E' inammissibile il ricorso notificato dall'ufficiale giudiziario di un altro distretto

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Tar Palermo, sez. III, sentenza del 19 giugno 2013, n. 1339
Data: 
19/06/2013
Tipo di Provvedimento: 
sentenza

"I ricorsi al Consiglio di Stato e al T.A.R. possono essere notificati dagli ufficiali giudiziari solo nell'ambito del mandamento in cui ha sede l'ufficio al quale essi sono addetti, mentre la notificazione (a mezzo posta) al di fuori di tale mandamento può essere effettuata soltanto dagli ufficiali giudiziari aventi sede nella città in cui ha sede l'adito organo di giustizia amministrativa; con conseguente inammissibilità del ricorso notificato a mezzo posta dall'ufficiale giudiziario il cui ufficio non si trovi nella stessa città del T.A.R. adito".

 

N. 01339/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00973/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 973 del 2010, proposto da: 
"*********" Consorzio Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. *******, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ******* in Palermo, via ******, 47; 

contro

Comune di Bivona, quale Capofila Distr. Socio-Sanit. 2; 

nei confronti di

Consorzio *********, Coop. Sociale *********Onlus; 

e con l'intervento di

ad opponendum:
Consorzio ******, rappresentato e difeso dall'avv. ********, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Palermo, via Butera, 6; 

per l'annullamento

- del "verbale di aggiudicazione dell'appalto mediante procedura aperta per il servizio di assistenza domiciliare anziani e persone affette da patologia alzheimer, demenza senile, disabile grave", del 22.02.20010 - 01.03.2010 - 08.03.2010 - 15.03.2010 - 23.03.2010;

- di ogni altro atto ad esso propedeutico e consequenziale;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2013 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato in data 24 maggio 2010 e depositato il successivo 7 giugno, il consorzio ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe articolando le censure di: 1) Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché dei principi giurisprudenziali in tema di partecipazione dei consorzi alle gare di appalto; 2)Erronea valutazione del progetto di cui all’art. 6, punto C del capitolato d’oneri per l’appalto del servizio di che trattasi, relativo all’elemento della partecipazione in A.T.S.; Violazione delle disposizioni di cui all’art. 95 del D.P.R. n. 554 del 21.12.1999.

Sostiene parte ricorrente che la commissione di gara avrebbe dovuto escludere sia il consorzio ********* che la Cooperativa Sociale ********, per le errate dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, per le carenze della documentazione presentata dal RTI consorzio ******* – ****** Soc. Coop. Sociale, e per la mancanza dei requisiti di partecipazione in capo all’Associazione Onlus Europea Vigili del Fuoco Volontari di Protezione Civile ed all’associazione Sviluppo e Lavoro Onlus; che avrebbe errato nell’attribuire i punteggi dai quali è derivata la graduatoria finale; che l’A.T.S. consorzio ***** – ***** Soc. Coop. Sociale sarebbe formata in modo non conforme alla normativa dettata in materia.

E’ intervenuto in giudizio il consorzio ******* chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 597/2010 questa sezione ha respinto la domanda cautelare proposta in seno al ricorso ed, all’udienza pubblica del 7 giugno 2013, il gravame è stato posto in decisione.

DIRITTO

Come recentemente statuito da questa sezione con la sentenza n. 491/2011 – relativa peraltro ad un gravame concernente la medesima gara oggetto del presente ricorso - ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 1229/1959, e degli artt. 3 e ss. del R.D. n. 642/1907 (quest’ultimo applicabile nella specie ratione temporis), i ricorsi al Consiglio di Stato e al T.A.R. possono essere notificati dagli ufficiali giudiziari solo nell'ambito del mandamento in cui ha sede l'ufficio al quale essi sono addetti, mentre la notificazione (a mezzo posta) al di fuori di tale mandamento può essere effettuata soltanto dagli ufficiali giudiziari aventi sede nella città in cui ha sede l'adito organo di giustizia amministrativa; con conseguente inammissibilità del ricorso notificato a mezzo posta dall'ufficiale giudiziario il cui ufficio non si trovi nella stessa città del T.A.R. adito (C.g.a. in sede giurisd., 11 maggio 2009, n. 399; T.a.r. Sicilia, III, 27 luglio 2010, n. 8974).

Nel caso in esame, le notifiche sono state effettuate da parte dell’ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Agrigento il cui mandamento non ricomprende né il luogo presso i quale tali notifiche andavano operate né quello in cui ha sede il giudice adito; conseguentemente, in applicazione degli artt. 106 e 107 del D.P.R. 15/12/1959 n. 1229 (Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 4 del 26/03/1982), dato che i soggetti intimati non si sono costituiti, non si è correttamente instaurato alcun contraddittorio (cfr. Cass. Civ., sez. un., 23 marzo 2005, n. 6217).

Il presente ricorso è comunque irricevibile.

Nella presente fattispecie trova infatti applicazione, ratione temporis, l’art. 245, comma 2° quinquies, lett. b del D.Lgs. n. 163/2006, come introdotto dall’art. 8, lett. c, del D.Lgs. n. 53/2010, entrato in vigore in data 27 aprile 2010 - seppur successivamente modificato a far data dall’entrata in vigore del c.p.a. – in forza del quale i ricorsi in materia di appalti devono essere depositati entro dieci giorni dalla loro notificazione, termine non rispettato nella presente fattispecie.

Per tale ragione il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile.

Nulla per le spese nei confronti dei soggetti intimati non costituiti, mentre possono essere compensate nei confronti dell’interveniente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

Definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere, Estensore

Giuseppe La Greca, Referendario

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)