Sull'opposizione avverso le intimazioni di pagamento in materia contributiva

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Tribunale Catania, sez. lavoro, sentenza del 10 ottobre 2012, n. 3940
Data: 
12/10/2012

 

Tribunale Catania - Lavoro Sentenza 3940 del 10.10.2012


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del lavoro, dott.ssa Claudia Cottini, all'udienza del 10 ottobre 2012, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha emesso, dandone integrale lettura, la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa di previdenza iscritta al n. 13526/2011 R.G. promossa da P. S. (avv. Orazio Esposito), contro I.N.P.S. (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., (avv. A. D. M.), e SERIT SICILIA S.P.A. (avv. A. S.), avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 293 2011 ______, notificata in data 8 novembre 2011, con cui veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 5595,83, in relazione alla cartella di pagamento n. 293 2002 ______, notificata in data 19/3/2003, dell'importo di 4438,91, relativa a omesso versamento di contributi IVs e somme aggiuntive, di competenza degli anni 1995, 1996, 2000 e 2001.

Motivazione

Premesso il contenuto degli atti introduttivi e dei verbali di causa, da intendersi in questa sede integralmente richiamato, ritiene iI decidente che la domanda proposta vada accolta per le seguenti ragioni.
Vero è che la cartella esattoriale oggetto di opposizione, contrariamente a quanto asserito in ricorso, il 19/3/2003, è stata regolarmente notificata nei confronti del contribuente a mani proprie, come si evince dalla relata di notifica prodotta in giudizio dalla Serit Sicilia spa.
Tuttavia osserva il decidente che l'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.lgs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
L'opposizione, in tal cAso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.

L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente è dunque in questi termini senz'altro tempestiva e va quindi esaminata nel merito.
In proposito, occorre prima di tutto porsi la questione se, una volta divenuto non più contestabile il credito contributivo, per mancanza di tempestiva opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge 335/95, ovvero a quello decennale previsto dall'art. 2953 c.c.
A tal riguardo ben può farsi riferimento ai principi sanciti dalla Suprema Corte con la pronuncia n.12263 del 25.5.2007, che, sebbene riferiti alle cd. Ingiunzioni fiscali, possono essere utilmente richiamati anche nella fattispecie concreta.
In particolare, la predetta sentenza, rilevato che l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, ha ritenuto che "la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattibilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione".
Alla stessa conclusione (inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ, ai fini della prescrizione) deve dunque pervenirsi mutatis mutandis anche nell'ipotesi in esame, dal momento che neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contributivi ed alle conseguenti cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale: la mancata opposizione nel termine rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale, ma non comporta gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, quindi, l'idoneità al giudicato.
Necessario corollario è che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell'art. 24 comma 5 del digs. 46/99 è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., bensi al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel case di specie, al termine quinquennale introdotte dalla legge335/1995, neppure ravvisandosi alcuna novazione del credito, come, invece, dedotto dall'ente previdenziale.

Nella fattispecie, atteso che tra la data della notifica della cartella esattoriale concernente i contributi in questione, cioè il 19/3/2003, e la data della notifica della successiva intimazione di pagamento (8/11/2011) sono trascorsi più di cinque anni, è da ritenere che la prescrizione quinquennale è senz'altro già maturata, in assenza della prova di atti interruttivi intermedi (la difesa della Serit ha infatti genericamente dedotto l'esistenza di atti interruttivi, senza però darne prova in giudizio, essendo, peraltro, incorso nella decadenza dalla produzione di document ex articolo 416 c.p.c. in conseguenza della tardiva costituzione).
Pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, vanno dichiarati prescritti i crediti previdenziali in questione ed illegittima la loro iscrizione a ruolo.
Va, in conseguenza, annullata la cartella di pagamento opposta e la successiva intimazione di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e, per l'effetto, la Serit Sicilia (incaricata della fase di riscossione del credito) va condannata alla refusione delle spese sostenute dalla parte opponente, liquidate e distratte come da dispositivo.
Sussistono giusti motivi - attese le ragioni della decisione - per dichiarare compensate le spese di lite tra l'opponente e I'INPS.

PQM

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali riportati nella intimazione di pagamento impugnata, e, per l'effetto, annulla la detta intimazione e la sottostante cartella di pagamento n. 293 2002______, notificata in data 19/3/2003.
Condanna la Serit Sicilia s.p.a al pagamento, in favore della opponente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi 850,00, oltre a c.p.a. E i.v.a. come per legge, disponendone la distrazione a favore dell'avvocato Orazio Esposito che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'93 c.p.c.
Compensa le spese tra l'opponente e I'INPS.
Catania, 10 ottobre 2012
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Claudia Cottini
Depositato in cancelleria oggi 10 ottobre 2012