Troncamento della soglia di anomalia: possibile solo se la lex specialis lo prevede in modo esplicito

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CGA, sez. I, sentenza del 13 giugno 2013, n. 575
Data: 
15/07/2013
Tipo di Provvedimento: 
sentenza

"Per individuare l’offerta che reca il ribasso che più si avvicina, per difetto, alla soglia di anomalia, il non fare applicazione di troncature o di arrotondamenti costituisce “criterio di condotta” che tutela da possibili ri-schi di alterazione del risultato della procedura di gara. Sia il troncamento, sia l’arrotondamento, costituiscono infatti alterazioni delle nor-mali regole matematiche, deviazioni dalle regole matematiche da applicare in via automatica, assunte dal diritto come regole “ordinarie” di comportamento. Come tali, essi sono di stretta interpretazione e applicazione e, di conseguenza, trovano applicazione solo se una disposizione lo prevede in modo esplicito e, in quanto eccezioni, non possono essere utilizzati qualora la disciplina di gara nulla disponga a questo riguardo. L’arrotondamento, di per sé, vale a dire in assenza di una specifica previsione della lex specialis che lo autorizzi, introduce infatti un elemento di aleatorietà tale da poter stravolgere il dato matematico".

N.  575/13  Reg.Sent.

N.    1064    Reg.Ric.

ANNO  2012

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1064 del 2012 proposto dalla impresa

E*********** s.r.l.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ********** ed elettivamente domiciliata in Palermo, via ******** n. 5, presso lo studio dell’avv. **************;

c o n t r o

l’impresa C****************** & FIGLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ********** e *********** ed elettivamente domiciliata in Palermo, via ********** n. 40, presso lo studio della prima;

e nei confronti

dell’ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (IACP) DI RAGUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ********** e ***************, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Palermo, piazzale ************** n. 84 - studio legale S**********;

e

dell’ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBI-LITÀ e dell’UREGA DI RAGUSA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

per la riforma

della sentenza del TAR per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. I) - n. 2814 del 6 dicembre 2012;

            visto il ricorso, con i relativi allegati;

            visti gli atti di costituzione in giudizio della impresa Giardina, dello IACP di Ragusa e dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale e l’UREGA;

            vista l’ordinanza cautelare di questo CGA n. 37 del 2013 di accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;

            viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

            visti gli atti tutti della causa;

            relatore il consigliere Marco Buricelli;

            uditi, alla pubblica udienza del 18 aprile 2013 gli avvocati P. De Luca per l’impresa appellante, M. B. Miceli per l’impresa appellata, l’avv. A. Gambino per l’IACP di Ragusa e l’avv. dello Stato Tutino per l’assessorato regionale intimato;

            ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O    e    D I R I T T O

1. Con bando di gara pubblicato sulla GURS n. 4 del 27 gennaio 2012 l’IACP di Ragusa ha indetto un pubblico incanto, mediante procedura aperta, per l’esecuzione dei lavori di “completamento di n. 20 alloggi con 104 vani, P. Z. “Mercato dei Fiori”, nel Comune di Vittoria (RG) -CIG 353691636A”.

L’art. 2 del bando prevedeva l’applicazione del meccanismo dell’esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 19, comma 6, della l. reg. n. 12 del 2011.

Il bando, all’art. 14, prevedeva, inoltre, che “l'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4), fatta salva l'esclusione automatica di offerte anormalmente basse secondo l’indicazione di cui all'articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i: il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso sull'importo complessivo a base d'asta, secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara”.

Il disciplinare di gara - punto 2 - procedura di aggiudicazione, si limitava a stabilire che “l’aggiudicazione sarà effettuata secondo quanto disposto nel punto 14 del bando di gara”, e stabiliva inoltre, dopo avere precisato le modalità di esclusione per anomalia dell’offerta, che “ (…) Le offerte che recano valore di ribasso uguale o maggiore di quello di riferimento come prima calcolato sono dichiarate anomale ed automaticamente escluse dalla gara, e l’aggiudicazione deve essere proposta in favore dell’offerta che reca il ribasso che più si avvicina per difetto a quello di riferimento come prima calcolato”.

Alla gara sono state ammesse 163 offerte.

La Commissione di gara, dopo avere effettuato le operazioni normativamente prescritte per determinare la c. d. soglia di anomalia, ha calcolato la media aritmetica dei ribassi delle 129 offerte restanti, che risulta essere pari al 25,2156%, misura che, incrementata della media aritmetica di tutti gli scarti, pari allo 0,06614 (erroneamente indicato in alcuni verbali come 0,06615), ha determinato la soglia di anomalia nella percentuale del 25,28174%. In ragione del calcolo effettuato, l’impresa Euroinfrastrutture, che aveva offerto un ribasso del 25,2817%, ha ottenuto l’aggiudicazione della gara, mentre l’impresa Costruzioni Giardina, con un ribasso offerto del 25,2811%, si è collocata seconda in graduatoria.

Il 2-5 aprile 2012 l’impresa Giardina ha proposto reclamo all’IACP di Ragusa, ai sensi dell’art. 243 bis del d. lgs. n. 163 del 2006, avverso l’aggiudicazione provvisoria a Euroinfrastrutture, e ciò sul presupposto che l’UREGA, nel calcolare la soglia di anomalia, avesse utilizzato criteri disomogenei, vale a dire un criterio di calcolo per la determinazione della media dei ribassi, con quattro decimali, e un diverso criterio per il calcolo dello scarto medio aritmetico, con cinque decimali.

Il RUP dell’IACP ha respinto il reclamo osservando che, in assenza di una prescrizione della lex specialis che prevede l’arroton-damento, o il troncamento, della media, la stessa va calcolata, senza arrotondamenti, o troncamenti, con tutte le cifre decimali rilevanti secondo le specifiche circostanze della procedura (nella specie, almeno fino alla quinta cifra decimale); nella specie non vi è stata alcuna disomogeneità dal momento che il quinto decimale della media dei ribassi non era stato indicato poiché era pari a zero.

Con determinazione dirigenziale n. 100 del 23 aprile 2012, la procedura è stata aggiudicata in via definitiva a Euroinfrastrutture.

2. L’impresa Costruzioni Giardina ha impugnato avanti al TAR di Catania aggiudicazione definitiva, aggiudicazione provvisoria, verbali di gara, note dell’IACP di Ragusa e, per quanto di interesse, lex specialis, chiedendone l’annullamento e richiedendo, inoltre, l’accer-tamento e la declaratoria della inefficacia del contratto e il diritto di ottenere il risarcimento del danno per equivalente.

A sostegno del ricorso al TAR l’impresa Giardina ha articolato due censure. Nel dedurre 1) violazione dell’art. 19, comma 6, della l. reg. n. 12 del 2011 e falsa applicazione del bando e del disciplinare di gara, l’impresa Giardina ha contestato le modalità disomogenee di determinazione della soglia di anomalia (media percentuale delle offerte determinata in 4 cifre decimali corrispondenti alle cifre percentuali espresse dai concorrenti; scarto medio aritmetico del ribasso percentuale periodico arrotondato a 5 cifre decimali), il che rende di fatto impossibile l'esclusione automatica per le offerte pari alla soglia di anomalia. Nella specie, l’avere considerato anche una quinta cifra decimale nel calcolo dello scarto medio aritmetico ha determinato la soglia di anomalia nella misura percentuale del 25,28174, con la conseguenza che l'offerta di Euroinfrastrutture, con un ribasso del 25,2817%, è risultata aggiudicataria, anziché essere esclusa, in quanto corrispondente alla soglia di anomalia che - se calcolata con criteri omogenei - sarebbe stata pari a 25,2817%. Sub 2) l’impresa Giardina ha contestato all’UREGA di non avere fornito deduzioni a fronte del reclamo della impresa.

3. Con la sentenza in epigrafe il TAR ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati. Nella motivazione della decisione il giudice di primo grado, riepilogate le modalità di calcolo della soglia di anomalia, e precisato che la normativa e la lex specialis nulla prevedono circa le modalità di formulazione dei ribassi percentuali delle offerte o circa eventuali arrotondamenti da applicare nelle suindicate operazioni di calcolo, e che l’art. 19, comma 6, della l. reg. n. 12 del 2011 stabilisce che “per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006 …”; ciò posto il TAR ha ritenuto che, “a fronte di una disposizione che impone l’esclusione delle offerte superiori o pari alla soglia di anomalia e in presenza di un arrotondamento già formulato dalla commissione nell’individuazione del valore dello scarto medio dei ribassi in presenza di una cifra periodica …, ragioni di parità di trattamento e di coerenza sistematica imponevano l’utilizzazione del medesimo criterio di calcolo della media percentuale dei ribassi e dello scarto aritmetico.

Del resto, la ratio della norma dell’art. 19 citato non è soltanto quella di individuare l’offerta immediatamente inferiore alla soglia di anomalia ai fini dell’aggiudicazione, ma anche quella di escludere l’offerta superiore o pari alla predetta soglia. Finalità questa che sarebbe certamente frustrata dall’applicazione di criteri non omogenei che conducono a valori di soglia di anomalia strutturalmente diversi (perché contenenti un numero di decimali diverso) dai ribassi percentuali offerti dai concorrenti e che, di fatto, renderebbero impossibile l’indivi-duazione e la conseguente esclusione di un’offerta “pari”alla soglia di anomalia.

Pertanto, nella fattispecie in esame, (nella quale, si ripete, la lex specialis non aveva previsto né modalità di formulazione dei ribassi percentuali con un determinato numero di decimali, né ulteriori arrotondamenti) una volta determinata la media dei ribassi ammessi con quattro cifre decimali, è alla stessa che si sarebbe dovuto fare riferimento per calcolare lo scarto medio dei ribassi ed individuare la soglia di anomalia. Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che una volta che la commissione di gara si sia “autovincolata” ad un arrotondamento dello scarto aritmetico “puro” costituito da una cifra periodica, non può discrezionalmente utilizzare per le due operazioni di calcolo finalizzate alla determinazione della soglia di anomalia (media percentuale e scarto aritmetico) valori disomogenei, tali da falsare il risultato del calcolo (cfr. parere AVCP pareri n. 136 del 25/7/2012 e n. 153 del 14/5/2008).”

            Di qui l’accoglimento del ricorso, con  l’assorbimento  dell’ulteriore censura formulata e con la compensazione delle spese di lite.

4. Euroinfrastrutture ha proposto appello, deducendo erronea applicazione dell’art. 19, comma 6, della l. reg. n. 12 del 2011, e dell’art. 86 del d. lgs. n. 163 del 2006, e contestando in particolare l’assunto posto a base del primo motivo, accolto dal TAR, secondo cui la Commissione di gara, per determinare la c. d. “soglia di anomalia”, derivante dalla sommatoria della c. d. “prima media” e del c. d. “scarto aritmetico medio”, avrebbe dovuto troncare i decimali alla quarta cifra dopo la virgola. Il TAR, cioè, sembra avere preso le mosse dallo assunto, erroneo, secondo cui andava impiegato un criterio omogeneo (implicante il troncamento / arrotondamento delle cifre decimali alla quarta dopo la virgola) ai momenti, differenti, della individuazione della soglia di anomalia e della formulazione delle percentuali di ribasso della offerta. Secondo l’impresa Giardina, la soglia di anomalia doveva essere ricondotta da 25,28174% a 25,2817%, con la conseguenza che l’offerta proposta dalla impresa risultata aggiudicataria (Euroinfrastrutture), anziché essere quella immediatamente inferiore alla suddetta soglia, sarebbe venuta a coincidere con la soglia medesima, e l’offerta immediatamente inferiore sarebbe stata quella della ricorrente in primo grado, vale a dire della Giardina, con un ribasso del 25,2811%. L’appellante rimarca l’errore nel quale sarebbe incorso il TAR nell’affermare che la Commissione di gara, una volta che si era “autovincolata” a un arrotondamento dello scarto aritmetico “puro”, costituito da una cifra periodica, avrebbe dovuto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, attenersi al criterio dei quattro decimali, anziché a quello dei cinque; le norme di legge in materia e la lex specialis fanno riferimento a valori aritmetici puri e non accennano minimamente a troncature o ad arrotondamenti. Il richiamo alla offerta che reca il ribasso che più si avvicina per difetto alla media di riferimento, vale a dire alla soglia di anomalia, induce a considerare legittimo il calcolo della citata soglia di anomalia utilizzando un numero di decimali, dopo il numero intero, superiore almeno di uno rispetto al numero di decimali previsto per la formulazione delle offerte: e ciò è esattamente quello che ha fatto la Commissione dell’UREGA di Ragusa. Per la giurisprudenza - aggiunge l’appellante -, troncamenti e arrotondamenti costituiscono alterazioni delle regole ordinarie di condotta in materia: come tali, essi sono di stretta interpretazione e applicazione, e si utilizzano solo quando una disposizione ne preveda in modo esplicito l’applicazione.

Resiste l’impresa Giardina.

L’IACP di Ragusa ha controdedotto concludendo per l’acco-glimento dell’appello.

L’Avvocatura dello Stato ha chiesto a questo CGA di voler dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Assessorato regionale e UREGA, con conseguente estromissione degli stessi dal giudizio.

Con ordinanza cautelare n. 37/13 l’istanza cautelare è stata accolta, presentando l’appello “consistenti profili di “fumus” atteso che, in assenza di specifiche indicazioni nel bando di gara, la stazione appaltante deve considerare tutti i decimali nel calcolo della media e dello scarto medio nonché nell’individuazione della soglia di anomalia”.

5. Il Collegio ritiene che l’argomentazione espressa nell’ordinanza cautelare di accoglimento di questo CGA assuma carattere centrale ai fini del decidere, vada confermata nel merito e che, perciò, l’appello vada accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata sia da riformare e il ricorso di primo grado da respingere.

Come emerge dai punti che precedono, la questione da risolvere riguarda l’individuazione del numero di cifre decimali, dopo la virgola, da considerare ai fini del calcolo delle medie delle offerte, dello scarto aritmetico e della soglia di anomalia da applicare, a fronte di una lex specialis che nulla prevede circa arrotondamenti o troncature e che non prescrive un determinato numero di decimali per la formulazione delle percentuali di ribasso dell’offerta dei concorrenti.

Come si è accennato sopra, dagli atti di causa risulta che la soglia di anomalia è stata calcolata come segue: una volta accantonato il 10% dei ribassi maggiori e minori, la media dei ribassi è stata determinata nel valore di 25,2156%, è stato quindi calcolato lo scarto aritmetico che - individuato nel valore di 0,066143 - è stato arrotondato alla quinta cifra decimale (0,06614). Nel sommare la media dei ribassi calcolata con quattro decimali (25,2156) e la media degli scarti calcolata con cinque decimali (0,06614) è stata determinata la soglia di ano-malia pari a 25,28174 e l’appalto è stato aggiudicato alla impresa che aveva formulato il ribasso più vicino per difetto alla soglia di anomalia, vale a dire alla Impresa Euroinfrastrutture s.r.l., che aveva offerto il ribasso percentuale del 25,2817%.

Ciò posto, va rammentato in primo luogo che l’art. 19, comma 6, della l. reg. n. 12 del 2011 dispone che “per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006 …”.

Il richiamato art. 86 del codice dei contratti pubblici, al comma 1, stabilisce che “nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media”.

Il punto 14 del bando prevede che “l'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara … fatta salva l'esclusione automatica di offerte anormalmente basse secondo l’indicazione di cui all'articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i: il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso sull'importo complessivo a base d'asta, secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara”.

Il disciplinare di gara, nel descrivere la procedura di aggiudicazione, stabilisce che “… viene … calcolata la media aritmetica dei ri-bassi percentuali delle offerte che restano dopo l’operazione di esclusione anzidetta, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media e resta così determinato il valore di riferimento ai fini dell’automatica esclusione per anomalia dell’offerta e dell’aggiudicazione. Le offerte che recano valore di ribasso uguale o maggiore di quello di riferimento come prima calcolato sono dichiarate anomale e automaticamente escluse dalla gara, e l’aggiudicazione deve essere proposta in favore dell’offerta che reca il ribasso che più si avvicina per difetto a quello di riferimento come prima calcolato”.

La normativa generale e speciale in materia fa riferimento a valori aritmetici “puri” e non accenna minimamente ad arrotondamenti e a troncature.

A questo proposito, in termini generali va osservato che, per individuare l’offerta che reca il ribasso che più si avvicina, per difetto, alla soglia di anomalia, il non fare applicazione di troncature o di arrotondamenti costituisce “criterio di condotta” che tutela da possibili ri-schi di alterazione del risultato della procedura di gara. Sia il troncamento, sia l’arrotondamento, costituiscono infatti alterazioni delle nor-mali regole matematiche, deviazioni dalle regole matematiche da applicare in via automatica, assunte dal diritto come regole “ordinarie” di comportamento. Come tali, essi sono di stretta interpretazione e applicazione e, di conseguenza, trovano applicazione solo se una disposizione lo prevede in modo esplicito e, in quanto eccezioni, non possono essere utilizzati qualora la disciplina di gara nulla disponga a questo riguardo. L’arrotondamento, di per sé, vale a dire in assenza di una specifica previsione della lex specialis che lo autorizzi, introduce infatti un elemento di aleatorietà tale da poter stravolgere il dato matematico.

Su questo tema, con riferimento a una fattispecie per alcuni versi analoga a quella odierna, nella quale “il bando di gara non conteneva alcuna prescrizione in ordine alle cifre decimali da calcolare per l’accertamento della media delle offerte ai fini della determinazione della soglia di anomalia”, la V sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7042 del 2009, ha statuito che “il fatto che l'Amministrazione non abbia specificato che la regola fissata per le offerte debba valere anche per la determinazione della soglia di anomalia, depone per la applicabilità della regola solamente alla formulazione delle offerte, che è momento differente dal calcolo della soglia di anomalia. L'arrotondamento dei ribassi offerti ha, infatti, il solo scopo di assicurare la loro omogeneità, che può risultare più comoda, ancorché non sia necessaria, atteso che si possono confrontare anche valori dotati di un numero diverso di decimali. Ben diversa è la realtà dei calcoli successivi, che contengono quozienti e che quindi possono comportare un numero di decimali anche elevato. In questo caso, l'introduzione dell'arrotondamento può falsare il risultato (come peraltro avvenuto nella specie), e, pertanto, appare illogica la pretesa che la previsione di un arrotondamento nella formulazione dei ribassi di offerta debba potersi automaticamente applicare anche "in tutti i suoi ulteriori sviluppi", in nome di un identico modus operandi, reclamato dall'appellante. Non è dato, infatti, intravedere alcun rigido collegamento tra la formulazione dei ribassi di offerta e i calcoli successivi per la determinazione della soglia di anomalia, per cui appare errata la tesi dell'appellante, la quale sostiene che se per i ribassi è previsto un arrotondamento, lo stesso arrotondamento deve essere adottato per i calcoli successivi, ovvero che se invece per i ribassi non è previsto arrotondamento, esso non deve essere previsto neppure per "gli ulteriori sviluppi" (conf. C.d.S., VI; n. 1277/03, in tema di illegittimità dell’arrotondamento nel calcolo delle medie e della soglia di anomalia in una fattispecie nella quale la lex specialis di gara non prevedeva alcunché circa le modalità di determinazione della soglia di anomalia; v. anche AVCP, pareri di precontenzioso nn. 153/08 e 114/02, sul divieto di arrotondamenti in assenza di una espressa specifica previsione della lex specialis di gara).

Calando le considerazioni generali su esposte al caso di specie, la Commissione di gara ha correttamente calcolato il valore della soglia di anomalia senza procedere a nessun “arrotondamento o troncamento” tale da potersi parlare di “autovincolo” in questa direzione, come, in modo inesatto, ha fatto il TAR, non potendo farsi rientrare nel troncamento l’avere riportato il quinto decimale dello scarto aritmetico medio; e non potendo qualificarsi come arrotondamento, in quanto manifestamente irrilevante ai fini del risultato finale, quanto al calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte, la ritenuta equivalenza del valore decimale 59, a 60, con l’omissione della quinta cifra (25,2156%, da intendersi come 25,21560 – la commissione UREGA, nella seduta del 23 marzo 2012, si è limitata a non riportare la quinta cifra decimale dopo il numero intero della “prima media”, ritenendola equivalente a zero); con una corretta individuazione, infine, della soglia di anomalia utilizzando un numero di cifre decimali (cinque: 25,28174%, come detto) superiore di una rispetto alle cifre decimali (quattro) contenute nelle offerte, in modo tale da poter individuare, come giustamente osserva l’impresa appellante, l’offerta effettivamente, e aritmeticamente, più vicina, per difetto, alla soglia di anomalia, senza rischiare di alterare l’esito della procedura di gara. Di qui, la correttezza del risultato finale della individuazione della soglia di anomalia nella misura del 25,28174%, sull’assunto della insussistenza di un rigido collegamento tra la formulazione dei ribassi di offerta e i calcoli successivi per determinare la soglia di anomalia, trattandosi di momenti diversi all’interno della medesima procedura (C.d.S., n. 7042/09 cit. e n. 6561/06, in disparte poi il rilievo difensivo di Euroinfrastrutture - giunti a questo punto, un sovrappiù- secondo cui, anche a voler tenere conto dei decimali ulteriori oltre la virgola - e quindi, 25,2155953%, 0,0661478 e 25,2817431-, l’offerta immediatamente più vicina per difetto alla suddetta soglia risulterebbe essere sempre quella di Euroinfrastrutture).

Di qui, la non condivisibilità della sentenza impugnata che, nel silenzio della legge e della lex specialis di gara, ha finito con il prevedere l’utilizzo di criteri di troncamento / arrotondamento delle cifre decimali in assenza di specifiche previsioni della lex specialis.

Non appare inutile aggiungere che altro, invece, è il caso, estra-neo all’odierno thema decidendum, attinente alla legittimità, o meno, di una clausola di lex specialis che, nel regolamentare una specifica procedura di gara, nel silenzio della legge, limiti il calcolo della media delle offerte.

            Quanto poi al secondo motivo addotto dalla impresa Giardina in primo grado, e riproposto in appello, basterà dire che il reclamo della impresa appellata è stato, come detto sopra (v. p. 1.), riscontrato dal RUP; né la Commissione di gara aveva titolo a porre in essere atti ulteriori in mancanza di una rituale rimessione degli atti di gara da parte dell’IACP.

            In conclusione, estromessi Assessorato regionale e UREGA dalla controversia, per difetto di legittimazione passiva, in ragione della natura endoprocedimentale della attività posta in essere (CGA, nn. 8/11 e 806/10), l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado dev’essere respinto.Ogni altro motivo o eccezione, di rito o di merito, può essere assorbito in quanto ininfluente e irrilevante ai fini della presente decisione.

Nelle singolarità della controversia si ravvisano, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese di ambedue i gradi di giudizio tra le parti.

P. Q. M.

            Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente decidendo sull’appello in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.

            Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

            Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

            Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 18 aprile 2013, con l'intervento dei Signori: Antonino Anastasi, Presidente f.f., Gabriele Carlotti, Marco Buricelli, estensore, Alessandro Corbino, Giuseppe Barone, componenti.

F.to Antonino Anastasi, Presidente f.f.

F.to Marco Buricelli, Estensore

Depositata in Segreteria

   13 giugno 2013