tenuto:

a) a restituire ai proprietari il terreno effettivamente occupato, previa riduzione in pristino stato, corrispondendo, inoltre, agli eredi dell’originario ricorrente il risarcimento per il periodo di occupazione illegittima, consistente negli interessi legali calcolati sul valore, alla data del 18 febbraio 2002, dell’immobile occupato, oltre rivalutazione e interessi nei sensi di cui in motivazione, previa detrazione, nei sensi sopra indicati, di somme eventualmente già corrisposte e tenendo conto del periodo di effettiva privazione nel godimento del bene in danno dell’originario ricorrente o dei suoi eredi;

b) a procedere, in alternativa all’ipotesi di cui alla precedente lettera a), all’acquisizione dell’immobile di cui si è detto mediante un valido titolo di acquisto, e, in primo luogo, tramite quello disciplinato dall’art. 42-bis d.p.r. n. 327/200; nell’ipotesi in cui l’Amministrazione ritenga di acquisire il bene ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 42-bis, dovrà corrispondere agli eredi del ricorrente l’indennizzo di cui al primo comma della disposizione indicata (corrispondente al valore venale della superficie occupata al momento dell’adozione del provvedimento di acquisizione, oltre il 10% di tale valore per il ristoro del danno non patrimoniale), nonché il risarcimento per il periodo di occupazione illegittima, consistente nell’interesse del 5% sul valore venale della superficie occupata alla data del 24 novembre 1997 (come prescritto dal citato art. 42-bis, terzo comma), previa detrazione, nei sensi sopra indicati, di somme eventualmente già corrisposte e tenendo conto del periodo di effettiva privazione nel godimento del bene in danno dell’originario ricorrente o dei suoi eredi.

Ai sensi dell’art. 34, primo comma, lett. c), cod. proc. amm., è anche opportuno disporre che l’A.N.A.S: si determini in ordine alla restituzione o all’acquisizione del bene entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente decisione e che l’eventuale provvedimento di acquisizione sia tempestivamente notificato ai proprietari e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’Amministrazione procedente, nonché comunicato alla Corte dei Conti.

E’ ovviamente fatta salva ogni altra ipotesi di acquisto legittimo del bene stesso da parte dell’Amministrazione (cessione volontaria, donazione, usucapione, etc.).

E’, infine, opportuno precisare che non risulta comprensibile - ed è pertanto inammissibile - la richiesta dell’originario ricorrente e dei suoi eredi di fare salvo il diritto… di conseguire nella competente sede giudiziale ordinaria le indennità di occupazione legittima.

In conclusione, il ricorso originario va accolto, nei termini e nei limiti di cui in motivazione, come vanno parimenti accolti i due ricorsi per motivi aggiunti, con annullamento degli atti impugnati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.     

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) accoglie i due ricorsi per motivi aggiunti ed annulla i provvedimenti impugnati; 2) accoglie il ricorso introduttivo nei termini e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’A.N.A.S. s.p.a. a restituire agli eredi dell’originario ricorrente, previa eventuale riduzione in pristino, l’immobile occupato e a risarcire il danno per l’occupazione illegittima, ovvero, in alternativa, ad acquisire il bene e risarcire il danno derivante dall’occupazione illegittima ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001, salva ogni altra ipotesi di acquisto legittimo del bene stesso; 3) dispone che l’A.N.A.S. s.p.a. si determini in ordine alla restituzione o all’acquisizione dell’immobile entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza e che l’eventuale provvedimento di acquisizione sia tempestivamente notificato ai proprietari e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’Amministrazione procedente, nonché comunicato alla Corte dei Conti; 4) condanna l’A.N.A.S. alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Rosalia Messina, Consigliere

Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)