Giudizio di ottemperanza: è di 15 giorni il termine per il deposito del ricorso (articolo 87 CPA)

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • warning: Creating default object from empty value in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/date/date/date.module on line 660.
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/mhd-01/www.dirittodegliappaltipubblici.com/htdocs/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
Tar Palermo Sez. III, sentenza n. 1249 del 29 giugno 2011
Data: 
29/06/2011

Ai sensi dell’art. 87, comma 3, del cod. proc. amm. , nei giudizi di cui al comma 2 – nel quale è ricompreso il giudizio di ottemperanza (lettera d) – tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.

 


N. 01249/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00155/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 155 del 2011, proposto da:
Petruso Giacomo, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Marcatajo, e con
[omissis]
per l'esecuzione
della sentenza n. 4466 dei giorni 28.11.2008 – 27.03.2009, passata in giudicato, resa dal Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro;
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente di Sviluppo Agricolo, dell’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana e della Giunta di Governo della Regione Siciliana;
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente il 26.04.2011;
Viste la memoria depositata dalle resistenti amministrazioni in vista dell’adunanza camerale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Referendario Maria Cappellano;
Uditi alla camera di consiglio del 17 giugno 2011 i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., è stata posta in rilievo la questione, rilavata d’ufficio, dell’irricevibilità del ricorso, per tardività del deposito; e che nulla è stato controdedotto, sul punto, da parte ricorrente, come da verbale;
Ritenuto di dovere dichiarare il presente ricorso irricevibile per tardività del deposito, atteso che:
- l’art. 87, comma 3, del cod. proc. amm. stabilisce che nei giudizi di cui al comma 2 – nel quale è ricompreso il giudizio di ottemperanza (lettera d) – tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti;
- l’art. 45, comma 1, del cod. proc. amm. stabilisce il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal perfezionamento dell’ultima notificazione, per il deposito del ricorso e degli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione;
- nel caso di specie il ricorso è stato notificato il 22.12.2010, e depositato il 20.01.2011, mentre il termine (dimezzato) per il deposito andava a scadere il 06.01.2011;
Ritenuto, quindi, che:
- il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.;
- attesa la novità della questione, connessa all’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo, le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Adamo, Presidente
Federica Cabrini, Consigliere
Maria Cappellano, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)