Il termine di 120 giorni assegnato alle PA per l'esecuzione dell'obbligo di pagamento di una somma di denaro decorre dalla notifica del titolo esecutivo presso l'Amministrazione e non presso l'Avvocatura dello Stato

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Tar Palermo Sez. III, sentenza n. 1989 del 3 novembre 2011
Data: 
03/11/2011
Ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 l. n. 30/96, il titolo esecutivo munito della formula esecutiva deve essere notificato presso la sede dell’Amministrazione anche quando detta Amministrazione si avvalga del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura erariale.
 


N. 01989/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00145/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso con il numero di registro generale 145 del 2011, proposto da ***, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Maniscalco Bacile, presso il cui studio, sito in Palermo, Piazza Sacro Cuore, n. 3, è elettivamente domiciliato;

contro

l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, è domiciliato ex lege;

per l'ottemperanza:

del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo in data 23/11/2009, con il quale è stato ordinato il pagamento della somma di € 31.479,64 in favore dell’***;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore alla camera di consiglio del giorno 23 settembre 2011 il Presidente F.F., Consigliere Federica Cabrini;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale;

Vista l’ordinanza collegiale n. 1746/2011;

Vista la memoria difensiva depositata in giudizio dalla ricorrente in data 13/10/2011;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 11/1/2011 e depositato in data 20/1/2011, l’Associazione ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo 23/11/2009, n. 4757, passato in giudicato per mancata opposizione in data 23/11/2010, con la quale all’Assessorato è stato ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente, di € 31.479,64, oltre interessi e spese.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.

Nel corso della camera di consiglio del 23 settembre 2011, il Collegio ha rilevato una possibile causa di inammissibilità del ricorso in relazione alla mancata notifica del decreto ingiuntivo non opposto prima della proposizione del ricorso per l’ottemperanza.

Uditi i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato quindi posto in decisione.

Dopo il passaggio in decisione del ricorso il Collegio ha rilevato una ulteriore possibile causa di inammissibilità in ragione del luogo della notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e ha concesso alle parti, ai sensi dell’art. 73, c. 3, c.p.a., termine di giorni quindici per il deposito di memorie.

Il ricorso è stato quindi deciso alla camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011.

DIRITTO

Risulta dalla documentazione in atti che il decreto ingiuntivo n. 4757/2009 è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 4/12/2009 e notificato all’Assessorato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in data 14/12/2009.

Stante la mancata opposizione nei termini, il decreto ingiuntivo è passato in giudicato, come risultante dall’attestazione della Cancelleria del Tribunale resa in data 23/11/2010.

La ricorrente ha quindi notificato atto di precetto e atto di diffida all’Assessorato personalmente e presso l’Avvocatura dello Stato.

Successivamente ha notificato il ricorso per l’ottemperanza.

Osserva preliminarmente il Collego che ai sensi dell’art. 112, c. 2, lett. c), c.p.a., applicabile ratione temporis, il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario (non è quindi possibile agire in giudizio a fronte di un provvedimento privo di esecutorietà o munito di provvisoria esecutorietà, ma solo di un provvedimento munito dell’autorità di cosa giudicata).

Sotto tale profilo ritiene il Collegio che il ricorso sia ammissibile essendo sufficiente, per come rilevato anche dalla difesa della ricorrente nel corso della camera di consiglio del giorno 23/9/2011 che il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto si sia verificato prima della proposizione del ricorso per l’ottemperanza, essendo invece irrilevante che il titolo esecutivo sia stato rinotificato all’Amministrazione intimata dopo il passaggio in giudicato.

D’altra parte, osserva il Collegio che l’art. 14, cc. 1-1 bis, d.l. n. 669/96, conv. in l. n. 30/96 s.m.i., recita: “1.Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. 1-bis Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio.”.

Costituisce ormai ius receptum l’applicabilità di detta norma anche al giudizio di ottemperanza, il quale ha come obiettivo, in modo analogo all'esecuzione forzata disciplinata dal c.p.c., se pure per vie diverse, l'adempimento dell'obbligazione scaturente dal comando del giudice (v. in tal senso la prevalente giurisprudenza amministrativa: T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. III, 13 luglio 2011, n. 1361; T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. III, 8 giugno 2011, n. 1068; T.A.R. Campania-Napoli, sez. IV, 17 gennaio 2011, n. 234; T.A.R. Campania-Napoli, sez. IV, 29 giugno 2010, n. 16434; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 24 gennaio 2008, n. 531; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 10 gennaio 2008, n. 25; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 21 dicembre 2005, n. 2956 e T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 12 giugno 2003, n. 3302).

Resta da chiarire se, per come prospettato nell’ordinanza collegiale n. 1746/2011, ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 l. n. 30/96, il titolo esecutivo munito della formula esecutiva debba essere notificato presso la sede dell’Amministrazione anche quando, come nel caso di specie, detta Amministrazione si avvalga del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura erariale, ovvero se, per come sostenuto dalla difesa della parte ricorrente nella memoria depositata in giudizio in data 13/10/2010, la notifica debba essere effettuata presso l’Avvocatura dello Stato.

Ritiene il Collegio che debba essere seguita la prima opzione interpretativa.

Invero, la ratio dell’art. 14 l. n. 30/96 è quella di consentire all'Amministrazione, la quale va direttamente compulsata, di attivare e concludere il procedimento di pagamento nell'arco temporale assegnato dalla legge, e ciò prima che sia introdotta la procedura giudiziale di esecuzione che può comportare anche un ulteriore aggravio di spese processuali (così T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 21 dicembre 2005, n. 2956).

Segue da ciò che la notifica del titolo esecutivo al fine di ottenere il pagamento di somme di denaro da parte di Amministrazioni statali ed enti pubblici, va effettuata direttamente all’Amministrazione tenuta ad avviare le procedure di pagamento, valendo invece la notifica presso l’Avvocatura ai sensi dell’art. 11 r.d. n. 1611/1933 solo ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’eventuale giudizio di impugnazione del provvedimento (nel caso di specie opposizione del decreto ingiuntivo) (v. in tal senso l’ampia ordinanza del Trib. di Napoli 18 aprile 2002).

Ne deriva quindi l’inammissibilità del ricorso proposto.

Ritiene peraltro il Collegio che, quanto alle spese del giudizio, sussistano le eccezionali ragioni di cui all’art. 92, c. 2, c.p.c., per poterle compensare tra le parti tenuto conto della circostanza che l’Avvocatura erariale non ha svolto difese, nemmeno a seguito dell’ordinanza collegiale n. 1746/2011.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 23 settembre, 7 ottobre e 3 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente FF, Estensore

Maria Cappellano, Referendario

Anna Pignataro, Referendario

    
IL PRESIDENTE, ESTENSORE   
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)