Giudizio di ottemperanza: è inammissibile il ricorso allorchè sia stata omessa la notifica del titolo esecutivo
N. 02084/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00657/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 657 del 2011, proposto da ***, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Passanante, con domicilio eletto presso l’avv. Sergio Mango in Palermo, via E. Restivo 82;
contro
-il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;
per l'esecuzione
-DEL DECRETO DI EQUA RIPARAZIONE N. 215/2009 DELLA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 il Presidente dott. Nicolo' Monteleone e udita l’Avvocatura dello Stato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che i giudizi di ottemperanza vanno decisi, ai sensi dell’art. 114, comma 3, del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), con “sentenza in forma semplificata”, osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile.
Ed invero, il ricorrente ha omesso di notificare all’Amministrazione intimata il titolo esecutivo (decreto della Corte di Appello di Caltanissetta n. 215/2009 del 29.10.2009, recante la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della somma di € 11.100,00, a titolo di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, oltre interessi e spese processuali).
Al riguardo, deve ritenersi che la previsione dell’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 e s.m.i., secondo cui l’esecuzione forzata e la notifica di atto di precetto devono essere precedute dalla “notificazione del titolo esecutivo”, sia applicabile anche al giudizio di ottemperanza avanti al Giudice amministrativo, sulla base di una sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata regolamentata dal c.p.c., trattandosi di due istituti che, se pure per vie diverse e con risultati diversificati, s'incentrano entrambi sull'adempimento dell'obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del giudice (cfr. fra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2160; T.a.r. Sicilia, sez. III, 13 luglio 2011, n. 1361, 8 giugno 2011, n. 1068; T.a.r. Campania, sez. IV, 17 gennaio 2011, n. 234; 29 giugno 2010, n. 16434; T.A.R. Lazio, Roma, III, 24 gennaio 2008, n. 531; T.A.R. Lazio Latina, I, 10 gennaio 2008, n. 25).
Il ricorso va, quindi dichiarato inammissibile.
In considerazione della natura della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato (n. 657/2011).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4 novembre 2011, con l'intervento dei signori magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente, Estensore
Maria Cappellano, Referendario
Anna Pignataro, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)