Le nuove prove in appello

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CTR sez. staccata di Catania, sez. 34, n. 302/34/12
Data: 
19/07/2012
Tipo di Provvedimento: 
sentenza

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZ. STACCATA DI CATANIA SEZIONE 34
riunita con l'intervento dei signori:
Arezzo Domenico – presidente e relatore -
Berretta Tommaso – Giudice -
Failla Carmelo – Giudice -
ha emesso la seguente 
SENTENZA


sull'appello n.3385/10 depositato il 7/06/2010
- avverso la sentenza n.303/08/2009 emessa dalla Commissione Tributatia provinciale di Catania
Contro: Agente di Riscossione Catania Serit Sicilia Spa

Svolgimento del processo

Il Sig. ______ ha proposto ricorso avverso la iscrizione ipotecaria n. 7___5 del 12-5-2008, effettuata dalla SERIT SICILIA spa in virtù della cartelle esattoriali nn.___, ____, _____, ____ eccependo per tutte la mancata notificazione, ed inoltre la prescrizione per le prime due e la nullità per la mancata indicazione del responsabile del procedimento per le ultime due. L'Agente per la riscossione è rimasto contumace.
La Commissione Tributaria provinciale di Catania ha accolto parzialmente il ricorso dichiarando la prescrizione in ordine alle prime due cartelle e rigettando la eccezione di nuIlità sollevata per le altre due.
Contro questa decisione ha proposto appello _____, affidandosi ad un unico motivo di censura. La appellata si è costituita in appello ed ha chiesto il rigetto dell'appello e comunque, in ordine alla nullità delle notifiche il proprio difetto di legittimazione passiva e la rimessione alla Commissione Tributaria provinciale, per la integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, a suo dire, litisconsorte necessaria. Ha anche prodotto, in appello, n. 4 estratti di ruolo con relative matrici.
All'udienza dell'1-3-2012 la causa è stata posta in decisione.

Motivazione

L'appello è fondato.
1. Con l'unico motivo d'appello si censura la sentenza per il difetto di motivazione, su un punto
decisivo della controversia, e cioè sulla mancanza assoluta di notificazione delle cartelle in forza
delle quali è stato operata la iscrizione ipotecaria contestata.
Ed in effetti la impugnata decisione nulla dice in merito, mentre col ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente aveva chiaramente sollevato la eccezione quale primo e preliminare motivo. Ciò costituisce un chiaro difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Non resta a questo Giudice che sopperire alla mancanza.
A questo rilievo l'Agente per la riscossione, rimasto contumace, non ha opposto nulla, per cui la Commissione Tributaria provinciale avrebbe dovuto, preso atto della mancata contestazione, accogliere il ricorso in via preliminare proprio per questo motivo.
A nulla rileva che solo in sede di appello l'Agente per la riscossione ha prodotto gli estratti di ruolo, con relative matrici.
Anzitutto perchè questa produzione è tardiva ed inammissibile.
L'art. 58 D.Lgs. 546/92 mentre vieta le nuove prove in appello, ammette la produzione di nuovi documenti. Si deve quindi distinguere tra queste due ipotesi previste dalla legge, atteso che i documenti sono comunque delle prove. Ed allora, in armonia anche con la ratio, oltre che con la lettera, delle disposizioni normative, la produzione documentale non deve avere valenza di prova (Cassazione civile, sez. trib., 11/11/2011 n.23590). Ne consegue che, nel caso in esame, la produzione si deve ritenere non consentita in quanto l'appello ha proprio dedotto la mancanza di notifica delle cartelle prodromiche alla iscrizione ipotecaria.
Tale interpretazione è confortata anche dal rilievo, di non trascurabile importanza, che, opinando diversamente per una libera ed assoluta facoltà di produzione documentale, verrebbero violati i principi di lealtà processuale e verrebbe compresso il diritto alla difesa, in quanto la parte avversa non potrebbe, per il divieto di cui all'art. 32 D.Lgs. 546/92, dedurre motivi aggiuntivi, ammessi solo in primo grado, e non in grado d'appello. E conseguentemente l'appellato perderebbe un grado di giudizio, per negligenza o per slealtà processuale dell'avversario. Senza dire che la interpretazione non restrittiva appare confliggente con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, tenuto conto che l'Agente per la riscossione avrebbe potuto costituirsi in primo grado ed in quella sede contraddire ai rilievi del ricorrente.
In ogni caso infine, anehe a voler ritenere ammissibile la contestata produzione documentale, i documenti offerti non appaiono decisivi per un efficace contrasto alla eccezione di mancanza di notifica, atteso che gli estratti di ruolo e le relative matrici non sono documenti opponibili al contribuente, perchè provenienti dalla parte che se ne intende avvalere.
In assenza di notifica delle cartelle la iscrizione ipotecaria è illegittima. 

2. Quanto al dedotto difetto di legittimazione passiva basta rilevare che nella disciplina della riscossione delle imposte la cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito, a pena di decadenza della pretesa tributaria.
Ancorchè la notifica della cartella di pagamento è indubbiamente un atto del concessionario, titolare dell'azione di accertamento è anche l'Erario, che, nei confronti del contribuente è interlocutore legittimato a stare in giudizio. Nel caso di omessa o tardiva notifica quindi, se destinatario dell'impugnazione è l'Agente della riscossione, e questi non voglia rispondere dell'esito della lite, ha l' onere di chiamare in giudizio l'Agenzia delle Entrate, atteso che non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cassazione civile, sez. un, 25/07/2007, n.16412 Cassazione Civile, sez. trib., 11/01/2008, n. 476 - Cassazione civile, sez. trib., 30/06/2009, n. 15310).
Le responsabilità del concessionario restano una questione interna nei rapporti tra questi e l'Ente impositore, nei confronti del quale il primo dovrà rispondere dei danni provocati dalla di lui imperizia o negligenza. Rapporti cui resta tuttavia estraneo il contribuente.
Nella specie non vi è dubbio che la responsabilità della mancata notifica delle cartelle va posta in capo al concessionario per la riscossione; ma in ordine alle conseguenze di tale responsabilità questo Giudice non ha giurisdizione; ad eccezione dei rapporti interni a questo procedimento, che tuttavia vede parte del giudizio, oltre all'appellante, solamente il Concessionario per la riscossione.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza, comprese, pur in mancanza di specifica richiesta, quelle di primo grado (Cassazione civile, sez. II, 07/12/1999, n.13724)

PQM

accoglie l'apello proposto da ____ avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Catania n.303/08/09 dep. il 22-4-2009, ed in riforma della stessa annulla le cartelle nn. _____, ____, ______ e _____, e dichiara illegittima la iscrizione ipotecaria n. ___ del 12-5-2008, disponendone la cancellazione. Condanna la Serit Sicilia Spa al rifondere a ______ le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida in € 2.500,00 quanto al primo grado e in € 2.200,00 quanto a questo grado, oltre IVA e cassa di previdenza se dovuti.
Catania, 1-3-2012
Depositata in segreteria il 19.07.2012