Relata in bianco? La notifica della cartella è nulla, non inesistente

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • warning: Creating default object from empty value in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/date/date/date.module on line 660.
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
C. Cass., sentenza del 15 marzo 2013, n. 6613
Data: 
15/03/2013
Tipo di Provvedimento: 
sentenza

 

 
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE TRIBUTARIA 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. GRECO Antonio - Presidente - 
Dott. SAMBITO Maria G.C. - rel. Consigliere - 
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere - 
Dott. CIGNA Mario - Consigliere - 
Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere - 
ha pronunciato la seguente: 
sentenza 
sul ricorso 4871-2008 proposto da: 
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 
lo rappresenta e difende ope legis; 
- ricorrente - 
 
contro 
(…) SNC in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ************ 11, presso lo studio dell'avvocato SINIBALDI MICHELE, rappresentato e difeso dall'avvocato ****** giusta delega a margine; 
- controricorrente - 
e contro 
(…) SPA; 
 
- intimato - avverso la sentenza n. 100/2006 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO, depositata il 22/12/2006; 
 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2012 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO; 
udito per il ricorrente l'Avvocato LA GRECA, che ha chiesto l'accoglimento; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso 
per l'accoglimento del ricorso. 
 
Svolgimento del processo 
La CTR della Sicilia, con sentenza n. 100/24/06 depositata il 22.12.2006, ha confermato la statuizione d'annullamento della cartella di pagamento relativa ad IVA e sanzioni del 2000, emessa - a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione mod. Unico 2001 - nei confronti della (…)S.n.c. di (…), perché "pervenuta senza relata di notifica e senza data e, quindi, non notificata per come previsto dal secondo comma dell'art. 149 c.p.c.". 
Per la cassazione di tale sentenza, propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, cui resiste la contribuente con controricorso. 
Motivi della decisione
Motivazione semplificata ai sensi del DP del 22.12.2010. 
Disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, che è stato consegnato per la notifica il 6.2.2008, ultimo giorno utile in riferimento al termine lungo (un anno e quarantasei giorni) dal 22.12.2006, data di deposito della sentenza; con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione 
del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, artt. 137, 149 e 156 c.p.c., sottoponendo, in conclusione, il seguente quesito "dica codesta SC se incorra nella violazione delle norme in rubrica il giudice del merito che, in una fattispecie di notifica della cartella esattoriale effettuata a mezzo posta ex art. 149 c.p.c., pervenuta con relata di notifica in bianco ritenga detta notifica inesistente e non già nulla, con conseguente inapplicabilità del principio del raggiungimento dello scopo". Il motivo è fondato. Premesso che è incontroverso che il piego contenente la cartella esattoriale è stato recapitato alla contribuente (che riconosce che l'atto, non notificato vite, le era "pervenuto") questa Corte intende dare continuità al principio (Cass. n. 2272 del 2011, SU n. 19854 del 2004) - che può estendersi al caso, qui rilevante, di cartella di pagamento emessa del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis - secondo cui la natura sostanziale e non processuale dell'avviso di accertamento tributario non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.. Nella specie, la circostanza che la relata non sia stata compilata non da luogo ad inesistenza della notifica - che si verifica quando il relativo tentativo sia avvenuto in luogo e con modalità tali che non sussista alcun collegamento con il destinatario - ma a nullità, che è stata sanata con la proposizione del ricorso da parte della destinataria stessa. 
L'accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza con rinvio, per l'esame delle ulteriori questioni dedotte, al giudice d'appello che provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio  di legittimità. 
P.Q.M. 
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia, anche, per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 
 
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2012. 
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2013