In quali casi il c.d. "abbaglio dei sensi" può legittimare la revocazione?

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C.G.A. sentenza n. 164 del 3 marzo 2011
Data: 
03/03/2011
Materia: 
Revocazione
 

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l’istanza di revocazione deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti medesimi risulti invece positivamente accertato (cfr., C.d.S., Sez. IV, 20 luglio 2007, n. 4097).
Così inteso, l’errore di fatto:
     1) non può in alcun modo può coinvolgere l’attività valutativa del giudice;
     2) deve essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose;
     3) deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione .


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
d e c i s i o n e
sul ricorso per revocazione n. 301/2010, proposto da
COMUNE DI GIOIOSA MAREA,
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Amato, elettivamente domiciliato in Palermo, via Cimabue n. 41, presso lo studio dell’avv. Giovanni Tesoriere;
c o n t r o
GUGLIELMO NUNZIO e GRECO IDA, rappresentati e difesi dall’avv. Paolo Falzea, elettivamente domiciliati in Palermo, piazza Virgilio n. 13, presso lo studio legale Bavetta;
per la revocazione
della decisione del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 1188 del 14 dicembre 2009.
Visto il ricorso per revocazione con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei resistenti e il ricorso incidentale dai medesimi proposto;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore alla pubblica udienza dell’8 giugno 2010 il Consigliere Guido Salemi;
Uditi, altresì, l’avv. V. Amato per il Comune appellante e l’avv. S. Zappalà, su delega dell’avv. V. Falzea, per i resistenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O    e    D I R I T T O
1)        Con ricorso del 21 febbraio 2005, i signori Guglielmo Nunzio e Ida Greco adivano il T.A.R. per la Sicilia, Sezione di Catania, chiedendo il risarcimento dei danni materiali, biologici ed esistenziali che sarebbero stati a essi cagionati dal Comune di Gioiosa Marea a seguito di alcuni provvedimenti illegittimi in materia edilizia, successivamente annullati dallo stesso T.A.R. con sentenza n. 1207 del 2002.
In particolare, i ricorrenti esponevano che erano stati privati di due appartamenti siti nel Comune di Gioiosa Marea per quasi cinque anni il che avrebbe comportato l’esborso di ingenti spese e danni alla loro salute.
L’adito T.A.R., con sentenza. parziale n. 643 del 27 aprile 2006, ritenuta la propria giurisdizione, accoglieva in parte il ricorso, condannando il Comune a corrispondere ai ricorrenti la complessiva somma di € 3.664,92, mentre per gli ulteriori danni ritenuti risarcibili, rinviava, per la loro quantificazione, all’esito della disposta consulenza tecnica.
A seguito del deposito dell’integrazione della consulenza tecnica, il T.A.R., con sentenza n. 163 del 30 gennaio 2007 condannava il Comune a corrispondere ai ricorrenti la somma di € 33.638,01.
Entrambe le citate decisioni erano appellate dal Comune.
Resistevano gli appellati, i quali proponevano, altresì, appello incidentale, chiedendo che il risarcimento fosse esteso al periodo successivo al 21 dicembre 1995.
Con sentenza n. 1394 del 6 settembre 2007, il T.A.R. rigettava la domanda di risarcimento del danno biologico, condannando il Comune al pagamento delle spese processuali e delle spese della consulenza tecnica, mentre condannava Nunzio Guglielmo e Ida Greco al pagamento delle spese della consulenza medico-legale.
Interponevano appello i privati, contestando il rigetto della domanda risarcitoria, mentre il Comune resisteva con appello incidentale, chiedendo l’annullamento della sentenza nella parte in cui aveva statuito sulla condanna alle spese.
Con sentenza n. 1188 del 14 dicembre 2009, questo CGA, previa riunione dei ricorsi, rigettava l’appello del Comune e accoglieva parzialmente l’appello dei privati, nel senso che riconosceva ad essi l’ulteriore somma di € 11.202,50 per il mancato godimento degli immobili e € 2.000,00 per l’incremento del costo di costruzione.
2)        Il Comune di Gioiosa Marea ha proposto ricorso per revocazione.
A suo avviso, nella summenzionata sentenza sono contenuti i seguenti errori di fatto revocatori:
a)- non sono state valutate le eccezioni e i documenti afferenti alla sussistenza del comportamento colposo del Comune idoneo a legittimare la richiesta di risarcimento del danno;
b)- non sono stati valutati le eccezioni e i documenti “dai quali emerge che l’indisponibilità dell’immobile e la sospensione dei lavori erano derivati da provvedimenti dell’autorità giudiziaria e quindi che la responsabilità per i danni non è addebitabile al Comune di Gioiosa Marea”;
c)- omessa declaratoria di irricevibilità dell’appello incidentale avverso la sentenza del T.A.R. Catania n. 643/2006;
d)- omessa valutazione dell’eccezione di prescrizione afferente alla domanda di risarcimento dei danni per il periodo successivo al 21.12.1995;
e)- erronea declaratoria dell’inesistenza del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
3)        I signori Guglielmo Nunzio e Ida Greco hanno, a sua volta, proposto ricorso incidentale, chiedendo la revocazione della sentenza n. 1188/2009 nella parte in cui è stata esclusa dal risarcimento dei danni la somma di € 13.345,92 per “umidità permanente”.
4)        I suesposti ricorsi inammissibili.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l’istanza di revocazione deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti medesimi risulti invece positivamente accertato (cfr., C.d.S., Sez. IV, 20 luglio 2007, n. 4097).
Così inteso, l’errore di fatto in nessun modo può coinvolgere l’attività valutativa del giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e, quindi, non ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto (C.d.S., Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1298; Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5936; 244 marzo 2006, n. 1539).
È, stato, altresì puntualizzato che l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2006, n. 25376); il c.d. abbaglio dei sensi, quindi, deve riguardare un fatto decisivo, dando luogo a uno stringente rapporto di consequenzialità tra l’erronea supposizione e la decisione resa, tale da poter affermare, con ragionevole certezza, che la seconda si fondi esclusivamente sulla prima (C.d.S., Sez. V, 22 novembre 2005, n. 6485).
Nella fattispecie in esame non ricorre l’errore di fatto che, secondo le indicazioni della summenzionata giurisprudenza, rendono ammissibile l’istanza di revocazione.
4.1)     In particolare, relativamente al ricorso proposto dal Comune di Gioiosa Marea, vanno svolte le seguenti considerazioni.
4.1.1)  Quanto al primo motivo di censura, risulta di tutta evidenza che la motivazione della sentenza n. 88/2009 si è occupata da pagina 8 a pagina 10 del comportamento del Comune ai fini della richiesta di risarcimento del danno e ciò ha fatto muovendo dalla ricostruzione del quadro fattuale compiuta dal T.A.R..
Non sembra, quindi, che il Collegio non abbia tenuto conto delle argomentazioni difensive del Comune.
4.1.2)  Quanto al secondo motivo di censura, deve escludersi che sia stato omesso l’esame delle eccezioni proposte dal Comune.
È agevole in proposito il rilievo, che, come risulta dalle pagine da 12 a 15 della sentenza, il Collegio si è occupato diffusamente della questione relativa alla responsabilità del Comune.
4.1.3)  Quanto al terzo motivo di censura, si osserva che ogni questione relativa alla ricevibilità o meno dell’appello incidentale avverso la sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, n. 643 del 2006, ove pure fondata, si tradurrebbe in un errore di diritto che non è proponibile con il ricorso per revocazione.
4.1.4.)Quanto al quarto motivo di censura, lo stesso è inammissibile per considerazioni analoghe.
Trattandosi di eccezione sollevata per la prima volta in appello, il Collegio non era tenuto ad esaminarla e, quindi, la sua proposi zione in sede di revocazione rileverebbe come errore di diritto e non di fatto.
4.1.5.)Quanto al quinto motivo di censura, si osserva che la questione con esso sollevata è del tutto irrilevante, perché, ove pure fondata, non darebbe luogo alla revocazione della sentenza.
5)        Residua l’esame del ricorso incidentale proposto dalla parte privata.
Il ricorso è inammissibile, perchè con esso si chiede la rivalutazione di una questione, quella appunto relativa al danno “da umidità”, sul quale la sentenza si è espressamente e diffusamente pronunciata.
6)                In conclusione, per le suesposte considerazioni, i ricorsi sono entrambi inammissibili.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Circa le spese e gli altri oneri del giudizio, si ravvisano giustificati motivi per compensarli tra le parti.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, dichiara inammissibili i ricorsi per revocazione indicati in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo l’8 giugno 2010, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.
F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Guido Salemi, Estensore
Depositata in Segreteria
il 3 marzo 2011