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Tar Palermo Sez. II, sentenza n. 2118 dell'11 novembre 2011
Data: 
11/11/2011

E' illegittimo il silenzio serbato dall'Amministrazione rispetto alla diffida volta ad ottenere l'emanazione degli atti necessari a conferire una nuova destinazione urbanistica ad aree divenute prive di disciplina a causa della decadenza di vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione, o che comportino l'inedificabilità del suolo, o che comunque privino il diritto di proprietà del suo sostanziale valore economico, determinata dall'inutile decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2, comma 1, L. n. 1187 del 1968, decorrente dall'approvazione del Piano Regolatore Generale.


 


N. 02118/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01109/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2011, proposto da:
***, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Immordino, con domicilio eletto presso Giovanni Immordino in Palermo, via Liberta', 171;

contro

Comune di Palermo in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Impinna, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Del Comune - Pa in Palermo, piazza Marina N.39;

per la declaratoria

dell’illegittimità del silenzio e del conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere in ordine all’istanza avanzata dal ricorrente con atto extragiudiziario di diffida e costituzione in mora notificato il 29.3.2011, al fine di dotare il fondo di proprietà dello stesso di apposita disciplina pianificatoria, ad integrazione della lacuna determinatasi negli strumenti urbanistici.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2011 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori E' presente l'Avv. G.Immordino;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente espone quanto segue :

a) è comproprietario delle porzioni di terreno site nel territorio del comune di Palermo, prospicienti il Viale delle Tre Grazie, catasto foglio n. 11, particelle 1598,1600,1966, 1969;

b) in sede di approvazione del vigente PRG, Decreto del Dirigente generale dell’Assessorato territorio e ambiente, n. 125 del 13.3.2002 e successivo d. dir. di rettifica n. 558 del 29.7.2002, l’area sulla quale insistono le suddette particelle veniva destinata, in parte zona IC9, case di riposo, e in parte zona territoriale omogenea Cb;

c) le suddette destinazioni costituiscono vincolo espropriativo; ma la previsione di PRG non ha avuto attuazione;

d) in forza dell’art. 9, 2, TU espropri n. 327/2001 il vincolo è attualmente decaduto e i lotti in questione risultano sprovvisti di regolamentazione urbanistica;

e) infine, con atto di diffida notificato il 29.3.2011, ha invitato la PA a dotare il fondo di apposita disciplina pianificatoria.

Successivamente, stante l’inerzia della PA, l’interessato ha proposto il presente ricorso per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e del conseguente obbligo di provvedere in ordine alla sua istanza del 29.3.2011, al fine di dotare il fondo di proprietà di apposita disciplina pianificatoria, ad integrazione della lacuna determinatasi negli strumenti urbanistici.

In data 21.20.2011 si è costituito il Comune che ha precisato che <con deliberazione GM n. 57 del 27.5.2011 è stato approvato il provvedimento avente per oggetto la redazione del quadro conoscitivo e delle direttive generali per la revisione del PRG….ai fini della revisione del PRG si sta rivedendo la dotazione dei servizi sul territorio .. ed è stata compiuta una puntuale ricognizione dei servizi esistenti e di progetto attraverso il loro censimento e l’elaborazione di un catalogo dei servizi; in questa fase sono stati censiti anche i lotti di proprietà del ricorrente ..in tal senso si sta procedendo a una riformulazione del contenuto dell’art. 19 delle NTDA con l’esplicito obiettivo di concedere al privato la gestione e la titolarità del bene>.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

L'Amministrazione resistente, pur in presenza di un quadro complesso di normativa urbanistica, non ha fornito risposta alcuna alla domanda del ricorrente.

Va in proposito rilevato come la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione rispetto alla diffida volta ad ottenere l'emanazione degli atti necessari a conferire una nuova destinazione urbanistica ad aree divenute prive di disciplina a causa della decadenza di vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione, o che comportino l'inedificabilità del suolo, o che comunque privino il diritto di proprietà del suo sostanziale valore economico, determinata dall'inutile decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2, comma 1, L. n. 1187 del 1968, decorrente dall'approvazione del Piano Regolatore Generale.

L'istanza formulata appare dunque supportata da idonea giustificazione, ed è decorso il termine di legge entro il quale l'Amministrazione avrebbe dovuto rispondere: ciò comporta la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto.

Pertanto, deve essere accolto il ricorso proposto, con la precisazione che l'accoglimento del gravame comporta esclusivamente l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sull'istanza del soggetto interessato attribuendo all'area una specifica e appropriata destinazione urbanistica.

Ne consegue la declaratoria dell'obbligo del Comune di Palermo, di provvedere - nei suddetti termini - sulla istanza del ricorrente nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda):

a) dichiara illegittimo l'impugnato silenzio rifiuto;

b) dichiara l'obbligo del Comune di Palermo di provvedere sull'istanza presentata dal ricorrente entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore;

c) compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Davide Ponte, Consigliere

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

 
    
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
    
    
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)