La determinazione delle tariffe Tarsu non ha efficacia retroattiva.

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Tar Palermo, sez. I, sentenza del 07 giugno 2013, n. 1280
Data: 
07/06/2013
Tipo di Provvedimento: 
sentenza breve

"Ai sensi dell’art. 1, c. 169, l. 296/2006, le tariffe e le aliquote relative alla TARSU deliberate dagli enti locali, anche se approvate successivamente all'inizio dell'anno di esercizio, purché entro entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; non possono però, operare retroattivamente per l'anno precedente".

 

N. 01280/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00969/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 969 del 2013, proposto da ***** *******, rappresentata e difesa dall’avv. ******, presso il cui studio, sito in Palermo, via *****, n. 24, elettivamente domiciliata;

contro

il Comune di Lercara Friddi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ******** presso il cui studio, sito in via *******, n. 241, è elettivamente domiciliato;

nei confronti di

Co.In.R.E.S. – Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia e Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

- della deliberazione della Giunta Comunale di Lercara Friddi n. 56 del 27/2/2013 avente ad oggetto “Esecuzione sentenza TARS n. 379/2013 – Tariffe TARSU Anno 2012” e dell’allegata tabella A;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione del Comune di Lercara Friddi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 il Cons. dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

 

Visti gli artt. 55 e 60 c.p.a.;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Ritenuto che il ricorso possa essere deciso con sentenza in forma semplificata;

Dato avviso di ciò ai difensori delle parti presenti, come da verbale;

Ritenuto che il ricorso è fondato per come di seguito specificato;

Rilevato che con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione del principio di irretroattività e legalità in quanto la delibera è stata adottata nel 2013, ma è destinata ad operare anche per l’anno 2012;

Ritenuto che la censura è fondata atteso che:

- l’art. 1, c. 169, l. 296/2006 recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- nel caso di specie la delibera è stata adottata in data 27/2/2013 e la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione era il 31 ottobre 2012 (v. art. 29, c. 16 quater, d.l. 216/2011, conv. in l. n. 14/2012 e decreto del Ministro dell’Interno 2/8/12), di talché detta delibera non può operare retroattivamente anche per anno 2012;

Ritenuto irrilevante che la deliberazione n. 56/2013 sia stata adottata “ora per allora” atteso che:

- la precedente delibera era stata adottata da organo incompetente (e per tale motivo è stata annullata dal T.a.r.) di talché non ha prodotto effetti;

- la nuova delibera è stata adottata da organo diverso da quello indicato dal T.a.r. e non costituisce ottemperanza al giudicato e di talché può operare solo per il futuro;

Rilevato che con il secondo motivo di ricorso si lamenta il difetto di motivazione ed istruttoria posto che la delibera impugnata non reca alcuna indicazione delle ragioni sottese al raddoppio della tariffa relativa ai locali adibiti ad uso abitazione, garage, magazzini, nonché agli uffici pubblici, professionali, commerciali, etc.;

Visto il disposto dell’art. 69, c. 2, d.lgs. n. 507/1993 che recita: “Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3”;

Rilevato che effettivamente la delibera impugnata non contiene alcuna motivazione dell’aumento tariffario disposto, né offre a supporto dell’assunto relativo all’aumento dei costi del servizio alcuno degli elementi indicati nella norma citata;

Rilevato che non risulta nemmeno richiamata alcuna relazione del responsabile del servizio da cui sia dato desumere la motivazione di cui trattasi (relazione di per sé ritenuta sufficiente secondo il più recente orientamento della giurisprudenza del C.g.a.);

Ritenuto pertanto che, assorbiti i profili non esaminati, il ricorso debba essere accolto, ancorché solo nei limiti dell’interesse della ricorrente in relazione alla categoria di immobili per la quale ella è tenuta al pagamento dell’imposta;

Ritenuto, quanto al regime delle spese di giudizio, che:

- la ricorrente ha presentato in data 14/5/2013 domanda volta ad ottenere il patrocinio a spese dello Stato;

- l’apposita Commissione non si è ancora riunita al fine di deliberare l’istanza;

- sulla predetta istanza si deve pertanto pronunciare (definitivamente) il Collegio;

- sussistono i presupposti, documentati nella relativa istanza, per la fruizione del gratuito patrocinio, tenuto conto di quanto dispone in proposito l'artt. 76 e 119 del d.P.R. n. 115/2002 e ss.mm. e ii.;

Ritenuto che le spese del giudizio possano compensarsi tra le parti costituite ed essere dichiarate irripetibili nei confronti del Co.In.R.E.S., che non si è opposto al ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo, Sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione della Giunta Comunale di Lercara Friddi n. 56 del 27/2/2013 avente ad oggetto “Esecuzione sentenza TARS n. 379/2013 – Tariffe TARSU Anno 2012” e l’allegata tabella A, nei limiti di interesse della ricorrente.

Ammette la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Compensa le spese tra le parti costituite.

Dichiara irripetibili le spese nei confronti del Co.In.R.E.S.

Manda alla Segreteria per inviare, ai sensi dell’art. 99 del D.P.R. n. 115/2002, copia della presente sentenza nonché di tutti gli atti relativi all’istanza di ammissione a gratuito patrocinio, alla Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Palermo – per gli accertamenti fiscali di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere, Estensore

Giovanni Tulumello, Consigliere

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)