Sul riparto di giurisdizione in materia di finanziamenti pubblici

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C.G.A. sentenza n. 176 del 7 marzo 2011
Data: 
07/03/2011
Il criterio generale in tema di riparto di giurisdizione in materia di provvedimenti a contenuto revocatorio incidenti su contributi, finanziamenti e sovvenzioni erogate da pubbliche amministrazioni si fonda sulla individuazione del segmento procedurale interessato dal provvedimento oggetto di vaglio giurisdizionale e sulla “causale” della iniziativa revocatoria.
In particolare,  occorre tenere distinto il momento “statico” della concessione del contributo, rispetto a quello “dinamico”, individuabile nell’utilizzo del contributo medesimo.
La cognizione del primo segmento - e dei provvedimenti a contenuto revocatorio su di esso insistenti, anche se susseguenti alla erogazione, e financo laddove intervengano allorché il rapporto si sia esaurito con l’integrale utilizzazione da parte del beneficiario del contributo ricevuto - implicando una manifestazione di potere autoritativo e comportando l’esercizio di autotutela, appartiene alla giurisdizione del Giudice amministrativo, risolvendosi in un vaglio sul permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi già esaminati al momento di concedere il contributo medesimo.
La cognizione del secondo, invece, appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario: si individua in tale ultima ipotesi, infatti, una posizione attiva coincidente con un diritto soggettivo perfetto alla conservazione del contributo, ed un vaglio conseguente spiegantesi sulle modalità di utilizzazione del medesimo e sulle eventuali inadempienze rispetto agli impegni assunti allorché il contributo fu concesso in relazione ai fini che il destinatario si era impegnato a raggiungere.

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 250/2008 proposto da
MORANA GIUSEPPE
rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosario Avveduto e Raffaele Rossino, elettivamente domiciliato in Palermo, via Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell’avv. Nicolò Cassata;
c o n t r o
l’ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE SICILIANA, e l’ISPETTORATO PROVINCIALE DELL’AGRI-COLTURA DI RAGUSA, in persona dei rispettivi legali rappresen-tanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono ex lege domiciliati;
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. II) - n. 1796/07 del 5 novembre 2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale agricoltura e foreste e per l’Ispetto-rato provinciale dell’agricoltura di Ragusa;
Vista la memoria depositata il 25 maggio 2010, nell’interesse delle amministrazioni appellate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Consigliere Pietro Ciani;
Udito alla pubblica udienza del 9 giugno 2010 l’avv. dello Stato Pollara per le Amministrazioni appellate;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con decreto n. 423 del 9 dicembre 2002 della Regione Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste - Servizio XVIII - Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Ragusa, il Sig. Morana Giuseppe veniva ammesso al beneficio degli aiuti per il primo insediamento giovani in agricoltura ai sensi dell’art. 8 del reg. CE 1257/99 e della misura 4.07 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
Con il medesimo decreto n. 423/02, veniva liquidata in favore del ricorrente la somma di € 20.000,00 pari al 100% del premio concesso, con obbligo a carico del beneficiario di: “tenere la contabilità aziendale, anche di tipo semplificato, per tutta la durata dell’impegno (…); presentare alla Sezione Operativa di Assistenza Tecnica del territorio ove ricade l’azienda o la parte prevalente di essa (51%), i bilanci annuali per la prevista vidimazione, entro il 30 aprile di ogni anno, pena la revoca dell’aiuto e la restituzione, comprensiva degli interessi maturati, delle somme percepite”.
Tuttavia, con il decreto n. 53 in data 7.2.2006 della Regione Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste - Servizio XVIII - Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Ragusa e con la nota n. 13806 del 15.12.2005 del medesimo Ispettorato, veniva revocato il beneficio concesso al predetto Morana con l’indicato decreto n. 423 e disposto il recupero delle somme erogate, non avendo la ditta adempiuto all’obbligo della presentazione della contabilità semplificata presso la Sezione Operativa competente per l’anno 2003.
Avverso tali atti, l’interessato insorgeva con ricorso al T.A.R. Catania, affidato ai seguenti motivi di diritto:
- Violazione dell’art. 9 del bando di concorso, relativo alla misura 4.07 del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
- Inosservanza del bando e delle circolari presupposte;
- Difetto di motivazione per incongruità e mancanza o insufficienza della stessa;
- Vizio del procedimento ed eccesso di potere per sviamento.
Il ricorrente sosteneva di avere adempiuto all’obbligo di tenere la contabilità aziendale e di non avere provveduto a porre in visione la relativa documentazione alla Sezione operativa per mero errore, indotto dalla non corretta lettura della relativa circolare, nel convincimento che dovesse essere la SOAT in sede di visita aziendale a verificare la corretta tenuta della contabilità.
Rilevava, altresì, che una tale interpretazione sarebbe stata giustificata dall’ambiguità e mancanza di chiarezza della relativa disposizione del bando, dal cui tenore si potrebbe ritenere che non sussistesse un vero e proprio obbligo di presentazione della contabilità presso gli uffici della SOAT; interpretazione che sarebbe avvalorata dall’espres-sa previsione di compiti di tutoraggio assegnati alle SOAT; la contabilità è stata comunque presentata anche se in ritardo.
Sotto diverso  profilo, il ricorrente  affermava  che  la revoca avrebbe dovuto essere disposta su proposta della SOAT e dunque, nel caso di specie, sarebbe stata disposta in difetto di un presupposto necessario.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione regionale intimata, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con sentenza n. 1796/07, il T.A.R. adito, ritenendo legittima la revoca, ha respinto il ricorso.
Con l’appello in epigrafe, il predetto sig. Morana ha, preliminarmente, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a pronunciarsi sulla controversia in argomento.
Con memoria di risposta, le amministrazioni appellate hanno contestato il vizio di difetto di giurisdizione ex adverso dedotto e, rilevando l’infondatezza nel merito dell’appello, ne hanno chiesto il rigetto.
D I R I T T O
Preliminarmente, si procede ad esaminare la doglianza dell’odierno ricorrente circa la ritenuta insussistenza della giurisdizione del plesso giurisdizionale amministrativo con riferimento alle tematiche devolute alla cognizione del Collegio.
Ai fini del decidere sulla fondatezza o meno della superiore censura, non sembra superfluo evidenziare che il Collegio, alla stregua di quanto ritenuto anche dal Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4741/2008, condivide l’impostazione della Corte regolatrice della giurisdizione che - in materia di provvedimenti a contenuto revocatorio incidenti su contributi, finanziamenti e sovvenzioni erogate da pubbliche amministrazioni - individua un criterio generale, in tema di riparto di giurisdizione, fondato sulla individuazione del segmento procedurale interessato dal provvedimento oggetto di vaglio giurisdizionale e sulla “causale” della iniziativa revocatoria.
In particolare, si è evidenziato che occorre tenere distinto il momento “statico” della concessione del contributo, rispetto a quello “dinamico”, individuabile nell’utilizzo del contributo medesimo.
Tale distinzione, per quanto è di interesse nell’ambito del presente procedimento, rileva con riferimento al provvedimento di revoca del contributo già erogato.
A tal proposito si è affermato che la cognizione del primo segmento - e dei provvedimenti a contenuto revocatorio su di esso insistenti, anche se susseguenti alla erogazione, e financo laddove intervengano allorché il rapporto si sia esaurito con l’integrale utilizzazione da parte del beneficiario del contributo ricevuto - implicando una manifestazione di potere autoritativo e comportando l’esercizio di autotutela, appartiene alla giurisdizione del Giudice amministrativo, risolvendosi in un vaglio sul permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi già esaminati al momento di concedere il contributo medesimo.
La cognizione del secondo, invece, appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario: si individua in tale ultima ipotesi, infatti, una posizione attiva coincidente con un diritto soggettivo perfetto alla conservazione del contributo, ed un vaglio conseguente spiegantesi sulle modalità di utilizzazione del medesimo e sulle eventuali inadempienze rispetto agli impegni assunti allorché il contributo fu concesso in relazione ai fini che il destinatario si era impegnato a raggiungere.
Orbene, non pare che sussistano motivi per cui il Collegio debba discostarsi dall’autorevole orientamento giurisprudenziale della Cassazione e del Consiglio di Stato, sopra richiamato, che postula la spettanza, in subiecta materia, della giurisdizione del Giudice ordinario.
Ne discende l’accoglimento in parte qua del ricorso in appello, l’annullamento senza rinvio dell’appellata sentenza del T.A.R. e la declaratoria della spettanza al Giudice ordinario della giurisdizione in subiecta materia, tenuto, altresì, conto del disposto di cui all’art. 59 della legge n. 69/2009.
Il Collegio dichiara, pertanto, il proprio difetto di giurisdizione e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 della legge n. 69/2009, rimette le parti in causa davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, individuato nel Tribunale civile di Ragusa.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Appare equo al Collegio disporre la compensazione tra le parti del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie, in parte qua, l’appello in epigrafe e, per l’effetto, annulla senza rinvio l’appellata sentenza; dichiara che la giurisdizione sulla presente controversia spetta al Tribunale civile di Ragusa, avanti al quale rimette le parti, perché dia vita al giudizio di merito, fissando per la riassunzione il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente decisione. Sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 9 giugno 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’angelo, Guido Salemi, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.
F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Pietro Ciani, Estensore
Depositata in Segreteria
il 7 marzo 2011