Sentenza breve: è insufficiente la mera comunicazione indistinta effettuata dal Presidente in relazione a tutte le cause chiamate in sede cautelare

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C.G.A. sentenza n. 584 del 15 settembre 2011
Data: 
15/09/2011
 
 
Non è sufficiente per la conversione del rito ed il trattenimento in decisione nel merito della causa direttamente dalla fase cautelare la mera comunicazione indistinta effettuata per tutte le cause chiamate per la discussione della istanza di sospensione e concernente la possibilità di una decisione nel merito della controversia.

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso in appello n. 294/2011 proposto da
SOCIETÀ ***,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti e Giuseppe Mazzarella ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Caltanissetta 1, presso lo studio di quest’ultimo;
c o n t r o
il COMUNE DI CATENANUOVA, in persona del Sindacopro tempore, non costituito
per l'annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sezione seconda) - n. 238/2011 del 2 febbraio 2011;
            Visto il ricorso con i relativi allegati;
            Visti gli atti tutti della causa;
            Relatore il Consigliere Alessandro Corbino;
            Udito, altresì, alla pubblica udienza del 18 maggio 2011 l’avv. G. Marsala, su delega dell’avv. G. Mazzarella, per la società appellante;
            Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
            L’appello è rivolto contro la sentenza n. 238/2011, resa  ex art. 60 c.p.a. dal TAR di Catania, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso n. 824 del 2008 proposto dall’appellante per l’annullamento della determina n. 1207 del 1.2.2008, concernente sia la dismissione dell’impianto di distribuzione carburanti sito in piazza Riggio sia il ripristino dei luoghi, nonché di ogni altro atto conseguente, presupposto o connesso, ivi compreso l’atto del 12.2.2008 n. 1286 di rigetto dell’istanza volta alla proroga di dodici mesi della concessione di suolo pubblico.
            Detta decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011, nella quale avrebbe dovuto trovare trattazione, in sede cautelare, il ricorso per motivi aggiunti proposto contro il provvedimento del 9.11.2010 n. 11365, riguardante la diffida alla società ricorrente di procedere entro 30 giorni, pena l’esecuzione d’ufficio in danno, alla dismissione dell’impianto di carburante anzidetto ed al ripristino dello stato dei luoghi. Ricorso per motivi aggiunti in relazione al quale era stata per altro accordata la misura cautelare urgente con decreto presidenziale.
            Il Giudice ha ritenuto infatti di introitare per la decisione in quella sede il ricorso principale, ritenendo sufficiente l’avviso generico rivolto all’udienza, come dal relativo verbale, “ai legali presenti che il Collegio per i ricorsi con domanda cautelare, ove ritenesse la sussistenza dei relativi requisiti, si riserva di adottare sentenza breve”.
            Avverso la adottata sentenza breve, l’appellante ha richiesto la misura cautelare della sua sospensione, che questo Consiglio ha accordato alla udienza del 6 aprile 2011.
            Ritiene invero l’appellante che il giudice non solo ha errato nella valutazione di ammissibilità del ricorso, ma abbia anche violato, con la sua decisione, il principio del contraddittorio ed il dettato, in particolare, degli artt. 60 e 73 c.p.a.
D I R I T T O
            L’appello è fondato.
            Com’è stato infatti chiarito dal Consiglio di Stato, non è sufficiente per la conversione del rito ed il trattenimento in decisione nel merito della causa direttamente dalla fase cautelare “la mera comunicazione indistinta effettuata per tutte le cause chiamate per la discussione della istanza di sospensione e concernente la possibilità di una decisione nel merito della controversia” (CdS. 612/2004; 76/2006; 1328/2011). Giacché la circostanza pone la parte in difficoltà rispetto all’esercizio del proprio diritto di difesa, impedendole un pieno svolgimento di questa, anche quanto ai tempi della discussione della causa. L’assenza di uno specifico avviso priva la parte delle garanzie poste a tutela della medesima, in attuazione del principio, costituzionalmente assicurato, del contraddittorio.
            Va aggiuntivamente sottolineato che il comma 3 dell’art. 73 c.p.a., prescrive altresì che “se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale”. Due  dunque i vincoli ai quali egli è tenuto: a) la indicazione della specifica questione rilevata (nella specie la inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del primo provvedimento concretamente lesivo); b) la verbalizzazione di tale avvenuta indicazione. Entrambi i vincoli sono stati disattesi nella circostanza. Non è stata indicata alla parte la questione rilevata e della esistenza di essa (solo genericamente ipotizzata; recita il verbale: “ove ritenesse la sussistenza dei relativi requisiti, si riserva di adottare sentenza breve”) non è stata data a verbale alcuna indicazione (tale non potendo ritenersi la segnalazione di una meramente ipotetica possibile ricorrenza di una questione che avrebbe potuto giustificare la conversione della fase decisoria).
Consegue da tali premesse che la sentenza impugnata deve essere, per tali assorbenti motivi di rito attinenti all’integrità del diritto di difesa, annullata con rinvio della causa al primo decidente.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese.
P. Q. M.
            Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello, annulla la decisione impugnata e, per l’effetto, rinvia la causa al primo decidente perché la rimetta sul ruolo.
Spese compensate.
            Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
            Così deciso in Palermo il 18 maggio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Luciano Barra Caracciolo, Presidente,  Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, estensore,componenti.
F.to Luciano Barra Caracciolo, Presidente
F.to Alessandro Corbino, Estensore
Depositata in Segreteria
il 15 settembre 2011