Non è autonomamente impugnabile il silenzio su uni'stanza di annullamento in autotutela

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • warning: Creating default object from empty value in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/date/date/date.module on line 660.
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
Tar Palermo Sez. III, sentenza n. 1859 del 17 ottobre 2011
Data: 
17/10/2011
Materia: 
Silenzio

Il privato non può  diffidare l'amministrazione ad esercitare il potere discrezionale di annullamento in autotutela di un propio provvedimento, al fine di impugnare l'eventuale silenzio rifiuto formatosi sull'istanza.

Tale escamotage infatti si traduce in una inammissibile elusione del termine decadenziale di impugnazione degli atti amministrativi atteso che il privato, ormai decaduto dall'azione di annullamento avverso il provvedimento lesivo grazie ad un uso distorto dell'azione avverso il silenzio - rifiuto , sarebbe sostanzialmente rimesso in termini semplicemente notificando un'istanza, volta a sollecitare l'esercizio dei poteri di autotutela della p.a. competente.

 

N. 01859/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01599/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli articoli 31, commi 1-3 e 117, c.p.a.
sul ricorso con il numero di registro generale 1599 del 2011, proposto da ***
per la dichiarazione di illegittimità
- del silenzio rifiuto mantenuto dal Comune di Serradifalco riguardo alla richiesta del 23 marzo 2011, reiterata il 29 aprile e il seguente 16 giugno 2011, di revoca della determinazione dirigenziale n. 174 del 15 aprile 2009 di autorizzazione all’attività di rimessaggio con autolavaggio a favore di impresa terza.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTA la documentazione tutta in atti, ad eccezione di quella tardivamente depositata il 26 settembre 2011, oltre termine dimezzato dei 20 giorni precedenti l’udienza di trattazione, ai sensi dell’art.87, comma 3, c.p.a.;
RELATORE il Referendario Anna Pignataro;
Nessun difensore presente alla camera di consiglio del 7 ottobre 2011.
CONSIDERATO che con il ricorso in epigrafe notificato e depositato il 26 luglio 2011, il sig. *** ha chiesto l’accertamento della sussistenza dell’obbligo del Comune di Serradifalco di pronunciarsi con provvedimento espresso sull’istanza di revoca della determinazione dirigenziale n. 174 del 15 aprile 2009 di autorizzazione all’attività di rimessaggio con autolavaggio a favore di impresa terza, nonché della fondatezza dell’istanza stessa;
RILEVATO che identica domanda (soggetti, petitum e causa petendi) era stata già proposta e decisa da questa sezione con sentenza n. 1577 del 31 agosto 2011, con la quale ne è stata dichiarata l’irricevibilità per deposito tardivo, e, ad colorandum, precisata anche l’inammissibilità per le ragioni che il Collegio non può che reiterare riguardo al presente gravame;
RITENUTO, dunque, che il ricorso è inammissibile poiché, per principio consolidato, l’autotutela costituisce esercizio di attività discrezionale riservata all'amministrazione, per cui il privato - il quale abbia sollecitato l'adozione di un provvedimento di ritiro di una precedente determinazione amministrativa - non può, per ciò solo, vantare una posizione soggettiva qualificata da azionare in sede giurisdizionale mediante l'impugnazione del silenzio formatosi sulla diffida a provvedere; ciò, in quanto tale diffida non è idonea a trasformare una posizione originaria di interesse semplice in posizione qualificata di interesse legittimo.
Diversamente opinando, nel senso che fosse possibile per il privato mettere in mora l'amministrazione quanto all'esercizio del potere discrezionale di autotutela, al fine di impugnare l'eventuale silenzio rifiuto formatosi sull'istanza, si consentirebbe l'elusione del termine decadenziale di impugnazione degli atti amministrativi e il privato, ormai decaduto dall'azione di annullamento avverso il provvedimento lesivo (nel caso di specie la determinazione dirigenziale n. 174 del 15 aprile 2009), grazie ad un uso distorto dell'azione avverso il silenzio - rifiuto , sarebbe sostanzialmente rimesso in termini semplicemente notificando un'istanza, volta a sollecitare l'esercizio dei poteri di autotutela della p.a. competente.
Nulla si dispone in merito alle spese processuali in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Federica Cabrini, Consigliere
Anna Pignataro, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)